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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 5298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5298 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4143/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. IO MB quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da con l'Avv.to GIORDANO ROBERTO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, in persona dell'Amministratrice di Sostegno Controparte_1 C.F._2 con l'Avv.to PASSAQUINDICI GIULIA, elettivamente domiciliato Controparte_2 in VIA B. CELLINI, 21 20129 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Differenze retributive.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 3/4/2025, la ricorrente conveniva in giudizio , premettendo di aver prestato Parte_1 Controparte_1 attività lavorativa in qualità di assistente familiare convivente dal 01/09/2022 al 09/07/2024 alle dipendenze della Sig.ra presso il domicilio di quest'ultima sito in Milano (MI) via Controparte_1
Procaccini 45/A, svolgendo le mansioni di addetta ai servizi domestici e familiari, provvedendo ad accudire la nelle sue funzioni esistenziali e di relazione (nutrirsi, lavarsi, provvedere ai bisogni CP_1 corporali, assumere i medicinali, effettuare le pulizie personali con cambio della biancheria), accompagnare presso uffici ed esercizi commerciali, nonché provvedendo a spazzare e lavare i pavimenti;
pulire con l'aspirapolvere; spolverare mobili e suppellettili;
lavare i vetri;
lavare e stirare gli indumenti e la biancheria;
lavare le stoviglie;
cucinare e servire i pasti;
acquistare i generi alimentari e altre provviste;
effettuare le mansioni connesse a quelle ora specificamente indicate, il tutto in regime di convivenza, con il seguente orario di lavoro: dal mercoledì alla domenica dalle 08.00 alle 21.30 con pausa di due ore, 4 ore di lavoro al lunedì e giorno di riposo al martedì, prestando assistenza anche nelle ore notturne.
Deduceva la maturazione di differenze retributive da: a) svolgimento di prestazione assistenziale anche durante il giorno di domenica, che avrebbe dovuto essere di riposo;
b) svolgimento di 1,5 ore di straordinario giornaliere per 6 ore settimanali con la maggiorazione prevista del 25% sulla retribuzione oraria;
c) incompleta retribuzione della tredicesima mensilità; d) svolgimento di prestazione di lavoro notturno per 7 ore settimanali (1h notturna x 7 giorni lavorativi); e) incompleta retribuzione delle ferie ferie;
f) incompleto versamento del TFR.
Tanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso ed accertare che tra la Sig.ra quale datrice di lavoro e la Sig.ra Controparte_1 quale lavoratrice, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato domestico dal Parte_1
01.09.2022 al 09.07.2024 e, conseguentemente, condannare la Sig.ra al pagamento in favore CP_1 della Sig.ra della somma di Euro 13.424,44= quale straordinari, tredicesima, Tfr e altri Pt_1 emolumenti dovuti per legge negli anni presi in considerazione, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ.
e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 c.p.c.
a) Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e
2 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
b) Vittoria delle spese oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense e spese generali nella misura del
15%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, e sentenza provvisoriamente esecutiva».
Costituitasi con memoria di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, la resistente CP_1
in persona dell'amministratore di sostegno deduceva che l'assunzione
[...] Controparte_2 della aveva avuto luogo nell'ambito del progetto di autonomia abitativa che aveva viste Pt_1 coinvolte e che l'assunzione aveva avuto luogo con contratto di lavoro Controparte_1 Persona_1 full time (54 ore settimanali) a tempo indeterminato, mansioni di assistente familiare convivente ed Per_ inquadramento nel livello C Super del CCNL sulla disciplina del rapporto domestico e – Per_3
e che, a causa dell'onerosità della prestazione dovuta alla particolare collocazione del Per_4 Per_5 riposo settimanale, le parti avevano convenuto un superminimo mensile di € 234,00, erroneamente indicato dal contratto come assorbibile, ma mai assorbito per effetti degli aumenti retributivi del gennaio 2023 e 2024, che l'attività quotidiana della ricorrente non l'aveva mai impegnata per le 54 ore convenute, nonostante fosse stata puntualmente retribuita per l'impegno full-time, che ella aveva potuto beneficiare anche di un riposo giornaliero più lungo di quello contrattualmente previsto, che solo eccezionalmente le era stato richiesto di prestare lavoro straordinario e, in tali occasioni, era stata retribuita con la dovuta maggiorazione, che solo all'inizio dell'inserimento aveva prestato la propria assistenza per circa un'ora durante le notti del 01/10/2022, 22/10/2022, 29/10/2022 e 12/11/2022 e che tali ore erano state recuperate durante la giornata successiva, che aveva goduto di giorni di ferie ulteriori durante l'anno senza che le venissero scalati dai 26 complessivamente previsti e che le erano stati retribuiti come giorni di lavoro ordinari pur in assenza di prestazione.
