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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/05/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 257/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Dott. Martina Bianchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 257/2023, in materia di servitù, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. ASTORI PAOLO e l'avv. Parte_1 P.IVA_1
GENTILE PAOLO;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), con l'Avv. PORRATI CARLO Controparte_1 C.F._1
- parte convenuta -
MOTIVAZIONE
Parte attrice adiva l'intestato Tribunale chiedendo accertarsi l'avvenuta usucapione di servitù di passaggio sul fondo adiacente della convenuta, con ripristino di detto passaggio (“in capo al fondo sub particella 58, subalterni 2,3,5,6 e 7 correnti in comune di Alessandria, Frazione Spinetta
Marengo alla via Genova 181 – 183 di attuale proprietà attorea di servitù di passo per intervenuta usucapione acquisitiva sul limitrofo fondo sub particella 105 di corrente proprietà
[...]
,”). CP_1
Parte attrice in particolare deduceva che il passaggio fosse sempre stato esercitato con possesso utile ad usucapionem, fino alla chiusura nel 2014 operata dalla controparte, con usucapione di detto diritto reale su cosa altrui. Parte convenuta si costituiva contestando puntualmente tutto quanto ex adverso dedotto, contestando in particolare l'apparenza dell'asserito passaggio nonché
1 argomentando vi fosse tolleranza rispetto allo stesso.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio libero volto alla ricostruzione dei luoghi (rispetto alle foto e documenti prodotti), nonché mediante escussione di testi.
Parte attrice concludeva chiedendo “I) accertare e dichiarare che gli immobili, attualmente in proprietà della società “ , correnti in Comune di Alessandria, Frazione Parte_1
Spinetta Marengo alla via Genova n. 181 - 183 (già civico 81) rispettivamente censiti al NCEU del comune di Alessandria al Foglio 202, particella 58, subalterni nn. 2,3,5,6 e 7 godono di servitù di passaggio in ampio modo, pedonale e carraio, sul fondo corrente in comune di Alessandria,
Frazione Spinetta Marengo, alla Via Genova 181 – 183 e censito al NCEU del comune di
Alessandria al Foglio 202, particella 105 attualmente in proprietà della sig.ra
[...]
, per intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale, servitù di passo da CP_1
esercitarsi, come avvenuto in modo pacifico, continuo ed ininterrotto fino alle turbative poste in essere dalla sig.ra , sullo stradello corrente all'interno della proprietà Controparte_1 CP_1
sull'area cortilizia posta a sud e compresa fra il muro di fabbrica del fabbricato ivi insistente ed il mappale n. 105, avente sedime viario largo mediamente m. 3 e ricompreso, in lunghezza, fra i due speculari cancelli carrai insistenti uno sul confine fra i mappali nn. 58 (per come originato dalla fusione delle particelle 58 e 104) e 105 e l'altro sulla linea di confine fra il mappale 105 e la via
Genova, ordinando al Conservatore competente la trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri
Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità;
II) attesi l'accertamento e la declaratoria d'intervenuta usucapione acquisitiva di servitù di passaggio nei termini di cui al capo I), dichiarare tenuta e condannare la sig.ra
[...]
, quale proprietaria del fondo servente corrente in comune di Alessandria, Frazione CP_1
Spinetta Marengo, alla Via Genova 181 – 183 e censito al NCEU del comune di Alessandria al
Foglio 202, particella 105 a cessare le condotte impeditive all'esercizio del diritto di servitù di passaggio di cui parte attrice è stata riconosciuta titolare, nonchè a ripristinare l'originario stato dei luoghi esistente anteriormente al gennaio 2008, eliminando tutte le occlusioni, turbative e/o impedimenti esistenti su predetto fondo servente per come dedotte in narrativa dell'atto di citazione ed accertate in corso di causa, ordinando in particolare alla sig.ra la Controparte_1
consegna delle chiavi, o di altro diverso dispositivo di apertura, del cancello prospiciente la Via
Genova, siccome di ostacolo all'esercizio della predetta servitù di passaggio, alla società quale attuale proprietaria dei fondi dominanti correnti in Comune di Parte_1
Alessandria, Frazione Spinetta Marengo alla via Genova n. 181 - 183 (già civico 81)
2 rispettivamente censiti al NCEU del comune di Alessandria al Foglio 202, particella 58, subalterni nn. 2,3,5,6 e 7, autorizzando, in mancanza di esecuzione spontanea, l' il Parte_1
ministero dell'Ufficiale Giudiziario e con l'ausilio di personale tecnico incaricato da parte attrice, per procedere alla rimozione diretta delle indicate occlusioni ed alla sostituzione della serratura del cancello prospiciente la Via Genova, con addebito degli oneri di spesa alla parte convenuta;
III) con condanna della parte convenuta sig.ra al pagamento delle spese Controparte_1
relative al procedimento obbligatorio di mediazione, già anticipate dalla Parte_1 per l'importo complessivo pari ad €. 550,00, oltre al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Parte convenuta concludeva chiedendo “Respinta ogni diversa istanza e ribadite tutte le eccezioni formulate.
Previa, in revoca o modifica delle ordinanze del 22/1/2024 e del 18/5/2024, declaratoria di nullità delle prove testimoniali assunte sui capitoli di prova dedotti dall'attrice in quanto inammissibili per
i motivi esposti in propria memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3 c.p.c. datata 22/12/2023 e da intendersi qui integralmente richiamati.
Previa comunque, in revoca o modifica dell'ordinanza del 24/1/2025, assunzione del teste Tes_1
, ritualmente citato e non comparso.
[...]
In definitiva, in ogni caso, rigettarsi le domanda attrici.
Con il favore delle spese del procedimento di mediazione e della causa di merito”.
Preliminarmente si confermano le ordinanze istruttorie, e si ribadisce la superfluità di sentire quale teste, ancora, un vicino di casa, risultando pacifico lo stato dei luoghi (ricostruiti sì dai testi ma anzitutto dalle foto e dalla documentazione), nonché in considerazione delle stesse difese di parte convenuta (apparenza o meno, in punto di diritto;
nonché in ordine alla tolleranza – su cui infra-).
