Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01163/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01041/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
/ ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ON LI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè, Serena Caradonna e Gloria Ciaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Pani, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 28952 del 26 settembre 2024 del Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali dell’Assessorato regionale della difesa dell’Ambiente con cui è stata disposta la sospensione del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, avviato dalla Società in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Tratalias” , di potenza complessiva di 19,971 MWp, da ubicarsi nel Comune di Tratalias (SU);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9\4\2025:
per l’annullamento
- della nota prot. n. 9625 del 27 marzo 2025 del Servizio “VIA”) con cui l’Assessorato ha dichiarato improcedibile l’istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) avanzata dalla Società in relazione al predetto progetto;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 37886 del 16 dicembre 2024, con la quale il Servizio VIA ha comunicato alla Società il riavvio del procedimento di verifica, specificando al contempo che l’ente avrebbe altresì valutato “gli effetti della L.R. n. 20/2024 sull’intervento di che trattasi, dandone comunicazione a codesta Società e a tutti gli Enti competenti” , richiamata nella nota su citata in qualità di atto presupposto ;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. RO MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la ON LI S.p.A. ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della nota prot. n. 28952 del 26 settembre 2024, del Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, con cui è stata disposta la sospensione del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, avviato dalla Società in relazione al progetto di impianto agrivoltaico denominato “ Tratalias ”, di potenza complessiva di 19,971 MWp, da ubicarsi nell’omonimo Comune di Tratalias (SU).
2. Espone parte ricorrente che, con istanze del 22 dicembre 2023 e 7 gennaio 2024, chiedeva al competente Servizio VIA della Regione Sardegna l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 D.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 11/75 del 2021, in relazione al progetto in questione.
3. Verificata la completezza della documentazione presentata a corredo dell’istanza, con nota prot. n. 1487 del 17 gennaio 2024, il Servizio VIA della RAS ne comunicava alle Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione sul proprio portale istituzionale e dava avvio alla prima consultazione del pubblico, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006, per la acquisizione, entro il termine perentorio dei successivi trenta giorni (i.e. entro il 16 febbraio 2024), delle eventuali osservazioni degli interessati relative allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.
4. Poiché, scaduto il termine di cui all’art. 19, comma 4, l’Amministrazione regionale competente non concludeva il procedimento, con pec del 20 maggio 2024 e del 13 settembre 2024, la Società chiedeva infruttuosamente informazioni sull’istruttoria della propria istanza.
5. In data 26 settembre 2024, il Servizio VIA trasmetteva, tuttavia, alla Società la gravata nota prot. n. 28952, con la quale comunicava la sospensione del procedimento di screening, motivata in ragione dell’intervenuta entrata in vigore, in data 4 luglio 2024, della L.R. n. 5/2024 e, in particolare, del “ divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili ” ivi previsto all’art. 3 per gli ambiti territoriali elencati dalla medesima norma ed entro i quali ricadeva l’intervento proposto dalla Società. In particolare, il Servizio VIA comunicava di avere proceduto alla riapertura dell’istruttoria al fine di verificare l’applicazione delle citate misure di salvaguardia previste dall’art. 3 della L.R. 5/24 e, svolta tale verifica con esito positivo, di essersi determinata a sospendere il procedimento in questione “ sino al termine previsto nell’art. 3, comma 1 della L.R. 5/2024 ”.
6. Avverso tale determinazione insorgeva la ricorrente che censurava con un primo motivo di gravame la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge Regionale n° 5/2024.
6.1. Rappresentava la ricorrente cha la disposta sospensione del procedimento non potesse trovare fondamento nell’art. 3 della Legge Regionale 5/2024 in quanto oggetto del transitorio divieto illegittimamente imposto dalla normativa regionale sarebbe stato, espressamente ed unicamente, l’attività di materiale “ realizzazione ” dei nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili e dunque dallo stesso non potesse in alcun modo farsi discendere alcun divieto dello svolgimento (o della inibizione della prosecuzione) dei procedimenti, solamente prodromici alla realizzazione degli impianti FER e aventi ad oggetto la valutazione degli impatti ambientali attesi dalla ipotizzata realizzazione degli impianti di tal fatta (procedura di screening ai sensi dell’art. 19 ss. del D.lgs. n. 152/2006).
Poiché lo stesso Legislatore regionale aveva dichiarato che la finalità perseguita dalle norme introdotte era quella di scongiurare l’irreversibilità degli impatti sul territorio regionale derivanti dalle attività di realizzazione, installazione o avviamento di impianti FER, l’unica lettura ammissibile dell’art. 3 non poteva che essere quella secondo cui il divieto ivi imposto afferiva esclusivamente alle attività di materiale realizzazione degli impianti, dal momento che gli impatti sul territorio regionale degli impianti FER –che il Legislatore intendeva scongiurare– sarebbero potuti emergere solo al momento della relativa realizzazione e non in alcun momento antecedente, quale quello dello svolgimento e finanche della positiva conclusione dei procedimenti volti alla valutazione degli impatti ambientali attesi dalla realizzazione dei progetti. Doveva ritenersi pacifico, infatti, che le procedure ambientali sarebbero state di per sé inidonee a condurre al rilascio di titoli autorizzativi per la realizzazione degli impianti FER, atteso che, a norma dell’art. 4 del D.lgs. n. 28/2011 e dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, i regimi abilitanti la costruzione e l’esercizio degli impianti FER erano, esclusivamente e tassativamente, la Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all’art. 6, comma 11 del D.lgs. n. 28/2011, la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata di cui all’art. 6-bis D.lgs. n. 28/2011, la Procedura Abilitativa Semplificata di cui all’articolo 6 D.lgs. n. 28/2011 e l’Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003.
6.2. Inoltre, il riferimento contenuto al comma 2 alle “ procedure di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge ” non avrebbe potuto integrare l’oggetto del divieto di realizzazione degli impianti FER di cui al comma 1, essendo unicamente volto a perimetrare l’ambito di applicazione di tale divieto, ricomprendendovi anche gli impianti la cui realizzazione avrebbe potuto essere autorizzata in forza di titoli adottati nell’ambito di procedimenti autorizzazione già in corso, ma senza che potesse essere inibita la prosecuzione di tali procedimenti fino alla relativa conclusione.
7. Con un secondo motivo di gravame veniva dedotta la violazione dell’art. 20 comma 6 del D.Lgs 199/2021 e la violazione dei principi di derivazione eurounitaria di proporzionalità, razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione delle procedure finalizzate all’autorizzazione agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.
7.1. Deduceva parte ricorrente che, poiché la L.R. n. 5/2024 non avrebbe comunque potuto porsi a fondamento del provvedimento impugnato, in quanto la stessa non prescriveva alcuna sospensione dei procedimenti ambientali (e neppure autorizzativi) in corso alla data di entrata in vigore della stessa, il provvedimento di sospensione gravato si sarebbe posto in radicale violazione della disciplina statale di derivazione eurounitaria recata dal D.lgs. n. 199/2021, costituente diretta attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
In particolare, il comma 6 dell’art. 20 del D.lgs. n. 199/2021, in linea con i principi fissati dalla direttiva 2018/2001/UE, dispone espressamente che “ Nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione” . La portata della superiore disposizione, di rango statale e derivazione eurounitaria, evidenziava parte ricorrente, sarebbe stata evidentemente violata dal provvedimento impugnato, laddove lo stesso aveva disposto addirittura la sospensione dei termini di verifica di assoggettabilità a VIA con ciò debordando dall’ambito di competenze normativamente riconosciuto alla Regione.
7.2. In subordine, ON deduceva l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della Legge Regionale n° 5/2024 per violazione dell’art. 117 comma 1 e 3 Cost., in relazione al D.Lgs. n° 199/2021 (attuazione della Direttiva UE/2018/2001) e in relazione ai principi espressi dalla direttiva UE/2018/2001, in linea di continuità con quelli fatti propri dalle Direttive CE/2001/77 e CE/2009/28 e dal Regolamento (UE) 2021/119.
7.2.1. Rappresentava l’esponente che l’art. 3 della Legge regionale in esame, ove interpretato nel senso di vietare, pur se in maniera transitoria, lo svolgimento o la prosecuzione dei procedimenti amministrativi riconducibili alla autorizzazione della realizzazione degli impianti FER, avrebbe introdotto una moratoria in contrasto con i principi fondamentali in materia di “ produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.
La Corte Costituzionale, su tale profilo, aveva, peraltro, già avuto modo di affermare che ogni moratoria in questo settore si sarebbe posta in conflitto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, in quando ciò avrebbe comportato una violazione degli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell’Unione europea e a livello internazionale e volti a garantire la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili.
Inoltre, l’art. 3 della L.R., ove inteso nel senso fatto proprio dalla Regione nell’ambito del procedimento avviato dalla Società, si sarebbe rivelato manifestamente incostituzionale in quanto, procrastinando l’autorizzazione dei progetti FER, si sarebbe posto in palese contrasto con l’art. 117, primo comma della Costituzione, in quanto avrebbe pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (UE) (cd. RED III) di addivenire all’impatto climatico zero entro il 2050, oltre che con i principi di massima diffusione degli impianti FER e di massima razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione delle relative procedure autorizzative che informano il D.lgs. n. 199/2021.