Deduceva, inoltre, la sussistenza di plurime criticità nei conteggi della controparte ed evidenziava, nell'ipotesi di riconoscimento di crediti in favore della ricorrente, la necessità di dedurre gli importi corrisposti dalla datrice di lavoro in eccedenza dagli eventuali crediti maturati.
Tanto allegato e dedotto concludeva chiedendo:
«Voglia il Tribunale Illustrissimo in via principale
• dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare ogni domanda, anche istruttoria, di parte ricorrente;
in via subordinata
3 • nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria dedurre dal quantum accertato come dovuto la somma di € 1.769,22 o la diversa minore o maggiore accertata;
in ogni caso
• con vittoria di spese».
Il ricorso proposto da appare parzialmente fondato e, pertanto, meritevole di Parte_1 accoglimento nella misura indicata, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte. Appare opportuno prendere in esame le domande di parte ricorrente analizzando partitamente le singole rivendicazioni che le compongono.
a) Lavoro straordinario svolto nella giornata di domenica.
Assume la l'esistenza di differenze retributive, quantificate in € 4.086,48, in ragione dello Pt_1 svolgimento di lavoro nella giornata della domenica che, ai sensi dell'art. 13.4 CCNL applicato, imporrebbe l'applicazione della maggiorazione del 60% sulle ore lavorate, quantificate in 11,5 settimanali.
Secondo parte resistente le parti avrebbero convenzionalmente fissato il giorno di riposo nel martedì, in luogo della domenica prevedendo, a tal fine, un riconoscimento economico mensile forfettizzato di € 234,00.
La domanda è fondata.
L'art. 13.4 CCNL applicato recita: «Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto».
Il superminimo convenuto tra le parti nel contratto individuale di lavoro prodotto in atti (doc. 1 fascicolo parte ricorrente) non può, difatti, in alcun modo essere ricollegato alla collocazione temporale della prestazione essendo, viceversa, ricondotto testualmente alle «mansioni particolari assegnate» prevedendosi la cessazione dello stesso «nel caso i compiti dovessero concordemente essere modificati». A ulteriore comprova dell'assenza di sinallagmaticità con la collocazione della prestazione riposa l'espressa natura assorbibile dell'emolumento che, diversamente da quanto opinato dalla difesa di parte resistente, non può essere ricondotto a errore di qualificazione, pur risultando nei fatti non assorbito in occasione di aumenti retributivi.
In merito al quantum, in ragione di quanto si dirà di seguito, la quantificazione delle differenze deve essere operata sulla base dell'orario contrattuale, e non del maggior orario rivendicato, e quindi 10 ore,
4 moltiplicate per 17 settimane nel 2022, 51 settimane nel 2023, e 27 settimane nel 2024. Le differenze ammontano, dunque, a € 594,22 per il 2022, € 1.918,52 per il 2023, € 1.020,47 per il 2024, per un totale complessivo di € 3.533,21.
b) Lavoro straordinario settimanale.
Allega la ricorrente che, a fronte della contrattualizzazione per 10 ore giornaliere, per un totale di 54 ore settimanali, ella avrebbe lavorato 1,5 ore di straordinario giornaliere per cui, conteggiando 6 ore settimanali con la maggiorazione prevista del 25% sulla retribuzione oraria, avrebbe diritto a un credito per differenze retributive pari a € 4.441,83. La ricorrente afferma di aver prestato il seguente orario di lavoro: dal mercoledì alla domenica dalle 08.00 alle 21.30 con pausa di due ore, 4 ore il lunedì, giorno di riposo al martedì.
La domanda, al netto della quantificazione in senso riduttivo delle ore complessive di straordinario, rispetto alle premesse poste dalla parte ricorrente, appare infondata per difetto di prova in ordine allo svolgimento dello stesso.
