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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7757 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. IC RA presidente dott. LU UR PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5137 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 14 luglio 2025 e vertente
TRA
(p.i.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Caccioppoli
APPELLANTE
E
(p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Alessandro Gualtieri
APPELLATA
NONCHÉ
(p.i.: ) Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
1 OGGETTO: appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La – agendo sia in proprio che in nome e per conto di Controparte_3 [...]
(d'ora in poi anche ) - e l'Associazione Parte_1 CP_4 CP_5 imprese costituita dalla (in qualità di mandataria) e la Controparte_2 CP_6
(in qualità di mandante) hanno concluso il contratto di appalto n. 15 del 29 marzo 2007
[...] per l'esecuzione di lavori di recupero e adeguamento funzionale della stazione ferroviaria di
EO (documento n. 1 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 17928/2016, il Tribunale di Roma ha ingiunto alla di pagare in favore della la somma complessiva CP_4 Controparte_6 di 36.006,77 € oltre interessi convenzionali di cui alla fattura n. 84 del 27 agosto 2008, emessa dalla per il pagamento del corrispettivo dei lavori di cui al dodicesimo Controparte_6 Parte s.a.l. per i quali la stazione appaltante aveva emesso in favore dell' il certificato di pagamento n. 12.
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo che: CP_4
- la non è legittimata ad agire per il pagamento del corrispettivo spettante per CP_6 le prestazioni rese in forza del contratto di appalto, in quanto fa parte dell'ATI in qualità di mandante;
- il credito è in ogni caso inesistente, perché la ha già pagato il 30 ottobre CP_4
2008 la somma di 36.000,76 € in favore della quale mandataria Controparte_2 dell'ATI, in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale applicabile;
- in ogni caso il pagamento eseguito dalla in favore della CP_4 [...] ha efficacia liberatoria quale pagamento al creditore apparente ai sensi Controparte_2 dell'art. 1189 c.c.
Con sentenza n. 12458/2022, il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla la quale ha proposto appello deducendo che: CP_4
1) il tribunale ha erroneamente ritenuto che la fosse legittimata ad agire Controparte_6 per il pagamento del corrispettivo;
2) il tribunale ha erroneamente escluso l'efficacia del pagamento eseguito in favore della mandataria Controparte_2
3) il tribunale ha erroneamente escluso che il pagamento eseguito dalla CP_7
2
[...] potesse in ogni caso ritenersi efficace ai sensi dell'art. 1189 c.c.;
4) il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva proposta nei confronti della terza chiamata in causa Controparte_2
L'appellante ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata:
- in via principale, “accertato che nessun credito è vantato dalla nei Controparte_6 confronti di a titolo di corrispettivo del contratto di appalto n. 15/2007, CP_4 dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 17928 del 26.07.2016 (R.G.
50082/2016) del Tribunale di Roma e, comunque, disporne, ove occorra, la revoca, e, quindi, quale effetto naturale, condannare alla restituzione a Controparte_6 CP_4 dell'importo di 57.540,43 €, oltre interessi ed oneri accessori a decorrere dal 24 agosto
2018”;
- in via subordinata, “condannare a pagare a Controparte_2 CP_4 quanto quest'ultima abbia pagato e/o fosse eventualmente condannata a pagare a CP_6
;
[...]
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto dell'appello e la Controparte_6 conferma del decreto ingiuntivo n. 17928/2016.
La non si è costituita in giudizio e ne va pertanto dichiarata Controparte_2 la contumacia.
Con i primi due motivi di appello – che possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi tra di loro - la si duole del fatto che il tribunale abbia CP_4 rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della (avendo ritenuto Controparte_6 che la mandante fosse legittimata ad agire per domandare il pagamento del corrispettivo dei lavori svolti in esecuzione del contratto di appalto) e che abbia ritenuto privo di efficacia liberatoria il pagamento eseguito dalla nei confronti della mandataria (avendo CP_4 ritenuto che tale pagamento fosse stato eseguito in violazione dell'art. 10 del contratto di appalto, dell'art. 43 delle condizioni generali di contratto e del regolamento interno dell'ATI costituita tra la e la . Controparte_2 CP_6
Premesso che al caso di specie si applica ratione temporis la disciplina normativa contenuta nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (e non quella contenuta nell'art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016, come invece erroneamente ritenuto dal tribunale), si osserva che il raggruppamento temporaneo di imprese consiste in un insieme di imprenditori o fornitori o prestatori di servizi, costituito allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante la presentazione di un'unica offerta (art. 3, comma 20, del d.lgs.
n. 163 del 2006).