7.2.2. Sotto un ulteriore profilo, l’articolo 3 della L.R. 5/2024, ove interpretato nel senso di consentire una sospensione di qualsiasi procedimento afferente alla realizzazione degli impianti FER, avrebbe spiegato evidenti effetti distorsivi della concorrenza, nella misura in cui avrebbe impedito in Sardegna lo svolgimento dei procedimenti prodromici alla realizzazione di simili impianti alle medesime condizioni concorrenziali e di mercato esistenti sul resto del territorio nazionale, con conseguente violazione dell’art. 117 comma 2, lett. e) Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di concorrenza.
8. Si costituiva la RAS che instava per la reiezione del gravame.
9. All’udienza camerale del 15 gennaio 2025, l’istanza cautelare, in ragione della complessità delle questioni da trattare, veniva assorbita al merito.
10. Con atto depositato il 15 aprile 2025 parte ricorrente proponeva motivi aggiunti estendendo il gravame alla medio tempore intervenuta nota prot. n. 9625 del 27 marzo 2025 del Servizio VIA della RAS, con cui il competente Assessorato dichiarava improcedibile l’istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. avanzata dalla ricorrente.
10.1. Rappresentava la ON LI che, nelle more del presente giudizio, era intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale, n. 28 del 11 marzo 2025, in relazione al ricorso proposto dal Consiglio dei Ministri in via principale, ai sensi dell’art. 127 Cost., avverso l’art. 3 della L.R. n. 5/2024, dichiarandone l’incostituzionalità per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., disposizione che impone il rispetto dei vincoli dell’ordinamento euro-unitario, ed in particolare quelli previsti dal Reg. 2021/1119/UE e dalla Dir 2018/2001/UE, nonché dal d.lgs. n. 199/2021 che ne ha dato attuazione.
10.2. In ragione della suindicata pronuncia la ricorrente, con nota pec del 26 marzo 2025, aveva diffidato l’Assessorato a rilasciare il provvedimento conclusivo del procedimento di screening , previa disapplicazione della predetta normativa regionale, rappresentando che l’entrata in vigore della L.R. n. 20/2024 non avrebbe potuto certamente giustificare l’ulteriore protrarsi della sospensione procedimentale.
10.3. Tuttavia, alla citata diffida, l’Assessorato dava riscontro adottando il gravato provvedimento prot. n 9625 del 27 marzo 2025, con il quale dichiarava improcedibile l’istanza di avvio del procedimento di screening della Società, asserendo che il progetto ricadeva in “ aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, ai sensi dell’allegato B della medesima legge regionale (L.R. n. 20/2024)” .
10.4. Avverso tale determinazione la ricorrente è insorta deducendo, con un primo motivo, la violazione del diritto dell’UE di cui ai Regolamenti 2018/1999UE e 2021/1119/UE e alle Direttive 2009/28/CE, 2001/77/CE, UE/2018/2001 e UE2023/2413; la violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, del principio di ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento amministrativo, del principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento; la violazione degli artt. 17, 37, e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE; la violazione degli artt. 11, 108 e 192 del TFUE; la violazione e falsa applicazione della legge n° 53/2021 e del D.Lgs. n° 199/2021, nonché la violazione e falsa applicazione delle Linee Guida di cui al D.M. del 10 settembre 2010 oltre a eccesso di potere per difetto d’istruttoria e manifesta irragionevolezza.
10.4.1. Si duole, in primo luogo, parte ricorrente, che la L.R. n. 20/2024 nell’individuare le “ aree non idonee ” alla realizzazione di impianti FER (di cui agli allegati A, B, C ed E) sancendo al co. 5 dell’art. 1 che in tali aree è vietata la realizzazione di tali tipologie di impianti, avrebbe introdotto un divieto generalizzato e assoluto di installazione di impianti FER che interesserebbe quasi tutto il territorio regionale, sia con riferimento a nuovi impianti, sia con riguardo ad interventi già dotati di titolo autorizzativo, stabilendo la sopravvenuta inefficacia dei relativi provvedimenti giungendo fino a travolgere i progetti di impianti FER in fase di realizzazione, i quali, all’entrata in vigore della L.R., non abbiano “ già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi” . In tal modo, la RAS avrebbe determinato un effetto totalmente preclusivo della possibilità di autorizzare e finanche realizzare gli impianti FER, del tutto contrario al principio di massima diffusione di tali tecnologie di derivazione euro-unitaria.
In particolare, risulterebbe violato il Reg. 2018/1999/UE sulla governance dell’Unione dell’energia recentemente modificato dalla cd. “ Legge europea sul clima ”, Reg. 2021/1119/UE, che ha formalmente sancito l’obiettivo della c.d. “ neutralità climatica ” al 2050 e il traguardo vincolante dell’UE in materia di clima per il 2030, consistente in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (al netto degli assorbimenti) di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, il cui conseguimento passa necessariamente dall’intervento proattivo di Legislatore ed amministrazioni.
La L.R. 20/2024, introducendo una disciplina volta a disincentivare e inibire le iniziative di sviluppo e la stessa realizzazione degli impianti FER, anche legittimamente autorizzati, si porrebbe, dunque, in netto contrasto con gli obiettivi stabiliti dai succitati Regolamenti UE e con la correlata disciplina di derivazione eurounitaria volta a incentivare lo sviluppo dell’energia rinnovabile quale l’art. 15-ter della Dir. UE2018/2001 che prevede che entro il 21.05.2025, gli Stati membri procedano a una mappatura coordinata in vista della diffusione delle energie rinnovabili sul loro territorio al fine di individuare il potenziale nazionale e la superficie per l’installazione di impianti FER e la Raccomandazione UE2024/1343 che stabilisce che “ gli Stati membri dovrebbero iniziare quanto prima a individuare zone terrestri e marine adatte e a preparare piani per le zone particolarmente idonee («zone di accelerazione per le energie rinnovabili»), conformemente agli articoli 15 ter e 15 quater della direttiva (UE) 2018/2001 ”.
Stanti tali previsioni, il Legislatore non potrebbe, quindi, introdurre disposizioni derogatorie della normativa di derivazione euro-unitaria (e statale) in materia di promozione delle energie rinnovabili, con la conseguenza che la L.R. 20/2024, su cui si fondano gli atti impugnati, violerebbe irrimediabilmente le norme di derivazione euro-unitaria qui considerate.
10.4.2. Soggiunge l’esponente che gli atti in contestazione si porrebbero, altresì, in insanabile contrasto con le norme di diritto interno attuative dei principi ed obiettivi euro-unitari sopra descritti.
A tale proposito, parte ricorrente richiama il D.lgs. 199/2021 che ha recepito la Direttiva UE/2018/2001 che ha stabilito che gli obiettivi energetici nazionali del PNIEC all’anno 2030 sono ripartiti in sotto-obiettivi energetici regionali, per cui ogni Regione e Provincia autonoma è chiamata a garantire sul proprio territorio il consumo di una quota minima di energia di fonti rinnovabili (FER) e, per promuovere tali iniziative, l’art. 20 del citato decreto ha definito il percorso per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee alla realizzazione di impianti FER.
La ricorrente evidenzia, altresì, che la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che, nel rispetto del principio di derivazione euro-unitaria di massima diffusione degli impianti FER, il Legislatore regionale avrebbe potuto individuare unicamente le aree idonee cui conseguono meccanismi autorizzatori semplificati volti ad accelerare e promuovere la realizzazione di tali impianti e, in tale ottica, andrebbe letta anche la disposizione recata dall’art. 47, c. 1, lettera a) della L. 41/2023 di conversione del DL 1/2023, modificativa dell’art. 20 del D.lgs. 199/2021, con la quale è stato previsto che l’individuazione definitiva delle aree idonee con leggi regionali, da operarsi sulla base dei criteri indicati dai decreti attuativi, debba tener conto delle aree già classificate come idonee in via transitoria dall’art. 20, c. 8.
Da ciò deriverebbe, secondo parte ricorrente, che l’art. 20, c. 8 recherebbe una classificazione anticipatoria e vincolante per le leggi regionali che avrebbero dovuto necessariamente tenere conto delle aree idonee ex lege; interpretazione corroborata dal fatto che nel giudizio avverso il DM 21.06.2024 recante “ Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili ”, il Consiglio di Stato ha ritenuto di sospendere con ordinanza n. 4298 del 14.11.2024, in data antecedente all’adozione della norma sarda in contestazione, l’art. 7 del DM in quanto abilitante le Regioni ad introdurre deroghe ai criteri d’idoneità delineati dal predetto art. 20, co. 8.
In definitiva, il Legislatore regionale giammai avrebbe potuto prescrivere limiti generali inderogabili, valevoli sull’intero territorio regionale, né tanto meno individuare delle aree in cui è vietata tout court la realizzazione di impianti FER (cfr. Corte Cost., n. 13/2014 e n. 77/2022; n.148/2019) e disconoscere l’idoneità di aree individuate come tali dal Legislatore nazionale.
Risulterebbe, quindi, insostenibile il quadro normativo delineato a livello regionale che ribalterebbe le logiche e le finalità stabilite a livello di normativa euro-unitaria, nonché recepite anche nella disciplina sopra citata, introducendo la fattispecie non prevista – e quindi illegittima - delle aree in cui “ è vietata la realizzazione degli impianti ” (cfr. art. 1, co. 5, LR 20/2024), estendendo il divieto anche alle aree idonee ai sensi dell’art. 20, co. 8).
La contrarietà della L.R. 20/2024 alle normative sovranazionali e nazionali sopra richiamate, emergerebbe anche nella parte della legge che pretenderebbe addirittura di inibire la realizzazione delle iniziative progettuali che alla data della sua entrata in vigore erano state debitamente autorizzate sulla base della normativa ratione temporis applicabile, ma che, alla luce della nuova normativa sopravvenuta ricadono in area classificata come “ non idonea ”.
