Articolo 6 della Legge 30 ottobre 1981, n. 615
Articolo 5
Versione
18 novembre 1981
Art. 6.
Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , l'opzione deve essere esercitata entro il 30 settembre 1982 e produce effetto fino alla conclusione dell'anno accademico nel corso del quale lo stato di aspettativa sia cessato. Entro un mese da tale cessazione l'opzione deve essere nuovamente esercitata.
Le opzioni gia' effettuate per il regime a tempo pieno o a tempo definito per l'anno accademico 1981-82, dai professori che si trovano nelle condizioni indicate nell' articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , possono essere modificate, con validita' limitata a tale anno accademico, entro il 31 ottobre 1981.

Entrata in vigore il 18 novembre 1981
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