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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Causa n. 89/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott.ssa Desirè Perego Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 89/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FIORETTI ANDREA, Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio del quale in VIA LARGA n. 19 a MILANO è elettivamente domiciliata appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SANTORO CP_1 C.F._1
MASSIMO, presso lo studio del quale in C.SO MONTE CUCCO n. 21 a TORINO è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: contratti bancari, bene emissione
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
““Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, con riferimento alla sentenza n. 4797/2022 depositata dal Tribunale di
Torino in data 12 dicembre 2022 nella causa R.G. n. 4527/2022, comunicata a mezzo pec dal
Tribunale il 13.12.2022, rigettate le istanze istruttorie avversarie in quanto rinunciate ed inammissibili:
a) in via principale:
- in accoglimento dei motivi d'appello, riformare integralmente la sentenza appellata e per l'effetto respingere tutte le pretese avversarie in quanto destituite di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto;
b) in via subordinata, nella non creduta ipotesi di riconosciuta responsabilità della CP_2 rideterminare l'ammontare del danno liquidato alla luce del concorso colposo di parte attrice ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c., con decorrenza interessi dal 04.03.2022.
Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio d'appello, con condanna della controparte alla restituzione delle somme versate da in forza della provvisoria esecutività della Parte_1 sentenza di primo grado, pari ad euro 81.019,84”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, in via principale dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico fattuale
l'appello proposto da avverso la sentenza 4797/2022 emessa dal Tribunale di Torino, Parte_1 confermando la sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte,
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
In via istruttoria
Ammettersi le prove per interrogatorio formale e testimoni come dedotte in primo grado e riproposte unitamente alla presente costituzione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Le domande svolte in giudizio e la decisione del Tribunale.
Con sentenza in data 12.12.22 il Tribunale di Torino accoglieva la domanda formulata in giudizio da volta ad ottenere la condanna di al pagamento della somma di € CP_1 Parte_1
63.500,00 (oltre interessi) a titolo di risarcimento del danno.
2 Sosteneva, infatti, il di aver messo in vendita, nel settembre del 2021 il proprio veicolo BMW CP_1 pubblicando a tale fine un annuncio su un sito specializzato, che il figlio era stato Controparte_3 contattato da un potenziale acquirente, presentatosi come con cui, a seguito di Parte_2 trattative, veniva concordato un prezzo di vendita di € 63.500,00; di aver fissato un appuntamento con il il 04.11.21, data in cui l'acquirente avrebbe provato il veicolo e, qualora questo fosse stato di Pt_2 suo gradimento, la vendita sarebbe stata conclusa con la corresponsione di un assegno circolare a titolo di pagamento del prezzo ed il trasferimento della proprietà presso l'agenzia di pratiche auto
AutoDuezeta di Collegno (corso Francia 16); che prima di concludere la compravendita egli si era recato presso la filiale di Torino sita in c.so Francia 405, ove aveva da anni il proprio conto Parte_1 corrente, e qui aveva chiesto alla dipendente della banca, di verificare la bene Controparte_4 emissione dell'assegno circolare n. 4316195060-08 datato 04.11.21 apparentemente emesso da
EA BA, filiale di Parabiago;
che la aveva contattato telefonicamente la filiale CP_4
EA di Parabiago e aveva parlato con un sedicente collega, qualificatosi come
[...]
, che le aveva confermato la genuinità dell'assegno; la aveva, quindi, annotato Per_1 CP_4 sulla fotocopia dell'assegno la frase 'benemissione di aver, quindi, versato Persona_1
l'assegno sul proprio conto corrente provvedendo nello stesso giorno a trasferire la proprietà e il possesso del veicolo al che in data 09.11.21 egli aveva scoperto che l'importo di € 63.500 era Pt_2 stato riaddebitato sul suo conto corrente e, chieste spiegazioni a gli era stato riferito che Parte_1
l'assegno era risultato essere 'falso-contraffatto-clonato'; che contattava nuovamente la Parte_1 filiale EA di Parabiago e questa rispondeva di non avere alle proprie dipendenze alcun
[...]
. Per_1
Il provvedeva, quindi, a sporgere querela e agiva in giudizio nei confronti di facendone CP_1 Parte_1 valere la responsabilità contrattuale relativamente al rapporto di bene emissione e chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Parte_1
Il Tribunale accoglieva la domanda attorea motivando nei seguenti termini:
“La domanda attorea ha a oggetto la condanna della convenuta al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo di “assicurare la sicurezza dell'operazione di certificazione del bene emissione” di un assegno (cit. p. 4), quantificato in € 63.500,00.
La natura della controversia rende opportuno rilevare che il Tribunale di Torino, in uno specifico precedente, qui richiamato ai sensi dell'art. 118 c. 1 disp. att. Cpc, con riferimento all'attestato di cd. bene-emissione (su cui Cass. 26171/2006), ha affermato la sussistenza della responsabilità contrattuale della banca che, senza svolgere adeguate verifiche, “fornisca …, su incarico del cliente correntista, la conferma della bontà dell'assegno circolare” presentatole all'incasso (Trib. Torino
311/2020).
In applicazione di questi principi, la domanda in esame deve essere accolta, perché l'attore ha provato, in primo luogo, l'apposizione sul titolo di un'indicazione di “benemissione” (doc. 1 fasc. att.); in secondo luogo, il successivo mancato pagamento dell'assegno, in quanto “falso-contraffatto- clonato” (doc. 2 fasc. att.).
3 Rileva al riguardo anche la contumacia della convenuta, valutata ex art. 116 c. 2 Cpc, con riferimento al parametro del “contegno delle parti … nel processo” (Cass. 21251/2010, Id. 7739/2007 e Id.
3601/2006).
Ne discende la condanna della convenuta al pagamento di € 63.500,00, oltre interessi legali dal
18/11/2021 (doc. 6 fasc. att.) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia
e delle questioni trattate, si liquidano in € 9.142,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisionale) ed € 120,23 per spese, con rimborso del contributo unificato (Cass. 18529/2019) e delle spese forfettarie nella misura del 15%.”
2. I motivi di appello
Avverso la predetta sentenza propone appello Parte_1
Col primo motivo di appello sostiene che il Giudice di primo grado abbia errato nel Parte_3 ritenere dimostrato che il avesse incaricato la banca di procedere con la bene emissione sulla base CP_1 di una mera annotazione scritta a mano (peraltro non direttamente sull'assegno ma su un foglio a parte) nemmeno accompagnata da una firma e nell'attribuire efficacia di rafforzamento probatorio alla contumacia di in primo grado, condotta, invece, non valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. per Parte_1 trarne argomenti ai danni della parte non costituita.
Sostiene, quindi, che il non abbia adempiuto all'onere di dimostrare di aver chiesto e Parte_1 CP_1 ottenuto da la bene emissione posto che la relativa annotazione a penna sulla matrice Parte_1 dell'assegno potrebbe essere stata apposta da chiunque.
