Articolo 10 della Legge 15 aprile 1985, n. 140
Articolo 9Articolo 11
Versione
4 maggio 1985
Art. 10. (Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza
sostitutive ed esonerative del regime generale nonche' a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriali)

Entro il 30 giugno 1985, le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti, del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saranno rivalutate, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.
Entrata in vigore il 4 maggio 1985
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