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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 6307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6307 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 12626/2023
TRA
difeso dall'avv. DE RISI MICHELA Parte_1
RICORRENTE
E
difeso dall'avv. CITRO ALESSANDRO;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 03/07/23, il ricorrente in epigrafe espone di aver svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze della dal 18/03/97 CP_1 al 12/10/18, inquadrato al III livello del CCNL trasporto Aereo;
che dal
2016 al 2018 l' disponeva per i propri dipendenti il "trattamento CP_1 straordinario di integrazione salariale" (CIGS), con causale di
"riorganizzazione aziendale"; di essere stato pertanto collocato «in CIGS ad “ore zero” per le annualità 2017 / 2018 e l'azienda ha provveduto ad anticipare al lavoratore 80% dello stipendio con bonifici bancari, senza indicare nella causale l'ammontare a titolo di CIGS e quelli a titolo di FS
[Fondo Speciale Trasporto Aereo n.d.r.], in quanto veniva indicato unicamente “accredito stipendio”».
Sostiene ancora: «Alla cessazione del rapporto di lavoro del 12.10.2018,
l' provvedeva ad emettere busta paga finale novembre 2018, dove CP_1 venivano indicati sia le competenze che le ritenute relative all'intero rapporto di lavoro, in particolare: il TFR pari ad € 46.285,25 nonché altri emolumenti pari ad € 4.784,06 e quindi per un totale lordo a titolo di competenze pari ad € 51.069,31, da quest'ultima somma sono state decurtate
Co le ritenute che ammontano ad € 34.148,27, tra cui le trattenute CIGS e per il periodo di luglio 2017/ottobre 2018 con un netto liquidato e versato pari ad € 16.921,04».
1 Lamenta che « ha trattenuto le anticipazioni corrisposte a CP_1 titolo di CIGS e anticipazioni a titolo di FS, per il periodo di luglio
2017/ ottobre 2018, per un importo complessivo maggiore rispetto a quello effettivamente versato».
Tanto premesso, chiede:
«- Accertato che il sig. ha svolto attività lavorativa Parte_1 subordinata ininterrottamente con contratto a tempo indeterminato dal
18.03.1997 al 12.10.2018 alle dipendenze della società IN CP_1
PERSONA DEL L.R.P.T., dichiarare l'erronea quantificazione di € 25.414,55 delle ritenute di legge operate a titolo di anticipazione di CIGS e FS per il periodo dal luglio 2017 a ottobre 2018 dalla datrice di lavoro nella busta paga di novembre 2018;
- Accertare e dichiarare che la ha effettivamente corrisposto dal CP_1 luglio 2017 a ottobre 2018 al lavoratore sig. a titolo di Parte_1 Co anticipazione CIGS e l'importo di € 12.911,59 come da prospetto indicato al capo 5) della premessa, per cui le ritenute per TFR, anticipazioni CIGS
e FS, conguaglio bonus è pari ad € 21.350,50;
- Accertare e dichiarare che l' deve la somma di € 29.718,81 a CP_1 titolo di competenze (totale competenze lorde € 51.069,31- totale ritenute
€ 21.350,50);
- Accertare e dichiarare che la in persona del l.r.p.t. ha CP_1 operato un'illegittima compensazione rispetto al maggior credito vantato dal lavoratore di cui alla busta paga del novembre 2018, per cui, detratto l'acconto corrisposto, trattiene indebitamente la somma di € 12.797,77 ;
- Per l'effetto condannare la in persona del l.r.p.t. al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 12.797,77, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre iva e c.p.a. e spese generali da distrarsi in favore dell'avv. Michela De Risi e dell'avv.
Massimo Scala, che si dichiarano procuratori antistatari».
La si costituisce confermando che nel periodo oggetto di CP_1 contestazione compreso tra il luglio dell'anno 2017 e il mese di ottobre
2018 aveva assolto «all'anticipazione dell'integrazione salariale nella misura indicata in ciascuna busta paga ed alla contestuale ripetizione delle somme intanto progressivamente corrisposte dall' al lavoratore ed CP_3 analogamente anticipate dalla odierna resistente per le mensilità precedenti, così come agevolmente desumibile dal documento denominato,
“Distinta delle competenze arretrate”, allegato a ciascuna di esse».
Tanto premesso censura l'assunzione da parte del ricorrente «a criterio di indagine dell'importo netto che si asserisce percepito con riferimento a ciascun mese, benché lo stesso non ricomprenda le trattenute, le ritenute e
2 non meno le voci retributive accessorie (quali ad esempio il bonus ex D.L.