Non potrebbe, inoltre, nella presente sede essere dato ingresso a nuove prove non avendo la difesa attorea reiterato in sede di conclusioni rassegnate in primo grado le istanze istruttorie rigettate dal
Tribunale.
Vi sarebbe, quindi, unicamente dimostrazione del fatto che l'assegno circolare fu portato all'incasso ma che risultò essere contraffatto, senza che di ciò possa essere chiamata a rispondere la banca.
Col secondo motivo di appello in via subordinata, chiede che sia dato rilievo alla Parte_1 condotta del che avrebbe concorso a causare il danno dallo stesso subito essendo ciò rilevante ai CP_1 sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. Secondo l'appellante si deve, invero, ritenere che la consegna dell'assegno ed il suo incasso furono successivi al trasferimento della proprietà del bene, e non ad esso antecedenti.
Tale prospettazione troverebbe, invero, conferma nel fatto che in sede di querela il abbia CP_1 dichiarato che mentre il figlio si era recato presso l'agenzia di pratiche auto, egli era andato in banca per versare l'assegno fornendo, quindi, una ricostruzione dei fatti diversa da quella contenuta nell'atto di citazione.
In aggiunta a ciò meriterebbe considerazione il fatto che l'incontro col potenziale acquirente era fissato per le 10.30 e che alle 11.39 fu eseguito il trasferimento della proprietà del veicolo;
in tale ristretto arco temporale, secondo l'appellante, il non avrebbe avuto la possibilità di assistere alla prova CP_1
4 dell'auto, recarsi in banca, ottenere la bene emissione (previa ricerca del numero di telefono di EA BA da parte della dipendente , e poi recarsi all'agenzia di pratiche auto e Parte_1 concludere la vendita.
Dalla querela emergerebbe, inoltre, che il ebbe contezza delle generalità dell'acquirente (poi CP_1 rivelatesi false) solo ricevendo copia del documento di identità dello stesso dall'agenzia di pratiche auto;
egli si sarebbe, quindi, disinteressato di conoscere e, ancor più, di verificare le generalità dell'acquirente prima di cedergli il proprio veicolo. chiede, quindi, che in caso di ritenuta sussistenza dell'incarico di bene emissione, il Parte_1 risarcimento del danno sia ridotto in misura non inferiore al 50% ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.
Col terzo motivo di appello chiede che, in caso di sua condanna, vertendosi in tema di Parte_1 responsabilità contrattuale, gli interessi decorrano dalla data della domanda giudiziale, quindi dal
04.03.22, e non dalla richiesta stragiudiziale di risarcimento inoltrata dal il 18.11.21. CP_1
Col quarto motivo di appello chiede la riforma della sentenza di primo grado in punto Parte_1 spese.
3. Le difese dell'appellato
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello ed eccependo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione avendo omesso di prendere posizione sui Parte_1 fatti di causa limitandosi a contestare l'assolvimento, da parte del dell'onere della prova sullo CP_1 stesso gravante senza nemmeno chiarire se sia vero o no che il 04.11.21 egli si recò in banca a chiedere la bene emissione.
Nel merito, quanto al primo motivo di appello, il sostiene che il Giudice di primo grado abbia CP_1 correttamente ritenuto sussistente l'incarico di bene emissione sulla base della dicitura apposta a mano sul foglio allegato all'assegno, non avendo disconosciuto il documento né in sede di Parte_1 mediazione né in corso di causa.
Non potrebbe, inoltre, risolversi in danno dell'appellato il fatto che non abbia rilasciato una Parte_1 formale documentazione attestante il risultato della bene emissione non avendo, peraltro, l'appellante sostenuto che esistano particolari procedure per richiedere alla banca il controllo circa la bontà dell'assegno.
Il Tribunale non avrebbe, inoltre, errato nel considerare rilevante ai sensi dell'art. 116 c.p.c. il contegno della banca che si è sottratta alla mediazione allegando la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di EA BA e dell'agenzia di pratiche auto e ha poi omesso di costituirsi in giudizio e di chiamare in causa eventuali terzi rispetto ai quali riteneva necessario estendere il contraddittorio.
In relazione al secondo motivo di appello il sostiene che la ricostruzione dei fatti prospettata da CP_1 sia frutto di illazioni risolvendosi in una versione di comodo priva di supporto probatorio. Parte_1
Evidenzia, inoltre, come se il trasferimento del veicolo fosse avvenuto prima della consegna dell'assegno, il non avrebbe avuto alcuna necessità di chiedere e ottenere la bene emissione. CP_1
Di contro, non ha dimostrato di aver adempiuto all'obbligazione assunta con la diligenza Parte_1 qualificata di cui all'art. 1176 co. 2 c.c. e ingenerò, invece, nel un legittimo affidamento circa la CP_1
5 bontà dell'assegno (trattandosi di assegno circolare era sufficiente verificare che l'assegno fosse autentico essendo la provvista certamente sussistente).
In merito al terzo motivo l'appellato ritiene che, essendo il credito da risarcimento del danno per inadempimento contrattuale già certo nel suo ammontare al momento della richiesta stragiudiziale, gli interessi debbano decorrere dalla data di tale richiesta.
Infine l'appellato chiede che sia confermata la decisione del Tribunale in punto spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di procedere ad ulteriore attività istruttoria, la
Corte fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti venivano concessi alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionale e repliche.
Viste le memorie conclusionale depositate dalle parti si osserva quanto segue.
4. La decisione della Corte: il primo motivo di appello
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Col primo motivo l'appellante sostiene che non sia stata raggiunta la prova del fatto che il avesse CP_1 chiesto a la bene emissione relativamente all'assegno circolare allo stesso consegnato dal Parte_1 sedicente (assegno apparentemente emesso da EA BA) né che abbia, Parte_2 Parte_1 effettivamente, svolto tale incarico.
Tale dimostrazione non sarebbe, infatti, fornita né dal foglio su cui è appuntata la dicitura
'benemissione dicitura che potrebbe essere apposta da chiunque, né dalla Persona_1 Pt_4 contumacia di in primo grado, ritenuta, invece, rilevante dal Tribunale ai sensi dell'art. 116 Parte_1 co. 2 c.p.c. quale contegno processuale della parte.
Ritiene la Corte che le argomentazioni dell'appellante siano infondate. Si deve, innanzitutto, osservare come sicura valenza probatoria abbia la dicitura 'benemissione DA RO posta sul foglio che costituisce la 'matrice' dell'assegno circolare, vale a dire su quel foglio che ha, sul fondo, stampato l'assegno circolare (poi staccato lungo la linea preforata e consegnato alla banca per l'incasso) e su cui sono indicati gli elementi identificativi dell'assegno (BA traente, data di emissione, importo, numero dell'assegno) (doc. 1 . CP_1
Non si tratta, quindi, di una dicitura apposta su un foglio qualunque, bensì sull'unico foglio identificativo dell'assegno circolare destinato a rimanere nella disponibilità del prenditore dopo aver consegnato l'assegno alla banca per l'incasso.
