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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata– II sezione civile – n. 2446/2018, pubblicata il 12 novembre 2018, iscritto al n. 1066/2019 degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 7 gennaio 2025 e pendente
TRA
(c.f.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/09/1959, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Moretti (c.f.: ) C.F._2
-APPELLANTE-
E
la (c.f.: ), con sede in Mogliano Veneto (TV), alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada per la Regione Campania, costituitasi in persona del dr.
[...]
dichiaratosi suo amministratore delegato e direttore generale, e del dr. CP_2
, dichiaratosi suo dirigente, e rappresentata e difesa – giusta la procura Controparte_3
generale alle liti conferita mediante l'atto pubblico rogato dal dr. Persona_1
Notaio in Treviso, il 18 dicembre 2014, rep. n. 186.905, racc. n. 30.367 –
[...]
dall'avv. Vincenzo Grimaldi (c.f.: - APPELLATA - C.F._3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 14 marzo 2013, conveniva Parte_1
in giudizio dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata, all'epoca sezione distaccata di
Sorrento, la nella qualità di Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della strada (d'ora in poi FGVS) esponendo:
i) che in data 5 maggio 2009, alle ore 12:15 circa, in Sorrento, alla via Strettola
S. Vincenzo, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo Aprilia tg. CX47774 con direzione monte-mare (verso la villa Pompeiana), era caduto a terra a causa di un'autovettura di piccola cilindrata, proveniente dalla direzione opposta, che aveva urtato la ruota anteriore del proprio motociclo;
ii) che dopo l'impatto, il veicolo antagonista si era allontanato repentinamente senza prestare soccorso e, pertanto, l'istante non aveva avuto la possibilità di identificarlo;
iii) che, in seguito al sinistro, aveva riportato gravi lesioni fisiche, per le quali era stato trasportato presso il Presidio Ospedaliero di Sorrento, ove gli era stata riscontrata
“frattura pluri-frammentaria piatto tibiale esterno della testa del perone dx”; iv) che, il proprio medico di fiducia, dott. , aveva stabilito che, in conseguenza del Persona_2
sinistro, ne era derivata una invalidità permanente valutabile nella misura variabile del
20% - 22%, oltre a numerosi giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale;
iv) che l'incidente aveva avuto incidenza anche sulla propria attività lavorativa
(egli era insegnante di educazione fisica e fisioterapista) nella misura del 10% nonché sulla propria vita personale e di relazione, sicché poteva essere riconosciuta una personalizzazione del danno nella misura del 38%.
Tanto premesso, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accogliere la domanda attrice, dichiarando l'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
- condannare pertanto la compagnia assicurativa F.G.V.S. al risarcimento di tutti i CP_1 CP_1
danni a vario titolo subiti dall'istante, comprensivi del danno biologico, del danno patrimoniale, del danno morale, del danno psicologico, per un importo complessivo di €
143.891,00 oltre al danno esistenziale e alla vita di relazione, da quantificarsi in via equitativa, o alla minore o maggiore somma che l'Ill.mo Giudicante vorrà quantificare.
a) il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al soddisfo. b)
N. 1066/2019 R.G.A.C.. c. Pag. 2 di 9 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
condannare i convenuti in via solidale al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. con attribuzione al procuratore anticipatario”.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio la nella Controparte_4
qualità di impresa designata per la Campania alla Gestione del Fondo Garanzie Vittime della Strada, che, in via preliminare, eccepiva la nullità, l'inammissibilità,
l'improponibilità e la prescrizione estintiva della domanda. Nel merito, chiedeva il rigetto della stessa, contestandone la fondatezza, e comunque, l'ammontare della pretesa risarcitoria.
3. Istruita la causa con l'interrogatorio formale dell'attore e l'audizione di due testi, espletata c.t.u. medico-legale, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con la quale il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda, ritenendo non assolto l'onere probatorio incombente sull'attore e condannando il alla refusione Parte_1
a favore della società convenuta delle spese processuali sostenute, liquidate in 2.000,00
€ per competenze, oltre al rimborso di C.T.U. e spese accessorie.