Nel merito, anzitutto si ricostruiscono quelli che sono i luoghi di causa;
risulta chiaro a fronte delle ricostruzioni offerte dalle parti nonché delle planimetrie anche storiche prodotte, che i luoghi di causa si trovano nella frazione di Spinetta Marengo, in particolare trattasi degli immobili di proprietà (con cortile con accesso da Via Genova) siti in Via Genova civici n. 181 e n. 183 CP_1
(già civico n. 83) censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Alessandria al foglio 202, mappale
105, subalterni 1, 2 e 3 e gli immobili di proprietà situati “dopo” la proprietà Pt_1 CP_1
(dando le spalle alla Via Genova) sempre siti in Comune di Alessandria, Spinetta Marengo alla via
Genova n. 181 - 183 (già civico 81) censiti al NCEU del comune di Alessandria al Foglio 202, particella 58, subalterni nn. 2,3,5,6 e 7. Detti immobili – entrambe le proprietà delle parti-,
3 situandosi sempre ipoteticamente sulla Via Genova, hanno sulla destra una “via” di accesso, il c.d.
LO ON TO, pacificamente area privata, su cui si trovano le “aperture” carraie in entrata della carrozzeria sita nella proprietà Rispetto detta carrozzeria, si osserva che trattasi di Pt_1 ampliamento dell'edificio di che avveniva negli anni '60 (progetti in atti). Pt_1
Rispetto detti luoghi, parte attrice assume esservi una servitù di passaggio, usucapita, che grava sul fondo di sul di lei cortile, che consentirebbe l'accesso alla proprietà dalla Via CP_1 Pt_1
Genova (senza passare nel LO ON TO), passaggio da individuarsi in una strada di ampiezza corrispondente al cancello sito in Via Genova, che passa appunto nel cortile e dà accesso al CP_1 cortile sul “retro” di passaggio sia pedonale che mediante automezzi. Pt_1
Orbene, anzitutto si ritiene che la conformazione dei luoghi, le opere ivi presenti, diano effettivamente luogo ad una servitù apparente, ad un passaggio delimitato in modo apparente da opere, con conseguente indicazione univoca dell'asservimento al fondo dominante (in ordine al requisito dell'apparenza cfr. Cass. 29174/24 “si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per
l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada
o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù”). Invero, va osservato come il cortile di presenti fondo in ghiaia, CP_1
adatto al passaggio anche di automezzi, e che nel tempo sia sempre stato lasciato libero, in corrispondenza del cancello, uno spazio di passaggio idoneo appunto anche alle auto;
si deve sottolineare come sia stato lasciato libero solo detto passaggio, risultando presenti altre opere/piante nel giardino al limitare di detto passaggio, lo spazio non di passaggio è stato per quanto possibile utilizzato appunto in altro modo. Lo spazio residuo in ghiaia, destinato al passaggio, di per sé solo potrebbe anche essere (stato) destinato al passaggio in auto dei proprietari tuttavia risulta CP_1
chiara la destinazione al passaggio anche a beneficio della proprietà in quanto il confine tra Pt_1
le due proprietà non è mai stato delimitato da reti e recinzioni di sorta (se non nel 2013 allorché costruiva una rete appunto con cancello). Anzi, risultava libero al confine tra le due Pt_1
proprietà proprio uno spazio corrispondente allo spazio di apertura del cancello su via Genova – vi sono costruzioni al confine, dei garages-. L'assenza di chiusure tra i due cortili, il mancato esercizio dello ius excludendi, risulta dato significativo e visivamente i due cortili risultano utilizzati ed
4 abbelliti salva la parte destinata chiaramente al passaggio di auto, che risulta così delimitata e che conduce fino alla proprietà Lo stato dei luoghi, come era nel tempo – ma non risulta molto Pt_1
modificato –, oltre che emergere dalle foto agli atti, veniva descritto in modo preciso dal teste
“il cortile era tutto in ghiaia, non c'erano aiuole. O meglio il percorso era in qualche modo Tes_2 indirizzato dal fatto che a destra del cancello c'erano delle aiuole. C'erano delle recinzioni con i mattoncini. ADR entrando dal cortile sulla sinistra c'era un orto, con un albero di ciliegio sulla sinistra. Io giocavo lì con il nipote dei . Chiarisco che l'orto si vedeva anche dalla strada, CP_1 non prendeva tutto il percorso, dopo 7 metri circa si interrompeva e c'era una rientranza in ghiaia dove metteva la macchina penso il fratello di , aveva una renault 4, faceva il carpentiere e CP_1 aveva i tubi sopra la macchina. dopo c'era la vetreria, sempre sulla sinistra. Dopo la rientranza
c'era un grosso albero e in questa rientranza c'era la ghiaia dove parcheggiava la famiglia CP_1
e dove adesso c'è la casa . Chiarisco che l'albero era sul percorso, attaccato al box dove mio CP_1
padre metteva la macchina. Chiarisco che la casa in allora era frontistante alla vetreria, che CP_1
è dove ora c'è la casa di , che è dove c'è anche la rientranza. Il percorso del cortile Parte_2 era delimitato a destra della aiuole che non invadevano il cortile, a sinistra c'era l'orto, la rientranza, e poi si proseguiva dritti. Il porticato era sempre sulla sinistra, era nella rientranza, finito lo spazio dove si parcheggiava, finito l'orto”. Parimenti il teste ricostruiva in modo Tes_3 preciso lo stato del cortile “(…) usavamo una tavola da ping pong che era di , forse la Per_1 aveva fatta e mi ricordo che non potevamo metterci in mezzo sulla strada perché c'era Per_2 sempre Questo d'estate. La strada arriva fino al cortile, riconosco la pianta, c'era un Persona_3
deposito bombole e dovrebbe anche esserci un garage in lamiera (…) il cortile era tutto in ghiaia, poi dal lato destro venendo da via Genova ci sono aiuole che fanno il filo seguendo il cancello e poi si arriva a una siepe che finiva in mira al cancello di Via Genova. La parte che si interrompeva dopo le aiuole è per un ingresso. Se ricordo bene c'erano due ingressi. Dal lato sinistro venendo da via Genova (spalle a via genova) c'era sicuramente un pezzo di muretto perché c'era un orto e forse una pianta da frutta, poi c'era un vascone per dell'acqua, poi c'era uno spazio che si apriva verso il magazzino di , c'era perché poi è stato ristrutturato, poi c'era la pianta, dietro la Per_2 pianta c'era un deposito bombole. Comunque partendo dal cancello si arrivava in mira dove si arrivava. Per me era abbastanza bene definita, anche perché non potevamo giocare lì in mezzo.”.
Tanto detto in ordine all'apparenza della servitù (art. 1061 c.c.), si procede a vagliare se sia stato effettivamente esercitato un possesso ventennale del passaggio suddetto.
