Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02977/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00267/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2024, proposto da
Le Due Cale S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Sinatra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Alle Attivita' Produttive - Dipartimento Regionale Attivita' Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
nei confronti
L'Angolo Buono di IT CA, non costituito in giudizio;
La ON S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Mauro Todero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa misura cautelare:
1) del decreto n. 2889 del 14 dicembre 2023, con il quale il Dirigente Generale dell' Assessorato Regionale delle Attività Produttive, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, nell'ambito della procedura indetta con Avviso Pubblico denominato “BONUS ENERGIA SICILIA - Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica” PRATT34537 – ha impegnato la somma da destinare in favore dei beneficiari, nella parte in cui ha approvato la graduatoria dei soggetti finanziati e ha escluso all'allegato 5 l'istanza della ricorrente, ritenuta non ammissibile “per durc irregolare”;
2) delle graduatorie allegate al DDG n. 2889 del 14 dicembre 2023 delle istanze finanziate, nella parte in cui l'istanza della ricorrente, invece di essere inserita tra quelle ammesse a finanziamento, è stata ritenuta non ammissibile per “durc irregolare”;
3) di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di La ON S.r.l. e dell’Assessorato Regionale alle Attivita' Produttive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. RT LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Regione siciliana ha pubblicato un avviso di selezione per distribuire aiuti economici alle imprese locali che hanno subito aumenti del costo dell’energia elettrica a causa del conflitto bellico russo - ucraino.
La Società Le Due Cale srls ha risposto all’Avviso Pubblico “BONUS ENERGIA SICILIA - Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica” PRATT34537 (d’ora innanzi “l’Avviso Pubblico”), presentando la relativa domanda di contributo nelle forme previste in data 7 marzo 2023.
All’esito della procedura, il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, ha adottato il decreto n. 2889 del 14 dicembre 2023 di approvazione degli elenchi delle istanze ammesse a finanziamento con contestuale impegno di somme in favore dei beneficiari, con il quale l’istanza della società Le Due Cale srls è stata inserita nell’Allegato 5 tra quelle dichiarate non ammissibili “per durc irregolare”.
Priva di riscontro è rimasta l’istanza di reclamo inoltrata il 18/01/2024 con la quale l’impresa ha fatto presente che, in sede di interrogazione dell’amministrazione regionale, l’Inail aveva attestato erroneamente l’irregolarità contributiva, salvo poi notificarne - proprio in ragione della sua erroneità - l’annullamento, con comunicazione inviata il 9 gennaio 2024 e conseguente rilascio di nuova attestazione dalla quale si evince la regolarità contributiva della società Le due Cale srls dal 6 novembre 2023 al 5 marzo 2024.
Con ricorso depositato in data 24/2/2024 e contestuale istanza cautelare di sospensione, la società Le Due Cale srls ha quindi impugnato, chiedendone l’annullamento:
- il decreto n. 2889 del 14 dicembre 2023 nella parte in cui ha approvato la graduatoria dei soggetti finanziati e ha escluso all’allegato n. 5 l’istanza della ricorrente;
- le graduatorie allegate al DDG n. 2889 del 14 dicembre 2023 delle istanze finanziate, nella parte in cui l’istanza della ricorrente, invece che essere inserita tra quelle ammesse a finanziamento, è stata ritenuta non ammissibile per “durc irregolare”.
A sostegno del ricorso ha articolato due distinti motivi di censura così rubricati:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 1, lettera b), della legge n. 241 del 1990; degli artt. 38, comma 2 bis, del d.lgs. 18 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), del principio di leale collaborazione, dei principi in materia di soccorso istruttorio, nonché di ragionevolezza, proporzionalità e del favor partecipationis. Violazione e falsa applicazione del punto n. 3, comma 3, lettera b), dell’Avviso pubblico. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta ;
2) Violazione del punto 9.6 dell’Avviso pubblico e dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990; violazione dei principi del contraddittorio procedimentale, di leale collaborazione tra p.a. e cittadini, di buona fede e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Segnatamente, col primo motivo la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per erronea valutazione del presupposto dell’irregolarità contributiva. Invero, il Durc irregolare, consultato dall’amministrazione, è stato annullato dall’Inail perché non corrispondente ai dati emergenti dai suoi archivi e sostituito dal rilascio di un Durc regolare con validità sino al 5 marzo 2024 .
Col secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 9.6 dell’Avviso pubblico e dell’art. 10 bis, L. 241/1990 per non avere l’amministrazione inviato il preavviso di rigetto dopo avere riscontrato l’irregolarità contributiva e non avere quindi permesso all’impresa di interloquire sul punto prima dell’adozione del provvedimento definitivo di non ammissione.
