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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15716 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 52002 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(C.F. ), in giudizio Parte_1 C.F._1 in proprio e, anche disgiuntamente, con l'avv. Francesco Frattini
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. Giovanni Petrillo
-parte convenuta-
OGGETTO: deposito.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni:
- per parte attrice: “come da atto di citazione” e quindi “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della domanda - accertare e dichiarare la responsabilità della per i Controparte_2 fatti decritti in atti in ordine al furto della fedina marca “ come indicata CP_3
,patito dalla attrice presso l'albergo , e per l'effetto, condannare la CP_4 stessa società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice per la somma di € 6.500,00 pari al valore del gioiello sottratto. Ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Condannare la società convenuta al risarcimento
1 del danno morale da liquidarsi secondo equità. Con vittoria di spese, competenze e onorari”
- per parte convenuta: in mancanza di precisazione delle conclusioni, si richiamano quelle formulate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e quindi:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, 1) In via preliminare sospendere ex articolo 295 cpc il presente procedimento sino alla definizione dell'azione penale avviata a seguito della denuncia querela formulata da parte attrice;
2) nel merito, rigettare l'avversa domanda in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondata per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto e/o per ogni altra ragione in diritto e/o in fatto che verrà in luce a seguito del presente procedimento e comunque non provata;
3) per le causali di cui in atti, e dunque anche eventualmente ai sensi dell'art. 1227 comma II c.c., rigettare le domande svolte dell'attore nei propri confronti in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum;
4) In via subordinata: nella denegatissima ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse domande, comunque ridurre il risarcimento in considerazione del preponderante concorso colposo dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227 I comma c.c. e comunque nei limiti di cui di cui all'articolo 1783 c.c. ultimo comma;
5) Con vittoria di spese IVA e CPA da distrarsi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domande, eccezioni e altri elementi rilevanti ai fini della decisione.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.10.2020,
[...] ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2 formulando le conclusioni sopra richiamate.
La attrice, in sintesi, ha allegato e dedotto:
- che, nei giorni 19 e 20 giugno 2020 ed unitamente al proprio coniuge, aveva soggiornato presso l'albergo ”, sito in San Felice Circeo (LT), di CP_4 proprietà della società convenuta;
- che, giunta presso la struttura alberghiera e dopo aver consumato la cena presso la stessa struttura, aveva riposto, nella cassaforte della camera assegnatale, un sacchetto di velluto contenente i propri monili, tra cui una fedina marca in oro bianco e CP_3 brillanti;
2 - che il mattino seguente, tornando nella propria camera dopo avere consumato la colazione, aveva trovato all'interno di essa una cameriera;
e ciò nonostante sulla porta di ingresso fosse presente l'apposito cartello “non disturbare” e nonostante la camera non fosse stata ancora rilasciata dagli ospiti;
- che, a fronte delle immediate rimostranze della stessa attrice, la cameriera aveva risposto di non avere rubato nulla;
- che, solo una volta eseguito il check-out e risalita a bordo della propria autovettura parcheggiata all'interno della struttura alberghiera e, più precisamente, mentre si accingeva a restituire al proprio coniuge l'orologio e la fede nuziale, anch'essi custoditi insieme con gli altri monili, si era avveduta del furto della propria fedina;
- che era quindi immediatamente rientrata all'interno dell'albergo, rappresentando la circostanza alla direzione e recandosi presso la camera dove aveva alloggiato, nelle cui vicinanze era ancora presente la cameriera in precedenza vista all'interno della stessa camera;
- che l'ispezione dei luoghi, effettuata su indicazione della direttrice dell'albergo, aveva dato esito negativo;
- che, il 23.6.2020 e verificato che nel frattempo l'albergo non aveva rinvenuto l'anello, aveva quindi presentato denuncia-querela per il furto subito;
- che, con missiva del 25.6.2020, aveva poi anche richiesto alla società convenuta il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, per un totale di euro 6.500,00, pari al valore dell'anello sottratto, oltre al danno morale;
richiesta questa alla quale la convenuta aveva replicato negando ogni propria responsabilità e rappresentando trattarsi di un mero smarrimento involontario;
- che la convenuta doveva essere invece considerata responsabile ai sensi dell'art. 1783, comma 1, c.c., nonché ai sensi dell'art. 1785 bis c.c..