Pertanto, alla luce dei superiori rilievi, l’Assessorato non avrebbe dovuto applicare la L.R. 20/2024 in quanto disciplina interna contraria ai principi euro-unitari che trovano immediata applicazione nel nostro sistema giuridico in virtù della appartenenza dell’Italia all’UE, ai sensi dell’art. 11 e 117, primo comma, Cost.
10.4.3. Tale legge si porrebbe, altresì, in violazione di alcuni diritti e principi, certamente consolidati nel diritto interno, che avrebbero trovato ormai consacrazione anche a livello euro-unitario quali quello della certezza del diritto e del legittimo affidamento del privato.
La norma regionale, infatti, introdurrebbe dei divieti che bloccherebbero lo sviluppo di un intero comparto (la produzione di FER) in un intero territorio, con l’effetto di comportare una palese distorsione del mercato di produzione di energia da fonti rinnovabili che verrebbe interdetto in una porzione rilevante del territorio italiano e da ciò discenderebbero anche effetti distorsivi nel mercato italiano, con effetti sproporzionati rispetto all’interesse perseguito, atteso il divieto assoluto, totale e indiscriminato alla realizzazione degli impianti FER anche di quelli autorizzati dalla stessa Regione e ricadenti in area idonea ai sensi dell’art. 20, co. 8 del D.lgs. 199/2021, con correlata violazione anche dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
10.4.4. Ulteriormente, parte ricorrente evidenzia che, poiché la L.R. 20/2024 si porrebbe in contrasto con una serie di norme espressive dei principi e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE la stessa dovrebbe essere non applicata in sede giurisdizionale anche in considerazione del fatto che tale legge risulta già oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il ricorso 8 del 3 febbraio u.s. e sarebbe, pertanto, destinata ad essere eliminata dal sistema giuridico, quale effetto del futuro pronunciamento della Corte costituzionale.
Peraltro, già la Consulta si è pronunciata nel senso dell’illegittimità della Legge Regionale 5/2024 con la recente sentenza n° 28 dell’11 marzo 2025, e la L.R. 20/2024 costituirebbe un intervento che si porrebbe in continuità la legge espunta dalla Corte in quanto volta a perseguire un identico intento contrario al diritto dell’UE ed alla stessa Costituzione.
10.5. Parte ricorrente, pertanto, nell’ipotesi di non disapplicazione della legge regionale in parola, ne denuncia l’illegittimità Costituzionale con riguardo all’art. 1, commi 1,2,5,6, e 7 per contrasto con gli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, per violazione del diritto dell’UE di cui ai Regolamenti 2018/1999 e 2021/1119/UE, alle Direttive n. 98/70/CE 2009/28/Ce, 2001/77/Ce, 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, attuata con la legge n. 53/2021 e il D.lgs. n. 199/2021, e abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (Renewable Energy Directive c.d. RED III), nonché degli artt. 17 e 37 della “ Carta di Nizza ”.
10.5.1. Osserva parte ricorrente che il D.lgs. 199/2021 ha stabilito che ogni regione è chiamata a concorrere al raggiungimento degli obiettivi energetici nazionali del PNIEC con una quota minima di energia da FER ed in conformità ai criteri stabiliti dall’art. 20 D.Lgs. 199/2021 che impone, come chiarito dalla Corte Cost., che le Regioni debbano individuare unicamente le aree idonee alle quali riferire meccanismi autorizzatori semplificati di accelerazione e promozione della realizzazione di tali impianti. Per converso, la L.R. avrebbe individuato le aree non idonee, sancendo ai commi 5 e 7 dell’articolo 1, che in tali aree è vietata la realizzazione di impianti FER (comma 5) e che in caso di coesistenza dell’impianto sia in aree idonee che in aree non idonee prevarrebbee il principio di non idoneità, inteso come divieto di realizzare impianti FER (comma 7), così invertendo la logica e la finalità della disciplina statale ed euro-unitaria.
10.5.2. Inoltre, la legge regionale si rivelerebbe incostituzionale anche laddove considererebbe le “ aree non idonee ” come aree interdette in via assoluta all’installazione di impianti FER, dovendo le stesse, al contrario, ritenersi compatibili con l’installazione dei suddetti impianti pur essendo i relativi progetti assoggettati a procedimenti autorizzatori non semplificabili e soggetti comunque a un’istruttoria particolarmente accurata e a una motivazione rafforzata.
10.5.3. L’operato regionale introdurrebbe, peraltro, un divieto all’installazione di impianti FER esteso ad oltre il 95% del territorio, travolgendo anche le aree definite idonee ex lege dall’art. 20, co. 8 del D.lgs. 199/2021, che, invece, rappresenterebbero un “ minimum ” legale di aree necessario all’attuazione del PNRR e del PNIEC ai sensi dell’art. 1, co. 3, D.lgs. 199/2021.
In ciò si apprezzerebbe la violazione del parametro di costituzionalità rappresentato dall’art. 117, c. 1, Cost., e 11, atteso che la legge in esame avrebbe indebitamente normato le “ aree non idonee ”, equiparando indebitamente queste a quelle interdette in cui è vietata la realizzazione di impianti, non tenendo conto delle aree idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e introducendo un meccanismo di “ connessione a pettine ” di diversi vincoli che avrebbe reso quasi tutto l’intero territorio regionale come area non idonea.
10.6. Sotto un secondo profilo viene denunciato il contrasto dell’articolo 1, commi 2 e 5 della LR 20/2024 con gli articoli 11 e 117, primo comma della Costituzione per violazione degli artt. da 101 a 108 TFUE. Violazione dell’art. 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dei Diritti dell’UE e dei principi di proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento, nonché violazione della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE.
10.7. Sotto un terzo versante, viene censurata la contrarietà dell’art. 1 comma 5 della L.R. 20/2024 e dell’Allegato B) lettera bb) con gli artt. 117, commi primo e terzo, 3, 9, 41 della Costituzione in quanto, in forza del richiamo previsto dall’art. 1 co. 5 della L.R. 20/2024 all’all. B, lettera ee), verrebbe vietata la realizzazione di impianti Agrivoltaici in zona classificata agricola, introducendo -in tal modo- un generalizzato ed indiscriminato divieto del tutto illogico ed irrazionale atteso che tale tecnologia impiantistica è stata anche dalla giurisprudenza riconosciuta idonea a conciliare la produzione energetica con la valorizzazione del paesaggio rurale e delle attività agricole.
Tale preclusione, inoltre, si porrebbe in conflitto con i principi fondamentali dettati a livello statale nella materia concorrente “ produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia ”, di cui all’art. 117, c.3, Cost. e con la dir. 2001/77/CE, l’art. 12, c. 7, del D.Lgs. n. 387/2003 (vigente alla data di emanazione della L.R. e oggi trasfuso nel D.lgs. 190/2024), ai sensi del quale “ Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici” .
10.7.1. In tale contesto, soggiunge la ricorrente, assumerebbero rilievo le Linee guida del 2010, introdotte in attuazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, che all’allegato 3 precisano che “ ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei” e, ancora, che “ l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio .”
10.8. Sotto una quarta ottica, la società ricorrente deduce il contrasto dell’art. 1, comma 5 della L.R. 20/2024 e dell’Allegato B) lettera W) punto 12 e lettera x) punto 4 per violazione e falsa applicazione dell’art. 20, commi 1, 7 e 8 del D.lgs. 199/2021, dell’art.12 del D.lgs. 387/2003, delle Linee Guida e del principio della massima diffusione degli impianti FER nonché del D.lgs. 42/2004 e dell’art. 117 c. 2 lett. s) Cost.
10.8.1. In particolare, la norma censurata introdurrebbe divieti correlati alla tutela delle aree di interesse paesaggistico e culturale esorbitanti financo avuto riguardo al D.Lgs 42/2004.
Infatti, nella struttura del D.lgs. 42/2004, in presenza di interventi da attuare su aree rientranti tra quelle di cui all’art. 136, c. 1, lett. a) e b), la tutela passa attraverso la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 146 all’autorità paesaggistica competente, chiamata a valutare in concreto e in relazione alle specifiche caratteristiche dell’area tutelata e dell’intervento da realizzare, la compatibilità paesaggistica di quest’ultimo. Parimenti avviene con riferimento ai beni culturali di cui all’art. 10, in relazione ai quali si prevede -al successivo art. 20 e ss.- un preciso procedimento per valutare l’incidenza in concreto degli interventi sui beni tutelati.
Le stesse Linee Guida prevedono la possibilità di annoverare tra le non idonee le zone di cui all’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, ma solo previa valutazione della sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.
Invece, la disposizione regionale introdurrebbe un divieto generalizzato e aprioristico per qualsiasi impianto FER senza tenere conto conto delle varie situazioni e delle diverse soluzioni progettuali prospettabili.
11. All’udienza dell’11 aprile 2025, il difensore della ricorrente, in considerazione della complessità della causa, dichiarava di rinunciare all’istanza cautelare confidando sulla sollecita fissazione dell’udienza di merito.