Bisogna considerare a riguardo che la proprietà in parte destinata ad abitazione, in parte a Pt_1
carrozzeria, veniva nel tempo condotta in locazione;
venivano sentiti quindi anche alcuni
5 conduttori. L'istruttoria orale ha riguardato in particolare gli anni dal 1960/70 circa al 2013; la carrozzeria costituiva ampliamento della proprietà di quegli anni appunto (progetti in atti, Pt_1
circa 1960).
Venendo quindi al possesso del passaggio esercitato da e dai di lui conduttori, risulta Pt_1
significativo il contratto di locazione con ove si legge che nel 1967 veniva messa a Tes_2 disposizione dello stesso quale garage l'officina, e che in caso di affitto della stessa sarebbe stato costruito un altro garage (come poi avveniva). Non solo, agli atti è stata anche prodotta una scrittura privata, di cui al doc. 38, risalente al luglio 1980 ove si legge che (comunque danti Persona_4
causa di pur se la stessa era già in allora comproprietaria, scrittura ad ogni modo ricognitiva CP_1 di una situazione anche di fatto) e si impegnavano a “mantenere libero da Parte_3 ingombri e ostacoli il passaggio di servitù già esistente per persone ed automezzi per l'ingresso al cortile dalla provinciale di Via Genova all'abitazione di Via Genova 81”. Infine, è stata CP_1 prodotta dalle parti la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 843/13 resa all'esito della causa di merito possessorio tra le odierne parti nonché , poi deceduto (cui succedeva comunque Persona_4
parte convenuta). Nella suddetta sentenza, di rigetto del ricorso possessorio per decadenza rispetto al termine annuale, si legge in particolare, proprio rispetto al termine di decadenza e al passaggio oggetto della presente causa, che il teste riferiva di essere stato chiamato nel 2006 “perché Tes_4
nel cortile era stata danneggiata una pianta da un veicolo e che la vi aveva messo dei vasi CP_1 perché a suo dire dovevano passare solo le auto e non i mezzi pesanti” e che tanto veniva confermato dal teste che riferiva “ricordo che nel 2007-2008 era stato danneggiato un Tes_5 albero nel cortile dell'abitazione.. ricordo che c'erano dei vasi che delimitavano la zona di passaggio, posti dalla signora ”. CP_1
Tanto premesso sulla documentazione in atti in particolare rilevante, si osserva che lo stato dei luoghi, da che veniva costruita l'area in ampliamento dove vi è anche l'officina, è tale per cui rispetto alla proprietà vi è un accesso con automezzi diretto da LO ON TO per il Pt_1
tramite e destinato all'officina, oltre ad uno pedonale per le abitazioni;
mentre per l'accesso al cortile sul retro (da dove vi è altra entrata alle abitazioni) non vi sono altri passaggi per le auto che quello da Via Genova (se non passando attraverso l'officina). Orbene, il contratto di locazione di risalente al 1967, nonché quanto riferito da (figlio) e – che sul punto viene Tes_2 Tes_2 Pt_4 considerato attendibile considerato il riscontro di e di – fa ritenere che circa dal Tes_2 Tes_6
1975, allorché veniva affittata l'officina, quanti abitavano nella proprietà ( e Pt_1 Tes_2 famiglia) passassero con l'auto da Via Genova, per andare a parcheggiare nel garage nel cortile.
Rispetto al passaggio operato dalla famiglia (conduttori di , si ritiene attendibile Tes_2 Pt_1
6 quanto riportato dal teste (quantomeno da che lo stesso aveva 7/8 anni) che riferiva puntualmente
“Mi ricordo la strada che facevo. nel 70 e fino all'81 siamo stati lì. Io e i miei genitori, mio Per_5 padre aveva una macchina, entravamo da questo cancello che oggi è dritto, all'epoca era un cancello lavorato ad arco. Chiarisco che il cancello che dà sulla strada era più elaborato, questa strada era tutta ghiaia, se non dico inesattezze, a sinistra della foto dovrebbe esserci l'ingresso dell'alloggio, che è a destra dando le spalle a via genova, in fondo c'era la proprietà a CP_1 destra e poi c'era l'alloggio e l'officina. Dove c'è adesso l'abitazione c'era un laboratorio CP_1
perché il padre faceva il vetraio. Il teste indica la foto di parte attrice che si contrassegna con X.
Entravamo di lì con la macchina che era un citroen cx bianca (…) posso dire dal 70 all'81, dal 75 da che posso ricordare, posso dire che la strada era percorribile con le auto, ed era larga quanto il cancello. ADR mio padre aveva una citroen CX bianca, passava con quella e la metteva alla fine degli anni 70 la metteva in un garage che c'era lì, di fronte alla casa, a destra nella foto. Era un garage in lamiera ai tempi”. poi confermava un passaggio almeno pedonale di che Tes_2 Pt_1
veniva confermato (anche in auto) anche da , e Tes_3 Pt_4 Tes_6
Dopo la famiglia diveniva conduttore;
veniva sentito (figlio) che riferiva Tes_2 Tes_3 Tes_3 puntualmente del passaggio per il cortile per arrivare al parcheggio sul retro di “La CP_1 Pt_1 strada arriva fino al cortile, riconosco la pianta, c'era un deposito bombole e dovrebbe anche esserci un garage in lamiera. Mio AP metteva la macchina nel garage in lamiera, oppure davanti alla porta di ingresso. La nostra competenza come casa era la larghezza di circa due metri, perché poi c'era la carrozzeria. Lì c'erano le macchine della carrozzeria. Noi usavamo la zona dal garage in lamiera alla nostra porta, una striscia di terreno su cui facevamo anche manovra, andando anche verso la carrozzeria, con un minimo di buon senso si conviveva. (…) il box dovrebbe essere quello in lamiera che una volta era marrone, e i magazzini in fondo. Da lì si arriva solo dal cancello di via Genova, che dà sulla strada. Dietro poi c'è tutta la zona della carrozzeria, da lì tribolando il giusto si riesce ad entrare ma non è mai stato possibile perché c'era il carroponte.
Chiarisco a piedi forse si può entrare dalla carrozzeria da via TO”. GR poi chiariva che il di lui padre (rimasto a vivere lì fino al 2013) negli ultimi anni poi limitava i passaggi in ragione del litigio esistente a riguardo (si ricorda la sopra menzionata causa possessoria, risalente al 2008).
