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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00911/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 22/12/2025
N. 02913 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00911/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2023, proposto da Eubios società cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato SA Virzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- l'Assessorato della salute della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento: N. 00911/2023 REG.RIC.
- del provvedimento a firma del responsabile unico del procedimento pubblicato sul sito internet dell'Azienda sanitaria intimata in data 17.5.2023 e di tutti gli allegati, compresi i bandi-capitolati relativi sia al Centro residenziale per il Comprensorio di
Caltanissetta, sia ai n. 2 Centri semiresidenziali per il comprensorio della città di
Caltanissetta e ad 1 Centro per il Comprensorio della città di Gela;
- nonché del/i provvedimento/i e/o delibera/e, con cui è stato adottato l'intendimento di espletare una indagine di mercato pre-gara avente ad oggetto la “Fornitura di servizi da espletare presso un Centro Residenziale e due semiresidenziali di cui uno riservato alla fascia 6/14 anni, per soggetti autistici”, pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda sanitaria intimata in data 17.5.2023;
- del decreto dell'intimato Assessorato dell'11.6.2019 (in GURS n. 32, Parte prima, del 12.07.2019) recante “approvazione del programma regionale unitario per
l'autismo”, nella parte in cui avrebbe imposto alle Aziende sanitarie provinciali l'affidamento del servizio dei Centri diurni, Centri residenziali e semiresidenziali per l'Autismo, mediante gara aperta, in asserito contrasto con le modalità previste dalle norme statali primarie; nonché, in via subordinata, per l'annullamento dei suddetti atti nella parte in cui avrebbero escluso dalla partecipazione la ricorrente per non avere nel Consiglio di Amministrazione “almeno 2 figure professionali sanitarie in possesso di specifici attestati formativi e documentate esperienze nell'ambito dei Centri dedicati al disturbo dello spettro dell'Autismo”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. Fabrizio
OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; N. 00911/2023 REG.RIC.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere stata accreditata con D.D. 2248/2017 del 13.11.2017 e di essere dal 2019 convenzionata con l'intimata Azienda sanitaria, con rapporto contrattuale annuale prorogato di anno in anno;
- di gestire, in particolare, un centro diurno per soggetti affetti da autismo e da disturbi generalizzati dello sviluppo, con 20 posti, in modalità semiresidenziale;
- che con gli atti impugnati l'intimata Azienda sanitaria avrebbe avviato un'indagine di mercato per la fornitura di servizi analoghi a quelli prestati dalla ricorrente (in particolare, all'interno del lotto n. 1), introducendo tra i requisiti di partecipazione la presenza nel consiglio di amministrazione di almeno due figure professionali sanitarie con specifici attestati formativi e documentate esperienze nel settore;
- che detto requisito avrebbe valore escludente per la ricorrente.
1.1. Quest'ultima - premesse considerazioni sul proprio interesse ad agire - ha articolato doglianze così rubricate:
- "Violazione dei “principi fondamentali” in tema di accreditamento delle strutture sanitarie private ex artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 (titolo
II) e del principio “gerarchico-temporale”, secondo l'antico principio “prior in tempore, potior in iure”, che regge il sistema di accesso alle erogazioni di prestazioni sanitarie in favore del S.s.r.; vizi della motivazione. Difetto di copertura normativa, primaria e secondaria, legittimante un sistema di individuazione dei soggetti privati da accreditare mediante gara aperta";
- Illegittimità degli atti impugnati, nella parte in cui richiedono quale requisito di partecipazione la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due figure professionali sanitarie. – Violazione delle norme civilistiche che disciplinano la N. 00911/2023 REG.RIC.
composizione dei Consigli d'Amministrazione nelle società cooperative. – Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.
1.1.1. Con il primo motivo di ricorso ha argomentato sulla pretesa violazione dell'art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, in quanto l'accreditamento non avrebbe potuto essere subordinato a requisiti ulteriori rispetto a quelli individuati dall'anzidetta disposizione.
