Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 404/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopraindicata promossa da ata a Palermo, il 29.1.1975, cittadina: italiana, Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Ferdinando Tipaldi
e nato a [...], il [...], cittadino: italiano, Cod. Fisc. CP_1
, residente in [...], con l'Avv. Alberto Grandi C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Palermo il giorno 2.7.2005, atto trascritto nel registro degli atti dello Stato Civile del Comune di Palermo al n. 78, parte II serie A, in regime di separazione dei beni;
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
- nata il [...] Persona_2
1
I coniugi sopraindicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Marito e moglie vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in Como, in via Roncoroni n. 14, sarà abitata dalla ricorrente e dai figli, che continueranno a mantenere la propria residenza presso di essa.
3. I ricorrenti si impegnano sin da ora a mettere in vendita tale immobile non appena ci saranno i presupposti familiari per farlo, e di massima non prima del 2030. Con l'accordo che il ricavato dalla vendita della casa coniugale sarà diviso a metà per ciascuno, dedotto quanto ancora dovuto alla banca mutuante per estinguere il mutuo.
4. I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori.
5. I figli saranno mantenuti direttamente da ciascun genitore secondo le rispettive possibilità, oltre al contributo di mantenimento di € 500,00 mensili, che il padre versa già alla madre e che continuerà a corrisponderle entro il 25 di ogni mese, con rivalutazione come per legge dal mese di gennaio 2025.
Il padre continuerà a versare il suddetto contributo alla madre sul conto corrente identificato con il seguente IBAN [...], con la precisazione che tale importo
è unicamente fissato perché il padre contribuisca alle spese di vitto e alloggio per i figli.
Ciascun genitore provvederà alle esigenze dei figli acquistando loro quanto necessario per vestiario e per ogni altra loro ordinaria necessità (laddove per ordinaria si intende tutto quanto non ricompreso nel successivo punto 17 con preventivo accordo tra i genitori).
6. Il sig. ha lasciato la casa familiare il giorno 31 ottobre 2024. e trasferirà la propria CP_1
residenza in un nuovo appartamento in Como, per restare vicino ai figli (ferma restando la possibilità transitoriamente di dormire presso un alloggio di servizio che gli è stato concesso in Caserma, in Como, in via Medici).
7. Il sig. trascorrerà con i figli i fine settimana alternati rispetto alla madre e durante la CP_1
settimana i figli staranno con il padre il martedì dalla fine della scuola fino al giovedì
all'inizio della scuola, salvo diverse esigenze per turni lavorativi particolari ed indifferibili.
I restanti giorni i figli resteranno con la madre. E più precisamente:
2 o nell'ipotesi di malanni che impediranno la frequenza scolastica ai figli, i genitori stabiliscono che, se ne accolleranno entrambi la loro cura a seconda dei rispettivi impegni lavorativi, ed indipendentemente dai giorni ai medesimi genitori assegnati dal presente accordo;
o vacanze di Natale: si articolerà ad anni alterni come segue:
▪ il genitore che trascorrerà il 24/12 con i minori li riprenderà il 31/12 alle ore
12, fino al giorno 6/1 alle ore 19;
▪ l'altro genitore trascorrerà con i figli dal 25/12 alle ore 10 al 31/12 alle ore
12;
▪ tale articolazione verrà rispettata ad anni alterni, prevedendo che per l'anno
2024 la madre starà con i minori per il primo periodo;
o vacanze di Pasqua: un genitore ad anni alterni trascorrerà la domenica di Pasqua e l'altro genitore il giorno di Pasquetta, indipendentemente dal week end di propria competenza;
o vacanze estive: i genitori concordano di trascorrere con i minori due settimane anche non consecutive nel periodo di vacanza scolastica;
i genitori si comunicheranno reciprocamente, entro il 30/5 di ogni anno, le rispettive date delle ferie ed i luoghi di villeggiatura;
o gli ulteriori periodi di vacanza scolastica in occasione dei ponti o altre festività (ad esempio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 7-8 dicembre, S. Patrono)
verranno alternativamente trascorsi dai figli presso ciascun genitore;
o compleanni e Sacramenti: i genitori concordano di trascorrere insieme la giornata;
o le Parti si accordano affinché il genitore che trascorrerà con i figli i giorni di sua spettanza se ne prenda cura, organizzandosi al fine di gestire autonomamente le esigenze e necessità dei minori (anche in caso di malattia, visite mediche, in caso di chiusura della scuola, ad esempio per sciopero e/o seggio elettorale), fatta salva - in ogni caso - la facoltà, previo accordo, dell'altro genitore di provvedere alla cura dei minori;
o i coniugi si impegnano, durante i periodi di propria spettanza con i figli, a comunicare anticipatamente all'altro genitore l'eventuale luogo di destinazione, compresi
3 weekend e/o brevi vacanze, e a rendersi sempre reperibili attraverso un numero di telefono di linea mobile, nonché a consentire ai figli di comunicare telefonicamente con l'altro genitore ogni volta che lo vorranno;
o i coniugi concordano che ciascuno provveda interamente ai costi per le vacanze dei figli per il periodo in cui gli stessi staranno con un genitore o con l'altro;
o i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente eventuali impegni sopravvenuti che possano comportare modifiche ai tempi di permanenza presso di sé, sia relativamente al diritto di visita settimanale, sia relativamente ai periodi di vacanza;
o nel caso in cui un genitore sia oggettivamente impossibilitato a tenere i figli presso di sé nel periodo concordato (ad esempio per turni di lavoro o trasferte di lavoro sopravvenute), le Parti si accorderanno per far sì che i giorni persi vengano recuperati nelle settimane successive o, se trattasi di festività quali SS. Natale o SS.
Pasqua, nell'annualità successiva.
8. Le parti accordano di provvedere e di ripartire le spese straordinarie secondo il Protocollo
del Tribunale di Como, di seguito elencate nella percentuale del 50% a carico del padre e del
50% a carico della madre, fermo restando che ogni spesa verrà stabilita di comune accordo fra loro, e in caso di disaccordo il coniuge che non ha prestato il consenso non sarà tenuto a contribuire:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
4 c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
i) mensa;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 5 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
5 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9. Con la precisazione che i suddetti contributi ed oneri di mantenimento a favore dei figli saranno mantenuti indipendentemente dallo spostamento dei medesimi figli presso altra dimora per motivi di studio. In tal caso le maggiori spese per l'alloggio dei figli diverso dalla casa familiare saranno ripartite tra madre e padre secondo la suddetta determinazione percentuale (cfr. punto 8).
10. Le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno ad entrambi i genitori nella misura di metà per ciascuno, o nella diversa misura di legge.
11. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche per quanto riguarda i minori.
12. Le rate di mutuo continueranno ad essere pagate nella misura di metà per ciascuno da entrambi i coniugi.
13. Al pagamento delle spese condominiali ordinarie provvederà la signora anche Pt_1
attraverso il contributo di mantenimento per i figli che percepirà dal marito.
14. Le spese condominiali straordinarie e quelle in generale a carico del proprietario (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di proprietà, spese per il compenso dell'amministratore, spese per assicurazione del fabbricato, ecc.), restano e saranno a carico dei ricorrenti nella misura della metà per ciascuno.
15. Tutte le utenze saranno volturate a carico della signora Pt_1
16. Senza statuizione sulle spese e competenze di causa.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
6 Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_2 CP_1 che hanno contratto matrimonio concordatario in Palermo il giorno 2.7.2005 (atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Palermo - n. 78, parte II serie A, anno 2005);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 20.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao
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