Sostiene in giudizio per la prima volta costituitasi in grado di appello, che tale dicitura Parte_1 potrebbe essere stata emessa da chiunque, in qualunque momento e non vi sia, quindi, prova del fatto che la stessa fu apposta dalla funzionaria il 04.11.21 dietro richiesta del Controparte_5
CP_1
Ritiene, tuttavia, la Corte che il comportamento di antecedente al giudizio dimostri il Parte_1 contrario.
In data 17.11.21, infatti, per il tramite del proprio difensore, Avv. Santori, inviata una CP_1 pec a con cui riferiva in modo specifico l'accaduto - raccontando come il avesse chiesto Parte_1 CP_1
6 la bene emissione rispetto all'assegno circolare n. 4316195060-08 apparentemente emesso da EA il 04.11.21 per € 63.500, che la funzionaria aveva contattato telefonicamente Controparte_4 banca EA e che un collega che aveva dichiarato di chiamarsi aveva Persona_1 confermato la genuinità del titolo, che una volta portato all'incasso l'assegno era, invece, risultato contraffatto – e chiedendo la restituzione della somma di € 63.500 oltre interessi e spese (doc. 6 . CP_1 nulla rispose a tale richiesta. Parte_1
Il attivò, quindi, la procedura di mediazione;
nell'ambito di tale procedimento manifestò CP_1 Parte_1 la sua intenzione di non partecipare all'incontro del 16.12.21 inviando il 14.12.21 una comunicazione con cui dichiarava di non aderire “alla mediazione in oggetto in quanto l'istanza proposta non prevede la chiamata in mediazione di tutte le parti oggetto della fattispecie ed in particolare della BA emittente l'assegno e dell'agenzia di pratiche Auto che ha effettuato la voltura in base a documenti la cui regolarità/autenticità dovrà essere esaminata in concreto. In assenza di un completo contraddittorio non è quindi possibile aderire all'istanza”(doc. 7 . CP_1
In tale comunicazione – che pure è precisa e specifica rispetto al caso in esame come dimostrato dal riferimento alla banca emittente l'assegno e all'agenzia di pratiche auto – nessun cenno è ravvisabile al mancato conferimento a da parte del di un rapporto di bene emissione, al ruolo svolto Parte_1 CP_1 dalla e alle modalità di esecuzione dell'incarico ricevuto da parte della banca. CP_4
Tale mancata presa di posizione da parte di in merito all'incarico alla stessa conferito dal Parte_1 corrobora l'autenticità della scritta ' CP_1 Parte_5
dell'assegno circolare.
[...]
È, invero, significativo il fatto che quando comunicò la propria intenzione di non aderire alla Parte_1 mediazione – avendo avuto tutto il tempo di verificare quanto accaduto presso la sua filiale, anche eventualmente confrontandosi con la sua dipendente - spiegò la propria scelta in Controparte_4 forza di una ritenuta mancata integrità del contraddittorio senza negare di aver, effettivamente, ricevuto dal l'incarico di verificare la genuinità dell'assegno e di averlo svolto effettuando una telefonata a CP_1
EA.
Si ritiene, quindi, che il documento prodotto in giudizio dal in allegato all'atto di citazione, CP_1 valutato alla luce del comportamento della banca in sede di mediazione e delle spiegazioni dalla stessa poste a fondamento della mancata adesione alla procedura, dimostri che l'attore conferì, effettivamente,
a l'incarico di verificare la bene emissione di un assegno, che tale incarico fu accettato dalla Parte_1 banca e che la sua funzionaria, dopo aver effettuato le verifiche ritenute necessarie, confermò al la CP_1 benemissione dell'assegno.
Per le suesposte ragioni ritiene la Corte che il primo motivo di appello dedotto da sia Parte_1 infondato essendo stata fornita in giudizio la prova della sussistenza del rapporto negoziale tra le parti e dell'esito dei controlli posti in essere da Parte_1
Avendo il allegato l'inadempimento di che avrebbe agito senza adottare la necessaria CP_1 Parte_1 diligenza, non avendo dimostrato di aver, invece, agito con la dovuta diligenza ed essendo Parte_1 pacifico oltre che documentalmente dimostrato che l'assegno si rivelò essere contraffatto o clonato, sussiste l'obbligo della banca di risarcire i danni subiti da . CP_1
7
5. Il secondo motivo di appello
Col secondo motivo di appello chiede che l'eventuale risarcimento dovuto al sia ridotto Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. avendo l'appellato concorso alla causazione del danno subito.
È noto come l'art. 1227 c.c. disciplini due distinte ipotesi in cui la condotta colposa del danneggiato è idonea a incidere, riducendolo o escludendolo, sul danno risarcibile.
Il primo comma disciplina, invero, l'ipotesi in cui la condotta del danneggiato sia essa stessa concausa del danno patito ed esclude la risarcibilità di quella porzione di danno causalmente riconducibile alla sua condotta anziché a quella del terzo danneggiante.
Il secondo comma disciplina, invece, l'ipotesi in cui il danno causato dalla condotta del terzo si sia aggravato in conseguenza della condotta colposa del danneggiato che costituisce, quindi, un post, rispetto alla causazione del danno.
La giurisprudenza di legittimità chiarisce, peraltro, la diversa natura delle disposizioni di cui ai due commi dell'art. 1227 c.c. prevedendo che il primo comma possa essere applicato anche d'ufficio dal Giudice mentre l'applicazione del secondo comma consegue ad un'eccezione in senso proprio della parte.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (primo comma dell'art.
1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire alla causazione;
solo per la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112 cod. proc. civ., mentre, ove il convenuto si sia limitato a contestare in toto la propria responsabilità, il giudice deve valutare d'ufficio il possibile concorso di colpa del danneggiato” (Cass. Civ. sez. Lav. Sentenza 5024/02).
La richiesta di formulata per la prima volta solo in appello, di valutare la sussistenza di un Parte_1 concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno rilevante ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.
è, quindi, ammissibile trattandosi di profilo valutabile anche d'ufficio dal Giudice.
Nel caso in esame si ritiene, tuttavia, che non vi sia prova del fatto che il abbia concorso a causare CP_1 il danno che ha subito non essendovi alcuna prova del fatto che egli abbia accettato in pagamento l'assegno circolare (poi portato all'incasso e rivelatosi contraffatto o clonato) dopo aver trasferito la proprietà del veicolo al Pt_2
Tale ricostruzione sarebbe, secondo l'appellante, avvalorata dal fatto che in sede di querela (doc. 5
il avrebbe dichiarato di essersi recato in banca mentre il figlio si recava presso l'agenzia di CP_1 CP_1 pratiche auto, laddove nell'atto di citazione avrebbe riferito di essersi recato in banca mentre il e Pt_2 il figlio lo aspettavano fuori, e dal fatto che a fronte di un appuntamento col fissato alle 10.30, la Pt_2 compravendita del veicolo era già conclusa alle 11.39 (doc. 4 senza, quindi, che ci fosse il tempo CP_1 per il di far fare al la prova del veicolo, recarsi in banca e ottenere la bene emissione e CP_1 Pt_2 recarsi all'agenzia di pratiche auto e finalizzare la vendita.