Giova, sul punto, rammentare come «In merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro straordinario, occorre ricordare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo. Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati» (Trib.
Prato, sez. lav., 4 settembre 2020, n. 73).
Tale rigoroso onere non risulta in evidenza assolto. Di seguito si riportano le dichiarazioni rese dalle testi escusse in giudizio in merito a giorni e orari di lavoro della ricorrente.
TE «Per quanto riguarda giorni e orari si alzava la mattina e doveva mandare le Testimone_1 ragazze al cancello di un tipo di scuola, tra le ore 8 e 9, poi tornava a casa e aveva da fare tutto, i suoi mestieri, quando le ragazze andavano a scuola, e mi diceva di non chiamarla perché aveva fatto la notte in bianco, le ragazze tornavano alle 4, con lo scuolabus, io uscivo con il mio nonno, e aiutavo a Pt_1 far entrare le ragazze, ero sempre quasi presente. Dormiva con loro, aveva dei giorni liberi, mi sembra da lunedì, dopo che mandava le ragazze a scuola, fino al martedì sera, alle 8 o 7 di sera, quando le ragazze tornavano da scuola non so cosa facesse, le cose che si fanno di solito».
5 TE : «La ricorrente si occupava della gestione delle ragazze prima e dopo Testimone_2 il periodo presso il centro diurno. Suppongo che ci fosse una pausa quando le ragazze erano collocate presso il centro diurno.
Le ragazze cenavano alle 6:30/7:00 e poi andavano a dormire presto».
È evidente l'estrema genericità delle risultanze testimoniali, che non confermano con il rigore richiesto la stabile collocazione della prestazione al di là dell'orario contrattuale, per il periodo individuato dalla ricorrente.
c) Lavoro notturno.
Afferma la ricorrente che le sarebbe stata richiesta assistenza anche durante le ore notturne per sovrintendere alla persona non autosufficiente, nella misura di 7 ore settimanali, (1h notturna x 7 giorni lavorativi), con conseguente spettanze di differenze retributive, tenuto anche conto della maggiorazione del 60% della retribuzione oraria, pari a € 3.573,82.
Secondo la resistente, invece, ciò avrebbe avuto luogo solo all'inizio dell'inserimento, durante le notti del 01/10/2022, 22/10/2022, 29/10/2022 e 12/11/2022 e in tali occasioni la avrebbe Pt_1 beneficiato di riposo compensativo.
Le risultanze dell'istruttoria non hanno confermato la prospettazione in fatto di parte ricorrente.
TE «Ci siamo sentiti tante volte telefonicamente, mi chiamava di notte o Testimone_1 mandava prima messaggi e mi diceva che non dormiva perché la notte la piccola faceva dei versi, aveva un suo linguaggio. Doveva anche alzarsi a prestare assistenza, mi pare che il letto non avesse all'inizio le sponde, a volte la trovava a terra sul pavimento, poi la ragazza non cadeva più ma sentiva di continuo versi e dormiva con la ragazza più grande ed aveva difficoltà a dormire e faceva le notti in bianco».
TE : «Non hanno problematiche per cui si alzano, potrebbero avere delle Testimone_2 necessità fisiologiche comuni e non relative alle loro caratteristiche».
Le dichiarazioni della prima teste appaiono, innanzitutto, frutto di conoscenza de relato e non di scienza diretta, ed evidenziano una situazione riconducibile a occasionali difficoltà ambientali più che alla necessità di svolgere costante attività assistenziale nelle ore notturne, per il lasso temporale indicato.
Le stesse appaiono, sotto altro verso, smentite dalle dichiarazioni rese dalla seconda teste, che evidenziano l'assenza di stabili necessità notturne, al di là di fisiologiche esigenze, in capo alle ragazze.
La domanda va, pertanto, accolta nella sola misura oggetto di espresso riconoscimento, vale a dire per le 4 ore di prestazione orarie notturna rese nell'anno 2022, che andranno pertanto remunerate con la maggiorazione del 60%, per complessivi € 37,28.
d) Ferie e tredicesima mensilità.