Non solo, i testi riportavano in modo convergente come il cancello su Via Genova fosse normalmente aperto durante il giorno, anche in relazione all'attività esercitata dalla famiglia CP_1
(lattoniere/bombole/vetreria) con medesima entrata ( , ); che tuttavia Per_6 Tes_2 Tes_3 dall'apertura in zona di una gelateria, con relativo maggior traffico, veniva chiuso e che venivano quindi consegnate delle chiavi , ). Tes_6 Tes_3 Pt_4
7 Orbene, si ritiene che l'istruttoria orale, oltre ai riscontri documentali e fotografici in atti, e a quanto si desume dallo stato dei luoghi, abbia fornito prova del possesso ventennale (art. 1142 c.c.) dedotto dall'attrice del passaggio da Via Genova attraverso il cortile sia pedonale che con auto, in CP_1 spazio corrispondente all'ampiezza del cancello di Via Genova;
tanto a servizio del fondo Pt_1
e quindi di quanti ivi abitavano/lavoravano.
Rispetto all'estensione della servitù di passaggio, alle sue modalità di esercizio, a mente dell'art. 1065 c.c., si osserva quanto segue. La conformazione dei luoghi – con accesso carraio anche da
LO ON TO solo per l'officina – nonché il fatto che nel cortile venisse esercitata altra CP_1
attività (con relativo via vai di clienti), fanno ritenere da un lato provato il passaggio anche mediante auto di quanti in affitto da e di dall'altro lato non si ritiene provato un Pt_1 Pt_1 possesso anche comprendente il passaggio dei clienti dell'officina (sia mediante auto che a piedi).
Bisogna infatti considerare quanto si è detto circa lo stato dei luoghi, per cui dall'affitto dell'officina i conduttori delle abitazioni, per primo non avevano altro accesso carraio al Tes_2 retro ove si trovava il loro garage (parimenti e quanti affittavano l'officina per servirsi Pt_1 dell'area di parcheggio sul retro per le proprie auto); pur se inizialmente il cancello su Via Genova rimaneva per lo più aperto, allorché veniva chiuso invero il passaggio continuava ad essere esercitato con consegna di chiavi (non ai clienti all'evidenza). Invece, i clienti dell'officina ed i fornitori, potevano ben accedere alla stessa da LO ON TO, di talché l'utilizzo del passaggio da Via Genova non risultava necessitato, ma semplicemente più comodo anche considerato il parcheggio interno/utilizzo all'interno dell'officina di carroponte. Pur se il passaggio di clienti veniva confermato (non dei fornitori), bisogna osservare come, comunque, vi fosse in generale passaggio di auto anche rispetto all'attività di di talché ricondurre con certezza il passaggio CP_1 di un'auto all'una o all'altra attività risultava difficile (diverso il passaggio della propria auto o di persona conosciuta) ed invero i testi riferivano per lo più dell'impossibilità di utilizzo dell'area per il gioco in ragione del via vai ( ); non solo, considerata comunque l'apertura Tes_2 Tes_3 dell'area di passaggio per raggiungere l'attività di risulta anche ipotizzabile una tolleranza CP_1 rispetto all'utilizzo del passaggio anche per i clienti dell'officina, considerato appunto che vi erano due attività commerciali e che poteva risultare difficile distinguere chi entrasse per l'una o per l'altra attività. La presumibile tolleranza di passaggio dei clienti, che va a delimitare il modo di uso,
l'estensione dell'esercizio del passaggio, risulta anche riscontrata dalla scrittura firmata da e di riconoscimento della servitù per raggiungere l'abitazione di Via Pt_3 Persona_4
Genova 81, pur se tanto di per sé non si ritiene escludere il passaggio degli affittuari dell'officina
(venivano comunque consegnate le chiavi), comunque appare indicativo rispetto un passaggio non generalizzato, che ben poteva, appunto, essere tollerato invece rispetto ai clienti nell'esercizio di
8 entrambe le attività commerciali.
Dunque, si ritiene fondata la domanda di parte attrice, con accertamento dell'avvenuta usucapione di una servitù di passaggio insistente sul fondo di parte convenuta, passaggio delimitato in ampiezza dal cancello che dà su Via Genova e che conduce da Via Genova – attraverso la proprietà della convenuta – fino alla proprietà – con oggi relativo cancello sul confine -. Detto passaggio Pt_1 può venire esercitato sia a piedi che mediante auto, non tuttavia dai clienti/fornitori dell'attività di officina, ma solo per finalità di accesso alle abitazioni o anche all'officina da parte di chi ne ha la detenzione. Conseguentemente, va condannata parte convenuta al ripristino del passaggio, rimuovendo gli ostacoli pacificamente apposti e consegnando le chiavi e/o il telecomando del cancello che dà su Via Genova.
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea, in relazione all'estensione/modalità di esercizio della servitù, vanno compensate per un terzo, e per il resto poste a carico di parte convenuta, soccombente. I valori vengono ridotti in ragione della semplicità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Dott. Martina Bianchi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta l'avvenuta usucapione di servitù di passaggio a favore degli immobili attualmente in proprietà della società “ , proprietà site in Comune di Alessandria, Parte_1
Frazione Spinetta Marengo alla via Genova n. 181 - 183 (già civico 81) rispettivamente censite al NCEU del comune di Alessandria al Foglio 202, particella 58, subalterni nn.
2,3,5,6 e 7, servitù di passaggio gravante sul fondo servente sito in Comune di Alessandria,
Frazione Spinetta Marengo, alla Via Genova 181 – 183 e censito al NCEU del comune di
Alessandria al Foglio 202, particella 105 attualmente in proprietà della sig.ra
[...]
servitù di passo da esercitarsi sul tratto di cortile che diparte dal cancello CP_1
posto su Via Genova (particella 105) fino alla proprietà di cui alla particella 58 – con relativo cancello-, su di una area di ampiezza pari a quella del cancello sito in Via Genova, passando sia a piedi che in auto, passaggio non esteso a beneficio della attività in sé di officina e quindi non esteso ai clienti della stessa;
- ordina a il ripristino del passaggio, rimuovendo ogni ostacolo sul Controparte_1
percorso – individuato in ampiezza corrispondente al cancello su Via Genova, fino al
9 cancello sul confine – e consegnando le chiavi e/o il telecomando del cancello su Pt_1
Via Genova alla controparte;
- condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese processuali, che liquida, previa compensazione per un terzo, in complessivi € 3992, di cui euro 792 per spese, (somme ancora da compensare) € 900 per la fase di studio della controversia, € 900 per la fase introduttiva del giudizio, euro 1500 per la fase istruttoria ed €
1500 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 2 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Dott. Martina Bianchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 257/2023, in materia di servitù, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. ASTORI PAOLO e l'avv. Parte_1 P.IVA_1
GENTILE PAOLO;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), con l'Avv. PORRATI CARLO Controparte_1 C.F._1
- parte convenuta -
MOTIVAZIONE
Parte attrice adiva l'intestato Tribunale chiedendo accertarsi l'avvenuta usucapione di servitù di passaggio sul fondo adiacente della convenuta, con ripristino di detto passaggio (“in capo al fondo sub particella 58, subalterni 2,3,5,6 e 7 correnti in comune di Alessandria, Frazione Spinetta
Marengo alla via Genova 181 – 183 di attuale proprietà attorea di servitù di passo per intervenuta usucapione acquisitiva sul limitrofo fondo sub particella 105 di corrente proprietà
[...]
