CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4308 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. ON AN Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa avente ad oggetto il giudizio di riassunzione, ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. 1278/2025 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 16/12/2025, sostituita dalla trattazione cartolare, vertente
TRA
Parte_1
Avv. JESSICA QUATRALE
Ricorrente in riassunzione
E
Controparte_1
Resistente in riassunzione
OGGETTO: giudizio di riassunzione a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 10031/2025, pubblicata in data
16.4.2025.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4570/2020, depositata in data 8.1.2020, la Corte di appello di Roma, pronunciando sul gravame proposto da Pt_1
nella contumacia del appellato, ha
[...] CP_2 confermato la sentenza del Tribunale di Roma che, in parziale accoglimento della domanda proposta dal ha condannato Pt_1
l'amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 22.830,24 a titolo di incentivo ex art. 18 della legge n. 109/1994
(rubricato “Incentivi e spese per la progettazione”), respingendo la domanda volta ad ottenere, in relazione ai plurimi contratti a tempo determinato stipulati quale dirigente (dal 1/12/1997, fino al 15.6.2007, data di cessazione del rapporto di lavoro), il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l'arbitrarietà della risoluzione disposta nei suoi confronti oltre al risarcimento del danno, nonché la domanda relativa alla monetizzazione delle ferie maturata sino al 31.12.2005 (in relazione alla quale dichiarava il difetto di giurisdizione con riguardo al periodo ante 30/6/1998) e quella relativa al premio di produzione per gli anni 2006-2007, nonché ai rivendicati incrementi retributivi.
Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Pt_1 affidato a quattro motivi;
con il primo motivo, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 51, commi 5 e ss., legge n.
142/1990, dell'art. 110 d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 10, comma 4,
d.lgs. n. 368/2001, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto legittimi i contratti a termine in questione che si erano svolti senza soluzione di continuità ed erano perdurati ben oltre il mandato del Sindaco.
2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, censurando la sentenza impugnata per aver escluso il risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti.
Con il terzo motivo il ha denunciato la violazione e falsa Pt_1 applicazione degli artt. 1463, 2037, 1207, 1217, 2697 cod. civ., degli artt. 3, 36 e 117 Cost., dell'art. 7 direttiva comunitaria 2003/88, criticando la sentenza gravata per aver ritenuto insussistente il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute.
Con il quarto motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 14 del CCNL della dirigenza delle autonomie locali biennio economico 2006-2007, censurando la sentenza impugnata per aver respinto la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento degli arretrati stante la mancanza di specifiche allegazioni in ordine agli emolumenti retributivi oggetto di rivendicazione.
Il è rimasto intimato. CP_1
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 10031/2025, respinti i primi due motivi di censura, ha accolto il terzo e il quarto motivo, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviando per provvedere, anche in ordine alle spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pronunciando nei limiti di quanto devoluto dalla Corte di cassazione, sulla base dei principi enunciati con l'ordinanza di rinvio, si osserva quanto segue:
1. La Corte di appello, pur ritenendo non corretta la pronuncia di primo grado in punto di difetto di giurisdizione in ordine alle ferie non godute prima del 30.6.1998, ha respinto le domande dirette a ottenere la monetizzazione delle ferie maturate e non godute sino al 31.12.2005, evidenziando che l'appellante non aveva allegato, né comprovato, di 3 aver presentato istanza volta ad ottenere il godimento delle ferie, né che vi fosse stato un diniego per esigenze di servizio;
ha rilevato altresì che, trattandosi di contratti a termine, stante la prevedibilità della scadenza naturale del contratto e in presenza della qualifica dirigenziale che consente al lavoratore una autonoma organizzazione, non erano state fornite allegazioni e prove in merito all'insussistenza della possibilità di usufruire delle ferie a causa di imprescindibili esigenze dell'ente.