66/2014) espressamente indicate nel corpo di ciascuna busta paga e nella
Distinta delle competenze arretrate ad esse allegata». Lamenta poi che il ricorrente abbia avuto riguardo unicamente «alle movimentazioni desumibili dalla “Distinta delle competenze arretrate” allegata alla busta finale del novembre 2018» e di non aver considerato «le risultanze di quelle emesse con riferimento a ciascun mese del periodo oggetto di contestazione, dalle quali emergono movimenti di dare ed avere (per effetto della ripetizione delle quote anticipate a titolo di CIGS e FS) non desumibili - perchè non riprodotti - dalla prima che, invece, correttamente contiene, secondo un principio di progressione temporale, il riferimento all'ultimo mese per il quale la società resistente aveva proceduto, in costanza del rapporto, alla ripetizione della somma erogata in anticipo ovvero all'agosto dell'anno
2018.
Il convincimento espresso trova conferma nella circostanza inequivocabile che la “Distinta delle competenze arretrate” allegata alla busta paga dell'ottobre 2018 – ovvero a quella che precede temporalmente la busta paga finale – da atto, secondo lo schema innanzi illustrato, della parziale compensazione, sino alla concorrenza, tra l'anticipazione per € 624,51 riferibile al mese di agosto dell'anno 2018 e la ripetizione della quota di
€ 633,59 già versata in anticipo e riferibile al giugno dell'anno 2016, in ragione del pagamento diretto di detta somma, intanto, eseguito dall' CP_3 in favore del lavoratore (cfr. sub all. n. 6).
Ed ancora, mal si comprende, poi, la ragione per la quale nell'ambito dello schema “esplicativo” sul quale il ricorrente adagia supinamente la domanda di ripetizione non sia indicato con riferimento al mese di giugno e luglio dell'anno 2018 l'importo ricevuto dalla società odierna resistente che, in realtà, corrispondeva rispettivamente la somma netta di € 886,00 (con un lordo di € 1.191,35) e di € 4.568,00 (con un lordo di € 4.864,31, all.ti nn. 7 e 8), riconoscendo, tra le altre voci (per € 78,90), per il mese di giugno l'importo di € 1.111,80, al lordo delle ritenute di legge, quale anticipo della CIGS, con contestuale parziale compensazione, sino alla concorrenza, tra l'anticipazione per € 624,51 riferibile al mese di aprile dell'anno 2018 e la ripetizione della quota di € 633,59 già versata in anticipo e riferibile al marzo dell'anno 2017, in ragione del pagamento diretto di detta somma, intanto, eseguito dall' in favore del CP_3 lavoratore;
mentre, per il mese di luglio, tra le altre voci (per €
3.127,53), l'importo di € 1.111,80 al lordo delle ritenute di legge, quale anticipo della CIGS e di € 624,51, al lordo delle ritenute di legge, come anticipazione del Fondo Speciale imputabile al mese di maggio dell'anno
2018 (come desumibile dalla Distinta delle competenze arretrate)».
3 Il ricorso è parzialmente fondato.
Il ricorrente si duole che, a fronte di anticipi CIGS pari ad € 15492,60, anticipi Fondo SP pari ad € 8836,70, nonché arretrati competenze anno pari ad € 1115,25 per un totale di € 25414,55 [recte 25444,55], l'importo anticipato e corrisposto a titolo di stipendi sia stato pari a € 12911,59.
Disposta una consulenza tecnica d'ufficio al c.t.u. è stato pertanto posto il seguente quesito:
«Accerti il c.t.u. gli importi da imputare alle ritenute di legge sulle somme corrisposte dalla società convenuta in favore del ricorrente a titolo di CIGS e FS per il periodo di luglio 2017/ottobre 2018, raffrontando l'importo così calcolato con la quantificazione operata a tale titolo dalla società in € 25444,55 nella busta paga di novembre 2018, e stabilendo pertanto se risultino trattenuti importi maggiori rispetto a quelli effettivamente dovuti e di che entità».
Il c.t.u. chiarisce preliminarmente: «il prospetto riportato alle pagine 2
e 3 dell'atto introduttivo presenta alcune incongruenze;
infatti, nell'elaborato in esame appaiono messe a confronto somme nette (colonna 3) con somme lorde (colonne 1 e 2) ed appaiono riportate tra le trattenute periodi di competenza fuori dal periodo per cui vi è causa (nella colonna 2 vengono sommate anche trattenute relative sia all'anno 2016 sia al periodo gennaio -giugno 2017).
Altresì, si evidenzia che gli stralci degli estratti conto prodotti, non coprono l'intero periodo e non riportano in alcun modo chi siano i soggetti che hanno disposto il relativo pagamento;
importo questo che poi viene evidenziato nella colonna 3 del prospetto su richiamato».