1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso ha sostenuto che il requisito di partecipazione inserito nei capitolati pubblicati in uno all'avvio alle indagini di mercato (vale a dire la presenza nel consiglio di amministrazione di almeno due figure sanitarie), in tesi non previsto dal D.A. impugnato, ne avrebbe determinato l'esclusione tanto dall'indagine di mercato, quanto da una futura gara aperta (in tesi basata sui medesimi requisiti di partecipazione).
1.2. La ricorrente ha quindi chiesto di annullare gli atti impugnati per quanto di interesse.
2. Si è costituito l'intimato Assessorato.
3. In prossimità dell'udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie.
3.1. La ricorrente ha, in particolare, dato atto che l'intimato Assessorato, con la nota n. 39129/2023, avrebbe reso un'interpretazione autentica sull'impugnato D.A., precisando che esso non troverebbe applicazione con riguardo ai centri diurni già accreditati e contrattualizzati. Ha altresì affermato che per gli anni 2024 e 2025
l'intimata Azienda sanitaria le avrebbe rinnovato la convenzione già in essere.
3.2. Il resistente Assessorato ha chiesto di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Tenuto conto delle sopravvenienze concordemente rappresentate dalle parti e in ossequio al principio della ragione più liquida (Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2023, n. N. 00911/2023 REG.RIC.
951), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, posto che nessuna utilità residuerebbe alla ricorrente da un'eventuale pronuncia di annullamento (Cons. St., sez. V, 9 maggio 2025, n. 3956) e tenuto altresì conto della mancata rappresentazione da parte della ricorrente, nei termini di cui all'art. 73, c.p.a., della propria intenzione di proporre un'istanza risarcitoria (Cons. St., Ad. pl., 13 luglio
2022, n. 8).
2. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto del complessivo andamento della vicenda.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo all'Azienda sanitaria intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo all'Azienda sanitaria intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA AN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio OM, Referendario, Estensore N. 00911/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Fabrizio OM
IL PRESIDENTE
SA AN
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 22/12/2025
N. 02913 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00911/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2023, proposto da Eubios società cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato SA Virzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- l'Assessorato della salute della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento: N. 00911/2023 REG.RIC.
- del provvedimento a firma del responsabile unico del procedimento pubblicato sul sito internet dell'Azienda sanitaria intimata in data 17.5.2023 e di tutti gli allegati, compresi i bandi-capitolati relativi sia al Centro residenziale per il Comprensorio di
Caltanissetta, sia ai n. 2 Centri semiresidenziali per il comprensorio della città di
Caltanissetta e ad 1 Centro per il Comprensorio della città di Gela;
- nonché del/i provvedimento/i e/o delibera/e, con cui è stato adottato l'intendimento di espletare una indagine di mercato pre-gara avente ad oggetto la “Fornitura di servizi da espletare presso un Centro Residenziale e due semiresidenziali di cui uno riservato alla fascia 6/14 anni, per soggetti autistici”, pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda sanitaria intimata in data 17.5.2023;
- del decreto dell'intimato Assessorato dell'11.6.2019 (in GURS n. 32, Parte prima, del 12.07.2019) recante “approvazione del programma regionale unitario per
l'autismo”, nella parte in cui avrebbe imposto alle Aziende sanitarie provinciali l'affidamento del servizio dei Centri diurni, Centri residenziali e semiresidenziali per l'Autismo, mediante gara aperta, in asserito contrasto con le modalità previste dalle norme statali primarie; nonché, in via subordinata, per l'annullamento dei suddetti atti nella parte in cui avrebbero escluso dalla partecipazione la ricorrente per non avere nel Consiglio di Amministrazione “almeno 2 figure professionali sanitarie in possesso di specifici attestati formativi e documentate esperienze nell'ambito dei Centri dedicati al disturbo dello spettro dell'Autismo”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. Fabrizio
OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; N. 00911/2023 REG.RIC.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere stata accreditata con D.D. 2248/2017 del 13.11.2017 e di essere dal 2019 convenzionata con l'intimata Azienda sanitaria, con rapporto contrattuale annuale prorogato di anno in anno;
- di gestire, in particolare, un centro diurno per soggetti affetti da autismo e da disturbi generalizzati dello sviluppo, con 20 posti, in modalità semiresidenziale;
- che con gli atti impugnati l'intimata Azienda sanitaria avrebbe avviato un'indagine di mercato per la fornitura di servizi analoghi a quelli prestati dalla ricorrente (in particolare, all'interno del lotto n. 1), introducendo tra i requisiti di partecipazione la presenza nel consiglio di amministrazione di almeno due figure professionali sanitarie con specifici attestati formativi e documentate esperienze nel settore;
- che detto requisito avrebbe valore escludente per la ricorrente.
