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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/04/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4355/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4355/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CAPITANI Parte_1 C.F._1
SIMONA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LEO SILVIA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.4.2025 e da accordo sottoscritto in data 4.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio il 4.6.2011 in LE, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di LE, al n. 19, Parte 2, Serie A, dell'anno 2011.
Dall'unione sono nati i figli (4.1.2008), (11.5.2009) e (22.11.2012). Per_1 Per_2 Per_3
I ricorrenti sono separati come da verbale di omologa del 3.3.2022 del Tribunale di LE. Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di comparizione personale del 19.3.2025, il procuratore della ricorrente ha rappresentato che le parti avevano raggiunto un accordo e il Giudice delegato ha disposto un differimento dell'udienza per la costituzione in giudizio del resistente e per il deposito dell'accordo sottoscritto. Il resistente si è costituito e all'udienza in trattazione scritta del 7.4.2025 le parti hanno depositato note congiunte dichiarando di volersi conciliare alle seguenti condizioni, qui integralmente ritrascritte:
“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale adito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i sig. ri ad in data 4/6/2011, in Controparte_1 Parte_1
LE ( atto n. 19, parte 2, anno 2011 del Comune di LE) alle condizioni descritte e regolamentate nell'accordo del 4/3/2025, depositato in data 6/3/2025, che di seguito si riportano: b)
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 4/6/2011, in LE, tra la sig.ra nata a [...] il [...] ed il sig. Parte_1 C.F._1
, ( ), nato a [...] il [...] (atto n. 19, parte 2, Controparte_1 C.F._2
Per_ anno 2011 del Comune di LE); c) i figli minori (LE 4/1/2008), (LE Per_2
Per_ 11/5/2009) e (LE 22/11/2012) rimangono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione alternata presso ciascuno dei genitori: in particolare i ragazzi rimarranno dal lunedì sino al venerdì mattina presso la madre e dal venerdì sera sino alla domenica sera presso il padre, nelle loro rispettive abitazioni, l'una ad Ardea, l'altro a LE;
d) le parti si accorderanno, di volta in volta con riferimento alle festività natalizie e pasquali, privilegiando il criterio dell'alternanza; allo stesso modo, per tutte le altre festività civili e religiose verrà seguito il principio dell'alternanza, preferendo sempre il benessere ed i desideri dei figli;
e) Ciascuno dei genitori, nel periodo in cui i figli sono collocati presso di sé, provvederà al mantenimento diretto dei ragazzi: le spese straordinarie, saranno ripartite nella misura del 50%, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di LE;
tali ultime somme verranno versate a seguito di semplice esibizione delle ricevute di pagamento o copia di bonifico;
f) Confermare le disposizioni stabilite dai sig.ri e in sede di Pt_1 CP_1
separazione quanto al rispettivo mantenimento, dando atto che ciascuno continuerà a provvedere al proprio mantenimento. Spese compensate”.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Ritiene inoltre questo Collegio che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma, anzi, risultando adeguati a garantire ai minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale dei minori.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di LE, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 [...]
, i cui estremi sono riportati in parte motiva;
CP_1
2. Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Compensa tra le parti le spese di procedura;
4. Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
LE, così deciso nella Camera di Consiglio del 09/04/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4355/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CAPITANI Parte_1 C.F._1
SIMONA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LEO SILVIA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.4.2025 e da accordo sottoscritto in data 4.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio il 4.6.2011 in LE, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di LE, al n. 19, Parte 2, Serie A, dell'anno 2011.
Dall'unione sono nati i figli (4.1.2008), (11.5.2009) e (22.11.2012). Per_1 Per_2 Per_3
I ricorrenti sono separati come da verbale di omologa del 3.3.2022 del Tribunale di LE. Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di comparizione personale del 19.3.2025, il procuratore della ricorrente ha rappresentato che le parti avevano raggiunto un accordo e il Giudice delegato ha disposto un differimento dell'udienza per la costituzione in giudizio del resistente e per il deposito dell'accordo sottoscritto. Il resistente si è costituito e all'udienza in trattazione scritta del 7.4.2025 le parti hanno depositato note congiunte dichiarando di volersi conciliare alle seguenti condizioni, qui integralmente ritrascritte:
“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale adito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i sig. ri ad in data 4/6/2011, in Controparte_1 Parte_1
LE ( atto n. 19, parte 2, anno 2011 del Comune di LE) alle condizioni descritte e regolamentate nell'accordo del 4/3/2025, depositato in data 6/3/2025, che di seguito si riportano: b)
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 4/6/2011, in LE, tra la sig.ra nata a [...] il [...] ed il sig. Parte_1 C.F._1
, ( ), nato a [...] il [...] (atto n. 19, parte 2, Controparte_1 C.F._2
Per_ anno 2011 del Comune di LE); c) i figli minori (LE 4/1/2008), (LE Per_2
Per_ 11/5/2009) e (LE 22/11/2012) rimangono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione alternata presso ciascuno dei genitori: in particolare i ragazzi rimarranno dal lunedì sino al venerdì mattina presso la madre e dal venerdì sera sino alla domenica sera presso il padre, nelle loro rispettive abitazioni, l'una ad Ardea, l'altro a LE;
d) le parti si accorderanno, di volta in volta con riferimento alle festività natalizie e pasquali, privilegiando il criterio dell'alternanza; allo stesso modo, per tutte le altre festività civili e religiose verrà seguito il principio dell'alternanza, preferendo sempre il benessere ed i desideri dei figli;
e) Ciascuno dei genitori, nel periodo in cui i figli sono collocati presso di sé, provvederà al mantenimento diretto dei ragazzi: le spese straordinarie, saranno ripartite nella misura del 50%, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di LE;
tali ultime somme verranno versate a seguito di semplice esibizione delle ricevute di pagamento o copia di bonifico;
f) Confermare le disposizioni stabilite dai sig.ri e in sede di Pt_1 CP_1
separazione quanto al rispettivo mantenimento, dando atto che ciascuno continuerà a provvedere al proprio mantenimento. Spese compensate”.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Ritiene inoltre questo Collegio che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma, anzi, risultando adeguati a garantire ai minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale dei minori.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di LE, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 [...]
, i cui estremi sono riportati in parte motiva;
CP_1
2. Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Compensa tra le parti le spese di procedura;
4. Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
LE, così deciso nella Camera di Consiglio del 09/04/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Riccardo Massera