2. Quanto al riconoscimento degli arretrati dovuti per la sottoscrizione del CCNL Dirigenza delle autonomie locali per il biennio 2006-2007, la
Corte territoriale ha ritenuto sfornita di idonea allegazione la domanda, pur ritenendo conoscibile d'ufficio il contratto collettivo che regola il pubblico impiego, non prodotto dal ricorrente.
3. Nell'accogliere i motivi di ricorso, il giudice di legittimità, quanto al terzo motivo, ha ribadito il proprio orientamento in base al quale “…il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost.
e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo”.
3.1. È pacifico che il sia stato assunto, a seguito di pubblica Pt_1 selezione, a far data dal 1.12.1997 con contratto a tempo determinato e abbia, senza soluzione di continuità, prestato servizio presso il
Comune di , in qualità di dirigente, sino al 15.6.2007, in ragione CP_1 di reiterate rinnovazioni dell'originario contratto.
4 3.2. Risulta agli atti che il dirigente, rispondendo a specifica richiesta del ha predisposto e comunicato (con racc. A/R ricevuta dal CP_1 il 18.2.2008) un prospetto ricognitivo del 4.10.2011 delle ferie CP_1 non godute per gli anni dal 1998 al 2006, richiedendo l'indennità sostitutiva, indicando specificamente gli anni di riferimento e i rispettivi giorni goduti (v. all. n. 52 al ricorso di primo grado) e allegando la determinazione n. 145 del 30.7.2008, a firma del dirigente del I settore
-Affari genarli – demografia – personale, con la quale si è dato atto che il non aveva usufruito delle ferie di competenza per gli anni Pt_1
2006 e 2007, per un totale di 48 giorni, corrispondenti a € 10.096,32
(oltre ai contributi a carico dell'ente) e si è stabilito di corrispondere e liquidare al dirigente la predetta somma a titolo di indennità di ferie non godute. (v. all. n. 53 al ricorso di primo grado).
Non risulta agli atti – vi è alcuna allegazione in tal senso da parte dell'amministrazione - che il in epoca precedente alla CP_1 cessazione del lavoro, abbia posto il dirigente nelle condizioni di informazione tali da poter fruire delle ferie non ancora godute, comunicandogli i giorni ancora residui in tempi tali da poterne usufruire, né che abbia sollecitato il lavoratore ad adoperarsi in tal senso.
Pertanto, sulla base del principio enunciato in sede di rinvio, deve dichiararsi il diritto del alla corresponsione della relativa Pt_1 indennità sostitutiva.
3.3. In punto di monetizzazione delle ferie, con il ricorso introduttivo di primo grado il lavoratore, sub punto C3, ha concluso per sentir condannare il a corrispondere l' “indennità sostitutiva per ferie CP_1 non godute maturate sino al 31.12.2005” (e dunque presumibilmente sin dalla data della stipulazione del primo contratto a termine del
1.12.1997).
3.4. Giova rilevare che l'eccepito difetto di giurisdizione ordinario da parte dell'amministrazione, in favore del giudice amministrativo, in
5 ordine alle somme relative alle ferie non godute per il periodo precedente al 30.6.1998 è infondato, in quanto il diritto a percepire la relativa indennità sostitutiva matura al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nel caso di specie avvenuta pacificamente il
15.6.2007, in epoca di molto successiva al 30.6.1998.
3.5. Per le stesse ragioni è infondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal – sia pure in riferimento al CP_1 termine quinquennale –, decorrendo il termine prescrizionale per il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie dalla cessazione del rapporto di lavoro (v. Cass. ord. n. 17643/2023), termine peraltro validamente interrotto mediante la richiesta formalizzata dal lavoratore con nota del 18.2.2008.
3.6. In ordine all'applicabilità del termine decennale si è ripetutamente espressa la Corte di cassazione precisando che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione
(v. sent. Cass. n. 3021/2020).
3.7. Spetta dunque al ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie quantificata in complessivi € 47.63,34, come da conteggi (sub all. n.
56 del ricorso), non specificamente contestati da parte dell'amministrazione convenuta, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.