1.2. Parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del giudice adìto, chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e concludendo comunque, nel merito, per il rigetto della avversa domanda o, in subordine, per il suo accoglimento solo parziale.
Per quanto qui più rileva (atteso che la già richiamata eccezione pregiudiziale è stata poi fatta oggetto di rinuncia in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), la convenuta ha infatti eccepito:
3 - che il giudizio doveva essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in ragione della denuncia-querela presentata dalla attrice;
- che parte delle circostanze allegate dalla attrice erano contestate, in quanto non era vero che la stessa attrice, in occasione del soggiorno, indossasse il gioiello di cui aveva denunciato la sottrazione, avesse utilizzato la cassaforte per riporvelo, avesse appeso fuori dalla porta della stanza il cartello invitante a non disturbare ed avesse comunque subito, all'interno della struttura alberghiera, il furto del gioiello;
- che il contratto di soggiorno prevedeva che la colazione fosse servita dalle ore 7.30 alle ore 10.30, che il check-out con la riconsegna della camera vuota fosse effettuato alle ore 11.00, che l'albergatore non fosse responsabile per i beni lasciati in stanza non custoditi e che lo stesso albergatore offrisse il servizio di custodia gratuita dei preziosi degli ospiti presso la propria cassaforte centrale;
- che non vi era pertanto alcuna responsabilità della stessa convenuta o che comunque il risarcimento del danno doveva essere limitato, ai sensi dell'art. 1783, ultimo comma,
c.c., al minore importo di euro 4.409,00 (in quanto l'attrice ed il coniuge avevano sopportato per il pernottamento, una spesa di euro 44,09 ciascuno, al netto della colazione, della cena e di una bevanda in camera) e in ogni caso ulteriormente ridotto, se non del tutto escluso, in ragione del concorso di colpa della danneggiata.
1.3. Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale della attrice e prova testimoniale, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
2. Sulla istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c..
A fronte delle conclusioni formulate da parte convenuta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., va ribadita l'insussistenza dei presupposti per disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
Parte convenuta, nel proporre l'istanza in questione, si è infatti limitata ad evidenziare la circostanza dell'avvenuta proposizione della denuncia-querela versata in atti dalla attrice.
A prescindere da ogni ulteriore considerazione, va allora rilevato (cfr. Cass.
11688/2018) che la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., è subordinata alla condizione della contemporanea
4 pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari.
3. Sulla domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
La domanda va accolta nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
3.1. In diritto, occorre brevemente premettere che quello (pacificamente) concluso tra le parti in causa è un c.d. contratto alberghiero, ossia un “contratto atipico o, al più misto, con cui l'albergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno dalla locazione dell'alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione dell'alloggio possa valer, sotto il profilo causale, a fare assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio” (così
Cass. 10158/1994 e Cass. 19769/2003).
La disciplina codicistica, nel regolamentare la responsabilità dell'albergatore per le ipotesi di deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose del cliente, distingue a seconda che le res siano state meramente introdotte nella struttura (art. 1783 c.c.) oppure siano state effettivamente affidate all'albergatore (art. 1784 c.c.).
Nel primo caso, l'art. 1783 c.c. stabilisce che sono considerate “cose portate in albergo”, tra le altre, quelle che si trovano all'interno della struttura “durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio” (comma 2) e, in relazione a queste, limita la responsabilità dell'albergatore al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto,
“sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata”
(comma 4). Limite questo che viene tuttavia meno, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c., nell'ipotesi in cui il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti a colpa dell'albergatore o dei suoi familiari o ausiliari.