La ricostruzione dei fatti proposta da tuttavia, oltre a poggiare, come si vedrà, su elementi Parte_1
8 assolutamente fragili, non spiega per quale ragione il abbia chiesto a la bene emissione. CP_1 Parte_1
Se il aveva già accettato l'assegno in pagamento, l'unica operazione che gli restava da compiere in CP_1 banca era quella di possa l'assegno all'incasso, egli, invece, chiese (e ottenne) la bene emissione operazione che non avrebbe avuto alcun senso se il passaggio di proprietà del veicolo avesse già avuto luogo.
Ma in aggiunta a tale elemento, che si ritiene dirimente, si deve osservare da un lato come non si ravvisino insanabili contraddizioni tra quanto riferito dal in querela e quanto dallo stesso sostenuto CP_1 in giudizio e, dall'altro, come le tempistiche siano congrue.
Si deve, invero, tenere conto del fatto che la filiale cui il si rivolse per ottenere la bene Parte_1 CP_1 emissione (la stessa ove aveva il conto corrente) è situata a Torino in c.so Francia n. 405, mentre l'agenzia di pratiche auto AutoDuezeta presso cui fu effettuato il passaggio di proprietà è situata a
Collegno, in c.so Francia n. 16. I due esercizi commerciali, come risulta da fonti aperte, distano circa
180 metri l'uno dall'altro.
È, quindi, ben possibile che dato appuntamento al alle 10.30, effettuata una prova di qualche Pt_2 minuto (il sedicente era, peraltro, un truffatore, non era, quindi, interessato ad un esame Pt_2 approfondito del mezzo posto che non lo avrebbe veramente pagato) il si sia recato in banca ove CP_1 aveva preso appuntamento (era l'epoca Covid ed i clienti venivano, quindi, ricevuti senza code) ed ottenuta la bene emissione si sia recato nella vicina agenzia di pratiche auto per trasferire il veicolo.
Ipotizzando che ciascuna di tali 'fasi' sia durata una ventina di minuti, c'era tutto il tempo affinchè alle
11.39 la compravendita del veicolo fosse compiuta.
Non vi sono, quindi, incongruenze nelle tempistiche e nemmeno si ravvisano significative contraddizioni tra il contenuto dell'atto di citazione e la querela in cui l'unica differenza rilevabile è quella attinente una circostanza secondaria, vale a dire il fatto che il figlio del abbia aspettato il CP_1 padre fuori dalla banca o che, mentre il padre era in filiale, abbia iniziato a recarsi presso la vicina agenzia di pratiche auto (magari proprio per iniziare a fare la fila o a consegnare i documenti per istruire la pratica e non perdere tempo).
In ogni caso è logico ritenere che se la bene emissione non fosse andata a buon fine la vendita del veicolo non avrebbe avuto luogo, essendo a tale fine, comune, necessaria la presenza presso l'agenzia di pratiche auto di , che, come intestatario del veicolo, doveva firmare per la sua CP_1 alienazione.
Né si ravvisano altri profili di colpa nella condotta del in particolare un eventuale mancato CP_1 controllo dell'identità dell'acquirente.
A fronte, invero, del pagamento del prezzo, l'identità dell'acquirente è circostanza di scarso rilievo per il venditore;
l'acquirente ha, peraltro, tutto l'interesse a fornire delle valide generalità per ottenere l'intestazione a sé del veicolo. Il non aveva, quindi, ragione di pretendere che il gli fornisse CP_1 Pt_2 le sue complete generalità potendo confidare che egli avrebbe fornito i suoi documenti all'Agenzia di pratiche auto, come effettivamente accaduto.
Non ravvisa, quindi, la Corte profili di colpa nella condotta del che incontrò personalmente il CP_1 venditore, pretese in pagamento un assegno circolare (titolo che in quanto emesso da una banca non
9 pone problemi di sussistenza della provvista, ma solo di autenticità), che fece controllare la genuinità del titolo dalla propria banca di fiducia e che solo dopo aver ricevuto rassicurazioni in tal senso alienò a terzi il suo veicolo.
Non sussistono, quindi, i presupposti per l'applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c. non avendo il CP_1 concorso a causare il danno dallo stesso patito.
6. Il terzo motivo di appello
Col terzo motivo di appello contesta la data di decorrenza degli interessi che dovrebbe Parte_1 individuarsi non nella data in cui in via stragiudiziale il chiese il risarcimento del danno, ma dalla CP_1 data della domanda giudiziale, vale a dire dal 04.03.22, giorno successivo alla notifica dell'atto di citazione.
Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di obbligazioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale (nella specie da inadempimento del contratto di appalto pubblico), gli interessi sulle somme di denaro liquidate decorrono dalla data della domanda giudiziale in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore e non già dal momento dell'evento dannoso” (Cass. Civ. ordinanza n. 20883/19).
Nel caso in esame, tuttavia, la messa in mora del debitore è avvenuta prima della domanda giudiziale, essendo stata effettuata con la pec inoltrata a il 18.11.21, motivo per cui è corretta la Parte_1 decisione del Giudice di primo grado di far decorrere gli interessi da tale data.
7. Conclusioni e spese legali
Per le suesposte ragioni si rigettano i primi tre motivi di appello dedotti da il che comporta Parte_1 anche il rigetto del quarto motivo, concernente le spese di lite.
La domanda formulata in giudizio dal è stata, infatti, integralmente accolta, con decisione CP_1 confermata in grado di appello;
la soccombenza in giudizio di in entrambi i gradi di giudizio Parte_1 giustifica ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la condanna della stessa alla rifusione in favore del delle spese CP_1 di lite sia del giudizio di primo grado (con conseguente conferma della sentenza impugnata anche in parte qua) sia del giudizio di appello.
Le spese del grado si liquidano in € 9.991 (€ 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale, non si liquida la fase istruttoria perché non svolta) oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA, in applicazione dei parametri medi di riferimento previsti dal DM 55/14 per le cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è tenuta a Parte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avente ad oggetto la sentenza n. 4797/22 emessa dal Tribunale di Torino del 12.12.22 così provvede:
− rigetta l'appello e conseguentemente integralmente conferma la sentenza di primo grado;
− condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_1 complessivi € 9.991 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
− dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino il 21.06.24
Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere est.
