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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1370/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(p.iva. ) con sede legale in Villafrati (PA) v.le Europa n. 20, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Mario Saladino, con elezione di domicilio in Termini Imerese via Falcone e Borsellino n. 39 presso lo studio dell'Avv. Antonio Ficarra
attrice/opponente
contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ) nella Controparte_1 C.F._1 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (p.iva. ) con sede in Trapani via Burgio P.IVA_2
n. 25, elettivamente domiciliato in Termini Imerese via S.S. Salvatore n. 9, presso lo studio dell'Avv.
Anna Rita Cosentino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
convenuto/opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 334/2018 – appalto
CONCLUSIONE DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza figurata del 12.09.2024 al contenuto delle quali si rinvia SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17.04.2018, regolarmente notificato, la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 334/2018, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 02.03.2018, con cui gli era stato ingiunto di pagare, nei confronti di di Parte_2 titolare della omonima ditta, la complessiva somma di €. 13.615,42 oltre interessi sino al soddisfo, spese e compensi della procedura, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- accogliere la presente opposizione per le ragioni indicate e dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto e pertanto revocarlo nelle forme e nei modi di legge;
- ritenere e dichiarare per i motivi esposti che nulla è dovuto dalla in virtù della causale CP_2
dedotta in ricorso per ingiunzione, stante l'inesistenza del rapporto contrattuale e della prestazione indicati in ricorso monitorio;
- Con vittoria di spese ed onorari di causa;
Nel predetto atto di citazione l'attrice deduceva l'inesistenza del rapporto contrattuale oggetto di causa ed il mancato svolgimento della prestazione descritta nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
precisava che i lavori di lucidatura dei pavimenti, effettuati presso una scuola sita in Corleone, per i quali erano state emesse le fatture de quo, erano stati eseguiti da un ditta diversa rispetto all'odierna opposta e che l'esecuzione dei predetti lavori era provata da regolari fatture emesse dall'impresa e dai pagamenti effettuati a mezzo assegni in conto corrente da essa opponente. Riferiva, ancora, l'opponente che in un periodo precedente all'esecuzione dei suddetti lavori aveva iniziato un rapporto di lavoro di «mero fatto» con la ditta del sig. , Parte_3
rapporto terminato dopo pochi giorni a causa di disguidi fiscali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.10.2018, si costituiva in giudizio il convenuto
, n.q. di titolare dall'omonima ditta, il quale, nel merito, contestava in fatto e diritto Controparte_1
tutto quanto ex adverso dedotto; in particolare, deduceva il convenuto che la società opponente aveva ricevuto in appalto dal Comune di Corleone i lavori di adeguamento e ristrutturazione del plesso scolastico sito nel predetto Comune e che, stante la necessità di affidare a terzi alcuni lavori, si era
CP_ rivolta alla ditta del sig. ; precisava che la predetta Orlando, impossibilitata per Parte_3
motivi fiscali ad eseguire i lavori de quo, aveva chiesto alla di rivolgersi alla ditta odierna Parte_1
opposta e che, quindi, per il tramite della ditta Orlando essa opposta aveva eseguito i lavori oggetto di giudizio, tra novembre 2016 e gennaio 2017. Riferiva, ancora, l'opposta che, a causa del mancato versamento, da parte dell'opponente, dell'acconto chiesto per i lavori realizzati essa opposta aveva abbandonato il cantiere non completando le residue opere.
Pertanto, concludeva chiedendo, preliminarmente, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, l'integrale rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della complessiva somma di €. 13.615,42, «anche» quale Parte_1
indebito arricchimento.
Con provvedimento del 17.04.2019, il G.I. allora assegnatario del fascicolo, vista la richiesta delle parti, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Con “istanza di revoca della clausola di provvisoria esecuzione o di imposizione di cauzione” parte opponente chiedeva la sospensione della concessa provvisoria esecuzione e l'imposizione a carico del sig. di una cauzione bancaria. CP_1
Con provvedimento del 19.06.2019 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 02.07.2019 al fine di verificare l'eventuale offerta del creditore di prestare la cauzione;
alla predetta udienza parte opposta rappresentava la propria indisponibilità a rendere la cauzione. Alla successiva udienza del 17.07.2019 il G.I. formulava proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c. cui parte opposta non aderiva.
La causa veniva istruita a mezzo CTU preventiva ex art. 696 bis c.p.c. e prove orali.
Infine, dopo la riassegnazione del fascicolo al sottoscritto G.I., espletata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza indicata in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 – ter e con provvedimento del 13.09.2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata per i motivi che di seguito si espongono.
Con il decreto ingiuntivo opposto è stata emessa ingiunzione di pagamento per la complessiva somma di € 13.615,42 oltre interessi e spese legali, dovuti dalla società per l'esecuzione di lavori Parte_1
di spianatura, stuccatura e lucidatura dei pavimenti, asseritamente svolti dalla parte opposta all'interno dell'edificio scolastico elementare sito in Corleone, Via Francesca Morvillo.