4. Avverso tale sentenza, , con atto di citazione in appello Parte_1
notificato in data 26 febbraio 2019 alla si è appellato a questa Corte Controparte_1
con due motivi di doglianza, di cui si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accogliere il presente atto di appello e, in totale riforma della sentenza
n. 2446/2018 resa dal Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica,
Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Silvia Pirone, il giorno
12/11/2018 e depositata in Cancelleria per la pubblicazione in pari data, a definizione del giudizio civile di primo grado recante n. 500230/2013 di R.G. accogliere integralmente la domanda proposta in primo grado dall'attore b) per Parte_1
l'effetto, accertare e dichiarare nel merito la totale ed esclusiva responsabilità colposa del conducente dell'autovettura di piccola cilindrata di cui è fatto cenno al capo 1) della premessa in fatto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nell'occasione rimasta non meglio identificata, nella produzione dell'incidente stradale verificatosi il giorno 05/05/2009 ed oggetto di controversia;
c) conseguentemente, condannare la convenuta quale Impresa designata alla gestione Controparte_1
del F.G.V.S. per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi
e per gli effetti della previsione normativa di cui all'art. 283, comma 1, lettera a) del
Decreto Legislativo n. 209/2005, al pagamento in favore dell'istante Parte_1
a titolo di risarcimento dei conseguenti danni tutti, a cose ed alla salute, ogni voce di
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danno inclusa e rimborso delle relative spese, mediche e non, della complessiva somma di 112.026,00 - come da comparsa di discussione di primo grado (così determinati: €
3.520,00 per gg. 40 di ITP;
€ 2.640,00 per gg. 40 di ITP al 75%; € 1.760,00 per gg 40 di
ITP al 50%; € 880,00 per gg. 40 di ITP al 25%; € 65.608,00 per Danno biologico nella misura del 20%; € 23.618,88 per la personalizzazione del danno con aumento nella misura del 36%, inteso anche quale danno esistenziale e psicologico;
€ 10.000,00 per incidenza sulla capacità lavorativa;
€ 4.000,00 per rimborso spese mediche documentate
e non) - ovvero, in subordine, della diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta conferma a Giustizia in sede di decisione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo;
d) condannare contestualmente la predetta convenuta alla integrale refusione in favore dell'attore elle spese e competenze Parte_1
professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese di C.T.U., rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per Legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore, dichiaratosene antistatario.”
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 giugno 2019, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto con l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
6. All'udienza del 7 gennaio 2025 il Collegio ha introitato il processo in decisione, assegnando gli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c.per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con i suoi due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, il si duole che il primo Giudice abbia ritenuto che la Parte_1
domanda risarcitoria non fosse stata provata sotto il profilo del fatto e del nesso di causalità dell'illecito contestato ed attribuito ad un'auto investitrice rimasta ignota, in quanto:
a) dovevano ritenersi inattendibili i due testi escussi;
b) la denuncia-querela era stata presentata dal non Parte_1
nell'immediatezza dell'evento, ma circa tre mesi dopo, così da ostacolare la ricerca del veicolo investitore, dopo l'incidente rimasto ignoto.
L'appellante, invece, sostiene che il Tribunale abbia valutato in modo frammentario gli elementi probatori a sua disposizione, ed in particolare, le dichiarazioni rese dai testi escussi, rinvenendo contraddizioni tra le loro dichiarazioni e tra quanto da
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loro dichiarato e quanto riportato dall'attore negli atti preliminari al giudizio (lettera di messa in mora e denunzia querela).
II. L'appello è infondato per i seguenti motivi.
II.1. Quanto al primo aspetto, va confermato il giudizio di inattendibilità dei testi escussi espresso dal Tribunale e fondato su evidenti contraddizioni tra le dichiarazioni dell'attore e quelle rese dai due testi escussi nonché tra quanto da questi ultimi dichiarato dinnanzi al primo Giudice.
In particolare, nella lettera di messa in mora indirizzata alla compagnia di assicurazione, ma anche nella denuncia querela indirizzata alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, l'attore aveva dichiarato che lo scontro tra il proprio motociclo e l'auto cd. pirata proveniente dalla direzione opposta, sulla via Strettola San Vincenzo in
Sorrento a doppio senso di marcia, si era verificato all'altezza di una curva a gomito mentre tale auto doveva svoltare a sinistra, laddove il teste escusso ha TE
specificato che, nel punto dell'impatto tra auto e motociclo, la strada era diritta e rettilinea.
Su tale contraddizione però l'appellante nulla dice censurando la sentenza impugnata per avere dato rilievo preponderante e decisivo, al fine di dedurne l'inattendibilità del teste, a tale contrasto, anziché valutare tutti gli altri elementi da cui si evinceva la sostanziale coincidenza tra le dichiarazioni rese dall'attore e quelle rese dai due testi (cioè che “l'autovettura responsabile dell'investimento, rimasta priva di esatta identificazione, era una utilitaria di piccola cilindrata e di colore chiaro;
che detta autovettura procedeva in discesa nella direzione di marcia esattamente opposta a quella impegnata dal motociclo condotto dal sig. il quale, dopo avere Parte_1
imboccato la via Strettola San Vincenzo, la percorreva invece in salita;
che l'autovettura pirata, a causa della eccessiva velocità di marcia, investiva il motociclo attoreo all'altezza della parte anteriore sinistra, facendolo così cadere al suolo sul lato destro;
che, al momento della collisione con l'autovettura antagonista, il motociclo condotto dal sig.
procedeva entro la propria corsia, tenendo la propria destra;
che, per Parte_1
effetto di tale dinamica, il motociclo ricadeva sul ginocchio destro del proprio conducente, il quale per tale ragione "accusava forti dolori fisici” all'arto inferiore;
che il conducente di detto motociclo, a seguito dell'accaduto, veniva trasportato presso il vicino Presidio Ospedaliero di Sorrento per le prime cure mediche del caso”).