12. In vista della pubblica udienza, le parti depositavano memorie e repliche.
13. Parte ricorrente rammenta come la norma regionale sia stata rimessa all’esame della Corte costituzionale, sia in via principale (con giudizio la cui udienza si è tenuta lo scorso 7 ottobre) e sia in via incidentale, anche per la sua contrarietà ai principi eurounitari, e ciò rappresenterebbe elemento sintomatico della sussistenza delle ragioni di conflitto con la disciplina di derivazione unionale che, come chiarito dal Consiglio di Stato, ne imporrebbero la disapplicazione, mentre la Regione ha insistito per la reiezione del ricorso rappresentando l’insussistenza dei presupposti per disapplicare la normativa regionale e l’esigenza di attendere l’esito del giudizio incardinato nanti la Corte costituzionale.
14. La causa è stata, infine, discussa e quindi trattenuta in decisione all’udienza del 10 dicembre 2025.
DIRITTO
1. Il giudizio all’esame del Collegio si colloca all’interno di un vasto contenzioso concernente il vaglio di legittimità delle iniziative provvedimentali e (sotto un profilo di compatibilità eurounitaria e costituzionale) legislative assunte dalla Regione Sardegna con riguardo ai procedimenti autorizzativi degli impianti da fonti di energia rinnovabili.
1.1. Lo sviluppo e la definizione di tali procedimenti, infatti, è stata incisa dall’introduzione della normativa emanata dalla Regione Sardegna, dapprima con la Legge Regionale 5/2024, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n° 28 dell’11 marzo 2025 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., e successivamente con la legge 20/2024, che ha, tra l’altro, abrogato la L.R. n. 5/2024, avente ad oggetto “ Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (F.E.R.) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi ”.
1.2. Tale ultima disposizione normativa è stata anch’essa sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.
1.2.1. In particolare, la questione è stata sollevata in via principale, ai sensi dell’art. 127 Cost., dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 8 del 2025, pubblicato sulla G.U. del 26/02/2025 n. 9, con udienza tenutasi lo scorso 7 ottobre, e in via incidentale sia dal Tar del Lazio, con Ordinanze nn. 9164 e 9168 del 2025, sia da parte di questo stesso Tribunale (cfr. Sez. II^ Ord. 9 giugno 2025, n° 146 e Sez. I^ 26 giugno 2025, Ord. nn. 598, 599 e 600).
2. In via preliminare, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse, proposto avverso il provvedimento di sospensione del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, sia alla luce delle evenienze sopra richiamate che hanno interessato il referente normativo sulla cui base tale sospensione era stata disposta, sia in ragione del fatto che il procedimento di verifica era stato comunque riavviato con nota 37886 del 16.12.2024 della RAS.
3. Parte ricorrente, anche con le memorie depositate in vista dell’udienza di merito, ha insistito per la disapplicazione della L.R. 20/2024 per contrasto con la disciplina eurounitaria instando, in via subordinata, per la rimessione al Giudice delle leggi della questione di compatibilità costituzionale della legge, ed in particolare, degli artt. 1, co. 1,2,5,6 e 7, nonché dei relativi allegati B, e G, della Regione Autonoma della Sardegna n. 20/2024, per l’asserita violazione degli artt. 3, 9, 11, 41 e 117, co. 1 e 3, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla Direttiva (UE) 2018/2001 come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413, e altresì degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948;
3.1. Il Collegio ritiene, in primo luogo, che non sussistano i presupposti per la disapplicazione della legge regionale 20/2024.
3.1.1. Va, a tale proposito, rammentato che l’obbligo di disapplicazione sussiste soltanto quando la norma europea invocata è incondizionata e pertanto l’operatività del suo contenuto prescrittivo non è soggetta ad alcuna condizione né subordinata, sia per quanto riguarda la sua osservanza che i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni della Comunità o degli Stati membri, e ed è sufficientemente precisa, cioè idonea a regolare immediatamente il caso di specie senza necessità di atti attuativi.
In particolare si è affermato che “ il requisito secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dall’atto oggetto del suo ricorso richiede la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che tale atto, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie” (sentenza del 28 febbraio 2019, Consiglio/Growth Energy and Renewable Fuels Association, C‑465/16 P, EU:C:2019:155, punto 69 e giurisprudenza ivi citata). (CGUE, 12 luglio 2022 causa C-348/20 P..); cfr, negli stessi termini, CGUE, 19 gennaio 1982, C‑8/81 – Becker; che ha precisato che solo nei “ i casi in cui delle disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono venire invocate, in mancanza di provvedimenti d'attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposizione nazionale non conforme alla direttiva, ovvero in quanto sono atte a definire diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello Stato)” .
3.1.2. Parte ricorrente richiama, a fondamento della disapplicazione richiesta, la Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), la Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), la Raccomandazione (UE) 2024/1343, nonché lo stesso d.lgs. n. 199/2021 che attua le direttive.
Tale quadro normativo, tuttavia, fissa obblighi principali rivolti agli Stati membri che devono definire misure, strategie e piani nazionali, e quindi richiedono attuazioni interne dettagliate;
Tali norme, dunque, non recano disposizioni self‑executing in quanto gli Stati membri devono adottare leggi o regolamenti specifici per rispettare gli obiettivi climatici (ad esempio: piani di transizione, norme su settore energetico e FER);
Al contempo, manca un obbligo immediatamente applicabile nei confronti di enti sub-statali o privati: le norme in questione non contengono norme applicabili direttamente contro le Regioni in quanto richiedono interventi legislativi nazionali e regionali per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alle rinnovabili (artt. 20 ss. d.lgs. 199/2021) e anche gli obblighi di accelerazione procedimentale o di riduzione delle aree di esclusione presuppongono scelte discrezionali dei legislatori nazionali e regionali.
3.1.3. Va, inoltre, osservato che la richiamata Raccomandazione (UE) 2024/1343 non ha natura vincolante e pertanto non può fondare un obbligo di disapplicazione diretta e che il D.lgs. n. 199/2021 pur attuando le direttive RED, lascia margini di discrezionalità alle Regioni nella definizione delle aree idonee, e presuppone l’emanazione di specifiche norme regionali funzionali all’applicazione delle direttive.
3.1.4. D’altronde, va evidenziato che, con la recente pronuncia della Corte Costituzionale n° 134 del 30 luglio 2025 si è precisato che “ Nel nuovo quadro dei principi fondamentali della materia, così come integrati, sul piano tecnico (ex plurimis, sentenza n. 77 del 2022), dal d.m. 21 giugno 2024, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge le aree idonee è ora stato, invece, accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee; tale possibilità, del resto, non è espressamente esclusa dal d.lgs. n. 199 del 2021.” pur con la precisazione che “ la inidoneità dell’area, pur se dichiarata con legge regionale, non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.”
3.1.5. Pertanto, anche sotto il profilo del Climate Law , non ricorrono i requisiti di chiarezza, precisione e incondizionatezza necessari per imporre una disapplicazione diretta della normativa regionale in quanto tale cornice normativa contempla margini di discrezionalità nella scelta delle misure, dei piani e delle tempistiche;
3.2. Alla luce di quanto sopra, il contrasto tra la legge regionale e la normativa eurounitaria non può essere risolto mediante disapplicazione giudiziale immediata, ma richiede l’attivazione del sindacato di costituzionalità, essendo la questione mediata dal rispetto degli artt. 117, primo comma, Cost., 11 Cost. e 3 dello Statuto speciale della Sardegna.
La domanda della ricorrente di immediata disapplicazione della norma regionale deve pertanto essere respinta, ferma restando la rilevanza delle dedotte violazioni ai fini del giudizio di costituzionalità.
3.3. In vista dell’udienza di merito, e nel corso della discussione, parte ricorrente ha dedotto la tacita abrogazione diretta della L.R. 20/2024 in ragione del sopravvenire del D.L. 175/2025 (cfr. art. 2, comma 1), richiamando l’art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
3.3.1. Sul punto, va richiamato il consolidato principio espresso dalla Corte costituzionale, secondo cui l’art. 10, L. n. 62/1953 produce effetti abrogativi solo in presenza del sopravvenire nelle leggi statali di norme recanti principi, in grado di costituire un limite all'esercizio di competenze legislative regionali, ove sia riscontrabile una “ accertata e diretta incompatibilità fra la legge regionale e quella statale ” (v. Corte cost., sent. n. 153/1995; v. altresì sentenze nn. 498 e 497 del 1993, 50 del 1991, 151 del 1974).
3.3.2. Il Collegio rileva in particolare come l’introduzione, da parte del D.L. 175/2025, del principio secondo cui è precluso alle Regioni l’adozione di “ divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 e dall’articolo 11-quinquies del medesimo decreto ” non costituisca di per sé elemento sufficiente a fondare una tacita abrogazione della L.R. 20/2024. Tale disposizione si inserisce, infatti, in un più ampio quadro normativo secondo cui le Regioni sono chiamate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della normativa, a individuare ulteriori aree idonee all’installazione di impianti FER, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti ai commi 4 e 5.
3.3.3. La norma in esame stabilisce principi generali in materia di aree idonee, ma non incide direttamente e immediatamente sulle scelte legislative regionali né reca alcuna clausola abrogativa espressa. Al contrario, il D.L. 175/2025 affida alle Regioni e Province autonome un margine discrezionale nell’individuazione delle aree, prevedendo la possibilità di ulteriori regolazioni locali. Ne consegue che la Regione conserva una competenza di dettaglio, il cui esercizio non è precluso dal Decreto statale e non confligge immediatamente con i principi generali ivi stabiliti.
3.3.4. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per parlare di abrogazione tacita diretta della L.R. 20/2024 atteso che l’art. 10 L. 62/1953 non può operare quando l’accertamento di compatibilità richiede, anche implicitamente, un giudizio di merito tra norme.