Nel secondo caso, invece, ossia quando l'albergatore abbia ricevuto in custodia le cose o abbia rifiutato di riceverle pur avendo l'obbligo di accettarle, l'art. 1784 c.c. prevede invece la responsabilità illimitata dell'albergatore.
3.2. In entrambi i casi, l'albergatore è poi esonerato da ogni responsabilità qualora deterioramento, distruzione o sottrazione delle res siano dovuti al cliente, a forza maggiore ovvero alla natura della cosa (art. 1785 c.c.).
5 Non ricorre peraltro la causa di esonero della responsabilità dell'albergatore di cui al n. 1) dell'art. 1785 c.c. (ossia quella prevista per l'ipotesi in cui il fatto sia dovuto
“al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita”), nel caso in cui il cliente non gli abbia affidato, non sussistendo alcun un obbligo normativo in tal senso, gli oggetti di valore di sua proprietà, posto che, per le cose portate in albergo di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell'albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo collegata al solo fatto dell'introduzione degli effetti personali del cliente nei locali, per il tempo in cui si dispone dell'alloggio (così Cass. 4132/2024).
Sul punto, si è infatti osservato (v. la appena citata Cass. 4132/2024, in motivazione) che “proprio il rilievo che l'albergatore non può rifiutare di ricevere in custodia gli oggetti di valore (tranne i casi espressamente previsti dall'art. 1784 cod.civ.) dimostra che non vi è l'obbligo per il cliente di affidarli in custodia, mancando una specifica previsione normativa in tal senso;
il cliente che non si avvale della possibilità di consegnare detti oggetti in custodia corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno (art. 1783 cod.civ.), a meno che non provi la colpa dell'albergatore ai sensi dell'art. 1785-bis cod.civ. (Cass. 05/12/2008, n. 28812)”; di modo che “la responsabilità limitata costituisce, dunque, il punto di equilibrio tra l'esigenza del cliente di non portare con sé le cose introdotte in albergo e l'esigenza di non gravare eccessivamente sull'albergatore con una responsabilità illimitata”.
3.3. Quanto poi al limite previsto dall'art. 1783, comma 4, c.c., la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il richiamo al “prezzo della locazione dell'alloggio per giornata” deve essere inteso come riferito al corrispettivo del godimento della camera occupata dal cliente e della somministrazione di quei servizi accessori, ma assolutamente indispensabili per usufruire della stessa in condizioni di normalità e che, tuttavia, ove l'albergatore pattuisca con il cliente sin dall'origine un prezzo giornaliero nel quale siano comprese indistintamente sia la prestazione della camera, sia quella di ulteriori servizi che, pur potendo essere semplicemente offerti, siano invece assunti negozialmente come imprescindibili condizioni dell'alloggio, venendo perciò ad assumere il carattere dell'obbligatorietà nei confronti del cliente, sì da connaturare il rapporto secondo uno schema concettualmente diverso, il parametro
6 legale deve corrispondere al prezzo globale (così Cass. 2475/1991, in relazione a fattispecie in cui il prezzo globalmente pattuito era comprensivo del corrispettivo dell'alloggio e dei pasti).
La stessa giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 5030/2014) ha inoltre chiarito che il predetto limite è da intendersi commisurato al corrispettivo complessivo dell'alloggio e non a quello "pro quota" dovuto dal singolo cliente.
3.4. Nel caso di specie, in cui è pacifico che la cosa sottratta non sia stata consegnata all'albergatore, il regime cui occorre fare riferimento è dunque quello previsto, dall'art. 1783 c.c., per le cose portate in albergo.
3.5. Le risultanze acquisite consentono poi di ritenere provati tanto l'avvenuta introduzione della cosa nella struttura alberghiera, quanto il fatto che la medesima cosa sia stata sottratta mentre si trovava all'interno della stessa struttura.