Tuttavia, a giudizio della Corte, la valutazione di inattendibilità dei due testimoni
è stata fondata dal Tribunale anche su altri aspetti, ed in particolare, sul fatto che le
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stesse dichiarazioni rese dai due testi, e , erano tra di loro TE Testimone_2
confliggenti, sia sull'aspetto relativo alla velocità dell'auto cd. pirata, che, a giudizio di era elevata e non adeguata al tipo di strada che stava percorrendo, Testimone_2
tanto è vero che anche dopo l'urto essa aveva proseguito inarrestabile la sua corsa senza fermarsi, mentre secondo l'auto aveva dato segnali di rallentamento, sia TE
sull'aspetto per cui, secondo , il era stato aiutato ad Testimone_2 Parte_1
alzarsi da terra ed era stato accompagnato dal medesimo all'Ospedale di Tes_2
Sorrento che si trovava non distante dal luogo dell'incidente, mentre secondo CP_5
il era stato aiutato ad alzarsi ed entrare in un auto di passaggio che
[...] Parte_1
l'aveva accompagnato all'Ospedale di Sorrento.
Orbene, non possono essere sul punto accolte le censure dell'appellante secondo cui le citate contraddizioni erano solo apparenti, poiché, a suo dire, quanto alla prima, entrambi i testi avevano riferito che l'auto cd. pirata non si era fermata, e quanto alla seconda, che ere evidente che, non essendo in grado il di recarsi da Parte_1
solo all'Ospedale, ed l'avevano aiutato a rialzarsi dopo Testimone_2 CP_5
la caduta ed a salire a bordo di un'auto di passaggio e che anche il primo teste l'aveva accompagnato in Ospedale.
Difatti, a giudizio della Corte, pur di rendere coerenti tra di loro le due dichiarazioni, l'appellante attribuisce ai due testi dichiarazioni da loro non rese: quanto alla prima, infatti, non si discute sul fatto che l'auto non si era fermata, tanto che era rimasta ignota, ma sulla velocità tenuta da tale auto rimasta sconosciuta, che, a giudizio dell' , teneva una velocità elevata e non adeguata da un vicolo stretto come la Tes_2
Strettola San Vincenzo, mentre, a giudizio del l'auto viaggiava ad una velocità non TE
sostenuta ed, ad un certo punto, aveva anche dato segnali di rallentamento;
quanto alla seconda, nessuno dei due testi aveva affermato che aveva Testimone_2
accompagnato il all'Ospedale su di un auto di passaggio poiché l' Parte_1 Tes_2
dichiarava di averlo si accompagnato, ma non con l'auto, trovandosi l'Ospedale poco distante dal luogo dell'incidente, mentre il ichiarava di averlo fatto salire su di un TE
auto di passaggio senza nulla specificare su altro soggetto che l'aveva accompagnato.
Non può pertanto censurarsi la sentenza impugnata per avere tratto il proprio giudizio di inattendibilità dei testi soltanto da dati frammentari, avendo al contrario, il
Tribunale concluso in tal senso, prendendo in considerazione svariati elementi;
a questi ultimi, va aggiunto - a giudizio della Corte- anche un altro decisivo elemento, cioè il fatto che sia nell'atto di citazione sia negli atti prodromici al giudizio (le già citate lettera di
N. 1066/2019 R.G.A.C.. c. Pag. 6 di 9 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
messa in mora dell'assicurazione e la denuncia-querela indirizzata alla Procura della
Repubblica) l'attore aveva dichiarato che la propria direzione di marcia era da monte verso mare , cioè verso la Villa Pompeiana, e dunque, in discesa sulla via Strettola di San
Vincenzo, laddove i due testi escussi avevano entrambi dichiarato che il Parte_1
saliva la detta via tenendo la destra.