La legge prevede al riguardo che “ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario” (art. 37, comma 14, del d.lgs.
n. 163 del 2006). Parte Nei regolare i rapporti tra la stazione appaltante, l' le imprese che ne fanno parte,
3 l'art. 37, comma 16, del d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce a sua volta che “al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti”.
Come già chiarito dalla giurisprudenza con riguardo all'analoga disposizione contenuta nell'art. 23, comma 9, del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da un'associazione temporanea di imprese la legge prevede che l'impresa capogruppo, in qualità di mandataria delle altre imprese riunite, ha la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche se il soggetto appaltante può far valere direttamente nei confronti delle imprese mandanti le responsabilità ad esse facenti capo. Pertanto, il solo soggetto legittimato a stare in giudizio dal lato attivo, per i giudizi aventi ad oggetto crediti derivanti dagli appalti conclusi dalle associazioni temporanee di imprese, è la società capogruppo, in qualità anche di rappresentante delle imprese associate, che non sono, quindi, terze nel rapporto processuale - nel quale le loro posizioni sostanziali devono essere gestite, per legge, dalla loro capogruppo mandataria - con conseguente carenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, della legittimazione delle imprese stesse ad intervenire nel giudizio promosso dalla capogruppo
(Cass. 17411/2004; Cass. 7413/1997).
Si tratta di una disposizione evidentemente di favore per la stazione appaltante, come si evince dal fatto che la stessa norma riconosce, al contrario, all'appaltante la facoltà di far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti (e anche alla stessa mandataria, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l'offerta delle imprese riunite in associazione: Cass. 3808/2016; Cass. 25204/2011).
La rappresentanza processuale opera per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori e fino all'estinzione di ogni rapporto
(Cass. 25204/2011) e l'esercizio del mandato con rappresentanza, da parte della capogruppo, nei confronti dell'appaltante è obbligatorio (nel senso che le imprese mandanti non potrebbero direttamente agire nei confronti dell'amministrazione appaltante o direttamente resistere ad essa in giudizio, ove siano state citate collettivamente tramite la mandataria: Cass. 3808/2016;
Cass. 12732/2012; Cass. 12422/2011).
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che la mandante Controparte_6 non era legittimata a far valere direttamente nei confronti della stazione appaltante il credito di 36.006,76 € di cui alla fattura n. 84 del 27 agosto 2008 e non avrebbe pertanto potuto agire in via monitoria nei confronti di per il pagamento del corrispettivo dell'appalto, in CP_4 quanto l'unico soggetto legittimato ad agire nei confronti della stazione appaltante era la in qualità di capogruppo dell'ATI. Controparte_2
Contrariamente a quanto affermato dall'odierna appellata, tali conclusioni non soffrono
4 eccezioni in ragione delle previsioni contenute nel contratto di appalto n. 15 del 29 marzo
2007 e nelle condizioni generali ad esso applicabili.
Nell'epigrafe del contratto è indicato chiaramente che il ruolo di appaltatore è assunto dall'Associazione temporanea di imprese costituita tra la (in Controparte_2 qualità di mandataria) e la e il contratto di appalto è stato sottoscritto – per la Controparte_6 parte appaltatrice – proprio dall'amministratore unico della società mandataria (
[...]
, in forza del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito per atto del CP_8
Notaio di Ivrea del 7 febbraio 2007. Persona_1
È alla luce di tale indispensabile premessa che va interpretato l'art. 1, lett. b) delle condizioni generali di contratto per gli appalti del gruppo Ferrovie dello Stato, che - nel riferire la nozione di “appaltatore” anche alle “persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite” - non contiene alcuna deroga alla disciplina legale che attribuisce all'impresa mandataria la rappresentanza sostanziale e processuale delle imprese costituite in
ATI.
Ne consegue che – contrariamente a quanto affermato dal tribunale - sia l'art. 10 del contratto di appalto (il quale prevede che i pagamenti debbano essere effettuati all'appaltatore, con bonifico bancario da effettuarsi su un conto corrente dell'appaltatore), sia l'art. 43 delle condizioni generali di contratto (che regola i pagamenti in acconto sugli stati di avanzamento lavori) si riferiscono al soggetto che lo stesso contratto di appalto individua quale appaltatore
(e cioè l'Associazione temporanea di imprese costituita tra la e la Controparte_2
di cui la prima ha la rappresentanza in qualità di mandataria). Controparte_6
Al riguardo è irrilevante il fatto che il regolamento interno che disciplina i rapporti tra le imprese aderenti all'ATI prevedesse una differente regolamentazione dei pagamenti, trattandosi di un regolamento inidoneo a produrre effetti all'esterno dell'ATI e inopponibile alla stazione appaltante ad esso estranea.