Chiarisce dunque di aver proceduto «con la ricostruzione delle somme effettivamente riconosciute nei cedolini paga da luglio 2017 ad ottobre
2018 e le somme trattenute a pari titolo e ricadenti nello stesso periodo di competenza.
Orbene, dal confronto eseguito è risultato che tutte le somme corrisposte a Co titolo di CIGS e di per il periodo di competenza sono state erogate nei cedolini paga esaminati, e dunque pagati ed anticipati da parte datoriale,
e successivamente trattenute. L'unica eccezione sembrerebbe legata alla mensilità di gennaio 2018 che appare erogata e mai trattenuta per €
1.111,80.
In generale, per quel che riguarda la modalità di erogazione dei trattamenti di Cassa integrazione, è solitamente l'impresa ad anticipare il pagamento delle indennità, nei confronti dei lavoratori che ne hanno diritto. Sarà poi la stessa impresa a richiedere il rimborso all' CP_3 oppure, come avviene nella gran parte dei casi, ad effettuare il conguaglio con i contributi previdenziali dovuti.
4 Talvolta però, nel caso di documentate difficoltà economiche dell'impresa in CIGS, quando la stessa non può anticipare il trattamento, può fare richiesta, di pagamento diretto da parte dell' al dipendente. CP_3
Quanto invece al Fondo di solidarietà, è previsto sempre il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori beneficiari, a cura delle sedi competenti che per lo stesso lavoratore hanno in carico la domanda della prestazione che si va a integrare.
Anche in questo caso, per favorire il lavoratore, parte datoriale può anticipare la somma e trattenerla a comunicazione di avvenuto pagamento da parte dell' . CP_3
Da una ricerca effettuata dallo scrivente appare che l'autorizzazione CIGS sia stata richiesta con pagamento a conguaglio per il periodo dal 3 luglio al 23 settembre 2017... Mentre per il periodo dal 24 settembre 2017 ad ottobre 2018 è stata richiesta con pagamento diretto da parte dell' . CP_3
In entrambi i casi la richiesta e la conseguente autorizzazione sono state presentate con data successiva al pagamento degli stipendi e pertanto, parte datoriale, seppure in regime di pagamento diretto da parte dell' CP_3 Co (sia CIGS che ), nel periodo dal 24 settembre 2017 ad ottobre 2018 ha provveduto ad anticipare gli importi al lavoratore, provvedendo poi a trattenere l'intero importo anticipatamente corrisposto al momento della chiusura del rapporto di lavoro, ovverosia nel cedolino del mese di novembre 2018.
Un'ulteriore prova a conferma di tutto quanto relazionato sarebbe stata possibile solo accedendo al sito nell'area riservata del lavoratore CP_3 interrogando i pagamenti disposti dall'Ente Previdenziale a favore dello stesso. Ma ciò non rientra nelle facoltà di chi scrive, anche per ovvie ragioni di privacy.
Alla luce di quanto relazionato, e dalla ricostruzione effettuata sulla base della documentazione in atti, è stato possibile verificare che sono stati trattenuti indebitamente nel cedolino di chiusura del novembre 2018 gli importi a titolo di CIGS per il periodo 3 luglio 2017 – 23 settembre
2017, già oggetto di conguaglio luglio-17
Conguaglio 1.099,70 € agosto-17
Conguaglio 1.099,70 € fino al 23/09/2017
Conguaglio 845,92 € totale 3.045,32 €
Invero non è stato trattenuto, nel cedolino di chiusura, per errore di parte datoriale, l'importo relativo alla CIGS del mese di gennaio 2018 di €
5 1.111,80».
Conclude pertanto: «alla luce dei conteggi effettuati al Signor
[...]
spetta una somma di € 1.933,52 quale differenza tra il credito Pt_1 maturato di € 3.045,32 (per il periodo 3/7 -23/9 anno 2017) ed il debito di
€ 1.111,80 (mensilità di gennaio 2018 non trattenuta)».
Lamenta il ricorrente: «il CTU parte da LUGLIO 2017 anziché GENNAIO 2017, omettendo delle mensilità, senza alcuna motivazione e favorendo l'azienda».
Ma l'oggetto della domanda è esclusivamente il periodo da luglio 2017, sicché non si vede come il consulente abbia potuto spingersi oltre i limiti della domanda e dell'incarico conferitogli.
Pare opportuno precisare che, sulla base dei principi espressi dal noto brocardo, da mihi factum dabo tibi ius, la realtà fattuale e sostanziale deve essere necessariamente riprodotta e ricostruita nel processo, secondo un rigido sistema di regole che presuppone che solo attraverso le prove ritualmente acquisite il giudice possa conoscere dei fatti di causa (artt.
115, 116 c.p.c., e 97 disp. att. c.p.c.).
