Articolo 12 della Legge 17 agosto 1974, n. 396
Articolo 11Articolo 13
Versione
15 settembre 1974
Art. 12.

La facolta' di superare l'organico prevista dall' articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 , puo' essere esercitata, oltre che attraverso concorsi pubblici, anche mediante ogni altra forma di immissione di personale prevista dallo stato giuridico.
Entrata in vigore il 15 settembre 1974