È altresì irrilevante il fatto che in precedenza la avesse ricevuto dei Controparte_6 bonifici di pagamento direttamente dalla non essendo tale “prassi” sufficiente a CP_4 fare ritenere inefficace il pagamento eseguito dalla alla mandataria CP_4 [...] in base alle previsioni contrattuali (il pagamento è stato eseguito nel 2008) e Controparte_2 ad attribuire alla mandante la legittimazione ad agire in giudizio autonomamente e in nome proprio per ottenere il pagamento del medesimo corrispettivo (già pagato dalla CP_4 spettante per le prestazioni rese in esecuzione del contratto di appalto.
La era del resto perfettamente consapevole del fatto che i pagamenti Controparte_6 dovessero essere ricevuti dalla mandataria, come dimostra il fatto che prima di instaurare il presente giudizio nei confronti della (ciò che ha fatto nel 2016, a fronte di una CP_4 fattura emessa nel 2008) la ha convenuto in giudizio la mandataria Controparte_6 [...]
(proponendo nel 2012, davanti al Tribunale di Ivrea, un'azione di Controparte_2 arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.), vedendosi tuttavia respingere la domanda per difetto del requisito della sussidiarietà.
5 Il tribunale di Ivrea ha ritenuto infatti che la avrebbe dovuto agire nei Controparte_6 confronti della stazione appaltante per il pagamento del corrispettivo (ciò che invece va escluso per le ragioni sopra esposte) e che in ogni caso avrebbe potuto agire nei confronti della mandataria facendo valere l'azione contrattuale fondata sul rapporto di mandato (ciò che dev'essere condiviso, essendo effettivamente questa l'unica azione a disposizione della
[...] per recuperare dall'accipiens la quota parte del corrispettivo che le spettava per le CP_6 prestazioni rese).
Va infine esclusa la pertinenza al caso di specie della giurisprudenza amministrativa richiamata dalla difesa dell'appellata, in quanto attinente all'impugnabilità degli atti della procedura di gara (ovvero alla fase antecedente alla conclusione del contratto, nella quale si riconosce anche all'impresa che partecipa all'ATI in qualità di mandante la legittimazione ad agire direttamente per far valere in via autonoma nei confronti dell'amministrazione la lesione della propria posizione soggettiva di interesse legittimo).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto (restando assorbiti il motivo di appello fondato sull'erronea applicazione della disciplina del pagamento al creditore apparente e il motivo di appello fondato sull'omessa pronuncia sulla domanda di manleva proposta nei confronti della terza chiamata in causa . Controparte_2
All'accoglimento dell'appello segue la condanna della alla restituzione Controparte_6 in favore della della somma di 57.540,43 € oltre interessi legali a decorrere dal 24 CP_4 settembre 2018 (data in cui il terzo pignorato ha effettuato il pagamento in Controparte_9 favore della in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. Controparte_6 emessa in data 31 agosto 2018 nell'ambito della procedura esecutiva avviata dalla CP_6 nelle more del giudizio di primo grado (documento J – allegati 1 e 2 del fascicolo
[...] dell'appellante; sulla decorrenza degli interessi dalla data in cui il pagamento è stato effettuato v. Cass. 34011/2021).
Alla soccombenza della segue la sua condanna al pagamento delle Controparte_6 spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi 10.286,00 € (di cui
10.000,00 € per compensi e 286,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e in complessivi 9.165,00 € (di cui 8.000,00 € per compensi e 1.165,50 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15% per il giudizio di appello (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
147 - ridotti in considerazione del grado di difficoltà della controversia e del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12458/2022, così Parte_1 provvede:
6 1) accoglie l'appello e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 17928/2016 emesso dal Tribunale di Roma;
2) condanna la a restituire alla la somma di 57.540,43 € Controparte_6 CP_4 oltre interessi legali a decorrere dal 24 settembre 2018;
3) condanna la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, Controparte_6 che liquida in complessivi 10.286,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%
(per il giudizio di primo grado) e in complessivi 9.165,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
LU UR PELLEGRINI IC RA
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Clementina Casuscelli, M.O.T. presso la Corte di appello di Roma
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. IC RA presidente dott. LU UR PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5137 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 14 luglio 2025 e vertente
TRA
(p.i.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Caccioppoli
APPELLANTE
E
(p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Alessandro Gualtieri
APPELLATA
NONCHÉ
(p.i.: ) Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
1 OGGETTO: appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La – agendo sia in proprio che in nome e per conto di Controparte_3 [...]