La descrizione di tali lavori emerge dalla fattura n. 1 del 21 febbraio 2017, portante l'importo di €
9.223,20, avente ad oggetto la spianatura e la lucidatura di mq 400 di pavimenti e dalla fattura n. 2 del 21 febbraio 2017, portante l'importo di € 4.392,22 per lucidatura di pavimenti già arrotati per mq 400, poste a fondamento del decreto opposto, unitamente alla copia conforme del registro corrispettivi del mese febbraio 2017 (cfr. allegati fascicolo monitorio e docc. 1,2,3 di parte convenuta).
Secondo la prospettazione di parte opponente, che ha eccepito l'inesistenza del rapporto contrattuale intercorso con parte opposta, tali lavori non sarebbero stati né commissionati all'opposta né, dalla stessa, eseguiti, come confermato dalle prove orali assunte nel corso del giudizio. L'attrice, inoltre, ha eccepito la nullità di ogni eventuale rapporto contrattuale intercorso tra le parti, nell'ambito di un rapporto di pubblico appalto, in assenza di regolare contratto scritto.
In punto di diritto si osserva che, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato
(cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr.: Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Con specifico riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dietro presentazione di fatture, in materia di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di appalti, è stato affermato che, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione, che si apre con l'opposizione, trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica" (Cass. civ. n. 10860/2007). In altri termini, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. n.
5915/2011 e n. 5071/2009).
Nel caso di specie, occorre rilevare che il credito asseritamente vantato dall'odierno opposto, titolare della omonima ditta individuale, inerisce ai lavori dallo stesso presuntivamente effettuati in regime di subappalto nei confronti della quest'ultima ha concluso, in data 24.4.2015 , con il Parte_1 di Corleone, un contratto per l'appalto dei lavori di “recupero, adeguamento e CP_4 ristrutturazione dell'edificio scolastico scuola elementare plesso direzione S. Maria sito in Via
Francesca Morvillo in Corleone”.
In relazione allo specifico caso in esame, è principio pacifico che l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se è non stato autorizzato dal committente, e, quindi, il subappalto deve avere la forma scritta e deve avere la autorizzazione di cui sopra. In particolare, gli appalti i cui ai bandi di gara, o la cui lettera di invito, siano stati pubblicati fino al 19/4/2016 ricadono sotto la disciplina del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e del relativo Regolamento (D.P.R.
207/2010).
Parte opposta non ha prodotto alcun regolare contratto di subappalto, e tale circostanza non consente di individuare la come la titolare di un contratto di subappalto e, quindi, legittimata Parte_4
alla pretesa azionata con il D.I.
Il convenuto, nei propri atti difensivi, allega di aver eseguito gli interventi richiesti dalla CP_5 consistiti in spianatura, stuccatura e lucidatura dei pavimenti dell'edificio scolastico, nel periodi da
Novembre 2016 e Gennaio 2017; quanto alle prove documentali, a sostegno della propria domanda, parte opposta ha prodotto, oltre alle fatture di cui si è già detto, copia del registro corrispettivi ed alcune fotografie che ritrarrebbero il Sig. , all'interno dell'edificio scolastico, intento ad CP_1
eseguite le opere di cui si discute.
Orbene, il registro dei corrispettivi rientra tra i registi IVA e, dunque, tra i libri contabili che consentono di tenere traccia delle operazioni rilevanti ai fini IVA, anche ai fini della corretta determinazione della detrazione spettante in sede di liquidazione periodica. Sul punto va evidenziato che le scritture contabili, anche se correttamente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte. Le stesse, infatti, sono affidate al libero apprezzamento del giudice, il quale potrà giudicare la loro attendibilità o meno e, se, eventualmente, possono dimostrare la fondatezza della pretesa della parte che le ha prodotte in giudizio (Cassazione civile sez. II,
04/01/2011, n.105).
Quindi, analogamente a quanto già osservato per le fatture poste a fondamento del giudizio monitorio, anche le scritture contabili ad esse allegate non costituiscono prova del credito ma possono essere valutate, eventualmente, in concorso con altre risultanze probatorie.
Per quanto concerne la documentazione fotografica, peraltro priva di data certa, dalla stessa emerge unicamente la presenza del Sig. e di un operaio sui luoghi di causa, circostanza che ben CP_1
potrebbe essere compatibile con un sopralluogo volto all'eventuale assunzione di un incarico, ma che non costituisce prova dell'effettiva esecuzione dei lavori di cui si discute.
Infine, anche l'istruttoria orale assunta nel corso del giudizio non consente di ritenere adeguatamente provate le circostanze dedotte nella comparsa di costituzione e, quindi, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul creditore.
