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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Relatore Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 51729 V.g. dell'anno
2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 10/01/2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. MIELE CRISTINA (c.f. , unitamente all'Avv. C.F._1
DI PAOLA GIUSEPPE ); C.F._2
RECLAMANTE
E
difesa dall'Avv. IANNELLI ARTURO (c.f. CP_1
; C.F._3
RESISTENTE
Controparte_2
RESISTENTE, contumace
OGGETTO: reclamo contro la sentenza n. 596/2024 emessa dal Tribunale di
Roma in data 9.10.2024.
Conclusioni della reclamante: “1) in via principale e nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale della battaglia per mancanza dei requisiti oggettivi ed Parte_1
inapplicabilità al caso di specie;
2) sempre in via principale e nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza e la colpa della e per gli effetti condannarla al CP_1
risarcimento dei danni per aver chiesto la dichiarazione del fallimento con colpa;
3) in r.g. n. 1 ogni caso porre a carico della predetta società convenuta le spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
4) condannare la stessa alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente CP_1
giudizio, oltre Iva e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari.”.
Conclusioni della resistente: “-Rigettare il reclamo proposto dalla
[...]
(cod. fisc. ) in quanto inammissibile Parte_1 P.IVA_1
ed infondato;
-Confermare, per l'effetto, la Sentenza reclamata, con la quale il Tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza ed ha dichiarato la liquidazione giudiziale della (cod. fisc. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica in Roma, Via Via Antonio
Gramsci n. 14 c.a.p. 00197; -Condannare i reclamanti alla rifusione delle spese di giudizio ed al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta equa e/o di giustizia.”.
FATTO E DIRITTO
ha proposto reclamo Parte_1
avvero la sentenza che ne ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale sulla base di due motivi.
ha resistito al gravame. CP_1
Il reclamo è stato trattenuto in decisione all'udienza del 10/01/2025.
Col primo motivo è dedotto che l'ammissione (e la proroga) ai benefici riservati alle vittime dell'usura secondo le previsioni dell'art. 20 L. 44/1999 sarebbe di ostacolo all'apertura della liquidazione giudiziale.
Sul punto il tribunale aveva, invece, osservato che “… la sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall'art. 20, comma 4, della l. n. 44 del 1999, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura, non si applica al procedimento c.d.
"prefallimentare", che non rivela natura esecutiva, ma cognitiva, e che, dall'altro, detta sospensione riguarda la scadenza dei singoli crediti correlati al reato denunciato e non investe le altre posizioni creditorie (cfr. Cass. Civ. n. 22787/19)” e che “l'ammissione al detto beneficio da parte del legale rappresentante della società debitrice appare dunque irrilevante ai fini della decisione, non avendo alcuna efficacia sospensiva del procedimento per la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale e riguardando esclusivamente l'esigibilità dei crediti in ipotesi collegati al reato di
r.g. n. 2 usura, collegamento che, come non è in contestazione, non sussiste con riguardo ai crediti risultanti dalla istruttoria espletata”.
Il motivo è infondato per le ragioni già espresse dal primo giudice, non specificamente contrastate col reclamo, che la Corte fa proprie.
Col secondo motivo si sostiene che il credito posto a base del ricorso non supererebbe i 30.000 euro, come invece richiesto dall'art. 49 CCII.
Sul punto il tribunale aveva così argomentato: “rilevato, in punto di riscontro della relativa legittimazione alla proposizione dello scrutinando ricorso, che parte ricorrente ha dedotto e documentato di essere creditrice della convenuta dell'importo di € 14.225,70, oltre spese di protesto e spese relative al precetto e alla conseguente procedura esecutiva instaurata, in forza di titoli cambiari protestati e che, considerata la debitoria di € 20.623,99 nei confronti dell' risultante dalla documentazione CP_3 acquisita ai sensi dell'art. 42 CCII, risulta superata la soglia di indebitamento minimo per poter farsi luogo all'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49, ultimo comma, CCII;
ritenuto che
deve, inoltre, riscontrarsi la ricorrenza della condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I., desumibile: - dal protratto inadempimento dell'obbligazione verso la creditrice istante e delle obbligazioni verso l'ente previdenziale;
- dalla circostanza che la debitrice non deposita bilanci dal 2020, circostanza, questa che, quanto meno in via presuntiva, deve ritenersi sintomatica della carenza di attività gestoria e della connessa mancata acquisizione di liquidità da destinare all'adempimento; - dai protesti e dalle procedure esecutive subite ad iniziativa della creditrice istante e di altri creditori;
- dalla mancata allegazione da parte della resistente di qualsiasi elemento da cui potersi desumere l'esistenza di liquidità 2 sufficiente a far fronte all'indebitamento risultante dall'istruttoria espletata;
”.
La società resistente ha evidenziato il mancato deposito dei bilanci da quello chiuso al 31.12.2020; il mancato deposito della situazione patrimoniale;
l'elevato numero di protesti (49); l'indirizzo PEC disabilitato. Inoltre il totale del debito portato dalle cambiali protestate, secondo il report impresa (all. 1, pag. 2), ammonta ad €
57.358,70, importo che – anche al netto della quietanza depositata dalla reclamante – sarebbe superiore al limite previsto dall'art. 49 CCII di € 30.000,00. A tale debitoria, inoltre, andava aggiunto il debito previdenziale certificato dall' (all. 3), per un CP_3 totale di € 20.623,99 e quello nei confronti dell'Erario (all. 4), per ulteriori € 1.332,60, per un totale di € 79.315,29, importo superiore a quello richiesto dalla norma per farsi r.g. n. 3 luogo alla dichiarazione di liquidazione giudiziale.
In ordine alla quietanza indicata dalla reclamante si è aperto un approfondimento istruttorio con il deposito ad opera della reclamante di una mail proveniente dalla
Cont ricorrente e datata settembre 2023 attestante che, al mese di agosto 2023, il debito verso tale creditrice ammontava ad euro 7.784,61.
Ha replicato la resistente, con le note autorizzate, che il credito fatto valere col ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale era frutto della scadenza di cambiali successivamente all'agosto del 2023, per un complessivo importo di euro 19.1736,48, per il quale, infatti, era stata ammessa al passivo senza osservazioni del curatore.
Tale importo, aggiunto a quello dovuto per debiti previdenziali di oltre 20.000 euro, supera il limite stabilito dall'art. 49 CCII ed anche tale motivo di reclamo risulta, pertanto, infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, non ravvisandosi gli estremi della temerarietà della lite invocati dalla resistente.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge il reclamo;
b) condanna la reclamante al rimborso in favore di delle spese di lite CP_1
del presente giudizio che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 10/02/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4 r.g. n.
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