Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/05/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 MAGGIO 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia n. 10230/2024 r.g. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. MARAGLINO MARIANO
- Ricorrente - contro
CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIO ANDRIULLI, FRANCECO CERTOMA'
e BATTIATO RITA
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 24.10.2024 la parte in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di condannare l' a pagamento dei contributi CP_1 figurativi relativi ai periodi di invalidità civile e malattia, ai sensi dell'art. 80, comma 3 L. n. 388/2000.
15/06/2011 dalla Commissione Medica per l'Invalidità Civile, e di aver presentato domanda di ricostituzione contributiva all' per il riconoscimento dei CP_1 contributi figurativi per i periodi di servizio effettivamente svolto durante la sua condizione di invalidità, che l'Istituto rigettava.
Si costituiva l' il quale deduceva di aver provveduto al pagamento e quindi CP_1 all'inserimento della maggiorazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, L. 388/2000,
e di aver, di conseguenza, provveduto a ricalcolare l'assegno IO n. 15027257, con decorrenza 07/2006.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore della parte ricorrente, con note scritte depositate, concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insistenza nella condanna dell' convenuto alla rifusione delle spese. CP_2
La causa è stata decisa, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla allegata documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo provveduto alla corresponsione di quanto richiesto, nelle more del giudizio.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, deve valorizzarsi la circostanza per cui il ricalcolo a favore del ricorrente della prestazione richiesta è avvenuta con determinazione del 16.4.2024, dunque prima della proposizione del ricorso.
Pertanto, ritiene il TRIBUNALE che le spese vadano integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. spese integralmente compensate.
Taranto, 17 maggio 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)