Ed infatti, i testi indicati da parte attrice hanno concordemente negato di aver visto il Sig. CP_1 nel cantiere;
in particolare l'Ing. , Direttore lavori del cantiere negli anni 2016 e Persona_1
2017, ha confermato la scansione temporale indicata nei capitoli di prova di parte opponente, secondo la quale, dopo un primo affidamento dei lavori di lucidatura al Sig. , poi risultato non Parte_3
in regola fiscalmente, tali lavori sarebbero stati completati dalla ditta CA Giovanni. Il teste ha conclusivamente affermato “oltre all' e al CA, non ho visto altri soggetti intenti a Pt_3 lucidare” (cfr. Verbale di udienza del 29.1.2020).
Analoga affermazione è stata fatta anche da , ex dipendente della Ditta opponente, Testimone_1
il quale, dopo aver affermato di aver lavorato nel cantiere fino a gennaio o febbraio 2017 e di aver visto sia il Sig. (“ho visto fare dei di lucidatura in maniera saltuaria nel Pt_3 Parte_3 cantiere prima di CA”), che la (“posso dire che ho visto CA lavorare, ma Parte_5 non se abbia completato i lavori di lucidatura, perché poi io sono andato via dal cantiere”) , ha conclusivamente dichiarato: “oltre a e CA non ho visto altri lucidare” (cfr. Verbale di Pt_3
udienza del 29.1.2020).
Anche il teste , dopo aver precisato di aver lavorato nel cantiere solo fino al Testimone_2
18.1.2017, ha dichiarato di non aver visto altri soggetti fare lavori di lucidatura oltre all' (cfr. Pt_3
Verbale di udienza del 29.1.2020).
Quanto all'unico teste escusso per parte opposta, essendo la parte decaduta dalla prova nei confronti del teste , pur avendo lo stesso confermato di aver svolto delle attività di spianatura e Parte_3
lucidatura dei pavimenti della scuola di Corleone via Francesca Morvillo di Corleone, sebbene non in grado di precisare le modalità precise di svolgimento (sub. 17: “Non mi ricordo bene”) e le date dell'incarico (sub. 18: “Non mi ricordo bene, mi sembra che siano durati un mese”), e pur avendo riconosciuto sia il Sig. che sé stesso nelle foto prodotte da parte opposta, ha CP_1
preliminarmente dichiarato di essere creditore, per la somma di euro 1.000,00, nei confronti del Sig.
(cfr. Verbale di udienza dell'11.5.2022) CP_1
Orbene, tale circostanza, sebbene non determini l'incapacità del teste, non essendo lo stesso titolare di un interesse che potrebbe legittimarne partecipazione al giudizio, incide tuttavia sulla attendibilità dello stesso. Ed infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Corte appello Palermo sez. III, 11/07/2022, n.1197; Cassazione civile sez. II,
22/12/2023, n.35814; Cassazione civile sez. II, 31/05/2024, n.15270)
Orbene, nel caso in esame, poiché il contrasto tra le affermazioni rese dal teste e le Tes_3
dichiarazioni, già esaminate, rese dai testi escussi di parte attrice, i quali hanno negato la presenza del
Sig. nel cantiere, impone di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la CP_1
credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, la sussistenza di un rapporto debitorio intercorrente, all'epoca dell'udienza di escussione, tra parte opposta e il teste porta Testimone_4
a ritenere più attendibili le testimonianze rese dai testi , ed Per_1 Testimone_2 Tes_1
Alla luce delle complessive risultanze probatorie, emerge, quindi, come parte opposta abbia adeguatamente assolto al proprio onere probatorio, non avendo fornito né prova dell'esecuzione delle opere elencate nelle fatture poste a fondamento del giudizio monitorio, né documentalmente provato la sussistenza di un effettivo rapporto contrattuale intercorso con la Controparte_6
In assenza di prova circa l'effettiva sussistenza del rapporto di sub appalto, appare superfluo l'esame delle risultanze della CTU, volta a chiarire la tipologia ed il costo dei lavori oggetto di causa.
*** In base al principio della soccombenza, parte opposta va condannata al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese processuali della presente fase di opposizione, che vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 3147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da 5.201,00 a 26.000,00-importi minimi) e dell'attività defensionale effettuata.
Le spese della CTU, come già liquidate con separate decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il decreto Controparte_7
ingiuntivo n. 334/2018, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 02.03.2018, con onere di restituzione, da parte del Sig. , delle somme eventualmente già Controparte_1
incassate in forza del decreto ingiuntivo revocato;
2) condanna parte opposta, Sig. , al pagamento delle spese di lite di parte Controparte_1
opponente, relative al giudizio di opposizione, che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
3) Pone definitivamente le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di parte opposta.
Termini Imerese, 5.1.2025
Il Giudice
Claudia Musola
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44