Ordinanza collegiale 20 marzo 2026
Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 04/05/2026, n. 7952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7952 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07952/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02512/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 2512 del 2026, proposto da
GE DI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Petrarca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Grosseto, via
Montello n. 4;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
ON LO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria finale pubblicata su piattaforma on line in data 23.12.2025 relativa al bando di Concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 161 unità di personale non dirigenziale, per il Ministero dell'istruzione e del merito Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) - n. 18 unità ufficio scolastico regionale Campania - Codice CAM.;
- di ogni altro atto preordinato, connesso, presupposto e conseguente, ivi compreso il verbale e/o la determinazione del mancato riconoscimento, da parte della Commissione di valutazione, nei confronti del ricorrente, della riserva prevista all’art. 4 del Bando di Concorso a favore del personale che, alla data di pubblicazione del bando, aveva svolto servizio per almeno trentasei mesi e i contratti individuali di lavoro, eventualmente già stipulati o da stipularsi, in quanto conseguenti ad atto presupposto illegittimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il Presidente TA TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna la graduatoria del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 161 unità di personale non dirigenziale, per il Ministero dell'istruzione e del merito Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) - n. 18 unità ufficio scolastico regionale Campania - Codice CAM, lamentando il mancato riconoscimento della riserva, “nonostante il ricorrente all’interno della domanda di concorso presentata, avesse chiaramente riportato di aver prestato servizio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per un periodo superiore a tre anni, nonchè prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che aveva indetto il concorso” ;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, producendo copiosa documentazione;
- la sezione III bis di questo Tribunale, alla quale il ricorso è stato inizialmente assegnato, con ordinanza n. 5284 del 20 marzo 2026, ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e rimesso la causa all’attenzione del Presidente per la sua assegnazione alla sezione competente;
- la causa è stata quindi assegnata a questa sezione;
- alla camera di consiglio del 21 aprile 2026, previo avviso della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Considerato che:
nella domanda di partecipazione il ricorrente ha indicato “No” sia accanto a: “Riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici” sia, nelle INFORMAZIONI AGGIUNTIVE, accanto a: “Dichiaro di avere diritto alla riserva ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di valorizzare l’esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), è prevista una riserva non superiore al quaranta per cento dei posti per ciascuno dei codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del bando di concorso a favore del predetto personale, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi” ;
la Sezione si è già espressa sulla questione del mancato riconoscimento della riserva nel caso in cui sia flaggato il “NO” accanto alla dicitura “Riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici” ;
Ritenuto che, conformemente a tale orientamento (cfr.: 20 aprile 2026, n. 7054), il ricorso debba essere respinto;
“Considerato che [il] ricorrente, lungi dall’incorrere in una mera omissione, ha espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione, formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non essere in possesso di titoli di riserva;
Ritenuto pertanto che nel caso in esame devono trovare applicazione tanto il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, quanto il principio secondo il quale nemo potest venire contra factum proprium , corollario del dovere di buona fede di cui all’art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/90;
Ritenuto altresì che l’Amministrazione non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio, dovendosi piuttosto applicare, nella fattispecie, quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, per cui nei procedimenti selettivi viene in rilievo il menzionato principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori nella compilazione della domanda, senza che sia possibile invocare al riguardo il soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum (Cons. Stato, sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334)” ;
Ritenuto che:
- in conclusione il ricorso sia infondato e debba, perciò, essere respinto;
- le spese di giudizio possano, tuttavia, compensarsi integralmente tra le parti, attesa la peculiarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei Magistrati:
TA TR, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valerio Bello, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA TR |
IL SEGRETARIO