4. Nell'accogliere il quarto motivo, l'ordinanza di rinvio evidenzia che
“…è la stessa Corte d'appello ad affermare che le rivendicazioni
6 economiche erano basate sulla sottoscrizione del CCNL dirigenza autonomie locali biennio economico 2006-2007 per l'importo di euro
4.541,78 (v. pag. 2 della sentenza)” e che dunque tanto bastava per esaminare la domanda volta a ottenere il riconoscimento degli arretrati.
4.1. Con l'originaria domanda il ha rivendicato il diritto a Pt_1 percepire gli arretrati dovuti in seguito alla sottoscrizione del CCNL per la Dirigenza delle autonomie locali per il biennio economico 2006-2007, per la complessiva somma di € 4.541,00, come da richiesta inoltrata all'amministrazione con racc. A/R 10.3.2010 e reiterata con racc. A/R del 29.7.2010, in assenza di riscontro.
4.2. Va premesso che il giudicante, in mancanza del deposito del contratto da parte dell'interessato, può conoscere ex officio il CCNL che regola il pubblico impiego, sulla base del principio iura novit curia (v. per tutte Cass. ord. 7641/2022), diversamente dall'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico che necessita invece della collaborazione dalle parti in adempimento degli ordinari oneri processuali di allegazione e di prova. Pertanto, la produzione nel secondo grado di giudizio (all. n. 2 al ricorso in appello) non può considerarsi tardiva.
4.3. Nel merito, si osserva quanto segue. Il ricorrente rivendica gli arretrati sulla base del contratto collettivo citato, stipulato in data
22.2.2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico
2006-2007) evidenziando che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, “gli effetti giuridici del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione…”.
4.4. L'unica eccezione formulata dal riguarda la dedotta CP_1 inapplicabilità al rapporto in lite dedotto, regolato unicamente con contratti a termine, sulla scorta della disposizione di cui all'art. 1 CCNL cit. (rubricato Campo di applicazione), in base al quale “Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con qualifica
7 dirigenziale e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dal Enti del Comparto Regioni – Autonomie Locali …”.
4.5. Vero è che la statuizione di rigetto in ordine alla configurabilità nel caso di specie di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato è passata in giudicato e tuttavia ritiene il Collegio che l'eccezione formulata dal non possa trovare accoglimento, fondandosi su CP_1 una disposizione contrattuale in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, in quanto crea una discriminazione automatica sulla sola base della durata del rapporto di lavoro (a termine anziché a tempo indeterminato), non essendo previste dalla norma contrattuale richiamata ragioni oggettive – neppure prospettate dall'amministrazione resistente – che giustifichino la diversità di trattamento in materia di adeguamenti contrattuali, con conseguente disapplicabilità da parte del giudice della norma confliggente.
4.6. Devono pertanto essere riconosciuti al ricorrente gli arretrati richiesti, quantificati, in assenza di ogni contestazione sul procedimento contabile, in complessivi € 4.541,78, oltre accessori ex art. 420 c.p.c.
5. Atteso l'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento solo parziale delle domande proposte, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono compensate nella misura di due terzi e poste a carico del
[...]
per la parte residua. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nei limiti del devoluto, a seguito del rinvio con ordinanza della Corte di cassazione n.
10031/2025, così provvede:
- condanna il alla corresponsione, in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 47.63,34 a titolo di indennità sostitutiva
[...] delle ferie non godute, nonché della somma di € 4.541,78, a titolo di arretrati, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.;
8 - compensa in ragione di due terzi le spese di tuti i gradi di giudizio, liquidate, per l'intero, in € 3.972,00, quanto al primo grado, in €
5.338,00, per il grado di appello, in € 2.757,00 quanto al giudizio per cassazione, e in € 4.996,00 quanto al giudizio di riassunzione, ponendo a carico del la parte residua, oltre spese generali al Controparte_1
15%, IVA e CPA, come per legge.