,”). CP_1
Parte attrice in particolare deduceva che il passaggio fosse sempre stato esercitato con possesso utile ad usucapionem, fino alla chiusura nel 2014 operata dalla controparte, con usucapione di detto diritto reale su cosa altrui. Parte convenuta si costituiva contestando puntualmente tutto quanto ex adverso dedotto, contestando in particolare l'apparenza dell'asserito passaggio nonché
1 argomentando vi fosse tolleranza rispetto allo stesso.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio libero volto alla ricostruzione dei luoghi (rispetto alle foto e documenti prodotti), nonché mediante escussione di testi.
Parte attrice concludeva chiedendo “I) accertare e dichiarare che gli immobili, attualmente in proprietà della società “ , correnti in Comune di Alessandria, Frazione Parte_1
Spinetta Marengo alla via Genova n. 181 - 183 (già civico 81) rispettivamente censiti al NCEU del comune di Alessandria al Foglio 202, particella 58, subalterni nn. 2,3,5,6 e 7 godono di servitù di passaggio in ampio modo, pedonale e carraio, sul fondo corrente in comune di Alessandria,
Frazione Spinetta Marengo, alla Via Genova 181 – 183 e censito al NCEU del comune di
Alessandria al Foglio 202, particella 105 attualmente in proprietà della sig.ra
[...]
, per intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale, servitù di passo da CP_1
esercitarsi, come avvenuto in modo pacifico, continuo ed ininterrotto fino alle turbative poste in essere dalla sig.ra , sullo stradello corrente all'interno della proprietà Controparte_1 CP_1
sull'area cortilizia posta a sud e compresa fra il muro di fabbrica del fabbricato ivi insistente ed il mappale n. 105, avente sedime viario largo mediamente m. 3 e ricompreso, in lunghezza, fra i due speculari cancelli carrai insistenti uno sul confine fra i mappali nn. 58 (per come originato dalla fusione delle particelle 58 e 104) e 105 e l'altro sulla linea di confine fra il mappale 105 e la via
Genova, ordinando al Conservatore competente la trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri
Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità;
II) attesi l'accertamento e la declaratoria d'intervenuta usucapione acquisitiva di servitù di passaggio nei termini di cui al capo I), dichiarare tenuta e condannare la sig.ra
[...]
, quale proprietaria del fondo servente corrente in comune di Alessandria, Frazione CP_1
Spinetta Marengo, alla Via Genova 181 – 183 e censito al NCEU del comune di Alessandria al
Foglio 202, particella 105 a cessare le condotte impeditive all'esercizio del diritto di servitù di passaggio di cui parte attrice è stata riconosciuta titolare, nonchè a ripristinare l'originario stato dei luoghi esistente anteriormente al gennaio 2008, eliminando tutte le occlusioni, turbative e/o impedimenti esistenti su predetto fondo servente per come dedotte in narrativa dell'atto di citazione ed accertate in corso di causa, ordinando in particolare alla sig.ra la Controparte_1
consegna delle chiavi, o di altro diverso dispositivo di apertura, del cancello prospiciente la Via
Genova, siccome di ostacolo all'esercizio della predetta servitù di passaggio, alla società quale attuale proprietaria dei fondi dominanti correnti in Comune di Parte_1
Alessandria, Frazione Spinetta Marengo alla via Genova n. 181 - 183 (già civico 81)
2 rispettivamente censiti al NCEU del comune di Alessandria al Foglio 202, particella 58, subalterni nn. 2,3,5,6 e 7, autorizzando, in mancanza di esecuzione spontanea, l' il Parte_1
ministero dell'Ufficiale Giudiziario e con l'ausilio di personale tecnico incaricato da parte attrice, per procedere alla rimozione diretta delle indicate occlusioni ed alla sostituzione della serratura del cancello prospiciente la Via Genova, con addebito degli oneri di spesa alla parte convenuta;
III) con condanna della parte convenuta sig.ra al pagamento delle spese Controparte_1
relative al procedimento obbligatorio di mediazione, già anticipate dalla Parte_1 per l'importo complessivo pari ad €. 550,00, oltre al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Parte convenuta concludeva chiedendo “Respinta ogni diversa istanza e ribadite tutte le eccezioni formulate.
Previa, in revoca o modifica delle ordinanze del 22/1/2024 e del 18/5/2024, declaratoria di nullità delle prove testimoniali assunte sui capitoli di prova dedotti dall'attrice in quanto inammissibili per
i motivi esposti in propria memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3 c.p.c. datata 22/12/2023 e da intendersi qui integralmente richiamati.
Previa comunque, in revoca o modifica dell'ordinanza del 24/1/2025, assunzione del teste Tes_1
, ritualmente citato e non comparso.
[...]
In definitiva, in ogni caso, rigettarsi le domanda attrici.
Con il favore delle spese del procedimento di mediazione e della causa di merito”.
Preliminarmente si confermano le ordinanze istruttorie, e si ribadisce la superfluità di sentire quale teste, ancora, un vicino di casa, risultando pacifico lo stato dei luoghi (ricostruiti sì dai testi ma anzitutto dalle foto e dalla documentazione), nonché in considerazione delle stesse difese di parte convenuta (apparenza o meno, in punto di diritto;
nonché in ordine alla tolleranza – su cui infra-).