6 Parte ricorrente allega di aver percepito negli anni di lavoro € 2.318,32 a titolo di ferie, spettanti nella misura di 26 giorni lavorativi all'anno. Secondo i conteggi esposti la stessa avrebbe dovuto percepire €
2.681,70, con un credito residuo, in proprio favore, pari a € 363,38.
Parte resistente evidenzia plurime criticità nei conteggi della controparte. In sintesi, la somma dei compensi corrisposti a titolo di ferie e indennità sostitutiva delle stesse ammonterebbe complessivamente ad € 2.667,86 e non ad € 2.318,32, vi sarebbe un errore nel calcolo del rateo di ferie relativo al mese di luglio 2024, mai maturato essendo il rapporto cessato per dimissioni il 09/07/2024, avendo la goduto di un maggior numero di ferie, pari a 53 giorni, interamente retribuiti, a Pt_1 fronte di quelli effettivamente maturati, pari a 47,67, venendo conseguentemente pagata per 5,33 giorni di ferie che non aveva maturato.
Le allegazioni di parte resistente non risultano essere state mai contestate dalla parte ricorrente nel prosieguo del giudizio e, in particolare, nelle prime difese immediatamente successive all'atto di costituzione con la conseguenza che, facendosi applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., nulla risulta dovuto a titolo di differenze retributive per ferie.
Analoghe problematiche vengono evidenziate con riferimento alla tredicesima mensilità, rispetto alla quale, considerando quanto già liquidato (€ 2.658,52), vi sarebbe un residuo dovuto pari a € 23,77.
Anche in questo caso le controallegazioni della parte resistente, secondo cui la tredicesima mensilità versata per gli anni 2022, 2023 e 2024 ammonterebbe a € 2.946,35 e non ad € 2.658,52, e vi sarebbe un errore nel calcolo del rateo di tredicesima mensilità relativo al mese di luglio 2024 non sono contestate, con conseguente non debenza delle rivendicazioni.
e) TFR
La ricorrente rivendica, infine, differenze sul TFR. Rispetto a quanto indicato come percepito, pari a
€ 2.913,12, in virtù dei conteggi depositati, competerebbe l'ulteriore somma di € 935,16.
Parte resistente evidenzia, tuttavia, errori nel calcolo delle somme complessivamente corrisposte a tale titolo, risultando la somma pari ad € 2.943,99, errore nella base di calcolo presa in esame, trattandosi di retribuzione annuale non corretta, ed errori nella rivalutazione, impiegando la controparte coefficienti di rivalutazione diversi da quelli ufficiali previsti dall'ISTAT e applicati con cadenza errata.
Anche in questo caso non può che farsi riferimento al principio di non contestazione, risultando le controallegazioni prive di replica, e condividendosi in particolare l'assunto sulla scarsa chiarezza dei parametri di riferimento della base di calcolo, non comprendendosi se gli stessi siano relativi alle differenze retributive rivendicate in questa sede ovvero a un percepito nel corso del rapporto erroneamente computato dalla parte datoriale.
7 La domanda va, pertanto, accolta limitatamente alla somma riconosciuta come dovuta, pari a € 1,61, oltre che alle incidenze sul TFR, da ritenersi ricomprese nella domanda giudiziale, delle differenze retributive riconosciute sub a) e c).