Se, sulla base e nel rispetto delle regole del processo, la ricostruzione non rispecchia fedelmente la realtà fattuale, e se pertanto residuano margini di incertezza tali da non consentire al giudice una precisa e convincente ricostruzione, escluso che il giudice possa definire il processo con un non liquet, la soluzione viene fornita dal legislatore con l'art. 2697 c.c., secondo cui «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda». Tale norma impone dunque al giudice di stabilire preliminarmente se il fatto non sufficientemente provato fosse da considerarsi un fatto costitutivo ovvero, per contro, un fatto modificativo, estintivo, impeditivo del diritto fatto valere in giudizio, ed all'esito di espungere quell'accadimento dalla ricostruzione processuale, facendo così ricadere le conseguenze su chi era onerato della relativa prova, rigettando la domanda attorea, se trattavasi di fatto costitutivo, ovvero accogliendola se (provato il fatto costitutivo) trattavasi di fatto modificativo, estintivo, impeditivo. In altre parole, in caso di insuperabile incertezza sulla ricostruzione di un determinato fatto storico, quel fatto va ritenuto sfornito di prova, e, per il processo, deve ritenersi tamquam non esset. Come logica conseguenza, nel caso in cui il fatto non provato era posto a fondamento del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, la domanda, ai sensi dell'art. 2697 c.c., va rigettata. Con l'ulteriore precisazione che l'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo
6 onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta (per tutte
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
Anche in merito alle ulteriori osservazioni critiche mosse alla c.t.u., le motivate repliche del consulente appaiono immuni da censure.
In proposito, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di merito sui dati tecnico-contabili contenuti nella consulenza, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. In questi sensi, è stato chiarito che qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004).
Tanto premesso, la parte ricorrente osserva:
«presso il conto tascabile della banca chiamata CHEBANCA del ricorrente, sul quale appunto venivano versat[e] due tipologie di pagamenti con le relative CAUSALI :1)busta paga e 2)FTS fondo trasporto aereo CP_1 erogato dall' . CP_3
7 Nelle CAUSALI, non menzionate dal CTU, invece si evince :
1_pagamento CP_1
2_INPS fondo trasporto aereo con mesi di inizio e fine data dell'erogazione».
In proposito, il c.t.u. ha allegato l'estratto conto da parte ricorrente dal quale si evince che alcuna causale viene indicata, salvo la dicitura
“accredito bonifico”, ribadendo «che la prova dei pagamenti si sarebbe potuta fornire “accedendo al sito nell'area riservata del lavoratore CP_3 interrogando i pagamenti disposti dall'Ente Previdenziale a favore dello stesso”; questa sarebbe potuta essere una prova che parte ricorrente avrebbe potuto produrre, ma che non è stata prodotta».
Il c.t.u. sottolinea che il ricorrente nelle osservazioni confonde il
«rimborso di euro 3.072,00 (e non di euro 3.045,32 come si legge nelle note di parte resistente) a titolo di 730-Irpef a rimborso presente nel cedolino di luglio 2017, e l'importo di euro 3.045,32 di cui si è già relazionato a pagina 9». Ribadisce pertanto che «l'importo di euro 3.045,32 rappresenta la parte del credito vantato da parte ricorrente che è stata indebitamente trattenuta dall' nel cedolino di novembre 2018, in quanto già CP_1 oggetto di conguaglio in precedenti cedolini.
A questo va, però, sottratto l'importo non trattenuto per errore dall' di € 1.111,80 relativo al mese di gennaio 2018; la differenza CP_1 tra tali due importi determina il credito ancora vantato dal ricorrente di
€ 1.933,52 a titolo di trattenute eseguite ma non dovute come esposto nelle conclusioni».
Tanto premesso, la motivazione del c.t.u. appare adeguata ed immune da censure, non ravvisandosi altresì alcun vizio di legittimità idoneo ad inficiarne le conclusioni.
L' risulta pertanto debitrice nei confronti del Signor CP_1 [...]
di € 1933,52 a titolo di trattenute eseguite ma non dovute. Su Pt_1 tale somma saranno dovuti la rivalutazione secondo indice Istat e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei limiti del valore determinato dall'accoglimento parziale.
Va in proposito osservato che la delibera di ammissione al gratuito patrocinio depositata con le note di trattazione scritta non è riferita al giudizio in corso. Inoltre, i difensori hanno chiesto espressamente l'attribuzione delle spese. Ne consegue che la convenuta viene condannata in dispositivo al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori e non dell'erario non essendo accoglibile la (implicita) domanda di liquidazione del gratuito patrocinio.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente, ai sensi di CP_1 cui in motivazione, dell'importo di € 1933,52, oltre rivalutazione secondo indice Istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
1314,00, oltre spese forfetarie IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 18/09/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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