TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 20/11/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 397/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa LA DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 397/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Torino il 08.04.1977 – CF Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Davide Tupone
E
n. in Repubblica Sudafricana il 10.03.1977– CF Parte_2
difesa dall'Avv. Davide Tupone C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 21.08.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 04.11.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 21.08.2025, del seguente preciso tenore: a) Le parti vivranno separate, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto. b) La casa familiare sita in Castel Frentano (CH) alla Via Teofilo Patini n. 106 di proprietà della figlia e su cui insiste il diritto di abitazione Persona_1
a favore dei coniugi viene concordemente assegnata alla Sig.ra Parte_2
che gode del diritto di abitazione, mentre il Sig.
[...] Parte_1 andrà a vivere altrove e con il presente accordo dichiara di rinunciare al diritto abitazione sui beni costituito con atto Notar Repertorio n. 5375, Raccolta n. Per_2
3336 del 24.05.2024 sui seguenti beni Catasto Fabbricati del Comune di Castel Frentano (CH) al foglio 3, particella 389, subalterni:
- 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 11 vani, superficie catastale totale mq. 281, R.C.Euro 766,94, VIA TEOFILO PATINI n. 106 Piani T-1-2-3 (l'abitazione);
- 2 (ex particella 4072 subalterno 3), categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 33, superficie catastale totale mq. 41, R.C.Euro 73,29, VIA TEOFILO PATINI n. SNC Piano T (il magazzino); e con estensione del diritto di abitazione a favore di
, presso cui i figli manterranno la residenza. Parte_2
c) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, che si Per_3 Per_4 obbligano lealmente a cooperare tra loro in tema di responsabilità genitoriale, con obbligo reciproco a comunicarsi ogni notizia rilevante riguardante i figli e ad assumere insieme le decisioni di maggior rilevanza nel loro interesse;
i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo dei figli, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali e le relative decisioni dovranno essere valutate dai genitori congiuntamente tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
su tale aspetto i genitori si obbligano altresì a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con se' i minori. d) Gli istanti, in considerazione dei rispettivi impegni di lavoro stabiliscono che i figli staranno con i genitori in modo paritetico e alternato (con pernotto) a seconda dei loro impegni di lavoro e con regime di alternanza, per cui il collocamento sarà stabilito in base alle esigenze lavorative dei genitori. Con riguardo alle altre condizioni relative al collocamento dei minori le parti stabiliscono quanto segue: d.1) per le festività, comprese quelle natalizie e pasquali, i ricorrenti stabiliscono il principio dell'alternanza e quindi i figli trascorreranno le festività natalizie, il giorno della vigilia di Natale ed il Giorno di Natale, per mezza giornata con ciascun genitore, e così per il giorno del 31 dicembre e del 1 gennaio, e dell'epifania, oltre che del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra i genitori;
d.2) i ricorrenti stabiliscono che per i periodi di chiusura della scuola e i periodi di vacanza scolastici infraannuali verranno rispettati i criteri utilizzati durante il periodo scolastico e con facoltà di derogare a tali criteri nei periodi di ferie previo accordo tra i genitori;
e) In considerazione del tempo trascorso dai figli con i genitori e delle condizioni economiche delle parti e degli obblighi e disposizioni patrimoniali assunti si stabilisce che le parti provvederanno al mantenimento dei figli mediante contribuzione diretta, per cui non si prevede alcun assegno a carico dei genitori che dunque provvederanno mediante contribuzione diretta per il periodo di permanenza dei figli presso di loro;
le parti stabiliscono inoltre che l'assegno unico per i figli minori e altri benefici della medesima specie saranno percepiti interamente dalla Sig.ra Parte_2
f) I sottoscritti provvederanno a dividere tra loro le spese straordinarie nella misura del 50% secondo le Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare elaborate dal CNF e diffuse a tutti gli Ordini Forensi in data 27.11.2017 che formano parte integrante e sostanziale, ed alle quali i genitori si atterranno scrupolosamente, con l'aggiunta che verranno divise al 50% anche le spese di abbigliamento per i figli, previamente da concordare, proprio in ragione delle condizioni di mantenimento stabilite con la presente. Le spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione da parte dei genitori sono le seguenti: “libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche sia private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto, quando è acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.” Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori sono le seguenti:
“1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
frequentazione di conservatorio o scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere.”
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto), conseguimento della patente presso autoscuole private.”
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva di attrezzature e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimento, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. g) Le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate e riportate nel ricorso congiunto depositato il 21.08.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel Frentano (Anno 2003 n.
