Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 25/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 976/2023 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
DEFILIPPI CLAUDIO e SAMMICHELI GIANNA contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FREDA VALERIO
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Parte_1 emessa da , per un totale di € 2.355,99, per crediti derivanti da Controparte_2
cartelle di pagamento indicate come notificate tra il 2015 e il 2020, eccependo la mancata notifica delle cartelle prodromiche alla comunicazione, l'assenza di un'indicazione precisa dell'immobile da ipotecare e la contestata sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione ipotecaria.
Con sentenza n. 159/2023 il Giudice di Pace di Sondrio rigettava il ricorso, ritenendo valida la notifica degli atti prodromici e delle cartelle di pagamento fossero state correttamente notificate.
Avverso tale sentenza proponeva appello il ricorrente lamentando la nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente motivazione, ovvero errata applicazione e/o interpretazione di norme, e mancata pagina 1 di 3
Si costituiva con comparsa del 04.03.24 l , che chiedeva il rigetto Controparte_2 dell'appello vinte le spese.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita con sola acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 26 2 25.
L'appello non appare meritevole di accoglimento.
La sentenza di primo grado ha riconosciuto la regolarità della notifica delle cartelle poste a fondamento della comunicazione preventiva impugnata.
Parte odierna convenuta a esibito le relate di notifica delle cartelle, già depositate dinanzi al Gdp di
Sondrio da cui risulta:
- La cartella n. 105 2014 0003624408 000 venne notificata regolarmente in data 11.02.2015 (v. doc. n.
2);
- La cartella n. 105 2016 0002472580 000 venne notificata regolarmente in data 6.10.2016 (v. doc.
n.3);
- La cartella n. 105 2019 0000024003 000 venne notificata regolarmente in data 10.03.2020 (v. doc.
n.4).
Per effetto degli atti interruttivi notificati da poi, alcuna prescrizione è maturata nel caso di CP_3
specie, come da documentazione depositata in primo grado.
Va qui tenuto conto che per effetto della pandemia da Covid 19, il legislatore ha previsto la sospensione dall'attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione.
In particolare, il c.d. Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020), ha stabilito la sospensione dell'attività di notifica dall'8.3.2020 fino al 31.05.2020 e tale termine è stato più volte prorogato con differenti provvedimenti legislativi, fino all'approvazione del c.d. Decreto Sostegni-bis
(d.l. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021), che ha differito al 31.08.2021 il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Si deve concludere che alla data della comunicazione preventiva n. 105 76 2022 0000087 000 non era decorso alcun termine di prescrizione per le cartelle rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.
Concorda il giudicante che ai fini della dimostrazione della regolare notifica delle cartelle l' non è CP_3
tenuta a produrre in giudizio, oltre all'avviso di ricevimento, anche copia integrale delle cartelle notificate, come emerge dalla interpretazione giurisprudenziale correttamente citata da parte convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'appello, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta, liquidate in euro 852 (213 per la fase di studio, 213 per quella introduttiva, 426 per quella decisionale), oltre spese generali, accessori di legge e successive, da atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1-bis D.P.R. cit.
Sondrio, 24 3 25
Il Giudice
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