Dott.ssa Desire' Perego
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott.ssa Desirè Perego Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 89/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FIORETTI ANDREA, Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio del quale in VIA LARGA n. 19 a MILANO è elettivamente domiciliata appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SANTORO CP_1 C.F._1
MASSIMO, presso lo studio del quale in C.SO MONTE CUCCO n. 21 a TORINO è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: contratti bancari, bene emissione
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
““Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, con riferimento alla sentenza n. 4797/2022 depositata dal Tribunale di
Torino in data 12 dicembre 2022 nella causa R.G. n. 4527/2022, comunicata a mezzo pec dal
Tribunale il 13.12.2022, rigettate le istanze istruttorie avversarie in quanto rinunciate ed inammissibili:
a) in via principale:
- in accoglimento dei motivi d'appello, riformare integralmente la sentenza appellata e per l'effetto respingere tutte le pretese avversarie in quanto destituite di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto;
b) in via subordinata, nella non creduta ipotesi di riconosciuta responsabilità della CP_2 rideterminare l'ammontare del danno liquidato alla luce del concorso colposo di parte attrice ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c., con decorrenza interessi dal 04.03.2022.
Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio d'appello, con condanna della controparte alla restituzione delle somme versate da in forza della provvisoria esecutività della Parte_1 sentenza di primo grado, pari ad euro 81.019,84”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, in via principale dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico fattuale
l'appello proposto da avverso la sentenza 4797/2022 emessa dal Tribunale di Torino, Parte_1 confermando la sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte,
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
In via istruttoria
Ammettersi le prove per interrogatorio formale e testimoni come dedotte in primo grado e riproposte unitamente alla presente costituzione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Le domande svolte in giudizio e la decisione del Tribunale.
Con sentenza in data 12.12.22 il Tribunale di Torino accoglieva la domanda formulata in giudizio da volta ad ottenere la condanna di al pagamento della somma di € CP_1 Parte_1
63.500,00 (oltre interessi) a titolo di risarcimento del danno.
2 Sosteneva, infatti, il di aver messo in vendita, nel settembre del 2021 il proprio veicolo BMW CP_1 pubblicando a tale fine un annuncio su un sito specializzato, che il figlio era stato Controparte_3 contattato da un potenziale acquirente, presentatosi come con cui, a seguito di Parte_2 trattative, veniva concordato un prezzo di vendita di € 63.500,00; di aver fissato un appuntamento con il il 04.11.21, data in cui l'acquirente avrebbe provato il veicolo e, qualora questo fosse stato di Pt_2 suo gradimento, la vendita sarebbe stata conclusa con la corresponsione di un assegno circolare a titolo di pagamento del prezzo ed il trasferimento della proprietà presso l'agenzia di pratiche auto
AutoDuezeta di Collegno (corso Francia 16); che prima di concludere la compravendita egli si era recato presso la filiale di Torino sita in c.so Francia 405, ove aveva da anni il proprio conto Parte_1 corrente, e qui aveva chiesto alla dipendente della banca, di verificare la bene Controparte_4 emissione dell'assegno circolare n. 4316195060-08 datato 04.11.21 apparentemente emesso da
EA BA, filiale di Parabiago;
che la aveva contattato telefonicamente la filiale CP_4
EA di Parabiago e aveva parlato con un sedicente collega, qualificatosi come
[...]
, che le aveva confermato la genuinità dell'assegno; la aveva, quindi, annotato Per_1 CP_4 sulla fotocopia dell'assegno la frase 'benemissione di aver, quindi, versato Persona_1
l'assegno sul proprio conto corrente provvedendo nello stesso giorno a trasferire la proprietà e il possesso del veicolo al che in data 09.11.21 egli aveva scoperto che l'importo di € 63.500 era Pt_2 stato riaddebitato sul suo conto corrente e, chieste spiegazioni a gli era stato riferito che Parte_1
l'assegno era risultato essere 'falso-contraffatto-clonato'; che contattava nuovamente la Parte_1 filiale EA di Parabiago e questa rispondeva di non avere alle proprie dipendenze alcun
[...]
. Per_1
Il provvedeva, quindi, a sporgere querela e agiva in giudizio nei confronti di facendone CP_1 Parte_1 valere la responsabilità contrattuale relativamente al rapporto di bene emissione e chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Parte_1
Il Tribunale accoglieva la domanda attorea motivando nei seguenti termini:
“La domanda attorea ha a oggetto la condanna della convenuta al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo di “assicurare la sicurezza dell'operazione di certificazione del bene emissione” di un assegno (cit. p. 4), quantificato in € 63.500,00.
La natura della controversia rende opportuno rilevare che il Tribunale di Torino, in uno specifico precedente, qui richiamato ai sensi dell'art. 118 c. 1 disp. att. Cpc, con riferimento all'attestato di cd. bene-emissione (su cui Cass. 26171/2006), ha affermato la sussistenza della responsabilità contrattuale della banca che, senza svolgere adeguate verifiche, “fornisca …, su incarico del cliente correntista, la conferma della bontà dell'assegno circolare” presentatole all'incasso (Trib. Torino
311/2020).
In applicazione di questi principi, la domanda in esame deve essere accolta, perché l'attore ha provato, in primo luogo, l'apposizione sul titolo di un'indicazione di “benemissione” (doc. 1 fasc. att.); in secondo luogo, il successivo mancato pagamento dell'assegno, in quanto “falso-contraffatto- clonato” (doc. 2 fasc. att.).
3 Rileva al riguardo anche la contumacia della convenuta, valutata ex art. 116 c. 2 Cpc, con riferimento al parametro del “contegno delle parti … nel processo” (Cass. 21251/2010, Id. 7739/2007 e Id.
3601/2006).
Ne discende la condanna della convenuta al pagamento di € 63.500,00, oltre interessi legali dal
18/11/2021 (doc. 6 fasc. att.) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia
e delle questioni trattate, si liquidano in € 9.142,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisionale) ed € 120,23 per spese, con rimborso del contributo unificato (Cass. 18529/2019) e delle spese forfettarie nella misura del 15%.”
2. I motivi di appello
Avverso la predetta sentenza propone appello Parte_1
Col primo motivo di appello sostiene che il Giudice di primo grado abbia errato nel Parte_3 ritenere dimostrato che il avesse incaricato la banca di procedere con la bene emissione sulla base CP_1 di una mera annotazione scritta a mano (peraltro non direttamente sull'assegno ma su un foglio a parte) nemmeno accompagnata da una firma e nell'attribuire efficacia di rafforzamento probatorio alla contumacia di in primo grado, condotta, invece, non valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. per Parte_1 trarne argomenti ai danni della parte non costituita.
Sostiene, quindi, che il non abbia adempiuto all'onere di dimostrare di aver chiesto e Parte_1 CP_1 ottenuto da la bene emissione posto che la relativa annotazione a penna sulla matrice Parte_1 dell'assegno potrebbe essere stata apposta da chiunque.