Depongono infatti in tal senso, in primo luogo, le dichiarazioni – puntuali, coerenti, non significativamente smentite da altre risultanze e della cui attendibilità non vi sono quindi ragioni di dubitare – rese dai testimoni marito Testimone_1 dell'attrice (“Siamo arrivati il 19.6.2020. Mia moglie a cena indossava la fedina d'oro cui si fa riferimento. Era l'anello di fidanzamento che le avevo regalato io. Era un anello in oro bianco di con sette brillanti”) e amico della CP_3 Persona_1 coppia, che ha confermato di aver ha incontrato, in data 19.6.2020, l'attrice ed il marito appena prima di cena (“Ricordo che la attrice indossava un anello particolarmente evidente. Lo avevo già visto in precedenza. Era una veretta di pietre preziose. Prendo visione del doc. 2 di parte attrice. È questo l'anello cui mi riferivo”).
Quanto sopra trova peraltro indiretto riscontro anche nelle dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi, ossia da e – entrambe Testimone_2 Testimone_3 all'epoca dei fatti dipendenti della società convenuta, la seconda con funzioni di direttrice della struttura alberghiera – le quali hanno confermato sia il fatto che la attrice abbia denunciato la sparizione dell'anello, al personale dell'albergo, subito dopo avere lasciato la stanza, sia il fatto che le ricerche compiute nell'immediatezza, dallo stesso personale, non abbiano consentito il ritrovamento dell'anello presso la stanza o comunque all'interno della struttura.
Il che rende credibile non solo che l'anello sia stato effettivamente portato all'interno della struttura, ma anche che esso sia stato sottratto e non semplicemente
7 smarrito (stante il vano esito delle ricerche effettuate nell'immediatezza e come ulteriormente confermato dalla circostanza che la convenuta non ha neanche allegato il successivo rinvenimento del bene), quando la attrice era ancora all'interno dell'albergo
(stante la tempistica della denuncia)
3.6. Parte convenuta, pur essendo di ciò onerata, non ha invece dato la prova liberatoria richiesta dall'art. 1785 c.c. e quindi la prova del fatto che la sottrazione sia stata determinata dalla condotta del cliente, dalla forza maggiore o dalla natura della cosa.
Per quanto già detto in premessa in ordine ai rapporti fra le due distinte fattispecie disciplinate dagli artt. 1783 e 1784 c.c., è infatti irrilevante, innanzitutto, la circostanza che la attrice non abbia affidato l'anello all'albergatore e non si sia quindi avvalsa del servizio di custodia gratuita dei preziosi degli ospiti, offerto dallo stesso albergatore tramite la propria cassaforte centrale.
Così come è irrilevante che attrice, nell'allontanarsi dalla camera per consumare la colazione, abbia o meno esposto sulla porta d'ingresso della camera il cartello “non disturbare”, non essendo tale accorgimento finalizzato ad evitare la sottrazione di beni presenti all'interno della camera.
Non risulta poi che le modalità con cui la attrice ha conservato l'anello all'interno della camera, durante la propria assenza, integrino gli estremi di una condotta caratterizzata da colpa.
E' infatti pur vero che, dal tenore della denuncia-querela presentata dalla attrice (v. doc. 4 del fascicolo di parte), si evince come la stessa, prima di lasciare la camera per recarsi a consumare la colazione, abbia riposto i propri monili (fra cui l'anello) all'interno della propria borsa e lasciato quindi la borsa con l'anello all'interno della camera.
Tale condotta non può tuttavia essere considerata colposa, tenuto conto che la attrice poteva ragionevolmente confidare sul fatto che nessun addetto della struttura alberghiera sarebbe entrato nella stanza prima della effettuazione del check-out
(essendo noto come il riordino della camera, al termine del soggiorno, avvenga di norma solo dopo tale momento) e che comunque il personale dell'albergo, ove vi avesse fatto ingresso, avrebbe tenuto un comportamento conforme agli standard di professionalità richiesti agli operatori del settore.