Roma, 16/12/2025
Il Presidente Estensore
ON AN
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. ON AN Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa avente ad oggetto il giudizio di riassunzione, ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. 1278/2025 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 16/12/2025, sostituita dalla trattazione cartolare, vertente
TRA
Parte_1
Avv. JESSICA QUATRALE
Ricorrente in riassunzione
E
Controparte_1
Resistente in riassunzione
OGGETTO: giudizio di riassunzione a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 10031/2025, pubblicata in data
16.4.2025.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4570/2020, depositata in data 8.1.2020, la Corte di appello di Roma, pronunciando sul gravame proposto da Pt_1
nella contumacia del appellato, ha
[...] CP_2 confermato la sentenza del Tribunale di Roma che, in parziale accoglimento della domanda proposta dal ha condannato Pt_1
l'amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 22.830,24 a titolo di incentivo ex art. 18 della legge n. 109/1994
(rubricato “Incentivi e spese per la progettazione”), respingendo la domanda volta ad ottenere, in relazione ai plurimi contratti a tempo determinato stipulati quale dirigente (dal 1/12/1997, fino al 15.6.2007, data di cessazione del rapporto di lavoro), il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l'arbitrarietà della risoluzione disposta nei suoi confronti oltre al risarcimento del danno, nonché la domanda relativa alla monetizzazione delle ferie maturata sino al 31.12.2005 (in relazione alla quale dichiarava il difetto di giurisdizione con riguardo al periodo ante 30/6/1998) e quella relativa al premio di produzione per gli anni 2006-2007, nonché ai rivendicati incrementi retributivi.
Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Pt_1 affidato a quattro motivi;
con il primo motivo, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 51, commi 5 e ss., legge n.
142/1990, dell'art. 110 d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 10, comma 4,
d.lgs. n. 368/2001, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto legittimi i contratti a termine in questione che si erano svolti senza soluzione di continuità ed erano perdurati ben oltre il mandato del Sindaco.
2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, censurando la sentenza impugnata per aver escluso il risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti.
Con il terzo motivo il ha denunciato la violazione e falsa Pt_1 applicazione degli artt. 1463, 2037, 1207, 1217, 2697 cod. civ., degli artt. 3, 36 e 117 Cost., dell'art. 7 direttiva comunitaria 2003/88, criticando la sentenza gravata per aver ritenuto insussistente il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute.
Con il quarto motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 14 del CCNL della dirigenza delle autonomie locali biennio economico 2006-2007, censurando la sentenza impugnata per aver respinto la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento degli arretrati stante la mancanza di specifiche allegazioni in ordine agli emolumenti retributivi oggetto di rivendicazione.
Il è rimasto intimato. CP_1
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 10031/2025, respinti i primi due motivi di censura, ha accolto il terzo e il quarto motivo, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviando per provvedere, anche in ordine alle spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pronunciando nei limiti di quanto devoluto dalla Corte di cassazione, sulla base dei principi enunciati con l'ordinanza di rinvio, si osserva quanto segue:
1. La Corte di appello, pur ritenendo non corretta la pronuncia di primo grado in punto di difetto di giurisdizione in ordine alle ferie non godute prima del 30.6.1998, ha respinto le domande dirette a ottenere la monetizzazione delle ferie maturate e non godute sino al 31.12.2005, evidenziando che l'appellante non aveva allegato, né comprovato, di 3 aver presentato istanza volta ad ottenere il godimento delle ferie, né che vi fosse stato un diniego per esigenze di servizio;
ha rilevato altresì che, trattandosi di contratti a termine, stante la prevedibilità della scadenza naturale del contratto e in presenza della qualifica dirigenziale che consente al lavoratore una autonoma organizzazione, non erano state fornite allegazioni e prove in merito all'insussistenza della possibilità di usufruire delle ferie a causa di imprescindibili esigenze dell'ente.