Nel merito, anzitutto si ricostruiscono quelli che sono i luoghi di causa;
risulta chiaro a fronte delle ricostruzioni offerte dalle parti nonché delle planimetrie anche storiche prodotte, che i luoghi di causa si trovano nella frazione di Spinetta Marengo, in particolare trattasi degli immobili di proprietà (con cortile con accesso da Via Genova) siti in Via Genova civici n. 181 e n. 183 CP_1
(già civico n. 83) censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Alessandria al foglio 202, mappale
105, subalterni 1, 2 e 3 e gli immobili di proprietà situati “dopo” la proprietà Pt_1 CP_1
(dando le spalle alla Via Genova) sempre siti in Comune di Alessandria, Spinetta Marengo alla via
Genova n. 181 - 183 (già civico 81) censiti al NCEU del comune di Alessandria al Foglio 202, particella 58, subalterni nn. 2,3,5,6 e 7. Detti immobili – entrambe le proprietà delle parti-,
3 situandosi sempre ipoteticamente sulla Via Genova, hanno sulla destra una “via” di accesso, il c.d.
LO ON TO, pacificamente area privata, su cui si trovano le “aperture” carraie in entrata della carrozzeria sita nella proprietà Rispetto detta carrozzeria, si osserva che trattasi di Pt_1 ampliamento dell'edificio di che avveniva negli anni '60 (progetti in atti). Pt_1
Rispetto detti luoghi, parte attrice assume esservi una servitù di passaggio, usucapita, che grava sul fondo di sul di lei cortile, che consentirebbe l'accesso alla proprietà dalla Via CP_1 Pt_1
Genova (senza passare nel LO ON TO), passaggio da individuarsi in una strada di ampiezza corrispondente al cancello sito in Via Genova, che passa appunto nel cortile e dà accesso al CP_1 cortile sul “retro” di passaggio sia pedonale che mediante automezzi. Pt_1
Orbene, anzitutto si ritiene che la conformazione dei luoghi, le opere ivi presenti, diano effettivamente luogo ad una servitù apparente, ad un passaggio delimitato in modo apparente da opere, con conseguente indicazione univoca dell'asservimento al fondo dominante (in ordine al requisito dell'apparenza cfr. Cass. 29174/24 “si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per
l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada
o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù”). Invero, va osservato come il cortile di presenti fondo in ghiaia, CP_1
adatto al passaggio anche di automezzi, e che nel tempo sia sempre stato lasciato libero, in corrispondenza del cancello, uno spazio di passaggio idoneo appunto anche alle auto;
si deve sottolineare come sia stato lasciato libero solo detto passaggio, risultando presenti altre opere/piante nel giardino al limitare di detto passaggio, lo spazio non di passaggio è stato per quanto possibile utilizzato appunto in altro modo. Lo spazio residuo in ghiaia, destinato al passaggio, di per sé solo potrebbe anche essere (stato) destinato al passaggio in auto dei proprietari tuttavia risulta CP_1
chiara la destinazione al passaggio anche a beneficio della proprietà in quanto il confine tra Pt_1
le due proprietà non è mai stato delimitato da reti e recinzioni di sorta (se non nel 2013 allorché costruiva una rete appunto con cancello). Anzi, risultava libero al confine tra le due Pt_1
proprietà proprio uno spazio corrispondente allo spazio di apertura del cancello su via Genova – vi sono costruzioni al confine, dei garages-. L'assenza di chiusure tra i due cortili, il mancato esercizio dello ius excludendi, risulta dato significativo e visivamente i due cortili risultano utilizzati ed
4 abbelliti salva la parte destinata chiaramente al passaggio di auto, che risulta così delimitata e che conduce fino alla proprietà Lo stato dei luoghi, come era nel tempo – ma non risulta molto Pt_1
modificato –, oltre che emergere dalle foto agli atti, veniva descritto in modo preciso dal teste
“il cortile era tutto in ghiaia, non c'erano aiuole. O meglio il percorso era in qualche modo Tes_2 indirizzato dal fatto che a destra del cancello c'erano delle aiuole. C'erano delle recinzioni con i mattoncini. ADR entrando dal cortile sulla sinistra c'era un orto, con un albero di ciliegio sulla sinistra. Io giocavo lì con il nipote dei . Chiarisco che l'orto si vedeva anche dalla strada, CP_1 non prendeva tutto il percorso, dopo 7 metri circa si interrompeva e c'era una rientranza in ghiaia dove metteva la macchina penso il fratello di , aveva una renault 4, faceva il carpentiere e CP_1 aveva i tubi sopra la macchina. dopo c'era la vetreria, sempre sulla sinistra. Dopo la rientranza
c'era un grosso albero e in questa rientranza c'era la ghiaia dove parcheggiava la famiglia CP_1
e dove adesso c'è la casa . Chiarisco che l'albero era sul percorso, attaccato al box dove mio CP_1
padre metteva la macchina. Chiarisco che la casa in allora era frontistante alla vetreria, che CP_1
è dove ora c'è la casa di , che è dove c'è anche la rientranza. Il percorso del cortile Parte_2 era delimitato a destra della aiuole che non invadevano il cortile, a sinistra c'era l'orto, la rientranza, e poi si proseguiva dritti. Il porticato era sempre sulla sinistra, era nella rientranza, finito lo spazio dove si parcheggiava, finito l'orto”. Parimenti il teste ricostruiva in modo Tes_3 preciso lo stato del cortile “(…) usavamo una tavola da ping pong che era di , forse la Per_1 aveva fatta e mi ricordo che non potevamo metterci in mezzo sulla strada perché c'era Per_2 sempre Questo d'estate. La strada arriva fino al cortile, riconosco la pianta, c'era un Persona_3
deposito bombole e dovrebbe anche esserci un garage in lamiera (…) il cortile era tutto in ghiaia, poi dal lato destro venendo da via Genova ci sono aiuole che fanno il filo seguendo il cancello e poi si arriva a una siepe che finiva in mira al cancello di Via Genova. La parte che si interrompeva dopo le aiuole è per un ingresso. Se ricordo bene c'erano due ingressi. Dal lato sinistro venendo da via Genova (spalle a via genova) c'era sicuramente un pezzo di muretto perché c'era un orto e forse una pianta da frutta, poi c'era un vascone per dell'acqua, poi c'era uno spazio che si apriva verso il magazzino di , c'era perché poi è stato ristrutturato, poi c'era la pianta, dietro la Per_2 pianta c'era un deposito bombole. Comunque partendo dal cancello si arrivava in mira dove si arrivava. Per me era abbastanza bene definita, anche perché non potevamo giocare lì in mezzo.”.
Tanto detto in ordine all'apparenza della servitù (art. 1061 c.c.), si procede a vagliare se sia stato effettivamente esercitato un possesso ventennale del passaggio suddetto.