La società controinteressata ON s.r.l. (inserita al penultimo posto nell’elenco delle istanze finanziabili fino a concorrenza della dotazione finanziaria disponibile di cui all’Allegato 1) si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, del quale ha dedotto l’inammissibilità (per mancata allegazione della c.d. “prova di resistenza” in ordine alle condizioni di finanziabilità della istanza di parte ricorrente) e l’infondatezza.
L’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, costituitosi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, ha riferito di avere riconosciuto, esaminata la documentazione relativa alla posizione DURC dell'impresa, il diritto dell’impresa ricorrente a percepire il contributo, richiedendo a Infocamere, ente incaricato della gestione dell'istruttoria dell'iniziativa in forza dell'Accordo Quadro sottoscritto in data 04/04/2023, di quantificare il contributo spettante alla ricorrente (che sarà erogato solo a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria dell’Avviso, il cui iter amministrativo-contabile è già in corso) e a comunicare alla stessa quanto sopra (v. documento All. 6).
Essendo evidente che all'impresa ricorrente sarà erogato il contributo riconosciuto non appena verrà definito l'iter contabile in relazione alle risorse finanziarie da utilizzare, la difesa erariale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere allorché interverrà il pagamento e, in caso contrario, decidersi secundum legem .
Indi, all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
Il giudizio non può essere definito con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, poiché, nonostante quanto rappresentato dall’Amministrazione resistente nella nota prot. n. 11873 del 20 marzo 2024 circa la spettanza del contributo richiesto, non solo non è intervenuto il pagamento, ma non è stato neppure formalmente annullato il provvedimento di non ammissione impugnato col ricorso.
Ciò posto, in via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto della c.d. “prova di resistenza” in ordine alle condizioni di finanziabilità della istanza di parte ricorrente. Tale profilo di inammissibilità è invero superato dal fatto stesso che la Regione ha riconosciuto nei modi anzidetti che l’impresa ricorrente ha diritto a finanziamento a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria, il cui iter amministrativo-contabile è in corso.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Come visto, il Durc irregolare, consultato dall’amministrazione, è stato annullato dall’Inail perché non corrispondente ai dati emergenti dai suoi archivi e sostituito dal rilascio di un Durc regolare con validità sino al 5 marzo 2024. Da ciò deriva che il provvedimento impugnato si fonda su una erronea valutazione dei presupposti, avuto riguardo in particolare alla situazione di regolarità contributiva dell’impresa richiedente.
È vero che l’amministrazione procedente riceve il Durc quale dichiarazione di scienza, da collocarsi tra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della P.A., assistito da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c., facente piena prova fino a querela di falso, e da cui non può pertanto discostarsi in mancanza di un autonomo potere di valutazione e apprezzamento del suo contenuto (T.A.R. Lazio sez. V - Roma, 01/07/2022, n. 9012).
Tale circostanza, contrariamente all’opinione espressa dalla ditta controinteressata, non basta tuttavia a rendere legittimo il provvedimento di esclusione da una gara o da una procedura di finanziamento adottato sulla base del falso contenuto rappresentativo del documento di regolarità contributiva, posto che l’erroneità del documento, oggetto di possibile accertamento in via incidentale a opera del giudice amministrativo quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., Sent., 25/05/2016, n. 10), impedisce all’amministrazione procedente di compiere una corretta valutazione dei presupposti e condizioni di ammissibilità dell’istanza di parte alla luce dello stato di fatto e di diritto realmente esistente al momento dell’emanazione del provvedimento finale.
Correlativamente, risulta violato l’art. 9.6 dell’Avviso pubblico (che in caso di avvenuto riscontro di irregolarità contributiva richiama, con previsione non oggetto di gravame incidentale da parte della controinteressata, le garanzie di cui all’art. 10 bis, L. 241/1990), visto che l’amministrazione non ha comunicato il preavviso di rigetto dopo avere riscontrato l’irregolarità contributiva e non ha consentito all’impresa di interloquire sul punto e chiarire la propria posizione in confronto con l’ente previdenziale prima dell’adozione del provvedimento definitivo di non ammissione.
Il ricorso, pertanto, è accolto, con conseguente annullamento del decreto n. 2889 del 14 dicembre 2023 nella parte in cui ha inserito l’istanza di contributo della ricorrente nell’Allegato 5 tra quelle non ammissibili “per durc irregolare”. In sede di riedizione del potere, è rimessa all’Amministrazione resistente la valutazione delle condizioni di finanziabilità della domanda di parte ricorrente in relazione alla capienza delle risorse disponibili e al loro eventuale incremento.
Le spese processuali sono compensate, in ragione dell’accoglimento in parte qua del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto n. 2889 del 14 dicembre 2023 nella parte in cui ha inserito l’istanza di contributo della ricorrente nell’Allegato 5 tra quelle non ammissibili “per durc irregolare”.
Compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN EN, Presidente
RT LO, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT LO | AN EN |
IL SEGRETARIO