2. Quanto al riconoscimento degli arretrati dovuti per la sottoscrizione del CCNL Dirigenza delle autonomie locali per il biennio 2006-2007, la
Corte territoriale ha ritenuto sfornita di idonea allegazione la domanda, pur ritenendo conoscibile d'ufficio il contratto collettivo che regola il pubblico impiego, non prodotto dal ricorrente.
3. Nell'accogliere i motivi di ricorso, il giudice di legittimità, quanto al terzo motivo, ha ribadito il proprio orientamento in base al quale “…il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost.
e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo”.
3.1. È pacifico che il sia stato assunto, a seguito di pubblica Pt_1 selezione, a far data dal 1.12.1997 con contratto a tempo determinato e abbia, senza soluzione di continuità, prestato servizio presso il
Comune di , in qualità di dirigente, sino al 15.6.2007, in ragione CP_1 di reiterate rinnovazioni dell'originario contratto.
4 3.2. Risulta agli atti che il dirigente, rispondendo a specifica richiesta del ha predisposto e comunicato (con racc. A/R ricevuta dal CP_1 il 18.2.2008) un prospetto ricognitivo del 4.10.2011 delle ferie CP_1 non godute per gli anni dal 1998 al 2006, richiedendo l'indennità sostitutiva, indicando specificamente gli anni di riferimento e i rispettivi giorni goduti (v. all. n. 52 al ricorso di primo grado) e allegando la determinazione n. 145 del 30.7.2008, a firma del dirigente del I settore
-Affari genarli – demografia – personale, con la quale si è dato atto che il non aveva usufruito delle ferie di competenza per gli anni Pt_1
2006 e 2007, per un totale di 48 giorni, corrispondenti a € 10.096,32
(oltre ai contributi a carico dell'ente) e si è stabilito di corrispondere e liquidare al dirigente la predetta somma a titolo di indennità di ferie non godute. (v. all. n. 53 al ricorso di primo grado).
Non risulta agli atti – vi è alcuna allegazione in tal senso da parte dell'amministrazione - che il in epoca precedente alla CP_1 cessazione del lavoro, abbia posto il dirigente nelle condizioni di informazione tali da poter fruire delle ferie non ancora godute, comunicandogli i giorni ancora residui in tempi tali da poterne usufruire, né che abbia sollecitato il lavoratore ad adoperarsi in tal senso.
Pertanto, sulla base del principio enunciato in sede di rinvio, deve dichiararsi il diritto del alla corresponsione della relativa Pt_1 indennità sostitutiva.
3.3. In punto di monetizzazione delle ferie, con il ricorso introduttivo di primo grado il lavoratore, sub punto C3, ha concluso per sentir condannare il a corrispondere l' “indennità sostitutiva per ferie CP_1 non godute maturate sino al 31.12.2005” (e dunque presumibilmente sin dalla data della stipulazione del primo contratto a termine del
1.12.1997).
3.4. Giova rilevare che l'eccepito difetto di giurisdizione ordinario da parte dell'amministrazione, in favore del giudice amministrativo, in
5 ordine alle somme relative alle ferie non godute per il periodo precedente al 30.6.1998 è infondato, in quanto il diritto a percepire la relativa indennità sostitutiva matura al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nel caso di specie avvenuta pacificamente il
15.6.2007, in epoca di molto successiva al 30.6.1998.
3.5. Per le stesse ragioni è infondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal – sia pure in riferimento al CP_1 termine quinquennale –, decorrendo il termine prescrizionale per il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie dalla cessazione del rapporto di lavoro (v. Cass. ord. n. 17643/2023), termine peraltro validamente interrotto mediante la richiesta formalizzata dal lavoratore con nota del 18.2.2008.
3.6. In ordine all'applicabilità del termine decennale si è ripetutamente espressa la Corte di cassazione precisando che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione
(v. sent. Cass. n. 3021/2020).
3.7. Spetta dunque al ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie quantificata in complessivi € 47.63,34, come da conteggi (sub all. n.
56 del ricorso), non specificamente contestati da parte dell'amministrazione convenuta, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.
