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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/06/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 722/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 722/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. MAURIZIO MARCELLA
e nato a [...] il [...], Parte_2
assistito e difeso dall'avv. MAURIZIO MARCELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/04/2025, e Parte_1
esponevano che in data 19/09/2012 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito civile, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 06/05/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Parte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) La sig.ra si è trasferita presso l'abitazione dei suoi genitori, dove vivrà Pt_1
insieme alla figlia ed ai nonni materni, in Via Tasso n. 2 Montesilvano - Pe,
3) mentre il sig. si è trasferito presso l'abitazione di proprietà della sua Parte_2
famiglia, in Via Eufrate 8 Montesilvano - Pe.
4) Entrambi i genitori, scegliendo l'affido congiunto, comunicheranno all'altro genitore ogni cambio di residenza, sia del genitore collocatario che non collocatario, questo affinché ciascun genitore sia sempre a conoscenza del luogo dove si trova il minore.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi richiesta di mantenimento, in quanto economicamente autonomi ed autosufficienti. Il sig. è titolare di una ditta Parte_2
edile di costruzioni, mentre la sig.ra è operaia in una stireria. Pt_1
6) La figlia, minorenne, è affidata ad entrambi i genitori con collocazione materna prevalente, in modo che gli stessi debbano partecipare alle scelte di vita della minore, coordinandosi e così dialogando in un rapporto, che può essergli d'aiuto.
7) Il padre sig. provvederà al mantenimento ordinario della figlia, Parte_2
mediante versamento in favore della madre, il giorno dieci di ogni mese, tramite bonifico alle coordinate IBAN a lei intestate, della somma complessiva di € 300,00.
Somma rivalutabile annualmente ai fini ISTAT.
8) Il padre, Sig. provvederà altresì, nella misura del 100%, alle Parte_2
spese straordinarie necessarie alla figlia, come da Protocollo spese straordinarie del
Tribunale di Pescara.
9) L'assegno unico ed universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. n. 230/2021, sarà richiesto e percepito unicamente dalla sig.ra quale genitore con Pt_1
collocamento prevalente.
pagina 3 di 5 10) Per quanto attiene al diritto di visita del sig. fermo restando che la Parte_2
figlia sarà libera di recarsi e/o trattenersi dal padre ogni qual volta che vorrà, il sig. potrà vederla compatibilmente con gli impegni e con le esigenze della Parte_2
stessa, nel seguente modo:
11) Il papà avrà la figlia con sé una sera a settimana, solitamente il giovedì, o altro giorno da concordare di volta in volta, tenendo conto degli impegni di entrambi, per trascorre qualche ora insieme alla figlia fino al dopo cena. Il sig. avrà cura Parte_2
di riaccompagnare la figlia presso l'abitazione della sig.ra Pt_1
12) Il sig. avrà la figlia durante i fine settimana alternati, dal sabato dopo Parte_2
l'uscita da scuola, o dalle 9 a.m. durante le vacanze estive, fino alla domenica sera.
Relativamente al periodo Natalizio, salvo diverso accordo tra le parti, la figlia trascorrerà l'08/12, la vigilia del Natale, il giorno di Capodanno e la vigilia dell'Epifania con il padre;
il giorno di Natale, il 31/12 e l'epifania con la madre.
L'anno successivo i genitori alterneranno le feste.
Relativamente al periodo pasquale e salvo diverso accordo tra le parti, la figlia trascorrerà il Venerdì Santo ed il giorno di Pasqua con il padre;
il Sabato Santo ed il
Lunedì dell'Angelo con la madre.
L'anno successivo i genitori alterneranno le feste.
La figlia trascorrerà il giorno del loro compleanno, alternando un anno con il papà ed uno con la madre, oppure il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore;
salvo diverso accordo tra le parti.
