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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N.10631/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. LUCANTONI G.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON GLI AVV.TI F. Controparte_2
RESISTENTE
RAGI ONI I N FATT O E IN DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato il 13/09/2024, conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto della al beneficio della Parte_1 carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015, mediante accreditamento, in suo favore sulla predetta carta elettronica, della somma nominale di complessivi € 1.000,00
( pari ad € 500,00 annui ), ovvero di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio, in ogni caso oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 durante i quali è stata destinataria di incarichi annuali;
per l'effetto, condannare i resistenti, ciascuno per quanto di competenza e di ragione, ad adottare ogni provvedimento necessario ad attribuirne il suddetto beneficio in favore dell'istante onde consentirne il godimento per le finalità e con le modalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015;
2) in via del tutto residuale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui parte ricorrente, nelle more, dovesse decadere dal diritto a permanere nelle graduatorie scolastiche
(provinciali ed interne, di circolo e/o d'istituto ) e qualora il presente giudizio dovesse concludersi oltre l'anno successivo dal verificarsi di detta ipotesi, Voglia l'ecc.mo
Tribunale condannare le Amministrazioni scolastiche, ciascuna per quanto di competenza e di ragione, al ristoro dei danni, altresì in via equitativa, derivanti dal mancato godimento della carta del docente durante il servizio di preruolo, nella misura di complessivi € 1.000,00 ( pari ad € 500,00 annui ) o in quella maggiore o minore che
Verrà ritenuta di Giustizia e secondo equità, per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023 durante i quali la parte è stata destinataria di incarichi annuali”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si costituiva in giudizio, Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. La discriminazione generata dal riconoscimento della carta docente ai soli docenti “di ruolo” con esclusione dei precari è ormai stata sancita da granitico orientamento della giurisprudenza di merito che ha poi trovato l'avallo della giurisprudenza di legittimità nella pronuncia della Suprema Corte n. 29961 del 27 ottobre 2023.
Tuttavia, il presente ricorso non può trovare accoglimento. La Corte di Cassazione ha ben chiarito infatti, proprio nella sentenza sopra citata, che ai fini del riconoscimento della carta docente, è necessario la permanenza del ricorrente nel circuito scolastico.
Il che significa che la carta è astrattamente riconoscibile, non solo a chi abbia ricevuto un incarico di docenza, ma semplicemente anche a chi sia iscritto nelle graduatorie.
Pag. 2 di 4 L'inserimento in graduatoria esprime la potenzialità che il ricorrente possa essere destinatario di incarico di docenza.
Nel caso di specie, il ha documentato - e la circostanza di fatto non è CP_1
contestata da parte ricorrente - che la si trova nelle graduatorie vigenti per il Parte_1
biennio 2024/2025 e 2025/2026 unicamente perché l'inserimento è effettuato in automatico dal sistema, senza alcun aggiornamento di punteggio, ma non ha poi formulato alcuna domanda con indicazione delle 150 scuole in cui ha offerto la disponibilità.
In sostanza l'inserimento in graduatoria, in mancanza di tale domanda, è un dato meramente formale, ma di fatto è preclusa la concreta possibilità per la ricorrente di essere destinataria di alcun incarico di docenza.
A fronte della deduzioni del , nulla ha dedotto parte ricorrente, richiamando CP_1
unicamente i principi della Suprema Corte sopra richiamati, laddove sarebbe stato suo onere prendere posizione sul caso specifico, evidentemente non esaminato dalla Corte relativo all'ipotesi di automatico inserimento in graduatoria senza alcuna domanda con indicazione delle scuole per cui viene offerta disponibilità.
Per quanto sopra, posto che manca la prova della persistenza dello scopo formativo, non può essere disposta la condanna del al riconoscimento della carta docente per CP_1
gli anni in cui la ha svolto incarichi di docenza a tempo determinato. Parte_1
3.La domanda risarcitoria svolta in via subordinata parimenti merita rigetto in quanto del tutto generica e sfornita di allegazione e prova in merito all'an e al quantum dell'eventuale danno patito.
4. Per la natura della questione, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Pag. 3 di 4 1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Sentenza esecutiva.