Bisogna considerare a riguardo che la proprietà in parte destinata ad abitazione, in parte a Pt_1
carrozzeria, veniva nel tempo condotta in locazione;
venivano sentiti quindi anche alcuni
5 conduttori. L'istruttoria orale ha riguardato in particolare gli anni dal 1960/70 circa al 2013; la carrozzeria costituiva ampliamento della proprietà di quegli anni appunto (progetti in atti, Pt_1
circa 1960).
Venendo quindi al possesso del passaggio esercitato da e dai di lui conduttori, risulta Pt_1
significativo il contratto di locazione con ove si legge che nel 1967 veniva messa a Tes_2 disposizione dello stesso quale garage l'officina, e che in caso di affitto della stessa sarebbe stato costruito un altro garage (come poi avveniva). Non solo, agli atti è stata anche prodotta una scrittura privata, di cui al doc. 38, risalente al luglio 1980 ove si legge che (comunque danti Persona_4
causa di pur se la stessa era già in allora comproprietaria, scrittura ad ogni modo ricognitiva CP_1 di una situazione anche di fatto) e si impegnavano a “mantenere libero da Parte_3 ingombri e ostacoli il passaggio di servitù già esistente per persone ed automezzi per l'ingresso al cortile dalla provinciale di Via Genova all'abitazione di Via Genova 81”. Infine, è stata CP_1 prodotta dalle parti la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 843/13 resa all'esito della causa di merito possessorio tra le odierne parti nonché , poi deceduto (cui succedeva comunque Persona_4
parte convenuta). Nella suddetta sentenza, di rigetto del ricorso possessorio per decadenza rispetto al termine annuale, si legge in particolare, proprio rispetto al termine di decadenza e al passaggio oggetto della presente causa, che il teste riferiva di essere stato chiamato nel 2006 “perché Tes_4
nel cortile era stata danneggiata una pianta da un veicolo e che la vi aveva messo dei vasi CP_1 perché a suo dire dovevano passare solo le auto e non i mezzi pesanti” e che tanto veniva confermato dal teste che riferiva “ricordo che nel 2007-2008 era stato danneggiato un Tes_5 albero nel cortile dell'abitazione.. ricordo che c'erano dei vasi che delimitavano la zona di passaggio, posti dalla signora ”. CP_1
Tanto premesso sulla documentazione in atti in particolare rilevante, si osserva che lo stato dei luoghi, da che veniva costruita l'area in ampliamento dove vi è anche l'officina, è tale per cui rispetto alla proprietà vi è un accesso con automezzi diretto da LO ON TO per il Pt_1
tramite e destinato all'officina, oltre ad uno pedonale per le abitazioni;
mentre per l'accesso al cortile sul retro (da dove vi è altra entrata alle abitazioni) non vi sono altri passaggi per le auto che quello da Via Genova (se non passando attraverso l'officina). Orbene, il contratto di locazione di risalente al 1967, nonché quanto riferito da (figlio) e – che sul punto viene Tes_2 Tes_2 Pt_4 considerato attendibile considerato il riscontro di e di – fa ritenere che circa dal Tes_2 Tes_6
1975, allorché veniva affittata l'officina, quanti abitavano nella proprietà ( e Pt_1 Tes_2 famiglia) passassero con l'auto da Via Genova, per andare a parcheggiare nel garage nel cortile.
Rispetto al passaggio operato dalla famiglia (conduttori di , si ritiene attendibile Tes_2 Pt_1
6 quanto riportato dal teste (quantomeno da che lo stesso aveva 7/8 anni) che riferiva puntualmente
“Mi ricordo la strada che facevo. nel 70 e fino all'81 siamo stati lì. Io e i miei genitori, mio Per_5 padre aveva una macchina, entravamo da questo cancello che oggi è dritto, all'epoca era un cancello lavorato ad arco. Chiarisco che il cancello che dà sulla strada era più elaborato, questa strada era tutta ghiaia, se non dico inesattezze, a sinistra della foto dovrebbe esserci l'ingresso dell'alloggio, che è a destra dando le spalle a via genova, in fondo c'era la proprietà a CP_1 destra e poi c'era l'alloggio e l'officina. Dove c'è adesso l'abitazione c'era un laboratorio CP_1
perché il padre faceva il vetraio. Il teste indica la foto di parte attrice che si contrassegna con X.
Entravamo di lì con la macchina che era un citroen cx bianca (…) posso dire dal 70 all'81, dal 75 da che posso ricordare, posso dire che la strada era percorribile con le auto, ed era larga quanto il cancello. ADR mio padre aveva una citroen CX bianca, passava con quella e la metteva alla fine degli anni 70 la metteva in un garage che c'era lì, di fronte alla casa, a destra nella foto. Era un garage in lamiera ai tempi”. poi confermava un passaggio almeno pedonale di che Tes_2 Pt_1
veniva confermato (anche in auto) anche da , e Tes_3 Pt_4 Tes_6
Dopo la famiglia diveniva conduttore;
veniva sentito (figlio) che riferiva Tes_2 Tes_3 Tes_3 puntualmente del passaggio per il cortile per arrivare al parcheggio sul retro di “La CP_1 Pt_1 strada arriva fino al cortile, riconosco la pianta, c'era un deposito bombole e dovrebbe anche esserci un garage in lamiera. Mio AP metteva la macchina nel garage in lamiera, oppure davanti alla porta di ingresso. La nostra competenza come casa era la larghezza di circa due metri, perché poi c'era la carrozzeria. Lì c'erano le macchine della carrozzeria. Noi usavamo la zona dal garage in lamiera alla nostra porta, una striscia di terreno su cui facevamo anche manovra, andando anche verso la carrozzeria, con un minimo di buon senso si conviveva. (…) il box dovrebbe essere quello in lamiera che una volta era marrone, e i magazzini in fondo. Da lì si arriva solo dal cancello di via Genova, che dà sulla strada. Dietro poi c'è tutta la zona della carrozzeria, da lì tribolando il giusto si riesce ad entrare ma non è mai stato possibile perché c'era il carroponte.
Chiarisco a piedi forse si può entrare dalla carrozzeria da via TO”. GR poi chiariva che il di lui padre (rimasto a vivere lì fino al 2013) negli ultimi anni poi limitava i passaggi in ragione del litigio esistente a riguardo (si ricorda la sopra menzionata causa possessoria, risalente al 2008).