1.1. Quest'ultima - premesse considerazioni sul proprio interesse ad agire - ha articolato doglianze così rubricate:
- "Violazione dei “principi fondamentali” in tema di accreditamento delle strutture sanitarie private ex artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 (titolo
II) e del principio “gerarchico-temporale”, secondo l'antico principio “prior in tempore, potior in iure”, che regge il sistema di accesso alle erogazioni di prestazioni sanitarie in favore del S.s.r.; vizi della motivazione. Difetto di copertura normativa, primaria e secondaria, legittimante un sistema di individuazione dei soggetti privati da accreditare mediante gara aperta";
- Illegittimità degli atti impugnati, nella parte in cui richiedono quale requisito di partecipazione la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due figure professionali sanitarie. – Violazione delle norme civilistiche che disciplinano la N. 00911/2023 REG.RIC.
composizione dei Consigli d'Amministrazione nelle società cooperative. – Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.
1.1.1. Con il primo motivo di ricorso ha argomentato sulla pretesa violazione dell'art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, in quanto l'accreditamento non avrebbe potuto essere subordinato a requisiti ulteriori rispetto a quelli individuati dall'anzidetta disposizione.
1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso ha sostenuto che il requisito di partecipazione inserito nei capitolati pubblicati in uno all'avvio alle indagini di mercato (vale a dire la presenza nel consiglio di amministrazione di almeno due figure sanitarie), in tesi non previsto dal D.A. impugnato, ne avrebbe determinato l'esclusione tanto dall'indagine di mercato, quanto da una futura gara aperta (in tesi basata sui medesimi requisiti di partecipazione).
1.2. La ricorrente ha quindi chiesto di annullare gli atti impugnati per quanto di interesse.
2. Si è costituito l'intimato Assessorato.
3. In prossimità dell'udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie.
3.1. La ricorrente ha, in particolare, dato atto che l'intimato Assessorato, con la nota n. 39129/2023, avrebbe reso un'interpretazione autentica sull'impugnato D.A., precisando che esso non troverebbe applicazione con riguardo ai centri diurni già accreditati e contrattualizzati. Ha altresì affermato che per gli anni 2024 e 2025
l'intimata Azienda sanitaria le avrebbe rinnovato la convenzione già in essere.
3.2. Il resistente Assessorato ha chiesto di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Tenuto conto delle sopravvenienze concordemente rappresentate dalle parti e in ossequio al principio della ragione più liquida (Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2023, n. N. 00911/2023 REG.RIC.
951), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, posto che nessuna utilità residuerebbe alla ricorrente da un'eventuale pronuncia di annullamento (Cons. St., sez. V, 9 maggio 2025, n. 3956) e tenuto altresì conto della mancata rappresentazione da parte della ricorrente, nei termini di cui all'art. 73, c.p.a., della propria intenzione di proporre un'istanza risarcitoria (Cons. St., Ad. pl., 13 luglio
2022, n. 8).
2. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto del complessivo andamento della vicenda.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo all'Azienda sanitaria intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo all'Azienda sanitaria intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA AN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio OM, Referendario, Estensore N. 00911/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Fabrizio OM
IL PRESIDENTE
SA AN
IL SEGRETARIO