Milano, Il Giudice
11/2/2025
Camilla Stefanizzi
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. LUCANTONI G.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON GLI AVV.TI F. Controparte_2
RESISTENTE
RAGI ONI I N FATT O E IN DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato il 13/09/2024, conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto della al beneficio della Parte_1 carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015, mediante accreditamento, in suo favore sulla predetta carta elettronica, della somma nominale di complessivi € 1.000,00
( pari ad € 500,00 annui ), ovvero di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio, in ogni caso oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 durante i quali è stata destinataria di incarichi annuali;
per l'effetto, condannare i resistenti, ciascuno per quanto di competenza e di ragione, ad adottare ogni provvedimento necessario ad attribuirne il suddetto beneficio in favore dell'istante onde consentirne il godimento per le finalità e con le modalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015;
2) in via del tutto residuale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui parte ricorrente, nelle more, dovesse decadere dal diritto a permanere nelle graduatorie scolastiche
(provinciali ed interne, di circolo e/o d'istituto ) e qualora il presente giudizio dovesse concludersi oltre l'anno successivo dal verificarsi di detta ipotesi, Voglia l'ecc.mo
Tribunale condannare le Amministrazioni scolastiche, ciascuna per quanto di competenza e di ragione, al ristoro dei danni, altresì in via equitativa, derivanti dal mancato godimento della carta del docente durante il servizio di preruolo, nella misura di complessivi € 1.000,00 ( pari ad € 500,00 annui ) o in quella maggiore o minore che
Verrà ritenuta di Giustizia e secondo equità, per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023 durante i quali la parte è stata destinataria di incarichi annuali”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si costituiva in giudizio, Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. La discriminazione generata dal riconoscimento della carta docente ai soli docenti “di ruolo” con esclusione dei precari è ormai stata sancita da granitico orientamento della giurisprudenza di merito che ha poi trovato l'avallo della giurisprudenza di legittimità nella pronuncia della Suprema Corte n. 29961 del 27 ottobre 2023.
Tuttavia, il presente ricorso non può trovare accoglimento. La Corte di Cassazione ha ben chiarito infatti, proprio nella sentenza sopra citata, che ai fini del riconoscimento della carta docente, è necessario la permanenza del ricorrente nel circuito scolastico.
Il che significa che la carta è astrattamente riconoscibile, non solo a chi abbia ricevuto un incarico di docenza, ma semplicemente anche a chi sia iscritto nelle graduatorie.
Pag. 2 di 4 L'inserimento in graduatoria esprime la potenzialità che il ricorrente possa essere destinatario di incarico di docenza.
Nel caso di specie, il ha documentato - e la circostanza di fatto non è CP_1
contestata da parte ricorrente - che la si trova nelle graduatorie vigenti per il Parte_1
biennio 2024/2025 e 2025/2026 unicamente perché l'inserimento è effettuato in automatico dal sistema, senza alcun aggiornamento di punteggio, ma non ha poi formulato alcuna domanda con indicazione delle 150 scuole in cui ha offerto la disponibilità.
In sostanza l'inserimento in graduatoria, in mancanza di tale domanda, è un dato meramente formale, ma di fatto è preclusa la concreta possibilità per la ricorrente di essere destinataria di alcun incarico di docenza.
A fronte della deduzioni del , nulla ha dedotto parte ricorrente, richiamando CP_1
unicamente i principi della Suprema Corte sopra richiamati, laddove sarebbe stato suo onere prendere posizione sul caso specifico, evidentemente non esaminato dalla Corte relativo all'ipotesi di automatico inserimento in graduatoria senza alcuna domanda con indicazione delle scuole per cui viene offerta disponibilità.
Per quanto sopra, posto che manca la prova della persistenza dello scopo formativo, non può essere disposta la condanna del al riconoscimento della carta docente per CP_1
gli anni in cui la ha svolto incarichi di docenza a tempo determinato. Parte_1
3.La domanda risarcitoria svolta in via subordinata parimenti merita rigetto in quanto del tutto generica e sfornita di allegazione e prova in merito all'an e al quantum dell'eventuale danno patito.
4. Per la natura della questione, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Pag. 3 di 4 1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Sentenza esecutiva.
Milano, Il Giudice
11/2/2025
Camilla Stefanizzi
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