Nulla risulta ripetibile o compensabile rispetto ai crediti riconosciuti alla ricorrente. Non le presunte ferie, in tesi pagate per 5,33 giorni non maturati, trattandosi di trattamento di miglior favore per stessa ammissione della resistente e, per ciò stesso, non ripetibile, né l'indennità per l'assistenza a due persone per un periodo in cui l'assistenza avrebbe avuto quale destinataria una sola persona, non essendovi prova della circostanza né, infine, del superminimo, trattandosi di emolumento, per quanto detto, pienamente dovuto.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza sul valore del dovuto, con liquidazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da e, per l'effetto, condanna Parte_1
, in persona dell'amministratore di sostegno al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 favore della ricorrente, delle seguenti somme:
a) € 3.533,21 per maggiorazione lavoro svolto nella giornata di domenica;
b) € 37,28 per prestazioni di lavoro notturne;
c) € 1,61 per differenze su TFR oltre incidenze sul TFR delle somme sub a) e b), nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza al saldo effettivo e spese di lite, che liquida in € 2.800 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 25/11/2025
Il Giudice
IO MB
8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. IO MB quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da con l'Avv.to GIORDANO ROBERTO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, in persona dell'Amministratrice di Sostegno Controparte_1 C.F._2 con l'Avv.to PASSAQUINDICI GIULIA, elettivamente domiciliato Controparte_2 in VIA B. CELLINI, 21 20129 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Differenze retributive.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 3/4/2025, la ricorrente conveniva in giudizio , premettendo di aver prestato Parte_1 Controparte_1 attività lavorativa in qualità di assistente familiare convivente dal 01/09/2022 al 09/07/2024 alle dipendenze della Sig.ra presso il domicilio di quest'ultima sito in Milano (MI) via Controparte_1
Procaccini 45/A, svolgendo le mansioni di addetta ai servizi domestici e familiari, provvedendo ad accudire la nelle sue funzioni esistenziali e di relazione (nutrirsi, lavarsi, provvedere ai bisogni CP_1 corporali, assumere i medicinali, effettuare le pulizie personali con cambio della biancheria), accompagnare presso uffici ed esercizi commerciali, nonché provvedendo a spazzare e lavare i pavimenti;
pulire con l'aspirapolvere; spolverare mobili e suppellettili;
lavare i vetri;
lavare e stirare gli indumenti e la biancheria;
lavare le stoviglie;
cucinare e servire i pasti;
acquistare i generi alimentari e altre provviste;
effettuare le mansioni connesse a quelle ora specificamente indicate, il tutto in regime di convivenza, con il seguente orario di lavoro: dal mercoledì alla domenica dalle 08.00 alle 21.30 con pausa di due ore, 4 ore di lavoro al lunedì e giorno di riposo al martedì, prestando assistenza anche nelle ore notturne.
Deduceva la maturazione di differenze retributive da: a) svolgimento di prestazione assistenziale anche durante il giorno di domenica, che avrebbe dovuto essere di riposo;
b) svolgimento di 1,5 ore di straordinario giornaliere per 6 ore settimanali con la maggiorazione prevista del 25% sulla retribuzione oraria;
c) incompleta retribuzione della tredicesima mensilità; d) svolgimento di prestazione di lavoro notturno per 7 ore settimanali (1h notturna x 7 giorni lavorativi); e) incompleta retribuzione delle ferie ferie;
f) incompleto versamento del TFR.
Tanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso ed accertare che tra la Sig.ra quale datrice di lavoro e la Sig.ra Controparte_1 quale lavoratrice, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato domestico dal Parte_1
01.09.2022 al 09.07.2024 e, conseguentemente, condannare la Sig.ra al pagamento in favore CP_1 della Sig.ra della somma di Euro 13.424,44= quale straordinari, tredicesima, Tfr e altri Pt_1 emolumenti dovuti per legge negli anni presi in considerazione, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ.
e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 c.p.c.
a) Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e
2 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
b) Vittoria delle spese oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense e spese generali nella misura del
15%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, e sentenza provvisoriamente esecutiva».
Costituitasi con memoria di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, la resistente CP_1
in persona dell'amministratore di sostegno deduceva che l'assunzione
[...] Controparte_2 della aveva avuto luogo nell'ambito del progetto di autonomia abitativa che aveva viste Pt_1 coinvolte e che l'assunzione aveva avuto luogo con contratto di lavoro Controparte_1 Persona_1 full time (54 ore settimanali) a tempo indeterminato, mansioni di assistente familiare convivente ed Per_ inquadramento nel livello C Super del CCNL sulla disciplina del rapporto domestico e – Per_3
e che, a causa dell'onerosità della prestazione dovuta alla particolare collocazione del Per_4 Per_5 riposo settimanale, le parti avevano convenuto un superminimo mensile di € 234,00, erroneamente indicato dal contratto come assorbibile, ma mai assorbito per effetti degli aumenti retributivi del gennaio 2023 e 2024, che l'attività quotidiana della ricorrente non l'aveva mai impegnata per le 54 ore convenute, nonostante fosse stata puntualmente retribuita per l'impegno full-time, che ella aveva potuto beneficiare anche di un riposo giornaliero più lungo di quello contrattualmente previsto, che solo eccezionalmente le era stato richiesto di prestare lavoro straordinario e, in tali occasioni, era stata retribuita con la dovuta maggiorazione, che solo all'inizio dell'inserimento aveva prestato la propria assistenza per circa un'ora durante le notti del 01/10/2022, 22/10/2022, 29/10/2022 e 12/11/2022 e che tali ore erano state recuperate durante la giornata successiva, che aveva goduto di giorni di ferie ulteriori durante l'anno senza che le venissero scalati dai 26 complessivamente previsti e che le erano stati retribuiti come giorni di lavoro ordinari pur in assenza di prestazione.
