Articolo 1 della Legge 21 dicembre 1978, n. 852
Articolo 2
Versione
4 gennaio 1979
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Versione
8 aprile 1983
Art. 1.

Nella legge 15 novembre 1973, n. 734 , sono soppressi il secondo e terzo comma dell'articolo 10, i commi dal secondo al sesto dell'articolo 11, nonche' il secondo ed il terzo comma dell'articolo 13.
Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , e' sostituito dal seguente:
"Per i servizi svolti fuori del circuito doganale spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia".
L' articolo 12 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , e' sostituito dal seguente:
"Per i riscontri tecnici svolti fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette spetta al personale medesimo il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia".
Il primo comma dell'articolo 13 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , e' sostituito dal seguente:
"Per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti fuori dell'ufficio spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia".
Nella legge 4 agosto 1975, n. 389 , sono soppressi l'articolo 2, il secondo comma dell'articolo 3, nonche' l'articolo 5, modificato con la legge 19 agosto 1976 n. 568 e con l'articolo 9, quarto comma , della legge 19 luglio 1977, n. 412 .
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta di cui agli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852 , sono aumentate del 12 per cento, con arrotondamento per eccesso a lira intera".
Entrata in vigore il 8 aprile 1983