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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1714/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI LONARDO SALVATORE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13429/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direz.le Torre Ferlaino 20
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250003534486000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1531/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato tempestivamente in data 14 luglio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420250003534486000, dell'importo complessivo di euro 365,69, notificatagli in data 30 maggio 2025 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in forza di ruolo formato dalla Regione Campania per omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2019. Il ricorrente si è costituito nel processo nel termine di legge, in data 14 luglio 2025.
A fondamento del gravame, la parte ha eccepito, in via principale ed assorbente, l'inesistenza o l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, lamentando la conseguente nullità dell'atto impugnato per mancata conoscenza del titolo legittimante l'esazione. Ha dedotto, altresì, l'intervenuta prescrizione del credito, essendo decorso il termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale ha contestato in fatto ed in diritto l'avversa impugnazione. Nello specifico, l'Agente della riscossione ha presentato memoria difensiva nel corso del procedimento eccependo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'omessa notifica dell'avviso di accertamento, nonché l'applicazione della sospensione del termine prescrizionale per il periodo di 541 giorni ex articolo 68 del decreto legge numero 18 del 2020.
Sebbene ritualmente convenuta nel processo, mediante notifica del ricorso eseguita a mezzo PEC in data
14 luglio 2025 all'indirizzo risultante dall'IPA, è rimasta contumace la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L'impugnazione proposta dal ricorrente verte, infatti, sulla nullità della cartella per omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti, circostanza che, secondo la giurisprudenza, priverebbe ab origine la procedura di riscossione esattoriale dell'imprescindibile presupposto legittimante l'esazione. Ebbene, quando l'impugnazione del contribuente concerne “vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti” (comma 6 bis dell'art. 14 del D.Lgs. 546/92).
Oltretutto, l'agente della riscossione, in quanto titolare dell'azione esecutiva, non può considerarsi estraneo al processo, ma vi deve assolutamente partecipare, quale litisconsorte necessario, avendo interesse a resistere, in ragione dell'incidenza sul rapporto esattoriale dell'eventuale pronuncia di annullamento della cartella.
Ne segue che, nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente proposto l'impugnazione nei confronti sia dell'ente creditore, che dell'agente della riscossione.
Per ciò che concerne il merito, è pacifico che l'omessa o l'irrituale notifica di un atto prodromico produce di per sé la nullità degli atti successivi di riscossione. Nel caso di specie, l'ente impositore non si è costituito nel processo e, pertanto, neppure ha dato prova della notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. 964198926619 indicato in cartella). Conseguentemente, la cartella di pagamento deve essere ritenuta illegittima, in quanto non preceduta dal necessario atto presupposto.
Si rivela altresì fondata l'eccezione di prescrizione.
Giusta l'art. 5 del d.l. 953 del 1982, convertito con l. 53/1983, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Avendosi riguardo ad un termine avente natura prescrizionale, lo stesso deve ritenersi sottoposto alla disciplina del codice civile, per modo che dopo ogni atto interruttivo ad efficacia istantanea riprende a decorrere il medesimo termine prescrizionale a cui è soggetto il diritto in oggetto.
Circa l'individuazione del dies ad quem del termine prescrizionale, le argomentazioni svolte dall'Agente della riscossione in ordine all'applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione per la durata di 542 giorni
(dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) ai sensi dell'art. 68 del D.L. 18/2020 non sono condivisibili.
La normativa emergenziale, infatti, trova applicazione esclusivamente con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021. Ebbene, dall'esame della cartella di pagamento impugnata risulta che il ruolo n. 2025/000854 è stato reso esecutivo in data 9 dicembre 2024 e consegnato all'Agente della riscossione il 25 gennaio 2025. Trattandosi di carico affidato in data ampiamente successiva al termine del 31 dicembre 2021, non opera la sospensione di 542 giorni invocata dalla resistente, né la proroga biennale dei termini di decadenza e prescrizione.
Conseguentemente, non essendovi prova né della notifica dell'avviso di accertamento, né di ulteriori atti interruttivi validi, deve senz'altro ritenersi decorso il termine triennale di prescrizione, maturato antecedentemente alla notifica della cartella oggetto di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti resistenti e sono poste a carico solidale della Regione
Campania e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Ciò si giustifica in considerazione del fatto che, a fronte dell'unicità dell'atto oggetto di impugnazione, entrambe le condotte dell'ente impositore e dell'agente della riscossione hanno provocato la necessità del processo. Le stesse si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi procuratore antistatario.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione Settima, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di euro 300,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato se versato, rimborso spese generali
(15%) ed accessori di legge, con attribuzione in favore del dott. Difensore_1, dichiaratosi procuratore antistatario. Così deciso in data 30 gennaio 2026 Il Giudice
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI LONARDO SALVATORE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13429/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direz.le Torre Ferlaino 20
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250003534486000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1531/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato tempestivamente in data 14 luglio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420250003534486000, dell'importo complessivo di euro 365,69, notificatagli in data 30 maggio 2025 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in forza di ruolo formato dalla Regione Campania per omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2019. Il ricorrente si è costituito nel processo nel termine di legge, in data 14 luglio 2025.