Deduceva, inoltre, la sussistenza di plurime criticità nei conteggi della controparte ed evidenziava, nell'ipotesi di riconoscimento di crediti in favore della ricorrente, la necessità di dedurre gli importi corrisposti dalla datrice di lavoro in eccedenza dagli eventuali crediti maturati.
Tanto allegato e dedotto concludeva chiedendo:
«Voglia il Tribunale Illustrissimo in via principale
• dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare ogni domanda, anche istruttoria, di parte ricorrente;
in via subordinata
3 • nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria dedurre dal quantum accertato come dovuto la somma di € 1.769,22 o la diversa minore o maggiore accertata;
in ogni caso
• con vittoria di spese».
Il ricorso proposto da appare parzialmente fondato e, pertanto, meritevole di Parte_1 accoglimento nella misura indicata, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte. Appare opportuno prendere in esame le domande di parte ricorrente analizzando partitamente le singole rivendicazioni che le compongono.
a) Lavoro straordinario svolto nella giornata di domenica.
Assume la l'esistenza di differenze retributive, quantificate in € 4.086,48, in ragione dello Pt_1 svolgimento di lavoro nella giornata della domenica che, ai sensi dell'art. 13.4 CCNL applicato, imporrebbe l'applicazione della maggiorazione del 60% sulle ore lavorate, quantificate in 11,5 settimanali.
Secondo parte resistente le parti avrebbero convenzionalmente fissato il giorno di riposo nel martedì, in luogo della domenica prevedendo, a tal fine, un riconoscimento economico mensile forfettizzato di € 234,00.
La domanda è fondata.
L'art. 13.4 CCNL applicato recita: «Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto».
Il superminimo convenuto tra le parti nel contratto individuale di lavoro prodotto in atti (doc. 1 fascicolo parte ricorrente) non può, difatti, in alcun modo essere ricollegato alla collocazione temporale della prestazione essendo, viceversa, ricondotto testualmente alle «mansioni particolari assegnate» prevedendosi la cessazione dello stesso «nel caso i compiti dovessero concordemente essere modificati». A ulteriore comprova dell'assenza di sinallagmaticità con la collocazione della prestazione riposa l'espressa natura assorbibile dell'emolumento che, diversamente da quanto opinato dalla difesa di parte resistente, non può essere ricondotto a errore di qualificazione, pur risultando nei fatti non assorbito in occasione di aumenti retributivi.
In merito al quantum, in ragione di quanto si dirà di seguito, la quantificazione delle differenze deve essere operata sulla base dell'orario contrattuale, e non del maggior orario rivendicato, e quindi 10 ore,
4 moltiplicate per 17 settimane nel 2022, 51 settimane nel 2023, e 27 settimane nel 2024. Le differenze ammontano, dunque, a € 594,22 per il 2022, € 1.918,52 per il 2023, € 1.020,47 per il 2024, per un totale complessivo di € 3.533,21.
b) Lavoro straordinario settimanale.
Allega la ricorrente che, a fronte della contrattualizzazione per 10 ore giornaliere, per un totale di 54 ore settimanali, ella avrebbe lavorato 1,5 ore di straordinario giornaliere per cui, conteggiando 6 ore settimanali con la maggiorazione prevista del 25% sulla retribuzione oraria, avrebbe diritto a un credito per differenze retributive pari a € 4.441,83. La ricorrente afferma di aver prestato il seguente orario di lavoro: dal mercoledì alla domenica dalle 08.00 alle 21.30 con pausa di due ore, 4 ore il lunedì, giorno di riposo al martedì.
La domanda, al netto della quantificazione in senso riduttivo delle ore complessive di straordinario, rispetto alle premesse poste dalla parte ricorrente, appare infondata per difetto di prova in ordine allo svolgimento dello stesso.
