Art. 12.
La facolta' di superare l'organico prevista dall' articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 , puo' essere esercitata, oltre che attraverso concorsi pubblici, anche mediante ogni altra forma di immissione di personale prevista dallo stato giuridico.
La facolta' di superare l'organico prevista dall' articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 , puo' essere esercitata, oltre che attraverso concorsi pubblici, anche mediante ogni altra forma di immissione di personale prevista dallo stato giuridico.