Non potrebbe, inoltre, nella presente sede essere dato ingresso a nuove prove non avendo la difesa attorea reiterato in sede di conclusioni rassegnate in primo grado le istanze istruttorie rigettate dal
Tribunale.
Vi sarebbe, quindi, unicamente dimostrazione del fatto che l'assegno circolare fu portato all'incasso ma che risultò essere contraffatto, senza che di ciò possa essere chiamata a rispondere la banca.
Col secondo motivo di appello in via subordinata, chiede che sia dato rilievo alla Parte_1 condotta del che avrebbe concorso a causare il danno dallo stesso subito essendo ciò rilevante ai CP_1 sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. Secondo l'appellante si deve, invero, ritenere che la consegna dell'assegno ed il suo incasso furono successivi al trasferimento della proprietà del bene, e non ad esso antecedenti.
Tale prospettazione troverebbe, invero, conferma nel fatto che in sede di querela il abbia CP_1 dichiarato che mentre il figlio si era recato presso l'agenzia di pratiche auto, egli era andato in banca per versare l'assegno fornendo, quindi, una ricostruzione dei fatti diversa da quella contenuta nell'atto di citazione.
In aggiunta a ciò meriterebbe considerazione il fatto che l'incontro col potenziale acquirente era fissato per le 10.30 e che alle 11.39 fu eseguito il trasferimento della proprietà del veicolo;
in tale ristretto arco temporale, secondo l'appellante, il non avrebbe avuto la possibilità di assistere alla prova CP_1
4 dell'auto, recarsi in banca, ottenere la bene emissione (previa ricerca del numero di telefono di EA BA da parte della dipendente , e poi recarsi all'agenzia di pratiche auto e Parte_1 concludere la vendita.
Dalla querela emergerebbe, inoltre, che il ebbe contezza delle generalità dell'acquirente (poi CP_1 rivelatesi false) solo ricevendo copia del documento di identità dello stesso dall'agenzia di pratiche auto;
egli si sarebbe, quindi, disinteressato di conoscere e, ancor più, di verificare le generalità dell'acquirente prima di cedergli il proprio veicolo. chiede, quindi, che in caso di ritenuta sussistenza dell'incarico di bene emissione, il Parte_1 risarcimento del danno sia ridotto in misura non inferiore al 50% ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.
Col terzo motivo di appello chiede che, in caso di sua condanna, vertendosi in tema di Parte_1 responsabilità contrattuale, gli interessi decorrano dalla data della domanda giudiziale, quindi dal
04.03.22, e non dalla richiesta stragiudiziale di risarcimento inoltrata dal il 18.11.21. CP_1
Col quarto motivo di appello chiede la riforma della sentenza di primo grado in punto Parte_1 spese.
3. Le difese dell'appellato
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello ed eccependo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione avendo omesso di prendere posizione sui Parte_1 fatti di causa limitandosi a contestare l'assolvimento, da parte del dell'onere della prova sullo CP_1 stesso gravante senza nemmeno chiarire se sia vero o no che il 04.11.21 egli si recò in banca a chiedere la bene emissione.
Nel merito, quanto al primo motivo di appello, il sostiene che il Giudice di primo grado abbia CP_1 correttamente ritenuto sussistente l'incarico di bene emissione sulla base della dicitura apposta a mano sul foglio allegato all'assegno, non avendo disconosciuto il documento né in sede di Parte_1 mediazione né in corso di causa.
Non potrebbe, inoltre, risolversi in danno dell'appellato il fatto che non abbia rilasciato una Parte_1 formale documentazione attestante il risultato della bene emissione non avendo, peraltro, l'appellante sostenuto che esistano particolari procedure per richiedere alla banca il controllo circa la bontà dell'assegno.
Il Tribunale non avrebbe, inoltre, errato nel considerare rilevante ai sensi dell'art. 116 c.p.c. il contegno della banca che si è sottratta alla mediazione allegando la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di EA BA e dell'agenzia di pratiche auto e ha poi omesso di costituirsi in giudizio e di chiamare in causa eventuali terzi rispetto ai quali riteneva necessario estendere il contraddittorio.
In relazione al secondo motivo di appello il sostiene che la ricostruzione dei fatti prospettata da CP_1 sia frutto di illazioni risolvendosi in una versione di comodo priva di supporto probatorio. Parte_1
Evidenzia, inoltre, come se il trasferimento del veicolo fosse avvenuto prima della consegna dell'assegno, il non avrebbe avuto alcuna necessità di chiedere e ottenere la bene emissione. CP_1
Di contro, non ha dimostrato di aver adempiuto all'obbligazione assunta con la diligenza Parte_1 qualificata di cui all'art. 1176 co. 2 c.c. e ingenerò, invece, nel un legittimo affidamento circa la CP_1
5 bontà dell'assegno (trattandosi di assegno circolare era sufficiente verificare che l'assegno fosse autentico essendo la provvista certamente sussistente).
In merito al terzo motivo l'appellato ritiene che, essendo il credito da risarcimento del danno per inadempimento contrattuale già certo nel suo ammontare al momento della richiesta stragiudiziale, gli interessi debbano decorrere dalla data di tale richiesta.
Infine l'appellato chiede che sia confermata la decisione del Tribunale in punto spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di procedere ad ulteriore attività istruttoria, la
Corte fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti venivano concessi alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionale e repliche.
Viste le memorie conclusionale depositate dalle parti si osserva quanto segue.
4. La decisione della Corte: il primo motivo di appello
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Col primo motivo l'appellante sostiene che non sia stata raggiunta la prova del fatto che il avesse CP_1 chiesto a la bene emissione relativamente all'assegno circolare allo stesso consegnato dal Parte_1 sedicente (assegno apparentemente emesso da EA BA) né che abbia, Parte_2 Parte_1 effettivamente, svolto tale incarico.
Tale dimostrazione non sarebbe, infatti, fornita né dal foglio su cui è appuntata la dicitura
'benemissione dicitura che potrebbe essere apposta da chiunque, né dalla Persona_1 Pt_4 contumacia di in primo grado, ritenuta, invece, rilevante dal Tribunale ai sensi dell'art. 116 Parte_1 co. 2 c.p.c. quale contegno processuale della parte.
Ritiene la Corte che le argomentazioni dell'appellante siano infondate. Si deve, innanzitutto, osservare come sicura valenza probatoria abbia la dicitura 'benemissione DA RO posta sul foglio che costituisce la 'matrice' dell'assegno circolare, vale a dire su quel foglio che ha, sul fondo, stampato l'assegno circolare (poi staccato lungo la linea preforata e consegnato alla banca per l'incasso) e su cui sono indicati gli elementi identificativi dell'assegno (BA traente, data di emissione, importo, numero dell'assegno) (doc. 1 . CP_1
Non si tratta, quindi, di una dicitura apposta su un foglio qualunque, bensì sull'unico foglio identificativo dell'assegno circolare destinato a rimanere nella disponibilità del prenditore dopo aver consegnato l'assegno alla banca per l'incasso.
