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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1551 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. Laura Cantore Giudice
Dott. Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1551 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 17.12.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. D'ACCORSO CATERINA presso il cui studio, Parte_1 sito in Barletta alla Via Vitrani n. 43, elettivamente domicilia;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. VANIA DARIO presso il cui studio, sito in Controparte_1
Trani alla Via Sant'Agostino n. 30, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Barletta il 24/07/2012 (reg. atto n. 184, parte II, serie A, anno 2012) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 01/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 30.8.2024.
Ciò posto, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è invero realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi, nelle more consensualizzata e ed omologata con decreto n. 1898/2023 del 7.4.2023 e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Il Tribunale, inoltre, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori (nata il [...]) ed (nato il [...]) non sono in Per_1 Per_2 contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Barletta il
24/07/2012 tra e alle condizioni indicate in Parte_1 Controparte_1 ricorso che si dichiarano efficaci;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 21.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Concetta Race Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. Laura Cantore Giudice
Dott. Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1551 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 17.12.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. D'ACCORSO CATERINA presso il cui studio, Parte_1 sito in Barletta alla Via Vitrani n. 43, elettivamente domicilia;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. VANIA DARIO presso il cui studio, sito in Controparte_1
Trani alla Via Sant'Agostino n. 30, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Barletta il 24/07/2012 (reg. atto n. 184, parte II, serie A, anno 2012) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 01/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 30.8.2024.
Ciò posto, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è invero realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi, nelle more consensualizzata e ed omologata con decreto n. 1898/2023 del 7.4.2023 e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Il Tribunale, inoltre, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori (nata il [...]) ed (nato il [...]) non sono in Per_1 Per_2 contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Barletta il
24/07/2012 tra e alle condizioni indicate in Parte_1 Controparte_1 ricorso che si dichiarano efficaci;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 21.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Concetta Race Dott. Giuseppe Rana