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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2024, n. 5935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5935 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10085/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel/Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10085/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Felisio Cristiano, in virtù di procura speciale in atti Parte_1 parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Collu Luisella, in virtù di procura speciale in Controparte_1 atti parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza depositate da parte ricorrente il 7.10.2024 e da parte resistente il 27.9.2024
Per il PM: nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in CLAVIERE il 15/07/2021.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CLAVIERE (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 22/05/2023 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Si costituiva in giudizio aderendo alle domande avversarie. Controparte_1
Con sentenza n. 5059/2023 del 12.12.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, hanno fatto pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter cpc, rassegnando conclusioni conformi, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Non è stata formulata altra domanda all'infuori di quella intesa allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della già intervenuta sentenza di separazione n. 5059/2023, in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CLAVIERE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge;
DICHIARA le spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 22.11.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel/Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10085/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Felisio Cristiano, in virtù di procura speciale in atti Parte_1 parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Collu Luisella, in virtù di procura speciale in Controparte_1 atti parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza depositate da parte ricorrente il 7.10.2024 e da parte resistente il 27.9.2024
Per il PM: nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in CLAVIERE il 15/07/2021.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CLAVIERE (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 22/05/2023 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Si costituiva in giudizio aderendo alle domande avversarie. Controparte_1
Con sentenza n. 5059/2023 del 12.12.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, hanno fatto pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter cpc, rassegnando conclusioni conformi, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Non è stata formulata altra domanda all'infuori di quella intesa allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della già intervenuta sentenza di separazione n. 5059/2023, in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CLAVIERE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge;
DICHIARA le spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 22.11.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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