Sostiene in giudizio per la prima volta costituitasi in grado di appello, che tale dicitura Parte_1 potrebbe essere stata emessa da chiunque, in qualunque momento e non vi sia, quindi, prova del fatto che la stessa fu apposta dalla funzionaria il 04.11.21 dietro richiesta del Controparte_5
CP_1
Ritiene, tuttavia, la Corte che il comportamento di antecedente al giudizio dimostri il Parte_1 contrario.
In data 17.11.21, infatti, per il tramite del proprio difensore, Avv. Santori, inviata una CP_1 pec a con cui riferiva in modo specifico l'accaduto - raccontando come il avesse chiesto Parte_1 CP_1
6 la bene emissione rispetto all'assegno circolare n. 4316195060-08 apparentemente emesso da EA il 04.11.21 per € 63.500, che la funzionaria aveva contattato telefonicamente Controparte_4 banca EA e che un collega che aveva dichiarato di chiamarsi aveva Persona_1 confermato la genuinità del titolo, che una volta portato all'incasso l'assegno era, invece, risultato contraffatto – e chiedendo la restituzione della somma di € 63.500 oltre interessi e spese (doc. 6 . CP_1 nulla rispose a tale richiesta. Parte_1
Il attivò, quindi, la procedura di mediazione;
nell'ambito di tale procedimento manifestò CP_1 Parte_1 la sua intenzione di non partecipare all'incontro del 16.12.21 inviando il 14.12.21 una comunicazione con cui dichiarava di non aderire “alla mediazione in oggetto in quanto l'istanza proposta non prevede la chiamata in mediazione di tutte le parti oggetto della fattispecie ed in particolare della BA emittente l'assegno e dell'agenzia di pratiche Auto che ha effettuato la voltura in base a documenti la cui regolarità/autenticità dovrà essere esaminata in concreto. In assenza di un completo contraddittorio non è quindi possibile aderire all'istanza”(doc. 7 . CP_1
In tale comunicazione – che pure è precisa e specifica rispetto al caso in esame come dimostrato dal riferimento alla banca emittente l'assegno e all'agenzia di pratiche auto – nessun cenno è ravvisabile al mancato conferimento a da parte del di un rapporto di bene emissione, al ruolo svolto Parte_1 CP_1 dalla e alle modalità di esecuzione dell'incarico ricevuto da parte della banca. CP_4
Tale mancata presa di posizione da parte di in merito all'incarico alla stessa conferito dal Parte_1 corrobora l'autenticità della scritta ' CP_1 Parte_5
dell'assegno circolare.
[...]
È, invero, significativo il fatto che quando comunicò la propria intenzione di non aderire alla Parte_1 mediazione – avendo avuto tutto il tempo di verificare quanto accaduto presso la sua filiale, anche eventualmente confrontandosi con la sua dipendente - spiegò la propria scelta in Controparte_4 forza di una ritenuta mancata integrità del contraddittorio senza negare di aver, effettivamente, ricevuto dal l'incarico di verificare la genuinità dell'assegno e di averlo svolto effettuando una telefonata a CP_1
EA.
Si ritiene, quindi, che il documento prodotto in giudizio dal in allegato all'atto di citazione, CP_1 valutato alla luce del comportamento della banca in sede di mediazione e delle spiegazioni dalla stessa poste a fondamento della mancata adesione alla procedura, dimostri che l'attore conferì, effettivamente,
a l'incarico di verificare la bene emissione di un assegno, che tale incarico fu accettato dalla Parte_1 banca e che la sua funzionaria, dopo aver effettuato le verifiche ritenute necessarie, confermò al la CP_1 benemissione dell'assegno.
Per le suesposte ragioni ritiene la Corte che il primo motivo di appello dedotto da sia Parte_1 infondato essendo stata fornita in giudizio la prova della sussistenza del rapporto negoziale tra le parti e dell'esito dei controlli posti in essere da Parte_1
Avendo il allegato l'inadempimento di che avrebbe agito senza adottare la necessaria CP_1 Parte_1 diligenza, non avendo dimostrato di aver, invece, agito con la dovuta diligenza ed essendo Parte_1 pacifico oltre che documentalmente dimostrato che l'assegno si rivelò essere contraffatto o clonato, sussiste l'obbligo della banca di risarcire i danni subiti da . CP_1
7
5. Il secondo motivo di appello
Col secondo motivo di appello chiede che l'eventuale risarcimento dovuto al sia ridotto Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. avendo l'appellato concorso alla causazione del danno subito.
È noto come l'art. 1227 c.c. disciplini due distinte ipotesi in cui la condotta colposa del danneggiato è idonea a incidere, riducendolo o escludendolo, sul danno risarcibile.
Il primo comma disciplina, invero, l'ipotesi in cui la condotta del danneggiato sia essa stessa concausa del danno patito ed esclude la risarcibilità di quella porzione di danno causalmente riconducibile alla sua condotta anziché a quella del terzo danneggiante.
Il secondo comma disciplina, invece, l'ipotesi in cui il danno causato dalla condotta del terzo si sia aggravato in conseguenza della condotta colposa del danneggiato che costituisce, quindi, un post, rispetto alla causazione del danno.
La giurisprudenza di legittimità chiarisce, peraltro, la diversa natura delle disposizioni di cui ai due commi dell'art. 1227 c.c. prevedendo che il primo comma possa essere applicato anche d'ufficio dal Giudice mentre l'applicazione del secondo comma consegue ad un'eccezione in senso proprio della parte.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (primo comma dell'art.
1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire alla causazione;
solo per la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112 cod. proc. civ., mentre, ove il convenuto si sia limitato a contestare in toto la propria responsabilità, il giudice deve valutare d'ufficio il possibile concorso di colpa del danneggiato” (Cass. Civ. sez. Lav. Sentenza 5024/02).
La richiesta di formulata per la prima volta solo in appello, di valutare la sussistenza di un Parte_1 concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno rilevante ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.
è, quindi, ammissibile trattandosi di profilo valutabile anche d'ufficio dal Giudice.
Nel caso in esame si ritiene, tuttavia, che non vi sia prova del fatto che il abbia concorso a causare CP_1 il danno che ha subito non essendovi alcuna prova del fatto che egli abbia accettato in pagamento l'assegno circolare (poi portato all'incasso e rivelatosi contraffatto o clonato) dopo aver trasferito la proprietà del veicolo al Pt_2
Tale ricostruzione sarebbe, secondo l'appellante, avvalorata dal fatto che in sede di querela (doc. 5
il avrebbe dichiarato di essersi recato in banca mentre il figlio si recava presso l'agenzia di CP_1 CP_1 pratiche auto, laddove nell'atto di citazione avrebbe riferito di essersi recato in banca mentre il e Pt_2 il figlio lo aspettavano fuori, e dal fatto che a fronte di un appuntamento col fissato alle 10.30, la Pt_2 compravendita del veicolo era già conclusa alle 11.39 (doc. 4 senza, quindi, che ci fosse il tempo CP_1 per il di far fare al la prova del veicolo, recarsi in banca e ottenere la bene emissione e CP_1 Pt_2 recarsi all'agenzia di pratiche auto e finalizzare la vendita.