3.4. In conclusione, la tesi della efficacia abrogativa automatica del D.L. 175/2025 non può essere accolta.
4. Chiarito quanto sopra, e avuto riguardo alla domanda proposta in via subordinata, concernente la dedotta illegittimità costituzionale delle avversate norme della Legge Regionale 20/2024, osserva il Collegio come si rivelino rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1,2,5,6 e 7, della L.R. 20/2024 e degli Allegati B e G della richiamata legge per contrasto con gli articoli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione.
4.1. Va, in primo luogo, osservato come ricorra il presupposto della rilevanza della questione, ai sensi dell’art. 23, co. 2, della L. 11 marzo 1953, n. 87, secondo il quale è necessario che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» della disposizione contestata.
4.1.1. Sul punto, ritiene il Collegio sufficiente osservare che la stessa amministrazione regionale ha evidenziato che il gravato provvedimento di archiviazione della pratica “ assurge ad atto dovuto, in quanto direttamente applicativo dell’art. 1, comma 5, della l.r. 20/2024. Tale norma dispone il divieto di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili (FER) negli ambiti individuati dagli allegati alla medesima legge ed a seconda della specifica tipologia di impianto, nonché l’inefficacia dei relativi titoli abilitativi comunque denominati, (...)” rilevando che “ L’impianto agrivoltaico per cui è causa risente di tali divieti ” (cfr. memoria della RAS del 24 aprile 2024).
Di conseguenza, l’eventuale accertamento dell’illegittimità costituzionale della L.R. 20/2024 determinerebbe un travolgimento automatico, per illegittimità derivata, degli atti adottati dall’Amministrazione regionale.
4.2. In secondo luogo, ritiene il Collegio che il prospettato conflitto dell’art. 1, commi 1, 2, 5, 6, 7 e degli allegati A e G della legge della Regione Sardegna n. 20/2024 con gli artt. 3, comma 1, dello Statuto speciale per la Regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché con gli artt. 11 e 117, comma 1, della Costituzione si presenti « non manifestamente infondato» ai sensi dell’art. 23 della l. n. 87/1953.
4.2.1. Ha già osservato questo Tribunale (Tar Sardegna - sezione I, Ord. 598, 599 e 600 del 26 giugno 2025) che l’intervento normativo di cui alla L.R. n. 20/2024 è stato posto in essere, secondo quanto riportato all’art. 1, comma 1, lett. a) della medesima legge, al fine di individuare le “ aree idonee e le superfici idonee, non idonee e ordinarie al fine di favorire la transizione ecologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo e secondo periodo, della Costituzione nonché delle disposizioni di cui all'articolo 3, lettera f), m) e n), articolo 4, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna), e secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio”.
4.2.2. Quanto all’ambito di competenza legislativa interessato dalla legge regionale, vengono dunque in rilievo, nel caso di specie, la potestà legislativa primaria in materia di « edilizia e urbanistica » riconosciuta dallo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna all’art. 3, comma 1, lett. f) – e la correlata « competenza paesaggistica » ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, recante norme di attuazione dello Statuto speciale anzidetto -, nonché la potestà legislativa di cui alla lett. m) (« esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline») e n) («usi civici») del medesimo art. 4. Va richiamata, altresì, la potestà legislativa concorrente nella materia « produzione trasporto e distribuzione nazionale dell’energia elettrica », da esercitarsi nel limite dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e prevista anche dall’art. 4, lettera e), dello Statuto – produzione e distribuzione dell’energia elettrica.
4.2.3. L’oggetto della legge regionale in discorso (recante « Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi ») e la ratio perseguita (di attuazione e comunque di osservanza della disciplina statale sull’individuazione delle aree e dei siti sui quali possono essere installati gli impianti di produzione di energia rinnovabile di cui al D.lgs. n. 199/2021) rendono, tuttavia, evidente come il prioritario ambito di potestà legislativa autonoma attinto sia quello statutario in materia di « produzione e distribuzione dell’energia elettrica» (art. 4, lettera e, dello Statuto speciale).
4.2.4. Come osservato, infatti, dalla Corte costituzionale (sent. n. 28/2025) in relazione all’abrogata L.R. 5/2024 di c.d. “ moratoria” (che aveva previsto « misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili », e sulla cui base era stato adottato il provvedimento di sospensione del procedimento di screening impugnato con il ricorso principale), essa, “ pur conseguendo, come detto, la finalità di tutelare il paesaggio, incide in modo significativo sulla disciplina relativa agli «impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili». Pertanto, la legge regionale afferisce in modo prevalente alla competenza statutaria in materia di «produzione e distribuzione dell’energia elettrica ” (art. 4, lettera e, dello statuto speciale).
In ogni caso, anche laddove non si consideri prevalente uno dei due ambiti statutari, ma si ritenga che ci si trovi di fronte a un intreccio di competenze, nessuna delle quali prevalente, ciò nondimeno entrambe tali competenze – quella primaria di tutela del paesaggio e quella concorrente in materia di energia elettrica più volte richiamata – devono esercitarsi «[ i]n armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» , oltre che, solo per la seconda, nel più volte ricordato limite «dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato», ai sensi dei medesimi artt. 3 e 4 dello statuto di autonomia” .
4.2.5. Premesso, dunque, che nel caso di specie viene in rilievo una competenza legislativa regionale “ di autonomia” che deve essere esercitata, in ogni caso, nel rispetto dei principi fondamentali e delle “norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica” di cui è espressione la disciplina statale di cui al D.lgs. n. 199/2021, ritiene il Collegio che le disposizioni della L.R. 20/2024 sospettate di incostituzionalità contrastino coi principi stabiliti dalla normativa statale e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale che si impongono anche alla Regione Autonoma della Sardegna per espressa previsione statutaria.
5. Sotto un primo profilo, parte ricorrente ha dedotto la violazione dei parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 11 e 117 Cost. in ragione del fatto che la Legge Regionale in questione:
- ha normato le “aree non idonee”;
- ha equiparato le “aree non idonee” ad aree interdette in cui è vietata la realizzazione di impianti FER;
- non ha tenuto conto delle aree idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021;
- ha introdotto un meccanismo di “connessione a pettine” di diversi vincoli che rende quasi tutto l’intero territorio regionale area non idonea .
5.1. Il Collegio osserva, in primo luogo, che sulla complessiva cornice normativa assume rilevanza la recente pronuncia resa dalla Corte costituzionale, con la sentenza n° 134 del 15 luglio 2025 pronunciata nel giudizio proposto in via principale dal Governo nei confronti della Legge Regionale della Calabria n° 36 del 24.11.2024.
Con tale pronuncia la Corte costituzionale ha, infatti, preso espressa posizione in merito al ruolo delle Regioni nell’ambito dell’individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
5.1.1. In particolare, si è osservato che “ questa Corte ha in più occasioni ricostruito i tratti essenziali dell’evoluzione normativa nazionale e del ruolo che questa ha accordato alle regioni nell’individuazione delle aree idonee e inidonee all’installazione degli impianti FER, dando atto del passaggio dalla disciplina introdotta con l’art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) a quella dettata dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021.
Il comma 4 di quest’ultima disposizione ha, infatti, permesso l’intervento, prima non consentito, della legge regionale nella individuazione delle aree idonee, mentre rimaneva fermo, nella «perdurante assenza» dei decreti interministeriali previsti dal precedente comma 1 (sentenza n. 58 del 2023), che – ai sensi del paragrafo 17 delle Linee guida allora emanate, sulla base del citato art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e del relativo Allegato 3 – l’individuazione delle aree inidonee dovesse avvenire solo «attraverso un’apposita istruttoria» e, quindi, non con legge ma all’esito di un procedimento amministrativo, e non potesse «configurarsi come divieto preliminare ».
La Corte ha ritenuto, pertanto, di “ affrontare, per la prima volta ex professo – data la sua pertinenza ratione temporis –, la portata del recente d.m. 21 giugno 2024, che, appunto attuando l’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, stabilisce i nuovi principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti FER.
In particolare, l’art. 3, comma 1, del suddetto decreto dispone che le regioni «individuano ai sensi dell’art. 20, comma 4», del d.lgs. n. 199 del 2021, «con propria legge», le aree di cui al precedente art. 1, comma 2, che a sua volta è comprensivo, tra l’altro, delle «superfici e aree» sia «idonee» (lettera a) che «non idonee» (lettera b).
In forza di tale innovazione, i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in precipua relazione all’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e alle Linee guida del 2010 non possono essere trasposti al nuovo assetto delineato con il d.lgs. n. 199 del 2021 e il d.m. 21 giugno 2024, dal momento che, aderendo a tale opzione ermeneutica, «si finirebbe per obliterare indebitamente il vigente contesto normativo, avuto specifico riguardo alla circostanza per cui, de iure condito, l’articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021 espressamente dispone che sia il Mase», con il prescritto concerto e previo raggiungimento dell’intesa in Conferenza unificata, a stabilire con decreto i principi e i criteri omogenei strumentali all’individuazione delle aree idonee e non idonee (Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sezione terza, sentenze 13 maggio 2025, n. 9167, n. 9166, n. 9165, n. 9162 e n. 9155 del 2025).
In effetti, le pronunce di questa Corte che hanno dichiarato costituzionalmente illegittime norme regionali che sottraevano parti del territorio regionale, a volte anche particolarmente sensibili (sentenze n. 28 del 2025 e n. 216 del 2022), alla possibilità di localizzazione di impianti di portata superiore a una determinata potenza si fondavano sul precedente assetto dei principi fondamentali statali, che negava in radice una benché minima competenza legislativa regionale in merito (tra le molte, ancora, sentenza n. 216 del 2022).