E' pertanto evidente la contraddizione tra le due versioni che inficia in modo irrimediabile le dichiarazioni dei due testi e la stessa fondatezza della versione resa dal nei propri atti. Parte_1
Infine, nella valutazione di inattendibilità dei testi, va data rilevanza anche al fatto che i testimoni oculari non risultano indicati dal né negli atti Parte_1
prodromici al giudizio né nell'atto di citazione;
che, mentre il teste dichiarava Tes_2
di trovarsi sui luoghi di causa in compagnia di il secondo, Persona_3 TE
dichiarava di trovarsi sui luoghi di causa in compagnia del solo signor TE
; che nessuno dei testi (il che aveva dichiarato di aver visto l'auto pirata Tes_2 TE
rallentare, l' che aveva dichiarato di trovarsi sul marciapiedi, nella stessa Tes_2
direzione dell'auto pirata che proveniva a tergo, e pertanto, passandogli davanti poteva vederla) era stato in grado di riconoscere il modello ed il colore dell'auto nonostante l'ora solare in cui si era verificato l'incidente (le 12,15 del maggio 2019); che nessuno dei testi escussi dopo l'incidente aveva pensato di allertare, come sarebbe stato logico fare, le Autorità competenti ovvero di chiedere l'intervento del 118; che nessuno dei testi escussi aveva confermato la circostanza, dedotta dall'attore nella denuncia querela e nella diffida trasmessa all'assicurazione, secondo cui dopo esser rovinato al suolo, l'auto sarebbe passata con la ruota su di esso. Sul punto, infatti, i testimoni si sono limitati ad affermare che l'autovettura urtava contro il motociclo provocandone la caduta, nulla in più.
II.2. Quanto al secondo aspetto, l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia dato importanza decisiva, al fine di rigettare la propria domanda risarcitoria, al fatto che il aveva presentato la denuncia-querela a distanza Parte_1
di oltre tre mesi dalla verificazione del sinistro.
La censura è infondata.
Infatti, come affermato, anche di recente, dalla Suprema Corte, è vero che “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione
N. 1066/2019 R.G.A.C.. c. Pag. 7 di 9 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo…”
e che “l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia
o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile”; tuttavia, in tale accertamento il giudice è chiamato a valutare anche la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e “non imputabili a negligenza della vittima” (così, Cass. 9873/2021; Cass. 33444/2019).
Ne consegue che la negligenza della vittima ai fini della identificazione del veicolo investitore è certamente valutabile in relazione alla circostanza, già correttamente valorizzata dal primo Giudice, di aver presentato la denuncia-querela oltre tre mesi dopo l'evento, rendendo così impossibile alle autorità competenti di rintracciare eventuali telecamere presenti sui luoghi di causa.
Infine, il rigetto della domanda risarcitoria per assenza di prova del fatto e del nesso di causalità tra fatto e danni riportati dal è stata fondata dal primo Parte_1
Giudice anche sulla circostanza per cui le foto del motociclo, prodotte in giudizio dall'attore, erano prive di danni materiali, stato incompatibile pertanto con una caduta a terra e con uno schiacciamento da parte di una ruota di auto.
Su tale circostanza nulla dice l'appellante nel suo appello, mostrando invece di dare rilevanza ai fini probatori, al fatto che il primo Giudice decideva, all'esito della prova orale, di dare incarico ad un CTU, che, sulla base di quanto riferito dal paziente
, aveva dichiarato compatibili i danni riportati da quest'ultimo con la Parte_1
possibilità che fossero provocati da evento traumatico, senza null'altro specificare.
Orbene, la citata CTU non può definirsi come consulenza percipiente, ed in ogni caso, il Tribunale ha adeguatamente indicato gli elementi che - a suo dire – rendevano il citato evento traumatico non riconducibile all'incidente stradale come descritto dal nel suo atto di citazione (cfr. Cass. 36638/2021). Né la CTU può essere Parte_1
utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto esposto (Cass
30218/2017), prova che, come detto, nella specie è mancata.
III. Per tutti i motivi sopra detti, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
IV. Le spese seguono la soccombenza e vanno determinate, tenuto conto della nota specifica depositata dalla alla stregua dei parametri indicati dal decreto CP_1
del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro
N. 1066/2019 R.G.A.C.. c. Pag. 8 di 9 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra 52.000,01 € e 260.000,00 €.
Esse vanno liquidate per le quattro fasi, come in modo condivisibile esposto dall'appellata nella sua memorai di replica, nel complessivo importo di 9.890,00 €, di cui
8.600,00 € per i compensi (2.000,00 € per la fase di studio, 1.400,00 € per la fase introduttiva, 2.200,00 € per la fase di trattazione/istruttoria e 3.000,00 € per la fase decisoria) e 1.290,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
V. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Torre Annunziata, II sezione civile, n. 2446/2018, pubblicata il 12 novembre 2018, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2. condanna al pagamento in favore dell' appellata delle Parte_1
spese del giudizio d'appello che si liquidano in 9.890,00 €, di cui 8.600,00 € per i compensi e 1.290,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 1° aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
N. 1066/2019 R.G.A.C.. c. Pag. 9 di 9 Parte_1 Controparte_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata– II sezione civile – n. 2446/2018, pubblicata il 12 novembre 2018, iscritto al n. 1066/2019 degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 7 gennaio 2025 e pendente
TRA
(c.f.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/09/1959, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Moretti (c.f.: ) C.F._2
-APPELLANTE-
E
la (c.f.: ), con sede in Mogliano Veneto (TV), alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada per la Regione Campania, costituitasi in persona del dr.
