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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 22/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 363 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.SS Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fiSSta per il 21/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promoSS da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. TIRNETTA MAURO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Parte ricorrente si riporta Parte_1 integralmente al contenuto delle note conclusionali depositate, e stante l'esito della CTU della
D.SS , ribadisce la richiesta di richiamo del CTU ovvero la sua sostituzione Per_1 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“
[...]
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
12/03/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui alla l. n. 118/71 e status di portatore di handicap art. 3 comma 3 della Legge 104/1992, non riconosciuti in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
FiSSta udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di richiamo e/o di rinnovo, apparendo la perizia esaustiva, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento. Per il calcolo della percentuale di invalidità, facendo riferimento Tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al DM 05-02-1992, si ritiene che la diagnosi di “Disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento” debba essere analogicamente assimilata a quella Firmato Da: Emesso Da: Qualified Parte_2 CP_3
Certificates CA G1 Serial#: CodiceFiscale_2
6 tabellata al codice 2203, che prevede un range di percentuale che va dall' 51 al 60%, a cui appare equo riconoscere una percentuale invalidante del 60%.
Si rimane, pertanto, in sostanziale accordo con la valutazione fatta dalla Commissione Medica per
l'accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive presso la ASL di Sciacca, riguardo al mancato riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, pur ritenendo che la percentuale di invalidità vada in questo caso rivista e portata al 60%.
In relazione, invece, al riconoscimento della condizione di portatore di handicap in capo al ricorrente, dalla visita effettuata, analizzati gli atti e considerate le patologie nel loro complesso, si rimane in completo accordo con la valutazione della Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap della la ASL di Sciacca e con quanto espresso dal C.T.U. in fase di A.T.P., Dott.
ritenendo di essere di fronte ad un soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 Persona_2
comma 1 della Legge 104/92, cioè non in condizioni di gravità, poiché le minorazioni accertate sono tali da determinare uno svantaggio sociale e non una complessiva riduzione dell'autonomia personale tanto da giustificare un intervento assistenziale permanente, continuo e globale, nella sfera individuale e/o di relazione.
Pertanto, si ritiene che il sig. sia invalido con riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa con una percentuale del 60%, senza diritto all'assegno mensile di assistenza e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/92.
CONCLUSIONI
Da quanto precedentemente esposto, e cioè dall'anamnesi, dall'esame obiettivo e dall'esame della certificazione presente agli atti, il sig. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 residente in [...], risulta essere affetto da: Disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento.
Il ricorrente è da considerarsi invalido al 60%, senza diritto all'assegno mensile di invalidità, e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/1992. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 22/05/2025
Il Giudice Onorario
dott.SS Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.SS Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fiSSta per il 21/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promoSS da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. TIRNETTA MAURO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Parte ricorrente si riporta Parte_1 integralmente al contenuto delle note conclusionali depositate, e stante l'esito della CTU della
D.SS , ribadisce la richiesta di richiamo del CTU ovvero la sua sostituzione Per_1 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“
[...]
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
12/03/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui alla l. n. 118/71 e status di portatore di handicap art. 3 comma 3 della Legge 104/1992, non riconosciuti in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
FiSSta udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di richiamo e/o di rinnovo, apparendo la perizia esaustiva, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento. Per il calcolo della percentuale di invalidità, facendo riferimento Tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al DM 05-02-1992, si ritiene che la diagnosi di “Disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento” debba essere analogicamente assimilata a quella Firmato Da: Emesso Da: Qualified Parte_2 CP_3
Certificates CA G1 Serial#: CodiceFiscale_2
6 tabellata al codice 2203, che prevede un range di percentuale che va dall' 51 al 60%, a cui appare equo riconoscere una percentuale invalidante del 60%.
Si rimane, pertanto, in sostanziale accordo con la valutazione fatta dalla Commissione Medica per
l'accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive presso la ASL di Sciacca, riguardo al mancato riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, pur ritenendo che la percentuale di invalidità vada in questo caso rivista e portata al 60%.
In relazione, invece, al riconoscimento della condizione di portatore di handicap in capo al ricorrente, dalla visita effettuata, analizzati gli atti e considerate le patologie nel loro complesso, si rimane in completo accordo con la valutazione della Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap della la ASL di Sciacca e con quanto espresso dal C.T.U. in fase di A.T.P., Dott.
ritenendo di essere di fronte ad un soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 Persona_2
comma 1 della Legge 104/92, cioè non in condizioni di gravità, poiché le minorazioni accertate sono tali da determinare uno svantaggio sociale e non una complessiva riduzione dell'autonomia personale tanto da giustificare un intervento assistenziale permanente, continuo e globale, nella sfera individuale e/o di relazione.
Pertanto, si ritiene che il sig. sia invalido con riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa con una percentuale del 60%, senza diritto all'assegno mensile di assistenza e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/92.
CONCLUSIONI
Da quanto precedentemente esposto, e cioè dall'anamnesi, dall'esame obiettivo e dall'esame della certificazione presente agli atti, il sig. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 residente in [...], risulta essere affetto da: Disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento.
Il ricorrente è da considerarsi invalido al 60%, senza diritto all'assegno mensile di invalidità, e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/1992. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 22/05/2025
Il Giudice Onorario
dott.SS Anna Sandra Bandini