Nel nuovo quadro dei principi fondamentali della materia, così come integrati, sul piano tecnico (ex plurimis, sentenza n. 77 del 2022), dal d.m. 21 giugno 2024, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge le aree idonee è ora stato, invece, accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee; tale possibilità, del resto, non è espressamente esclusa dal d.lgs. n. 199 del 2021”.
5.1.2. Chiarito quanto sopra, la Corte, tuttavia, ha cura di precisare che “ un’attenta lettura del suddetto decreto ministeriale fa emergere che la inidoneità dell’area, pur se dichiarata con legge regionale, non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.
L’art. 1, comma 2, lettera b), del d.m. 21 giugno 2024, definisce, infatti, quelle non idonee come le «aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010».
Tale rimando alle precedenti Linee guida sta a significare – stante il menzionato paragrafo 17, il quale prevede una «apposita istruttoria», nonché l’Allegato 3, il quale stabilisce, in ogni caso, che l’individuazione di queste aree non deve «configurarsi come divieto preliminare» – che la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER, anche se la legge regionale ha qualificato determinate aree come non idonee, va assunta, in ogni caso, all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, all’interno del quale si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua realizzazione.
Pertanto, si deve concludere che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
Si tratta, in definitiva, di un assetto funzionale a dare risalto alla autonomia regionale ma al contempo idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Ninmby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili: interesse, come già ricordato, «di cruciale rilievo» proprio «rispetto al vitale obiettivo di tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni» (sentenza n. 216 del 2022)”.
5.2. Quanto sopra esplicitato dalla Corte costituzionale, se chiarisce come non sia precluso alle Regioni di legiferare anche ai fini dell’individuazione di aree inidonee all’installazione degli impianti in questione, al contempo evidenzia come non sia consentito che tali prerogative siano esercitate con modalità tali da introdurre una generalizzata equiparazione tra le aree inidonee e quelle interdette.
5.2.1. La prospettata incostituzionalità della legge regionale n. 20/2024 risulta a giudizio del Collegio (non manifestamente in)fondata, pertanto, con riferimento alla previsione di cui all’art. 1, co. 5, là ove si dispone che “ È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 ”.
In tal modo il Legislatore regionale ha stabilito un divieto assoluto di autorizzare e realizzare impianti FER localizzati in aree definite “ non idonee ”, e ciò in contrasto con gli articoli 117, primo e terzo comma della Costituzione, in relazione all’articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021, alle disposizioni del decreto ministeriale 21/6/2024 (di cui la disciplina regionale è attuazione), nonché con riferimento al principio di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabile come emergente dalla disciplina unionale.
5.2.2. Come già evidenziato da questo Tribunale (cfr. Ordinanze 598, 599 e 600 del 2025, citate) è proprio per raggiungere gli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e di uso dell’energia da fonte rinnovabile fissati a livello europeo sino al 2030, che lo Stato italiano ha adottato il d.lgs. n. 199 del 2021.
Tale intervento normativo costituisce attuazione della Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell’uso da fonti rinnovabili e si pone (art. 1) “ l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050 ”, definendo “ gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 ”, prevedendo “ disposizioni necessarie all' attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche: PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (di seguito anche: PNIEC), con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030”.
5.2.3. In particolare, all’art. 20 il d.lgs. n. 199/2021 ha previsto un’apposita disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili stabilendo per quanto più interessa in questa sede che:
- con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee (e non idonee) all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8;
- tali decreti definiscono altresì la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome;
- nel dettare la disciplina delle aree idonee si tiene conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;
- conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee;
- in sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;
- le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.
In particolare, l’individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni con un intervento legislativo persegue il duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli operatori di conoscere in modo chiaro e trasparente le aree in cui è possibile installare impianti FER seguendo una procedura semplificata; dall’altro, di garantire il rispetto delle prerogative regionali che, nel selezionare in quali aree consentire l’installazione agevolata di FER, possono esercitare la più ampia discrezionalità, fermi restando i limiti imposti dallo Stato in termini di classificazione e obiettivi annui di MW da raggiungere, così come stabilito dal d.m. 21 giugno 2024, fino al 2030 (in questi termini, Corte cost. n. 28/2025).
5.2.4. Come già anticipato sopra, le aree non idonee sono definite, poi, dal DM 21/6/2024 quali “ aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni ”.
5.2.5. Come rilevato, da ultimo, dal Tar Lazio con l’ordinanza n. 9164 del 2025 “ il decreto ministeriale 21.6.2024 non ha innovato il concetto di “area non idonea” contenuto nelle linee guida di cui al d.m. 10.9.2010. Queste, infatti, continuano a configurarsi come aree con “obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento […] di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti. Detta incompatibilità, tuttavia, non si traduce in una preclusione assoluta, bensì in “una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione” (paragrafo 17 delle Linee Guida del 10/9/2010), “che dovrà comunque risultare all’esito di specifica istruttoria. Ne consegue che, sotto tale profilo, la definizione contenuta nel decreto … non innova in alcun modo il concetto di area non idonea quale già enucleato dalle linee guida” .
5.2.6. Anche sotto il vigente regime normativo, dunque, l’effetto della qualificazione di una superficie in termini di area non idonea è unicamente quello di precludere l’accesso al beneficio dell’accelerazione ed agevolazione procedimentale di cui all’articolo 22 del d.lgs. n. 199/2021, segnalando la necessità di un più approfondito apprezzamento delle amministrazioni competenti, strumentale a garantire una tutela più rafforzata del paesaggio, dell’ambiente e del territorio nell’ambito dei singoli procedimenti amministrativi di autorizzazione degli impianti FER.
Le aree non idonee, pertanto, non possono costituire divieti aprioristici e assoluti alla installazione degli impianti FER ma, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, rappresentano “ meri indici rivelatori di possibili esigenze di tutela del paesaggio” (cfr. Corte cost., sent. n. 121/2022, par. 5.1.).
5.2.7. Le aree non idonee svolgono tale funzione anche nel rinnovato assetto normativo e regolamentare della materia, indipendentemente dal fatto che l’articolo 1, comma 2, lett. b), del d.m. del 21 giugno 2024 definisca tali superfici come “ incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti” , poiché a ciò, come detto, non risulta correlato un espresso divieto generalizzato di installazione degli impianti FER (cfr. Tar Lazio, ordinanza n. 9155/2025).
5.2.8. Infatti, il mero utilizzo del termine “incompatibile” non accompagnato da un correlato divieto aprioristico e generalizzato non vale a contemplare l’ipotesi di un divieto assoluto e generalizzato, come quello previsto dalla Regione Sardegna.
5.2.9. L'inidoneità di una determinata area non può, dunque, derivare da una qualificazione aprioristica, generale ed astratta, ma può soltanto conseguire all’esito di un procedimento amministrativo che consenta una valutazione in concreto, in ragione delle relative specificità, della inattitudine del luogo prescelto.
La stessa giurisprudenza costituzionale ha già affermato come anche nel caso di aree non idonee operi una riserva di procedimento amministrativo, sussistendo il dovere dell’amministrazione procedente di verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato (così, da ultimo, Corte cost., sent. n. 177 del 30 luglio 2021 in relazione al precedente quadro normativo che, tuttavia, come detto, non ha mutato il concetto di “ area non idonea ”).
Ancora, va osservato che la Corte costituzionale ha statuito che “ il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette che le Regioni prescrivano limiti generali, perché ciò contrasta con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea ” (Corte costituzionale, 02/12/2020, n.258, ma v. anche sentenze nn. 177 del 2018, 86, 148, 286 del 2019, 106 del 2020).
5.3. In contrasto rispetto a tali indicazioni l’art. 1, comma 5, della L.R. n. 20/2024, stabilisce, invece, un divieto tout court di realizzazione di impianti FER in aree qualificate come non idonee ai sensi della medesima legge regionale. In tal modo, vengono sia violati i principi fondamentali stabiliti dal D.lgs. n. 199/2021 all’art. 20 (come integrato dal DM 21/6/2024), e sia pregiudicati gli obiettivi vincolanti fissati dalla normativa europea, con conseguente violazione dei commi 1 e 3 dell’art. 117 Cost.
5.3.1. Peraltro, le previsioni dell’art. 1, co. 5, l.r. n. 20/2024, lette in combinato disposto con gli Allegati alla legge regionale stessa, come dedotto dalla parte ricorrente, non smentita sul punto dall’Amministrazione regionale, determinano che le aree non idonee previste dalla legge regionale comprendono la quasi totalità del territorio regionale.
Come già rilevato da questo Tribunale con l’Ordinanza n. 146 del 2025, lo Statuto Sardo, all’art. 3, comma 2, lett. f), assegna alla Regione Sardegna la competenza legislativa esclusiva in materia di “ edilizia e urbanistica ” (che comprende, come noto, anche la “ componente paesaggistica ”), nonché competenza legislativa concorrente in materia di “ e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica”.
L’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, dal canto suo, attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva in materia di “ tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”, così come il comma 3 dello stesso art. 117 include tra le materie di competenza concorrente quella relativa “a produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia ”.