[...]
dichiaratosi suo amministratore delegato e direttore generale, e del dr. CP_2
, dichiaratosi suo dirigente, e rappresentata e difesa – giusta la procura Controparte_3
generale alle liti conferita mediante l'atto pubblico rogato dal dr. Persona_1
Notaio in Treviso, il 18 dicembre 2014, rep. n. 186.905, racc. n. 30.367 –
[...]
dall'avv. Vincenzo Grimaldi (c.f.: - APPELLATA - C.F._3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 14 marzo 2013, conveniva Parte_1
in giudizio dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata, all'epoca sezione distaccata di
Sorrento, la nella qualità di Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della strada (d'ora in poi FGVS) esponendo:
i) che in data 5 maggio 2009, alle ore 12:15 circa, in Sorrento, alla via Strettola
S. Vincenzo, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo Aprilia tg. CX47774 con direzione monte-mare (verso la villa Pompeiana), era caduto a terra a causa di un'autovettura di piccola cilindrata, proveniente dalla direzione opposta, che aveva urtato la ruota anteriore del proprio motociclo;
ii) che dopo l'impatto, il veicolo antagonista si era allontanato repentinamente senza prestare soccorso e, pertanto, l'istante non aveva avuto la possibilità di identificarlo;
iii) che, in seguito al sinistro, aveva riportato gravi lesioni fisiche, per le quali era stato trasportato presso il Presidio Ospedaliero di Sorrento, ove gli era stata riscontrata
“frattura pluri-frammentaria piatto tibiale esterno della testa del perone dx”; iv) che, il proprio medico di fiducia, dott. , aveva stabilito che, in conseguenza del Persona_2
sinistro, ne era derivata una invalidità permanente valutabile nella misura variabile del
20% - 22%, oltre a numerosi giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale;
iv) che l'incidente aveva avuto incidenza anche sulla propria attività lavorativa
(egli era insegnante di educazione fisica e fisioterapista) nella misura del 10% nonché sulla propria vita personale e di relazione, sicché poteva essere riconosciuta una personalizzazione del danno nella misura del 38%.
Tanto premesso, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accogliere la domanda attrice, dichiarando l'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
- condannare pertanto la compagnia assicurativa F.G.V.S. al risarcimento di tutti i CP_1 CP_1
danni a vario titolo subiti dall'istante, comprensivi del danno biologico, del danno patrimoniale, del danno morale, del danno psicologico, per un importo complessivo di €
143.891,00 oltre al danno esistenziale e alla vita di relazione, da quantificarsi in via equitativa, o alla minore o maggiore somma che l'Ill.mo Giudicante vorrà quantificare.
a) il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al soddisfo. b)
N. 1066/2019 R.G.A.C.. c. Pag. 2 di 9 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
condannare i convenuti in via solidale al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. con attribuzione al procuratore anticipatario”.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio la nella Controparte_4
qualità di impresa designata per la Campania alla Gestione del Fondo Garanzie Vittime della Strada, che, in via preliminare, eccepiva la nullità, l'inammissibilità,
l'improponibilità e la prescrizione estintiva della domanda. Nel merito, chiedeva il rigetto della stessa, contestandone la fondatezza, e comunque, l'ammontare della pretesa risarcitoria.
3. Istruita la causa con l'interrogatorio formale dell'attore e l'audizione di due testi, espletata c.t.u. medico-legale, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con la quale il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda, ritenendo non assolto l'onere probatorio incombente sull'attore e condannando il alla refusione Parte_1
a favore della società convenuta delle spese processuali sostenute, liquidate in 2.000,00
€ per competenze, oltre al rimborso di C.T.U. e spese accessorie.