Non solo, i testi riportavano in modo convergente come il cancello su Via Genova fosse normalmente aperto durante il giorno, anche in relazione all'attività esercitata dalla famiglia CP_1
(lattoniere/bombole/vetreria) con medesima entrata ( , ); che tuttavia Per_6 Tes_2 Tes_3 dall'apertura in zona di una gelateria, con relativo maggior traffico, veniva chiuso e che venivano quindi consegnate delle chiavi , ). Tes_6 Tes_3 Pt_4
7 Orbene, si ritiene che l'istruttoria orale, oltre ai riscontri documentali e fotografici in atti, e a quanto si desume dallo stato dei luoghi, abbia fornito prova del possesso ventennale (art. 1142 c.c.) dedotto dall'attrice del passaggio da Via Genova attraverso il cortile sia pedonale che con auto, in CP_1 spazio corrispondente all'ampiezza del cancello di Via Genova;
tanto a servizio del fondo Pt_1
e quindi di quanti ivi abitavano/lavoravano.
Rispetto all'estensione della servitù di passaggio, alle sue modalità di esercizio, a mente dell'art. 1065 c.c., si osserva quanto segue. La conformazione dei luoghi – con accesso carraio anche da
LO ON TO solo per l'officina – nonché il fatto che nel cortile venisse esercitata altra CP_1
attività (con relativo via vai di clienti), fanno ritenere da un lato provato il passaggio anche mediante auto di quanti in affitto da e di dall'altro lato non si ritiene provato un Pt_1 Pt_1 possesso anche comprendente il passaggio dei clienti dell'officina (sia mediante auto che a piedi).
Bisogna infatti considerare quanto si è detto circa lo stato dei luoghi, per cui dall'affitto dell'officina i conduttori delle abitazioni, per primo non avevano altro accesso carraio al Tes_2 retro ove si trovava il loro garage (parimenti e quanti affittavano l'officina per servirsi Pt_1 dell'area di parcheggio sul retro per le proprie auto); pur se inizialmente il cancello su Via Genova rimaneva per lo più aperto, allorché veniva chiuso invero il passaggio continuava ad essere esercitato con consegna di chiavi (non ai clienti all'evidenza). Invece, i clienti dell'officina ed i fornitori, potevano ben accedere alla stessa da LO ON TO, di talché l'utilizzo del passaggio da Via Genova non risultava necessitato, ma semplicemente più comodo anche considerato il parcheggio interno/utilizzo all'interno dell'officina di carroponte. Pur se il passaggio di clienti veniva confermato (non dei fornitori), bisogna osservare come, comunque, vi fosse in generale passaggio di auto anche rispetto all'attività di di talché ricondurre con certezza il passaggio CP_1 di un'auto all'una o all'altra attività risultava difficile (diverso il passaggio della propria auto o di persona conosciuta) ed invero i testi riferivano per lo più dell'impossibilità di utilizzo dell'area per il gioco in ragione del via vai ( ); non solo, considerata comunque l'apertura Tes_2 Tes_3 dell'area di passaggio per raggiungere l'attività di risulta anche ipotizzabile una tolleranza CP_1 rispetto all'utilizzo del passaggio anche per i clienti dell'officina, considerato appunto che vi erano due attività commerciali e che poteva risultare difficile distinguere chi entrasse per l'una o per l'altra attività. La presumibile tolleranza di passaggio dei clienti, che va a delimitare il modo di uso,
l'estensione dell'esercizio del passaggio, risulta anche riscontrata dalla scrittura firmata da e di riconoscimento della servitù per raggiungere l'abitazione di Via Pt_3 Persona_4
Genova 81, pur se tanto di per sé non si ritiene escludere il passaggio degli affittuari dell'officina
(venivano comunque consegnate le chiavi), comunque appare indicativo rispetto un passaggio non generalizzato, che ben poteva, appunto, essere tollerato invece rispetto ai clienti nell'esercizio di
8 entrambe le attività commerciali.
Dunque, si ritiene fondata la domanda di parte attrice, con accertamento dell'avvenuta usucapione di una servitù di passaggio insistente sul fondo di parte convenuta, passaggio delimitato in ampiezza dal cancello che dà su Via Genova e che conduce da Via Genova – attraverso la proprietà della convenuta – fino alla proprietà – con oggi relativo cancello sul confine -. Detto passaggio Pt_1 può venire esercitato sia a piedi che mediante auto, non tuttavia dai clienti/fornitori dell'attività di officina, ma solo per finalità di accesso alle abitazioni o anche all'officina da parte di chi ne ha la detenzione. Conseguentemente, va condannata parte convenuta al ripristino del passaggio, rimuovendo gli ostacoli pacificamente apposti e consegnando le chiavi e/o il telecomando del cancello che dà su Via Genova.
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea, in relazione all'estensione/modalità di esercizio della servitù, vanno compensate per un terzo, e per il resto poste a carico di parte convenuta, soccombente. I valori vengono ridotti in ragione della semplicità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Dott. Martina Bianchi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta l'avvenuta usucapione di servitù di passaggio a favore degli immobili attualmente in proprietà della società “ , proprietà site in Comune di Alessandria, Parte_1
Frazione Spinetta Marengo alla via Genova n. 181 - 183 (già civico 81) rispettivamente censite al NCEU del comune di Alessandria al Foglio 202, particella 58, subalterni nn.
2,3,5,6 e 7, servitù di passaggio gravante sul fondo servente sito in Comune di Alessandria,
Frazione Spinetta Marengo, alla Via Genova 181 – 183 e censito al NCEU del comune di
Alessandria al Foglio 202, particella 105 attualmente in proprietà della sig.ra
[...]
servitù di passo da esercitarsi sul tratto di cortile che diparte dal cancello CP_1
posto su Via Genova (particella 105) fino alla proprietà di cui alla particella 58 – con relativo cancello-, su di una area di ampiezza pari a quella del cancello sito in Via Genova, passando sia a piedi che in auto, passaggio non esteso a beneficio della attività in sé di officina e quindi non esteso ai clienti della stessa;
- ordina a il ripristino del passaggio, rimuovendo ogni ostacolo sul Controparte_1
percorso – individuato in ampiezza corrispondente al cancello su Via Genova, fino al
9 cancello sul confine – e consegnando le chiavi e/o il telecomando del cancello su Pt_1
Via Genova alla controparte;
- condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese processuali, che liquida, previa compensazione per un terzo, in complessivi € 3992, di cui euro 792 per spese, (somme ancora da compensare) € 900 per la fase di studio della controversia, € 900 per la fase introduttiva del giudizio, euro 1500 per la fase istruttoria ed €
1500 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 2 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
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