Non vi è dubbio, quindi, che, in base a tali criteri di riparto delle competenze su materie oggettivamente “ interferenti” , lo Stato disponga di significativi spazi di intervento, potendo dettare i principi quadro nella materia della produzione energetica, trattandosi di una materia oggetto di competenza concorrente, nonché i principi fondamentali e le norme di riforma economico-sociale ordinariamente capaci di limitare la stessa competenza legislativa regionale esclusiva (art. 3, comma 1, dello Statuto sardo: vedi supra). Inoltre, lo stesso legislatore nazionale può interferire in subiecta materia attraverso la propria potestà esclusiva e trasversale a tutela dell’ambiente, sulla quale gli impianti energetici da fonti rinnovabili hanno evidenti ricadute.
Orbene, tali criteri per la composizione di competenze legislative così “incrociate ” tra Stato e Regione non sembrano essere stati rispettati dalla legge regionale ora in esame.
Difatti la l.r. n. 20/2024, al dichiarato scopo di tutelare il paesaggio regionale, ha dettato una disciplina che, come si è visto, appare sotto diversi aspetti in contrasto con quella nazionale di riferimento anche per profili sui quali il legislatore nazionale, intervenendo a garanzia della massima diffusione degli impianti energetici da fonti rinnovabili:
- ha introdotto “ principi quadro ” in materia di produzione energetica, cui il legislatore regionale è tenuto ad attenersi nell’esercitare la relativa competenza concorrente;
- ha dettato regole finalizzate alla tutela dell’ambiente, sulla quale dispone di una competenza esclusiva e “ trasversale ”;
- ha prescritto principi fondamentali e norme di riforma economico-sociale che vincolano il legislatore regionale anche nelle materie di sua competenza esclusiva (T.a.r. Sardegna, sez. II, ord. 9 giugno 2025, n. 146, cit.).
5.3.2. La disposizione regionale di cui al citato art. 1, comma 5, in definitiva, pur finalizzata tra l’altro alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle aree non idonee, si pone in contrasto con la richiamata normativa statale che, all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell’energia, e si pone in contrasto inoltre con la disciplina euro-unitaria che fa risaltare il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili (perseguito sia dalla direttiva 2009/28/CE, e già prima da quella 2001/77/CE, e sia dalla direttiva 2018/2001/UE), e stabilisce dei target vincolanti per lo Stato italiano.
5.3.3. Peraltro, come detto, anche prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 199/2021, l’orientamento della giurisprudenza costituzionale era nel senso di ritenere illegittime norme regionali volte a sancire, in via generale e astratta, la non idoneità di intere aree di territorio o a imporre, in maniera generalizzata ed aprioristica, limitazioni nella realizzazione di impianti FER (v. Corte cost., sentenza n. 69 del 2018). Per costante giurisprudenza della Corte, infatti, le Regioni e le Province autonome sono tenute a rispettare i principi fondamentali contemplati dal legislatore statale (v., ex multis , sentenze n. 11 del 2022, n. 177 del 2021 e n. 106 del 2020), princìpi, nel caso di specie, racchiusi nel citato decreto legislativo n. 199 del 2021 e nella disciplina di attuazione (quale il decreto ministeriale sulle aree idonee).
5.4. Il divieto di realizzare impianti ricadenti in aree non idonee posto dall’art. 1, co. 5, della L.R. 20/2024 risulta, poi, contrastare anche con l’art. 3 Cost. e, in particolare, con il principio di proporzionalità che in esso trova fondamento, nonché con il principio desumibile dall’art. 15 della Direttiva UE 2018/2001 che richiede agli Stati membri di assicurare che le norme nazionali in materia di procedure autorizzative « siano proporzionate e necessarie ». La medesima disposizione vincola inoltre gli Stati membri ad adottare “ misure appropriate per assicurare che: a) …; b) le norme in materia di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze siano oggettive, trasparenti e proporzionate, non contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente conto delle specificità di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili ”.
5.4.1. Il sindacato di proporzionalità costituisce, infatti, un “ aspetto del controllo di ragionevolezza delle leggi condotto dalla giurisprudenza costituzionale, onde verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale” (TAR Lazio, ordinanza n. 9164/2025, cit.). In particolare, secondo la giurisprudenza costituzionale “ il test di proporzionalità richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (ex plurimis, sentenze n. 137 del 2018 e n. 272 del 2015)” (Corte cost. n. 56/2020).
5.4.2. La previsione di un divieto di natura generalizzata viola, dunque, il principio di necessaria proporzionalità, sacrificando in modo irragionevole la libertà di iniziativa economica e la tutela dell’ambiente (cui la produzione di energia da fonti rinnovabili contribuisce).
Tra l’altro, come rilevato da questo Tribunale nella più volte citata ordinanza n. 146 del 2025, la l.r. n. 20 del 2024 ha “ individuato tali nuove aree inidonee in misura molto ampia, pari a quasi al 95% dell’intero territorio regionale (si veda, in particolare, il comma 5 dell’art. 1 della l.r. n. 20/2024 in relazione agli Allegati da A a G alla stessa legge), anche qui in diretto contrasto con l’elenco categoriale di aree idonee dettato dall’art. 20, comma 8, lett. c ter), n. 1 del d.lgs. n. 199/2021; per comprendere la portata ostativa di tale disciplina regionale basti pensare che essa impedisce la realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili sulla quasi totalità delle aree agricole sarde ”.
6. Parte ricorrente ha anche censurato il contrasto dell’art. 1 comma 5 della L.R. 20/2024 e dell’Allegato B) lettera bb) con gli artt. 117, commi primo e terzo, 3, 9, 41 della Costituzione.
6.1. Anche tale profilo non si palesa manifestamente infondato.
Questo Tribunale (cfr. Ordinanza 146/2025, cit.) ha evidenziato che “ la legge della Regione Sardegna n. 20/2024 ha introdotto una disciplina, sulla quale si fondano gli atti impugnati nel presente giudizio, con la quale il legislatore regionale ha “individuato tali nuove aree inidonee in misura molto ampia, pari a quasi al 95% dell’intero territorio regionale (si veda, in particolare, il comma 5 dell’art. 1 della l.r. n. 20/2024 in relazione agli Allegati da A a G alla stessa legge), anche qui in diretto contrasto con l’elenco categoriale di aree idonee dettato dall’art. 20, comma 8, lett. c ter), n. 1 del d.lgs. n. 199/2021; per comprendere la portata ostativa di tale disciplina regionale basti pensare che essa impedisce la realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili sulla quasi totalità delle aree agricole sarde, senza tenere neppure conto del fatto che l’art. 20, comma 8, lett. c ter), n. 1 del d.lgs. n. 199/2021 include certamente tra quelle idonee a ospitare gli impianti le aree agricole “racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale” .
La disciplina in esame, nell’introdurre un espresso divieto di realizzare impianti nelle aree considerate non idonee alla luce degli allegati A, B, C, D ed E alla stessa L.R., con individuazione di molteplici vincoli e fasce di rispetto intrecciati tra loro, in forza dei quali l’inidoneità all’installazione di tali impianti si estende dunque pressoché all’intero territorio regionale, appare introdurre divieti in potenziale conflitto con l’art. 11 e con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione ai principi espressi dalla Dir 2018/2001/UE e violativi degli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell’UE e a livello internazionale volti a garantire la massima diffusione degli impianti FER.
6.2. La norma regionale, e in particolare l’art. 1 comma 5, stabilisce che “ non sono realizzabili impianti e accumuli FER nelle aree indicate nell’Allegato B ” e che tale divieto si applica anche agli “ impianti […] la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale […] è in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge ”.
L’Allegato B alla lettera bb) (richiamata dall’art. 1, co. 5) qualifica come “ aree non idonee ” tutte le zone classificate agricole, determinando un divieto assoluto per gli impianti agrivoltaici.
Inoltre, alla lettera w), punto 12, vieta la realizzazione di impianti entro 3 km da qualunque bene o manufatto di interesse storico-culturale o archeologico.
Ancora, alla lettera x), punto 4, vieta la realizzazione di impianti in tutte le aree del Parco geominerario o comunque interessate da presenze di valore culturale o identitario.
6.3. Si tratta dunque di divieti generalizzati, aprioristici e indiscriminati, privi di criteri valutativi caso per caso.
6.3.1. In particolare, il legislatore regionale sardo non dà conto delle peculiarità proprie dell’agrivoltaico che, secondo la definizione statale (v. d.m. n. 436/2023 e d.lgs. n. 199/2021), costituisce una forma qualificata e innovativa di integrazione tra produzione agricola e produzione energetica, particolarmente valorizzata dal legislatore nazionale e dall’UE nell’ambito della transizione energetica e della resilienza agricola. Pertanto, l’imposizione di divieti assoluti, generalizzati e non ponderati appare ancor più sproporzionata rispetto a impianti che, per definizione, non dovrebbero determinare l’irreversibile alterazione del suolo e che, anzi, dovrebbero garantire la continuità delle colture.
Gli Allegati B e G alla L.R. 20/2024 assumono invece, anche nel presente giudizio di merito, effetto preclusivo assoluto, impedendo l’istruttoria caso per caso che la giurisprudenza costituzionale ritiene doverosa per il corretto bilanciamento tra paesaggio e FER (v. Corte cost. n. 216/2022 e n. 286/2019).
6.3.2. La radicalità della preclusione risulta ancor meno giustificabile ove si consideri che in tal modo viene obliterato l’apprezzamento circa la sussistenza in concreto delle caratteristiche proprie di tali impianti quali l’assenza di impermeabilizzazione permanente del suolo, la reversibilità delle strutture, il mantenimento della produttività agricola, la compatibilità degli impianti con la configurazione paesaggistica.