4. Avverso tale sentenza, , con atto di citazione in appello Parte_1
notificato in data 26 febbraio 2019 alla si è appellato a questa Corte Controparte_1
con due motivi di doglianza, di cui si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accogliere il presente atto di appello e, in totale riforma della sentenza
n. 2446/2018 resa dal Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica,
Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Silvia Pirone, il giorno
12/11/2018 e depositata in Cancelleria per la pubblicazione in pari data, a definizione del giudizio civile di primo grado recante n. 500230/2013 di R.G. accogliere integralmente la domanda proposta in primo grado dall'attore b) per Parte_1
l'effetto, accertare e dichiarare nel merito la totale ed esclusiva responsabilità colposa del conducente dell'autovettura di piccola cilindrata di cui è fatto cenno al capo 1) della premessa in fatto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nell'occasione rimasta non meglio identificata, nella produzione dell'incidente stradale verificatosi il giorno 05/05/2009 ed oggetto di controversia;
c) conseguentemente, condannare la convenuta quale Impresa designata alla gestione Controparte_1
del F.G.V.S. per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi
e per gli effetti della previsione normativa di cui all'art. 283, comma 1, lettera a) del
Decreto Legislativo n. 209/2005, al pagamento in favore dell'istante Parte_1
a titolo di risarcimento dei conseguenti danni tutti, a cose ed alla salute, ogni voce di
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danno inclusa e rimborso delle relative spese, mediche e non, della complessiva somma di 112.026,00 - come da comparsa di discussione di primo grado (così determinati: €
3.520,00 per gg. 40 di ITP;
€ 2.640,00 per gg. 40 di ITP al 75%; € 1.760,00 per gg 40 di
ITP al 50%; € 880,00 per gg. 40 di ITP al 25%; € 65.608,00 per Danno biologico nella misura del 20%; € 23.618,88 per la personalizzazione del danno con aumento nella misura del 36%, inteso anche quale danno esistenziale e psicologico;
€ 10.000,00 per incidenza sulla capacità lavorativa;
€ 4.000,00 per rimborso spese mediche documentate
e non) - ovvero, in subordine, della diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta conferma a Giustizia in sede di decisione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo;
d) condannare contestualmente la predetta convenuta alla integrale refusione in favore dell'attore elle spese e competenze Parte_1
professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese di C.T.U., rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per Legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore, dichiaratosene antistatario.”
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 giugno 2019, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto con l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
6. All'udienza del 7 gennaio 2025 il Collegio ha introitato il processo in decisione, assegnando gli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c.per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con i suoi due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, il si duole che il primo Giudice abbia ritenuto che la Parte_1
domanda risarcitoria non fosse stata provata sotto il profilo del fatto e del nesso di causalità dell'illecito contestato ed attribuito ad un'auto investitrice rimasta ignota, in quanto:
a) dovevano ritenersi inattendibili i due testi escussi;
b) la denuncia-querela era stata presentata dal non Parte_1
nell'immediatezza dell'evento, ma circa tre mesi dopo, così da ostacolare la ricerca del veicolo investitore, dopo l'incidente rimasto ignoto.
L'appellante, invece, sostiene che il Tribunale abbia valutato in modo frammentario gli elementi probatori a sua disposizione, ed in particolare, le dichiarazioni rese dai testi escussi, rinvenendo contraddizioni tra le loro dichiarazioni e tra quanto da
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loro dichiarato e quanto riportato dall'attore negli atti preliminari al giudizio (lettera di messa in mora e denunzia querela).
II. L'appello è infondato per i seguenti motivi.
II.1. Quanto al primo aspetto, va confermato il giudizio di inattendibilità dei testi escussi espresso dal Tribunale e fondato su evidenti contraddizioni tra le dichiarazioni dell'attore e quelle rese dai due testi escussi nonché tra quanto da questi ultimi dichiarato dinnanzi al primo Giudice.
In particolare, nella lettera di messa in mora indirizzata alla compagnia di assicurazione, ma anche nella denuncia querela indirizzata alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, l'attore aveva dichiarato che lo scontro tra il proprio motociclo e l'auto cd. pirata proveniente dalla direzione opposta, sulla via Strettola San Vincenzo in
Sorrento a doppio senso di marcia, si era verificato all'altezza di una curva a gomito mentre tale auto doveva svoltare a sinistra, laddove il teste escusso ha TE
specificato che, nel punto dell'impatto tra auto e motociclo, la strada era diritta e rettilinea.
Su tale contraddizione però l'appellante nulla dice censurando la sentenza impugnata per avere dato rilievo preponderante e decisivo, al fine di dedurne l'inattendibilità del teste, a tale contrasto, anziché valutare tutti gli altri elementi da cui si evinceva la sostanziale coincidenza tra le dichiarazioni rese dall'attore e quelle rese dai due testi (cioè che “l'autovettura responsabile dell'investimento, rimasta priva di esatta identificazione, era una utilitaria di piccola cilindrata e di colore chiaro;
che detta autovettura procedeva in discesa nella direzione di marcia esattamente opposta a quella impegnata dal motociclo condotto dal sig. il quale, dopo avere Parte_1
imboccato la via Strettola San Vincenzo, la percorreva invece in salita;
che l'autovettura pirata, a causa della eccessiva velocità di marcia, investiva il motociclo attoreo all'altezza della parte anteriore sinistra, facendolo così cadere al suolo sul lato destro;
che, al momento della collisione con l'autovettura antagonista, il motociclo condotto dal sig.