Giova, sul punto, rammentare come «In merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro straordinario, occorre ricordare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo. Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati» (Trib.
Prato, sez. lav., 4 settembre 2020, n. 73).
Tale rigoroso onere non risulta in evidenza assolto. Di seguito si riportano le dichiarazioni rese dalle testi escusse in giudizio in merito a giorni e orari di lavoro della ricorrente.
TE «Per quanto riguarda giorni e orari si alzava la mattina e doveva mandare le Testimone_1 ragazze al cancello di un tipo di scuola, tra le ore 8 e 9, poi tornava a casa e aveva da fare tutto, i suoi mestieri, quando le ragazze andavano a scuola, e mi diceva di non chiamarla perché aveva fatto la notte in bianco, le ragazze tornavano alle 4, con lo scuolabus, io uscivo con il mio nonno, e aiutavo a Pt_1 far entrare le ragazze, ero sempre quasi presente. Dormiva con loro, aveva dei giorni liberi, mi sembra da lunedì, dopo che mandava le ragazze a scuola, fino al martedì sera, alle 8 o 7 di sera, quando le ragazze tornavano da scuola non so cosa facesse, le cose che si fanno di solito».
5 TE : «La ricorrente si occupava della gestione delle ragazze prima e dopo Testimone_2 il periodo presso il centro diurno. Suppongo che ci fosse una pausa quando le ragazze erano collocate presso il centro diurno.
Le ragazze cenavano alle 6:30/7:00 e poi andavano a dormire presto».
È evidente l'estrema genericità delle risultanze testimoniali, che non confermano con il rigore richiesto la stabile collocazione della prestazione al di là dell'orario contrattuale, per il periodo individuato dalla ricorrente.
c) Lavoro notturno.
Afferma la ricorrente che le sarebbe stata richiesta assistenza anche durante le ore notturne per sovrintendere alla persona non autosufficiente, nella misura di 7 ore settimanali, (1h notturna x 7 giorni lavorativi), con conseguente spettanze di differenze retributive, tenuto anche conto della maggiorazione del 60% della retribuzione oraria, pari a € 3.573,82.
Secondo la resistente, invece, ciò avrebbe avuto luogo solo all'inizio dell'inserimento, durante le notti del 01/10/2022, 22/10/2022, 29/10/2022 e 12/11/2022 e in tali occasioni la avrebbe Pt_1 beneficiato di riposo compensativo.
Le risultanze dell'istruttoria non hanno confermato la prospettazione in fatto di parte ricorrente.
TE «Ci siamo sentiti tante volte telefonicamente, mi chiamava di notte o Testimone_1 mandava prima messaggi e mi diceva che non dormiva perché la notte la piccola faceva dei versi, aveva un suo linguaggio. Doveva anche alzarsi a prestare assistenza, mi pare che il letto non avesse all'inizio le sponde, a volte la trovava a terra sul pavimento, poi la ragazza non cadeva più ma sentiva di continuo versi e dormiva con la ragazza più grande ed aveva difficoltà a dormire e faceva le notti in bianco».
TE : «Non hanno problematiche per cui si alzano, potrebbero avere delle Testimone_2 necessità fisiologiche comuni e non relative alle loro caratteristiche».
Le dichiarazioni della prima teste appaiono, innanzitutto, frutto di conoscenza de relato e non di scienza diretta, ed evidenziano una situazione riconducibile a occasionali difficoltà ambientali più che alla necessità di svolgere costante attività assistenziale nelle ore notturne, per il lasso temporale indicato.
Le stesse appaiono, sotto altro verso, smentite dalle dichiarazioni rese dalla seconda teste, che evidenziano l'assenza di stabili necessità notturne, al di là di fisiologiche esigenze, in capo alle ragazze.
La domanda va, pertanto, accolta nella sola misura oggetto di espresso riconoscimento, vale a dire per le 4 ore di prestazione orarie notturna rese nell'anno 2022, che andranno pertanto remunerate con la maggiorazione del 60%, per complessivi € 37,28.
d) Ferie e tredicesima mensilità.
