Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380 , che proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162 , e apporta modificazioni all'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1951, n. 1217 .
E' convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380 , che proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162 , e apporta modificazioni all'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1951, n. 1217 .