procedeva entro la propria corsia, tenendo la propria destra;
che, per Parte_1
effetto di tale dinamica, il motociclo ricadeva sul ginocchio destro del proprio conducente, il quale per tale ragione "accusava forti dolori fisici” all'arto inferiore;
che il conducente di detto motociclo, a seguito dell'accaduto, veniva trasportato presso il vicino Presidio Ospedaliero di Sorrento per le prime cure mediche del caso”).
Tuttavia, a giudizio della Corte, la valutazione di inattendibilità dei due testimoni
è stata fondata dal Tribunale anche su altri aspetti, ed in particolare, sul fatto che le
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stesse dichiarazioni rese dai due testi, e , erano tra di loro TE Testimone_2
confliggenti, sia sull'aspetto relativo alla velocità dell'auto cd. pirata, che, a giudizio di era elevata e non adeguata al tipo di strada che stava percorrendo, Testimone_2
tanto è vero che anche dopo l'urto essa aveva proseguito inarrestabile la sua corsa senza fermarsi, mentre secondo l'auto aveva dato segnali di rallentamento, sia TE
sull'aspetto per cui, secondo , il era stato aiutato ad Testimone_2 Parte_1
alzarsi da terra ed era stato accompagnato dal medesimo all'Ospedale di Tes_2
Sorrento che si trovava non distante dal luogo dell'incidente, mentre secondo CP_5
il era stato aiutato ad alzarsi ed entrare in un auto di passaggio che
[...] Parte_1
l'aveva accompagnato all'Ospedale di Sorrento.
Orbene, non possono essere sul punto accolte le censure dell'appellante secondo cui le citate contraddizioni erano solo apparenti, poiché, a suo dire, quanto alla prima, entrambi i testi avevano riferito che l'auto cd. pirata non si era fermata, e quanto alla seconda, che ere evidente che, non essendo in grado il di recarsi da Parte_1
solo all'Ospedale, ed l'avevano aiutato a rialzarsi dopo Testimone_2 CP_5
la caduta ed a salire a bordo di un'auto di passaggio e che anche il primo teste l'aveva accompagnato in Ospedale.
Difatti, a giudizio della Corte, pur di rendere coerenti tra di loro le due dichiarazioni, l'appellante attribuisce ai due testi dichiarazioni da loro non rese: quanto alla prima, infatti, non si discute sul fatto che l'auto non si era fermata, tanto che era rimasta ignota, ma sulla velocità tenuta da tale auto rimasta sconosciuta, che, a giudizio dell' , teneva una velocità elevata e non adeguata da un vicolo stretto come la Tes_2
Strettola San Vincenzo, mentre, a giudizio del l'auto viaggiava ad una velocità non TE
sostenuta ed, ad un certo punto, aveva anche dato segnali di rallentamento;
quanto alla seconda, nessuno dei due testi aveva affermato che aveva Testimone_2
accompagnato il all'Ospedale su di un auto di passaggio poiché l' Parte_1 Tes_2
dichiarava di averlo si accompagnato, ma non con l'auto, trovandosi l'Ospedale poco distante dal luogo dell'incidente, mentre il ichiarava di averlo fatto salire su di un TE
auto di passaggio senza nulla specificare su altro soggetto che l'aveva accompagnato.
Non può pertanto censurarsi la sentenza impugnata per avere tratto il proprio giudizio di inattendibilità dei testi soltanto da dati frammentari, avendo al contrario, il
Tribunale concluso in tal senso, prendendo in considerazione svariati elementi;
a questi ultimi, va aggiunto - a giudizio della Corte- anche un altro decisivo elemento, cioè il fatto che sia nell'atto di citazione sia negli atti prodromici al giudizio (le già citate lettera di
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messa in mora dell'assicurazione e la denuncia-querela indirizzata alla Procura della
Repubblica) l'attore aveva dichiarato che la propria direzione di marcia era da monte verso mare , cioè verso la Villa Pompeiana, e dunque, in discesa sulla via Strettola di San
Vincenzo, laddove i due testi escussi avevano entrambi dichiarato che il Parte_1
saliva la detta via tenendo la destra.