1 - Parte II serie 1 ufficio 1. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 20.11.2025
Il Presidente
LA Di RO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa LA DI GIROLAMO Presidente Dr. Massimo CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 397/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Torino il 08.04.1977 – CF Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Davide Tupone
E
n. in Repubblica Sudafricana il 10.03.1977– CF Parte_2
difesa dall'Avv. Davide Tupone C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il 21.08.2025 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 04.11.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 21.08.2025, del seguente preciso tenore: a) Le parti vivranno separate, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto. b) La casa familiare sita in Castel Frentano (CH) alla Via Teofilo Patini n. 106 di proprietà della figlia e su cui insiste il diritto di abitazione Persona_1
a favore dei coniugi viene concordemente assegnata alla Sig.ra Parte_2
che gode del diritto di abitazione, mentre il Sig.
[...] Parte_1 andrà a vivere altrove e con il presente accordo dichiara di rinunciare al diritto abitazione sui beni costituito con atto Notar Repertorio n. 5375, Raccolta n. Per_2
3336 del 24.05.2024 sui seguenti beni Catasto Fabbricati del Comune di Castel Frentano (CH) al foglio 3, particella 389, subalterni:
- 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 11 vani, superficie catastale totale mq. 281, R.C.Euro 766,94, VIA TEOFILO PATINI n. 106 Piani T-1-2-3 (l'abitazione);
- 2 (ex particella 4072 subalterno 3), categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 33, superficie catastale totale mq. 41, R.C.Euro 73,29, VIA TEOFILO PATINI n. SNC Piano T (il magazzino); e con estensione del diritto di abitazione a favore di
, presso cui i figli manterranno la residenza. Parte_2
c) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, che si Per_3 Per_4 obbligano lealmente a cooperare tra loro in tema di responsabilità genitoriale, con obbligo reciproco a comunicarsi ogni notizia rilevante riguardante i figli e ad assumere insieme le decisioni di maggior rilevanza nel loro interesse;
i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo dei figli, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali e le relative decisioni dovranno essere valutate dai genitori congiuntamente tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
su tale aspetto i genitori si obbligano altresì a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con se' i minori. d) Gli istanti, in considerazione dei rispettivi impegni di lavoro stabiliscono che i figli staranno con i genitori in modo paritetico e alternato (con pernotto) a seconda dei loro impegni di lavoro e con regime di alternanza, per cui il collocamento sarà stabilito in base alle esigenze lavorative dei genitori. Con riguardo alle altre condizioni relative al collocamento dei minori le parti stabiliscono quanto segue: d.1) per le festività, comprese quelle natalizie e pasquali, i ricorrenti stabiliscono il principio dell'alternanza e quindi i figli trascorreranno le festività natalizie, il giorno della vigilia di Natale ed il Giorno di Natale, per mezza giornata con ciascun genitore, e così per il giorno del 31 dicembre e del 1 gennaio, e dell'epifania, oltre che del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra i genitori;
d.2) i ricorrenti stabiliscono che per i periodi di chiusura della scuola e i periodi di vacanza scolastici infraannuali verranno rispettati i criteri utilizzati durante il periodo scolastico e con facoltà di derogare a tali criteri nei periodi di ferie previo accordo tra i genitori;
e) In considerazione del tempo trascorso dai figli con i genitori e delle condizioni economiche delle parti e degli obblighi e disposizioni patrimoniali assunti si stabilisce che le parti provvederanno al mantenimento dei figli mediante contribuzione diretta, per cui non si prevede alcun assegno a carico dei genitori che dunque provvederanno mediante contribuzione diretta per il periodo di permanenza dei figli presso di loro;
le parti stabiliscono inoltre che l'assegno unico per i figli minori e altri benefici della medesima specie saranno percepiti interamente dalla Sig.ra Parte_2
f) I sottoscritti provvederanno a dividere tra loro le spese straordinarie nella misura del 50% secondo le Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare elaborate dal CNF e diffuse a tutti gli Ordini Forensi in data 27.11.2017 che formano parte integrante e sostanziale, ed alle quali i genitori si atterranno scrupolosamente, con l'aggiunta che verranno divise al 50% anche le spese di abbigliamento per i figli, previamente da concordare, proprio in ragione delle condizioni di mantenimento stabilite con la presente. Le spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione da parte dei genitori sono le seguenti: “libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche sia private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto, quando è acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.” Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori sono le seguenti:
“1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
frequentazione di conservatorio o scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere.”
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto), conseguimento della patente presso autoscuole private.”
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva di attrezzature e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimento, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. g) Le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate e riportate nel ricorso congiunto depositato il 21.08.2025, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel Frentano (Anno 2003 n.
1 - Parte II serie 1 ufficio 1. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 20.11.2025
Il Presidente
LA Di RO