(d'ora in poi anche ) - e l'Associazione Parte_1 CP_4 CP_5 imprese costituita dalla (in qualità di mandataria) e la Controparte_2 CP_6
(in qualità di mandante) hanno concluso il contratto di appalto n. 15 del 29 marzo 2007
[...] per l'esecuzione di lavori di recupero e adeguamento funzionale della stazione ferroviaria di
EO (documento n. 1 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 17928/2016, il Tribunale di Roma ha ingiunto alla di pagare in favore della la somma complessiva CP_4 Controparte_6 di 36.006,77 € oltre interessi convenzionali di cui alla fattura n. 84 del 27 agosto 2008, emessa dalla per il pagamento del corrispettivo dei lavori di cui al dodicesimo Controparte_6 Parte s.a.l. per i quali la stazione appaltante aveva emesso in favore dell' il certificato di pagamento n. 12.
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo che: CP_4
- la non è legittimata ad agire per il pagamento del corrispettivo spettante per CP_6 le prestazioni rese in forza del contratto di appalto, in quanto fa parte dell'ATI in qualità di mandante;
- il credito è in ogni caso inesistente, perché la ha già pagato il 30 ottobre CP_4
2008 la somma di 36.000,76 € in favore della quale mandataria Controparte_2 dell'ATI, in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale applicabile;
- in ogni caso il pagamento eseguito dalla in favore della CP_4 [...] ha efficacia liberatoria quale pagamento al creditore apparente ai sensi Controparte_2 dell'art. 1189 c.c.
Con sentenza n. 12458/2022, il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla la quale ha proposto appello deducendo che: CP_4
1) il tribunale ha erroneamente ritenuto che la fosse legittimata ad agire Controparte_6 per il pagamento del corrispettivo;
2) il tribunale ha erroneamente escluso l'efficacia del pagamento eseguito in favore della mandataria Controparte_2
3) il tribunale ha erroneamente escluso che il pagamento eseguito dalla CP_7
2
[...] potesse in ogni caso ritenersi efficace ai sensi dell'art. 1189 c.c.;
4) il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva proposta nei confronti della terza chiamata in causa Controparte_2
L'appellante ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata:
- in via principale, “accertato che nessun credito è vantato dalla nei Controparte_6 confronti di a titolo di corrispettivo del contratto di appalto n. 15/2007, CP_4 dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 17928 del 26.07.2016 (R.G.
50082/2016) del Tribunale di Roma e, comunque, disporne, ove occorra, la revoca, e, quindi, quale effetto naturale, condannare alla restituzione a Controparte_6 CP_4 dell'importo di 57.540,43 €, oltre interessi ed oneri accessori a decorrere dal 24 agosto
2018”;
- in via subordinata, “condannare a pagare a Controparte_2 CP_4 quanto quest'ultima abbia pagato e/o fosse eventualmente condannata a pagare a CP_6
;
[...]
Si è costituita in giudizio la domandando il rigetto dell'appello e la Controparte_6 conferma del decreto ingiuntivo n. 17928/2016.
La non si è costituita in giudizio e ne va pertanto dichiarata Controparte_2 la contumacia.
Con i primi due motivi di appello – che possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi tra di loro - la si duole del fatto che il tribunale abbia CP_4 rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della (avendo ritenuto Controparte_6 che la mandante fosse legittimata ad agire per domandare il pagamento del corrispettivo dei lavori svolti in esecuzione del contratto di appalto) e che abbia ritenuto privo di efficacia liberatoria il pagamento eseguito dalla nei confronti della mandataria (avendo CP_4 ritenuto che tale pagamento fosse stato eseguito in violazione dell'art. 10 del contratto di appalto, dell'art. 43 delle condizioni generali di contratto e del regolamento interno dell'ATI costituita tra la e la . Controparte_2 CP_6
Premesso che al caso di specie si applica ratione temporis la disciplina normativa contenuta nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (e non quella contenuta nell'art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016, come invece erroneamente ritenuto dal tribunale), si osserva che il raggruppamento temporaneo di imprese consiste in un insieme di imprenditori o fornitori o prestatori di servizi, costituito allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante la presentazione di un'unica offerta (art. 3, comma 20, del d.lgs.
n. 163 del 2006).