La L.R. 20/2024, non prevedendo alcuna disciplina differenziata per questa tipologia di impianto, si pone dunque in contrasto non solo con il diritto statale ed eurounitario, ma anche con il principio di proporzionalità e con l’obbligo di considerare le specificità tecnologiche e agricole dell’intervento.
La conformazione della norma regionale è dunque tale da incidere trasversalmente, imponendo un divieto generalizzato alla realizzazione di tale tipologia di impianto FER -che per sua natura, almeno in astratto, dovrebbe non interferire in maniera impeditiva con l’esercizio dell’attività agricola- su qualsiasi area vocata a tale attività produttiva, con ciò escludendo a priori, e senza alcuna analisi “ case by case ”, il vaglio concreto del progetto proposto.
6.3.3. Di qui, i profili non manifestamente infondati di incompatibilità della disposizione in discorso con i principi fondamentali di cui all’art. 117, co. 1 e 3, Cost. e all’art. 12, c.7, del D.Lgs. 387/2003.
6.4. Le suindicate disposizioni della L.R. 20/2024 si pongono in contrasto, inoltre, con il principio di tutela dell’ambiente di cui all’art. 9 Cost., secondo cui la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi “ anche nell’interesse delle future generazioni ”.
Ha già osservato questo Tribunale (cfr. Ord. Sez. I^ 26 giugno 2025, Ord. nn. 598, 599 e 600 citate) che il sacrificio incondizionato di tale principio in relazione alle aree classificate come non idonee dalla legge regionale, e il divieto radicale di realizzare impianti FER appare impattare con detto precetto costituzionale in maniera evidente, ponendosi in conflitto con l’orientamento della Corte costituzionale, consolidatosi a partire dalla nota sentenza n. 85/2013, secondo cui “ Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette […]. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principî e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. […] Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale.
6.4.1. In tale contesto, il divieto previsto dalla norma regionale si pone in contrasto anche con il principio di integrazione delle tutele riconosciuto anche a livello europeo dall’art. 11 del TFUE secondo cui “ le esigenze di tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ” (cfr. Cons. Stato, sent. n. 8167/2022).
La previsione in generale delle aree non idonee come zone vietate, infatti, solleva sul punto notevoli perplessità, in quanto non istituisce alcuna forma di possibile bilanciamento tra i valori in gioco, sancendo un’indefettibile prevalenza dell’interesse alla conservazione dello stato dei luoghi, in contrasto con l’obiettivo di promuovere l’uso dell’energia da fonti rinnovabili (in termini, TAR Lazio, ordinanza di rimessione n. 9164/2025).
Pertanto, il divieto posto dalla Regione Sardegna e, in particolare, l’art. 1, co. 5, della L.R. 20/2024 e i relativi Allegati, che individuano le aree non idonee, si pongono in contrasto anche con gli artt. 3 e 9 della Costituzione.
7. Le suesposte considerazioni evidenziano la non manifesta infondatezza anche della questione di costituzionalità sollevata da parte ricorrente avuto riguardo al supposto contrasto dell’art. 1 comma 5 della L.R. 20/2024 e dell’Allegato B) lettera W) punto 12 e lettera x) punto 4 per violazione e falsa applicazione dell’art. 20, commi 1, 7 e 8 del D.lgs. 199/2021, dell’art.12 del D.lgs. 387/2003, delle Linee Guida e del principio della massima diffusione degli impianti FER nonché del D.lgs. 42/2004 e dell’art. 117 c. 2 lett. s) Cost.
7.1. L’art. 1, comma 5, unitamente alle disposizioni dell’Allegato B), lett. W), punto 12, e lett. X), punto 4, introduce un divieto assoluto di installazione di impianti agrivoltaici:
- in tutte le aree e immobili « caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica» , incluse le aree circostanti entro un raggio di 3 chilometri e negli insediamenti produttivi di interesse storico culturale, ivi compreso il Parco Geominerario della Sardegna, senza alcuna valutazione puntuale della compatibilità dei singoli progetti.
7.1.1. Si tratta, dunque, come già rappresentato, di un divieto generalizzato e aprioristico, di eccezionale ampiezza territoriale e non basato su valutazioni formulate caso per caso.
Il divieto così conformato si pone in - possibile - contrasto con il d.lgs. 199/2021, in particolare con l’art. 20, commi 1, 7 e 8, quali disposizioni interposte, là dove viene imposto impone alle Regioni di individuare le aree idonee e non idonee secondo criteri proporzionati e comunque nel rispetto degli obiettivi nazionali ed europei di diffusione delle fonti rinnovabili e con il d.lgs. 387/2003, art. 12, che prevede un modello autorizzatorio fondato su valutazioni caso per caso e sulla leale cooperazione Stato–Regioni, e non su divieti generalizzati e indiscriminati.
Anche le Linee Guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti FER consentono l’individuazione di “aree non idonee” solo previa valutazione della sussistenza di specifiche incompatibilità e comunque non mediante fasce di esclusione indiscriminate.
Va anche osservato che il quadro statale –anche quando mira alla tutela del paesaggio e dei beni culturali– non conosce in alcun caso divieti assoluti su fasce di rispetto di tale ampiezza, né nel d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), né in altra normativa settoriale.
D’altronde, la disciplina del paesaggio e dei beni culturali si fonda sul principio cardine della valutazione concreta e localizzata dell’intervento avuto riguardo sia ai beni paesaggistici (artt. 136 ss. e 146, d.lgs. 42/2004), che per i beni culturali (artt. 20 ss. d.lgs. 42/2004).
La tutela, in definitiva, non viene esercitata tramite divieti assoluti, ma mediante procedimenti autorizzatori che impongono una valutazione di compatibilità paesaggistica, e un vaglio di incidenza sul bene culturale e di mitigazione degli impatti, anche in relazione alla fattibilità di soluzioni progettuali alternative.
La legge regionale in esame, viceversa, stabilisce un divieto automatico, sganciato da qualsiasi verifica puntuale e senza alcuna possibilità di dimostrare la compatibilità dell’intervento.
In un simile contesto appare particolarmente problematico sostenere la compatibilità, sul piano costituzionale, avuto riguardo al principio di proporzionalità, anche della previsione attinente alla introdotta fascia di rispetto di tre chilometri, fascia che in concreto determina una interdizione di portata eccezionalmente ampia, non prevista da alcuna normativa statale e nemmeno dalla disciplina paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004, e potenzialmente foriera di una non consentita alterazione dell’assetto unitario della tutela paesaggistica disegnato dal Codice nazionale del 2004.
7.1.2. La previsione regionale si pone, altresì, in potenziale contrasto con il principio di ragionevolezza (v. art. 3 Cost.), in quanto impone divieti più estesi e più rigidi di quelli statali trasformando, nella sostanza, zone che non sono qualificate come “ beni paesaggistici ” in aree totalmente interdette, in assenza di apposita istruttoria e senza pianificazione congiunta con lo Stato, prevedendo meccanismi di “blindatura” del territorio che escludono l’esercizio della valutazione tecnico–amministrativa prevista dal Codice dei beni culturali.
L’estensione del divieto appare, altresì, irragionevole sol che si consideri che, dall’intreccio delle preclusioni approntate nei vari allegati alla legge regionale, circa il 95% del territorio regionale risulterebbe sottratto all’installazione di tali impianti. In tal modo, si appronterebbe un indiscriminato sacrificio allo sviluppo economico anche in settori strategici come l’energia.
7.1.3. Sotto tale prospettiva va osservato che l’art. 1, co. 7, della L.R. 20/2024, dispone che “ Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee, di cui all'allegato F, sia nelle aree definite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il criterio di non idoneità ”. Sul punto, questo Tribunale (v. ordd. 598, 599 e 600/2025, cit.) ha già osservato che tale disposizione risulta di dubbia compatibilità costituzionale sia in relazione agli artt. 117, primo e terzo comma (non essendo tale criterio di prevalenza previsto dalla legislazione statale, e determinando esso un vulnus ulteriore ai principi fissati dalla normativa euro-unitaria), e sia in relazione agli artt. 3, 9 e 97 Cost.
8. Conclusivamente, per tutto quanto esposto, rilevata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso introduttivo va ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata nei motivi aggiunti e concernente gli artt. 1, commi 2, 5, 6 e 7, nonché gli allegati B e G della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 20/2024, per possibile violazione degli artt. 3, 9, 11, 41 e 117, commi 1 e 3, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla Direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413, nonché degli artt. 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948.
8.1. È riservata ogni ulteriore statuizione di merito all’esito del giudizio costituzionale.
9. La decisione sulle spese di lite è parimenti riservata all’esito del giudizio di costituzionalità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando, così dispone:
a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
b) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 6 e 7, e degli allegati B e G, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 20/2024, prospettata nei motivi aggiunti, per asserita violazione degli artt. 3, 9, 11, 41 e 117, commi 1 e 3, Cost., anche in relazione ai principi risultanti dalla Direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413, e agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948;
c) sospende il giudizio e, ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla predetta questione;
d) dispone inoltre la comunicazione della presente decisione alle parti in causa, nonché la sua notificazione al Presidente della Regione autonoma della Sardegna e al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna;
e) rinvia ogni ulteriore statuizione all’esito della decisione della Corte costituzionale sulla questione sollevata;
f) spese riservate al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco BU, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
RO MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MO | Marco BU |
IL SEGRETARIO