4. Nell'accogliere il quarto motivo, l'ordinanza di rinvio evidenzia che
“…è la stessa Corte d'appello ad affermare che le rivendicazioni
6 economiche erano basate sulla sottoscrizione del CCNL dirigenza autonomie locali biennio economico 2006-2007 per l'importo di euro
4.541,78 (v. pag. 2 della sentenza)” e che dunque tanto bastava per esaminare la domanda volta a ottenere il riconoscimento degli arretrati.
4.1. Con l'originaria domanda il ha rivendicato il diritto a Pt_1 percepire gli arretrati dovuti in seguito alla sottoscrizione del CCNL per la Dirigenza delle autonomie locali per il biennio economico 2006-2007, per la complessiva somma di € 4.541,00, come da richiesta inoltrata all'amministrazione con racc. A/R 10.3.2010 e reiterata con racc. A/R del 29.7.2010, in assenza di riscontro.
4.2. Va premesso che il giudicante, in mancanza del deposito del contratto da parte dell'interessato, può conoscere ex officio il CCNL che regola il pubblico impiego, sulla base del principio iura novit curia (v. per tutte Cass. ord. 7641/2022), diversamente dall'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico che necessita invece della collaborazione dalle parti in adempimento degli ordinari oneri processuali di allegazione e di prova. Pertanto, la produzione nel secondo grado di giudizio (all. n. 2 al ricorso in appello) non può considerarsi tardiva.
4.3. Nel merito, si osserva quanto segue. Il ricorrente rivendica gli arretrati sulla base del contratto collettivo citato, stipulato in data
22.2.2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico
2006-2007) evidenziando che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, “gli effetti giuridici del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione…”.
4.4. L'unica eccezione formulata dal riguarda la dedotta CP_1 inapplicabilità al rapporto in lite dedotto, regolato unicamente con contratti a termine, sulla scorta della disposizione di cui all'art. 1 CCNL cit. (rubricato Campo di applicazione), in base al quale “Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con qualifica
7 dirigenziale e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dal Enti del Comparto Regioni – Autonomie Locali …”.
4.5. Vero è che la statuizione di rigetto in ordine alla configurabilità nel caso di specie di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato è passata in giudicato e tuttavia ritiene il Collegio che l'eccezione formulata dal non possa trovare accoglimento, fondandosi su CP_1 una disposizione contrattuale in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, in quanto crea una discriminazione automatica sulla sola base della durata del rapporto di lavoro (a termine anziché a tempo indeterminato), non essendo previste dalla norma contrattuale richiamata ragioni oggettive – neppure prospettate dall'amministrazione resistente – che giustifichino la diversità di trattamento in materia di adeguamenti contrattuali, con conseguente disapplicabilità da parte del giudice della norma confliggente.
4.6. Devono pertanto essere riconosciuti al ricorrente gli arretrati richiesti, quantificati, in assenza di ogni contestazione sul procedimento contabile, in complessivi € 4.541,78, oltre accessori ex art. 420 c.p.c.
5. Atteso l'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento solo parziale delle domande proposte, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono compensate nella misura di due terzi e poste a carico del
[...]
per la parte residua. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nei limiti del devoluto, a seguito del rinvio con ordinanza della Corte di cassazione n.
10031/2025, così provvede:
- condanna il alla corresponsione, in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 47.63,34 a titolo di indennità sostitutiva
[...] delle ferie non godute, nonché della somma di € 4.541,78, a titolo di arretrati, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.;
8 - compensa in ragione di due terzi le spese di tuti i gradi di giudizio, liquidate, per l'intero, in € 3.972,00, quanto al primo grado, in €
5.338,00, per il grado di appello, in € 2.757,00 quanto al giudizio per cassazione, e in € 4.996,00 quanto al giudizio di riassunzione, ponendo a carico del la parte residua, oltre spese generali al Controparte_1
15%, IVA e CPA, come per legge.
Roma, 16/12/2025
Il Presidente Estensore
ON AN
9