La legge prevede al riguardo che “ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario” (art. 37, comma 14, del d.lgs.
n. 163 del 2006). Parte Nei regolare i rapporti tra la stazione appaltante, l' le imprese che ne fanno parte,
3 l'art. 37, comma 16, del d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce a sua volta che “al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti”.
Come già chiarito dalla giurisprudenza con riguardo all'analoga disposizione contenuta nell'art. 23, comma 9, del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da un'associazione temporanea di imprese la legge prevede che l'impresa capogruppo, in qualità di mandataria delle altre imprese riunite, ha la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche se il soggetto appaltante può far valere direttamente nei confronti delle imprese mandanti le responsabilità ad esse facenti capo. Pertanto, il solo soggetto legittimato a stare in giudizio dal lato attivo, per i giudizi aventi ad oggetto crediti derivanti dagli appalti conclusi dalle associazioni temporanee di imprese, è la società capogruppo, in qualità anche di rappresentante delle imprese associate, che non sono, quindi, terze nel rapporto processuale - nel quale le loro posizioni sostanziali devono essere gestite, per legge, dalla loro capogruppo mandataria - con conseguente carenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, della legittimazione delle imprese stesse ad intervenire nel giudizio promosso dalla capogruppo
(Cass. 17411/2004; Cass. 7413/1997).
Si tratta di una disposizione evidentemente di favore per la stazione appaltante, come si evince dal fatto che la stessa norma riconosce, al contrario, all'appaltante la facoltà di far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti (e anche alla stessa mandataria, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l'offerta delle imprese riunite in associazione: Cass. 3808/2016; Cass. 25204/2011).
La rappresentanza processuale opera per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori e fino all'estinzione di ogni rapporto
(Cass. 25204/2011) e l'esercizio del mandato con rappresentanza, da parte della capogruppo, nei confronti dell'appaltante è obbligatorio (nel senso che le imprese mandanti non potrebbero direttamente agire nei confronti dell'amministrazione appaltante o direttamente resistere ad essa in giudizio, ove siano state citate collettivamente tramite la mandataria: Cass. 3808/2016;
Cass. 12732/2012; Cass. 12422/2011).
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che la mandante Controparte_6 non era legittimata a far valere direttamente nei confronti della stazione appaltante il credito di 36.006,76 € di cui alla fattura n. 84 del 27 agosto 2008 e non avrebbe pertanto potuto agire in via monitoria nei confronti di per il pagamento del corrispettivo dell'appalto, in CP_4 quanto l'unico soggetto legittimato ad agire nei confronti della stazione appaltante era la in qualità di capogruppo dell'ATI. Controparte_2
Contrariamente a quanto affermato dall'odierna appellata, tali conclusioni non soffrono
4 eccezioni in ragione delle previsioni contenute nel contratto di appalto n. 15 del 29 marzo
2007 e nelle condizioni generali ad esso applicabili.
Nell'epigrafe del contratto è indicato chiaramente che il ruolo di appaltatore è assunto dall'Associazione temporanea di imprese costituita tra la (in Controparte_2 qualità di mandataria) e la e il contratto di appalto è stato sottoscritto – per la Controparte_6 parte appaltatrice – proprio dall'amministratore unico della società mandataria (
[...]
, in forza del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito per atto del CP_8
Notaio di Ivrea del 7 febbraio 2007. Persona_1
È alla luce di tale indispensabile premessa che va interpretato l'art. 1, lett. b) delle condizioni generali di contratto per gli appalti del gruppo Ferrovie dello Stato, che - nel riferire la nozione di “appaltatore” anche alle “persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite” - non contiene alcuna deroga alla disciplina legale che attribuisce all'impresa mandataria la rappresentanza sostanziale e processuale delle imprese costituite in
ATI.
Ne consegue che – contrariamente a quanto affermato dal tribunale - sia l'art. 10 del contratto di appalto (il quale prevede che i pagamenti debbano essere effettuati all'appaltatore, con bonifico bancario da effettuarsi su un conto corrente dell'appaltatore), sia l'art. 43 delle condizioni generali di contratto (che regola i pagamenti in acconto sugli stati di avanzamento lavori) si riferiscono al soggetto che lo stesso contratto di appalto individua quale appaltatore
(e cioè l'Associazione temporanea di imprese costituita tra la e la Controparte_2
di cui la prima ha la rappresentanza in qualità di mandataria). Controparte_6
Al riguardo è irrilevante il fatto che il regolamento interno che disciplina i rapporti tra le imprese aderenti all'ATI prevedesse una differente regolamentazione dei pagamenti, trattandosi di un regolamento inidoneo a produrre effetti all'esterno dell'ATI e inopponibile alla stazione appaltante ad esso estranea.