E' pertanto evidente la contraddizione tra le due versioni che inficia in modo irrimediabile le dichiarazioni dei due testi e la stessa fondatezza della versione resa dal nei propri atti. Parte_1
Infine, nella valutazione di inattendibilità dei testi, va data rilevanza anche al fatto che i testimoni oculari non risultano indicati dal né negli atti Parte_1
prodromici al giudizio né nell'atto di citazione;
che, mentre il teste dichiarava Tes_2
di trovarsi sui luoghi di causa in compagnia di il secondo, Persona_3 TE
dichiarava di trovarsi sui luoghi di causa in compagnia del solo signor TE
; che nessuno dei testi (il che aveva dichiarato di aver visto l'auto pirata Tes_2 TE
rallentare, l' che aveva dichiarato di trovarsi sul marciapiedi, nella stessa Tes_2
direzione dell'auto pirata che proveniva a tergo, e pertanto, passandogli davanti poteva vederla) era stato in grado di riconoscere il modello ed il colore dell'auto nonostante l'ora solare in cui si era verificato l'incidente (le 12,15 del maggio 2019); che nessuno dei testi escussi dopo l'incidente aveva pensato di allertare, come sarebbe stato logico fare, le Autorità competenti ovvero di chiedere l'intervento del 118; che nessuno dei testi escussi aveva confermato la circostanza, dedotta dall'attore nella denuncia querela e nella diffida trasmessa all'assicurazione, secondo cui dopo esser rovinato al suolo, l'auto sarebbe passata con la ruota su di esso. Sul punto, infatti, i testimoni si sono limitati ad affermare che l'autovettura urtava contro il motociclo provocandone la caduta, nulla in più.
II.2. Quanto al secondo aspetto, l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia dato importanza decisiva, al fine di rigettare la propria domanda risarcitoria, al fatto che il aveva presentato la denuncia-querela a distanza Parte_1
di oltre tre mesi dalla verificazione del sinistro.
La censura è infondata.
Infatti, come affermato, anche di recente, dalla Suprema Corte, è vero che “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione
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temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo…”
e che “l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia
o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile”; tuttavia, in tale accertamento il giudice è chiamato a valutare anche la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e “non imputabili a negligenza della vittima” (così, Cass. 9873/2021; Cass. 33444/2019).
Ne consegue che la negligenza della vittima ai fini della identificazione del veicolo investitore è certamente valutabile in relazione alla circostanza, già correttamente valorizzata dal primo Giudice, di aver presentato la denuncia-querela oltre tre mesi dopo l'evento, rendendo così impossibile alle autorità competenti di rintracciare eventuali telecamere presenti sui luoghi di causa.
Infine, il rigetto della domanda risarcitoria per assenza di prova del fatto e del nesso di causalità tra fatto e danni riportati dal è stata fondata dal primo Parte_1
Giudice anche sulla circostanza per cui le foto del motociclo, prodotte in giudizio dall'attore, erano prive di danni materiali, stato incompatibile pertanto con una caduta a terra e con uno schiacciamento da parte di una ruota di auto.
Su tale circostanza nulla dice l'appellante nel suo appello, mostrando invece di dare rilevanza ai fini probatori, al fatto che il primo Giudice decideva, all'esito della prova orale, di dare incarico ad un CTU, che, sulla base di quanto riferito dal paziente
, aveva dichiarato compatibili i danni riportati da quest'ultimo con la Parte_1
possibilità che fossero provocati da evento traumatico, senza null'altro specificare.
Orbene, la citata CTU non può definirsi come consulenza percipiente, ed in ogni caso, il Tribunale ha adeguatamente indicato gli elementi che - a suo dire – rendevano il citato evento traumatico non riconducibile all'incidente stradale come descritto dal nel suo atto di citazione (cfr. Cass. 36638/2021). Né la CTU può essere Parte_1
utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto esposto (Cass
30218/2017), prova che, come detto, nella specie è mancata.
III. Per tutti i motivi sopra detti, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
IV. Le spese seguono la soccombenza e vanno determinate, tenuto conto della nota specifica depositata dalla alla stregua dei parametri indicati dal decreto CP_1
del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro
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della giustizia 13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra 52.000,01 € e 260.000,00 €.
Esse vanno liquidate per le quattro fasi, come in modo condivisibile esposto dall'appellata nella sua memorai di replica, nel complessivo importo di 9.890,00 €, di cui
8.600,00 € per i compensi (2.000,00 € per la fase di studio, 1.400,00 € per la fase introduttiva, 2.200,00 € per la fase di trattazione/istruttoria e 3.000,00 € per la fase decisoria) e 1.290,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
V. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Torre Annunziata, II sezione civile, n. 2446/2018, pubblicata il 12 novembre 2018, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2. condanna al pagamento in favore dell' appellata delle Parte_1
spese del giudizio d'appello che si liquidano in 9.890,00 €, di cui 8.600,00 € per i compensi e 1.290,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 1° aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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