La ricostruzione dei fatti proposta da tuttavia, oltre a poggiare, come si vedrà, su elementi Parte_1
8 assolutamente fragili, non spiega per quale ragione il abbia chiesto a la bene emissione. CP_1 Parte_1
Se il aveva già accettato l'assegno in pagamento, l'unica operazione che gli restava da compiere in CP_1 banca era quella di possa l'assegno all'incasso, egli, invece, chiese (e ottenne) la bene emissione operazione che non avrebbe avuto alcun senso se il passaggio di proprietà del veicolo avesse già avuto luogo.
Ma in aggiunta a tale elemento, che si ritiene dirimente, si deve osservare da un lato come non si ravvisino insanabili contraddizioni tra quanto riferito dal in querela e quanto dallo stesso sostenuto CP_1 in giudizio e, dall'altro, come le tempistiche siano congrue.
Si deve, invero, tenere conto del fatto che la filiale cui il si rivolse per ottenere la bene Parte_1 CP_1 emissione (la stessa ove aveva il conto corrente) è situata a Torino in c.so Francia n. 405, mentre l'agenzia di pratiche auto AutoDuezeta presso cui fu effettuato il passaggio di proprietà è situata a
Collegno, in c.so Francia n. 16. I due esercizi commerciali, come risulta da fonti aperte, distano circa
180 metri l'uno dall'altro.
È, quindi, ben possibile che dato appuntamento al alle 10.30, effettuata una prova di qualche Pt_2 minuto (il sedicente era, peraltro, un truffatore, non era, quindi, interessato ad un esame Pt_2 approfondito del mezzo posto che non lo avrebbe veramente pagato) il si sia recato in banca ove CP_1 aveva preso appuntamento (era l'epoca Covid ed i clienti venivano, quindi, ricevuti senza code) ed ottenuta la bene emissione si sia recato nella vicina agenzia di pratiche auto per trasferire il veicolo.
Ipotizzando che ciascuna di tali 'fasi' sia durata una ventina di minuti, c'era tutto il tempo affinchè alle
11.39 la compravendita del veicolo fosse compiuta.
Non vi sono, quindi, incongruenze nelle tempistiche e nemmeno si ravvisano significative contraddizioni tra il contenuto dell'atto di citazione e la querela in cui l'unica differenza rilevabile è quella attinente una circostanza secondaria, vale a dire il fatto che il figlio del abbia aspettato il CP_1 padre fuori dalla banca o che, mentre il padre era in filiale, abbia iniziato a recarsi presso la vicina agenzia di pratiche auto (magari proprio per iniziare a fare la fila o a consegnare i documenti per istruire la pratica e non perdere tempo).
In ogni caso è logico ritenere che se la bene emissione non fosse andata a buon fine la vendita del veicolo non avrebbe avuto luogo, essendo a tale fine, comune, necessaria la presenza presso l'agenzia di pratiche auto di , che, come intestatario del veicolo, doveva firmare per la sua CP_1 alienazione.
Né si ravvisano altri profili di colpa nella condotta del in particolare un eventuale mancato CP_1 controllo dell'identità dell'acquirente.
A fronte, invero, del pagamento del prezzo, l'identità dell'acquirente è circostanza di scarso rilievo per il venditore;
l'acquirente ha, peraltro, tutto l'interesse a fornire delle valide generalità per ottenere l'intestazione a sé del veicolo. Il non aveva, quindi, ragione di pretendere che il gli fornisse CP_1 Pt_2 le sue complete generalità potendo confidare che egli avrebbe fornito i suoi documenti all'Agenzia di pratiche auto, come effettivamente accaduto.
Non ravvisa, quindi, la Corte profili di colpa nella condotta del che incontrò personalmente il CP_1 venditore, pretese in pagamento un assegno circolare (titolo che in quanto emesso da una banca non
9 pone problemi di sussistenza della provvista, ma solo di autenticità), che fece controllare la genuinità del titolo dalla propria banca di fiducia e che solo dopo aver ricevuto rassicurazioni in tal senso alienò a terzi il suo veicolo.
Non sussistono, quindi, i presupposti per l'applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c. non avendo il CP_1 concorso a causare il danno dallo stesso patito.
6. Il terzo motivo di appello
Col terzo motivo di appello contesta la data di decorrenza degli interessi che dovrebbe Parte_1 individuarsi non nella data in cui in via stragiudiziale il chiese il risarcimento del danno, ma dalla CP_1 data della domanda giudiziale, vale a dire dal 04.03.22, giorno successivo alla notifica dell'atto di citazione.
Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di obbligazioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale (nella specie da inadempimento del contratto di appalto pubblico), gli interessi sulle somme di denaro liquidate decorrono dalla data della domanda giudiziale in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore e non già dal momento dell'evento dannoso” (Cass. Civ. ordinanza n. 20883/19).
Nel caso in esame, tuttavia, la messa in mora del debitore è avvenuta prima della domanda giudiziale, essendo stata effettuata con la pec inoltrata a il 18.11.21, motivo per cui è corretta la Parte_1 decisione del Giudice di primo grado di far decorrere gli interessi da tale data.
7. Conclusioni e spese legali
Per le suesposte ragioni si rigettano i primi tre motivi di appello dedotti da il che comporta Parte_1 anche il rigetto del quarto motivo, concernente le spese di lite.
La domanda formulata in giudizio dal è stata, infatti, integralmente accolta, con decisione CP_1 confermata in grado di appello;
la soccombenza in giudizio di in entrambi i gradi di giudizio Parte_1 giustifica ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la condanna della stessa alla rifusione in favore del delle spese CP_1 di lite sia del giudizio di primo grado (con conseguente conferma della sentenza impugnata anche in parte qua) sia del giudizio di appello.
Le spese del grado si liquidano in € 9.991 (€ 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale, non si liquida la fase istruttoria perché non svolta) oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA, in applicazione dei parametri medi di riferimento previsti dal DM 55/14 per le cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è tenuta a Parte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avente ad oggetto la sentenza n. 4797/22 emessa dal Tribunale di Torino del 12.12.22 così provvede:
− rigetta l'appello e conseguentemente integralmente conferma la sentenza di primo grado;
− condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_1 complessivi € 9.991 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
− dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino il 21.06.24
Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere est.
Dott.ssa Desire' Perego
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