Per le vacanze estive la figlia resterà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi o anche non consecutivi;
il detto periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il 15 giugno di ciascun anno. In detto periodo le visite infrasettimanali saranno sospese, al fine di permettere vacanze anche fuori dal Comune di residenza.
pagina 4 di 5 13) La figlia per i compleanni od onomastici dei genitori trascorrerà il pomeriggio e/o la serata con il genitore che compirà gli anni o l'onomastico, idem per la Festa del Papà e della Mamma;
14) Gli stessi si concedono vicendevole assenso all'espatrio e per il rilascio dei passaporti, per loro medesimi e per la figlia.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 05/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 722/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. MAURIZIO MARCELLA
e nato a [...] il [...], Parte_2
assistito e difeso dall'avv. MAURIZIO MARCELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/04/2025, e Parte_1
esponevano che in data 19/09/2012 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito civile, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 06/05/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Parte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) La sig.ra si è trasferita presso l'abitazione dei suoi genitori, dove vivrà Pt_1
insieme alla figlia ed ai nonni materni, in Via Tasso n. 2 Montesilvano - Pe,
3) mentre il sig. si è trasferito presso l'abitazione di proprietà della sua Parte_2
famiglia, in Via Eufrate 8 Montesilvano - Pe.
4) Entrambi i genitori, scegliendo l'affido congiunto, comunicheranno all'altro genitore ogni cambio di residenza, sia del genitore collocatario che non collocatario, questo affinché ciascun genitore sia sempre a conoscenza del luogo dove si trova il minore.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare a qualsiasi richiesta di mantenimento, in quanto economicamente autonomi ed autosufficienti. Il sig. è titolare di una ditta Parte_2
edile di costruzioni, mentre la sig.ra è operaia in una stireria. Pt_1
6) La figlia, minorenne, è affidata ad entrambi i genitori con collocazione materna prevalente, in modo che gli stessi debbano partecipare alle scelte di vita della minore, coordinandosi e così dialogando in un rapporto, che può essergli d'aiuto.
7) Il padre sig. provvederà al mantenimento ordinario della figlia, Parte_2
mediante versamento in favore della madre, il giorno dieci di ogni mese, tramite bonifico alle coordinate IBAN a lei intestate, della somma complessiva di € 300,00.
Somma rivalutabile annualmente ai fini ISTAT.
8) Il padre, Sig. provvederà altresì, nella misura del 100%, alle Parte_2
spese straordinarie necessarie alla figlia, come da Protocollo spese straordinarie del
Tribunale di Pescara.
9) L'assegno unico ed universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. n. 230/2021, sarà richiesto e percepito unicamente dalla sig.ra quale genitore con Pt_1
collocamento prevalente.
pagina 3 di 5 10) Per quanto attiene al diritto di visita del sig. fermo restando che la Parte_2
figlia sarà libera di recarsi e/o trattenersi dal padre ogni qual volta che vorrà, il sig. potrà vederla compatibilmente con gli impegni e con le esigenze della Parte_2
stessa, nel seguente modo:
11) Il papà avrà la figlia con sé una sera a settimana, solitamente il giovedì, o altro giorno da concordare di volta in volta, tenendo conto degli impegni di entrambi, per trascorre qualche ora insieme alla figlia fino al dopo cena. Il sig. avrà cura Parte_2
di riaccompagnare la figlia presso l'abitazione della sig.ra Pt_1
12) Il sig. avrà la figlia durante i fine settimana alternati, dal sabato dopo Parte_2
l'uscita da scuola, o dalle 9 a.m. durante le vacanze estive, fino alla domenica sera.
Relativamente al periodo Natalizio, salvo diverso accordo tra le parti, la figlia trascorrerà l'08/12, la vigilia del Natale, il giorno di Capodanno e la vigilia dell'Epifania con il padre;
il giorno di Natale, il 31/12 e l'epifania con la madre.
L'anno successivo i genitori alterneranno le feste.
Relativamente al periodo pasquale e salvo diverso accordo tra le parti, la figlia trascorrerà il Venerdì Santo ed il giorno di Pasqua con il padre;
il Sabato Santo ed il
Lunedì dell'Angelo con la madre.
L'anno successivo i genitori alterneranno le feste.
La figlia trascorrerà il giorno del loro compleanno, alternando un anno con il papà ed uno con la madre, oppure il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore;
salvo diverso accordo tra le parti.
Per le vacanze estive la figlia resterà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi o anche non consecutivi;
il detto periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il 15 giugno di ciascun anno. In detto periodo le visite infrasettimanali saranno sospese, al fine di permettere vacanze anche fuori dal Comune di residenza.
pagina 4 di 5 13) La figlia per i compleanni od onomastici dei genitori trascorrerà il pomeriggio e/o la serata con il genitore che compirà gli anni o l'onomastico, idem per la Festa del Papà e della Mamma;
14) Gli stessi si concedono vicendevole assenso all'espatrio e per il rilascio dei passaporti, per loro medesimi e per la figlia.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 06/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 05/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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