È altresì irrilevante il fatto che in precedenza la avesse ricevuto dei Controparte_6 bonifici di pagamento direttamente dalla non essendo tale “prassi” sufficiente a CP_4 fare ritenere inefficace il pagamento eseguito dalla alla mandataria CP_4 [...] in base alle previsioni contrattuali (il pagamento è stato eseguito nel 2008) e Controparte_2 ad attribuire alla mandante la legittimazione ad agire in giudizio autonomamente e in nome proprio per ottenere il pagamento del medesimo corrispettivo (già pagato dalla CP_4 spettante per le prestazioni rese in esecuzione del contratto di appalto.
La era del resto perfettamente consapevole del fatto che i pagamenti Controparte_6 dovessero essere ricevuti dalla mandataria, come dimostra il fatto che prima di instaurare il presente giudizio nei confronti della (ciò che ha fatto nel 2016, a fronte di una CP_4 fattura emessa nel 2008) la ha convenuto in giudizio la mandataria Controparte_6 [...]
(proponendo nel 2012, davanti al Tribunale di Ivrea, un'azione di Controparte_2 arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.), vedendosi tuttavia respingere la domanda per difetto del requisito della sussidiarietà.
5 Il tribunale di Ivrea ha ritenuto infatti che la avrebbe dovuto agire nei Controparte_6 confronti della stazione appaltante per il pagamento del corrispettivo (ciò che invece va escluso per le ragioni sopra esposte) e che in ogni caso avrebbe potuto agire nei confronti della mandataria facendo valere l'azione contrattuale fondata sul rapporto di mandato (ciò che dev'essere condiviso, essendo effettivamente questa l'unica azione a disposizione della
[...] per recuperare dall'accipiens la quota parte del corrispettivo che le spettava per le CP_6 prestazioni rese).
Va infine esclusa la pertinenza al caso di specie della giurisprudenza amministrativa richiamata dalla difesa dell'appellata, in quanto attinente all'impugnabilità degli atti della procedura di gara (ovvero alla fase antecedente alla conclusione del contratto, nella quale si riconosce anche all'impresa che partecipa all'ATI in qualità di mandante la legittimazione ad agire direttamente per far valere in via autonoma nei confronti dell'amministrazione la lesione della propria posizione soggettiva di interesse legittimo).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto (restando assorbiti il motivo di appello fondato sull'erronea applicazione della disciplina del pagamento al creditore apparente e il motivo di appello fondato sull'omessa pronuncia sulla domanda di manleva proposta nei confronti della terza chiamata in causa . Controparte_2
All'accoglimento dell'appello segue la condanna della alla restituzione Controparte_6 in favore della della somma di 57.540,43 € oltre interessi legali a decorrere dal 24 CP_4 settembre 2018 (data in cui il terzo pignorato ha effettuato il pagamento in Controparte_9 favore della in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. Controparte_6 emessa in data 31 agosto 2018 nell'ambito della procedura esecutiva avviata dalla CP_6 nelle more del giudizio di primo grado (documento J – allegati 1 e 2 del fascicolo
[...] dell'appellante; sulla decorrenza degli interessi dalla data in cui il pagamento è stato effettuato v. Cass. 34011/2021).
Alla soccombenza della segue la sua condanna al pagamento delle Controparte_6 spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi 10.286,00 € (di cui
10.000,00 € per compensi e 286,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e in complessivi 9.165,00 € (di cui 8.000,00 € per compensi e 1.165,50 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15% per il giudizio di appello (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
147 - ridotti in considerazione del grado di difficoltà della controversia e del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12458/2022, così Parte_1 provvede:
6 1) accoglie l'appello e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 17928/2016 emesso dal Tribunale di Roma;
2) condanna la a restituire alla la somma di 57.540,43 € Controparte_6 CP_4 oltre interessi legali a decorrere dal 24 settembre 2018;
3) condanna la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, Controparte_6 che liquida in complessivi 10.286,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%
(per il giudizio di primo grado) e in complessivi 9.165,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
LU UR PELLEGRINI IC RA
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Clementina Casuscelli, M.O.T. presso la Corte di appello di Roma
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