6 Parte ricorrente allega di aver percepito negli anni di lavoro € 2.318,32 a titolo di ferie, spettanti nella misura di 26 giorni lavorativi all'anno. Secondo i conteggi esposti la stessa avrebbe dovuto percepire €
2.681,70, con un credito residuo, in proprio favore, pari a € 363,38.
Parte resistente evidenzia plurime criticità nei conteggi della controparte. In sintesi, la somma dei compensi corrisposti a titolo di ferie e indennità sostitutiva delle stesse ammonterebbe complessivamente ad € 2.667,86 e non ad € 2.318,32, vi sarebbe un errore nel calcolo del rateo di ferie relativo al mese di luglio 2024, mai maturato essendo il rapporto cessato per dimissioni il 09/07/2024, avendo la goduto di un maggior numero di ferie, pari a 53 giorni, interamente retribuiti, a Pt_1 fronte di quelli effettivamente maturati, pari a 47,67, venendo conseguentemente pagata per 5,33 giorni di ferie che non aveva maturato.
Le allegazioni di parte resistente non risultano essere state mai contestate dalla parte ricorrente nel prosieguo del giudizio e, in particolare, nelle prime difese immediatamente successive all'atto di costituzione con la conseguenza che, facendosi applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., nulla risulta dovuto a titolo di differenze retributive per ferie.
Analoghe problematiche vengono evidenziate con riferimento alla tredicesima mensilità, rispetto alla quale, considerando quanto già liquidato (€ 2.658,52), vi sarebbe un residuo dovuto pari a € 23,77.
Anche in questo caso le controallegazioni della parte resistente, secondo cui la tredicesima mensilità versata per gli anni 2022, 2023 e 2024 ammonterebbe a € 2.946,35 e non ad € 2.658,52, e vi sarebbe un errore nel calcolo del rateo di tredicesima mensilità relativo al mese di luglio 2024 non sono contestate, con conseguente non debenza delle rivendicazioni.
e) TFR
La ricorrente rivendica, infine, differenze sul TFR. Rispetto a quanto indicato come percepito, pari a
€ 2.913,12, in virtù dei conteggi depositati, competerebbe l'ulteriore somma di € 935,16.
Parte resistente evidenzia, tuttavia, errori nel calcolo delle somme complessivamente corrisposte a tale titolo, risultando la somma pari ad € 2.943,99, errore nella base di calcolo presa in esame, trattandosi di retribuzione annuale non corretta, ed errori nella rivalutazione, impiegando la controparte coefficienti di rivalutazione diversi da quelli ufficiali previsti dall'ISTAT e applicati con cadenza errata.
Anche in questo caso non può che farsi riferimento al principio di non contestazione, risultando le controallegazioni prive di replica, e condividendosi in particolare l'assunto sulla scarsa chiarezza dei parametri di riferimento della base di calcolo, non comprendendosi se gli stessi siano relativi alle differenze retributive rivendicate in questa sede ovvero a un percepito nel corso del rapporto erroneamente computato dalla parte datoriale.
7 La domanda va, pertanto, accolta limitatamente alla somma riconosciuta come dovuta, pari a € 1,61, oltre che alle incidenze sul TFR, da ritenersi ricomprese nella domanda giudiziale, delle differenze retributive riconosciute sub a) e c).
Nulla risulta ripetibile o compensabile rispetto ai crediti riconosciuti alla ricorrente. Non le presunte ferie, in tesi pagate per 5,33 giorni non maturati, trattandosi di trattamento di miglior favore per stessa ammissione della resistente e, per ciò stesso, non ripetibile, né l'indennità per l'assistenza a due persone per un periodo in cui l'assistenza avrebbe avuto quale destinataria una sola persona, non essendovi prova della circostanza né, infine, del superminimo, trattandosi di emolumento, per quanto detto, pienamente dovuto.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza sul valore del dovuto, con liquidazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da e, per l'effetto, condanna Parte_1
, in persona dell'amministratore di sostegno al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 favore della ricorrente, delle seguenti somme:
a) € 3.533,21 per maggiorazione lavoro svolto nella giornata di domenica;
b) € 37,28 per prestazioni di lavoro notturne;
c) € 1,61 per differenze su TFR oltre incidenze sul TFR delle somme sub a) e b), nonché interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza al saldo effettivo e spese di lite, che liquida in € 2.800 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 25/11/2025
Il Giudice
IO MB
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