A fondamento del gravame, la parte ha eccepito, in via principale ed assorbente, l'inesistenza o l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, lamentando la conseguente nullità dell'atto impugnato per mancata conoscenza del titolo legittimante l'esazione. Ha dedotto, altresì, l'intervenuta prescrizione del credito, essendo decorso il termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/1982.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale ha contestato in fatto ed in diritto l'avversa impugnazione. Nello specifico, l'Agente della riscossione ha presentato memoria difensiva nel corso del procedimento eccependo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'omessa notifica dell'avviso di accertamento, nonché l'applicazione della sospensione del termine prescrizionale per il periodo di 541 giorni ex articolo 68 del decreto legge numero 18 del 2020.
Sebbene ritualmente convenuta nel processo, mediante notifica del ricorso eseguita a mezzo PEC in data
14 luglio 2025 all'indirizzo risultante dall'IPA, è rimasta contumace la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L'impugnazione proposta dal ricorrente verte, infatti, sulla nullità della cartella per omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti, circostanza che, secondo la giurisprudenza, priverebbe ab origine la procedura di riscossione esattoriale dell'imprescindibile presupposto legittimante l'esazione. Ebbene, quando l'impugnazione del contribuente concerne “vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti” (comma 6 bis dell'art. 14 del D.Lgs. 546/92).
Oltretutto, l'agente della riscossione, in quanto titolare dell'azione esecutiva, non può considerarsi estraneo al processo, ma vi deve assolutamente partecipare, quale litisconsorte necessario, avendo interesse a resistere, in ragione dell'incidenza sul rapporto esattoriale dell'eventuale pronuncia di annullamento della cartella.
Ne segue che, nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente proposto l'impugnazione nei confronti sia dell'ente creditore, che dell'agente della riscossione.
Per ciò che concerne il merito, è pacifico che l'omessa o l'irrituale notifica di un atto prodromico produce di per sé la nullità degli atti successivi di riscossione. Nel caso di specie, l'ente impositore non si è costituito nel processo e, pertanto, neppure ha dato prova della notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento n. 964198926619 indicato in cartella). Conseguentemente, la cartella di pagamento deve essere ritenuta illegittima, in quanto non preceduta dal necessario atto presupposto.
Si rivela altresì fondata l'eccezione di prescrizione.
Giusta l'art. 5 del d.l. 953 del 1982, convertito con l. 53/1983, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Avendosi riguardo ad un termine avente natura prescrizionale, lo stesso deve ritenersi sottoposto alla disciplina del codice civile, per modo che dopo ogni atto interruttivo ad efficacia istantanea riprende a decorrere il medesimo termine prescrizionale a cui è soggetto il diritto in oggetto.
Circa l'individuazione del dies ad quem del termine prescrizionale, le argomentazioni svolte dall'Agente della riscossione in ordine all'applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione per la durata di 542 giorni
(dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) ai sensi dell'art. 68 del D.L. 18/2020 non sono condivisibili.
La normativa emergenziale, infatti, trova applicazione esclusivamente con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021. Ebbene, dall'esame della cartella di pagamento impugnata risulta che il ruolo n. 2025/000854 è stato reso esecutivo in data 9 dicembre 2024 e consegnato all'Agente della riscossione il 25 gennaio 2025. Trattandosi di carico affidato in data ampiamente successiva al termine del 31 dicembre 2021, non opera la sospensione di 542 giorni invocata dalla resistente, né la proroga biennale dei termini di decadenza e prescrizione.
Conseguentemente, non essendovi prova né della notifica dell'avviso di accertamento, né di ulteriori atti interruttivi validi, deve senz'altro ritenersi decorso il termine triennale di prescrizione, maturato antecedentemente alla notifica della cartella oggetto di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti resistenti e sono poste a carico solidale della Regione
Campania e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Ciò si giustifica in considerazione del fatto che, a fronte dell'unicità dell'atto oggetto di impugnazione, entrambe le condotte dell'ente impositore e dell'agente della riscossione hanno provocato la necessità del processo. Le stesse si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi procuratore antistatario.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione Settima, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di euro 300,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato se versato, rimborso spese generali
(15%) ed accessori di legge, con attribuzione in favore del dott. Difensore_1, dichiaratosi procuratore antistatario. Così deciso in data 30 gennaio 2026 Il Giudice