8 Va quindi escluso che la convenuta abbia dato non solo la prova liberatoria richiesta dall'art. 1785, n. 1) c.c., ma neanche la prova (di cui era parimenti onerata;
v.
Cass. 25712/2023) di un fatto idoneo ad integrare gli estremi di cui all'art. 1227, comma 1, c.c..
3.7. Il danno patrimoniale subito dalla attrice va liquidato in euro 6.500,00 e dunque, applicata la rivalutazione monetaria (secondo i noti indici ISTAT FOI) dal fatto (20.6.2020) all'attualità, in complessivi euro 7.722,00.
Induce infatti a questa conclusione la documentazione prodotta da parte attrice (v. doc. 2 e 3 del fascicolo di parte attrice), idonea ad attestare la natura ed il valore del monile (anello in oro 18 kt, di marca del peso di 4,6 grammi, con sette CP_3 diamanti del peso di 1,61 carati, di grado G) ed il fatto che parte convenuta non abbia sollevato alcuna contestazione in ordine alla corrispondenza fra il prezzo di acquisto dichiarato dalla attrice ed il valore di mercato del bene.
3.8. Deve poi essere liquidato un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Pur non ricorrendo i presupposti per il riconoscimento del danno morale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185, comma 2, c.p. (non è infatti emersa una prova adeguata del fatto che la sottrazione sia riconducibile ad un illecito penale posto in essere da dipendenti o comunque collaboratori della società convenuta;
e ciò in quanto, sulla base delle risultanze acquisite, non si può neanche escludere che la sottrazione stessa sia avvenuta ad opera di soggetti terzi), la natura del bene sottratto
(anello di fidanzamento regalato dal coniuge poi sposato nel 2017, come confermato dalla prova testimoniale) ed il valore affettivo e simbolico ad esso di norma ancora attribuito nell'attuale contesto sociale, consentono infatti di ritenere integrati i presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale (cfr. Cass. S.U.
26972/2008), ricorrendo sia il presupposto della lesione di un diritto inviolabile della persona di rilevanza costituzionale (ex art. 2 Cost.), sia gli ulteriori presupposti della gravità della lesione e della serietà del danno (in ragione del già evidenziato valore simbolico del bene e del carattere definitivo della perdita).
In mancanza di ulteriori elementi di valutazione, il danno in questione può essere liquidato, in via equitativa, nell'importo di euro 1.000,00.
3.9. Il danno così complessivamente liquidato non eccede quindi il limite
9 quantitativo previsto dall'art. 1783, comma 4, c.c..
Facendo applicazione dei principi già richiamati (v. precedente par. 3.3), va infatti considerato che il corrispettivo complessivo dell'alloggio (ossia quello per il soggiorno della coppia nella camera matrimoniale e non a quello "pro quota" dovuto dal singolo cliente) ammonta ad euro 118,99, IVA compresa (v. fattura prodotta come doc. 1 del fascicolo di parte attrice, voce “Camera & Colazione – tariffa web” per la notte tra il
19 e il 20 giugno 2020). Motivo per cui il limite quantitativo posto dalla predetta disposizione (cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata) è pari ad euro 11.899,80.
3.10. La convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento, in favore della attrice, del complessivo importo di euro 8.722,00.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
valore della controversia ricompreso fra 5.200,00 e 26.000,00 euro;
valori minimi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione, in considerazione del valore della controversia prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, dell'importo di euro 8.722,00; Parte_1
2) condanna al rimborso, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per Parte_1 compenso professionale ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot dott. Lorenzo Del Castello
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 52002 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
(C.F. ), in giudizio Parte_1 C.F._1 in proprio e, anche disgiuntamente, con l'avv. Francesco Frattini
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. Giovanni Petrillo
-parte convenuta-
OGGETTO: deposito.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni:
- per parte attrice: “come da atto di citazione” e quindi “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della domanda - accertare e dichiarare la responsabilità della per i Controparte_2 fatti decritti in atti in ordine al furto della fedina marca “ come indicata CP_3
,patito dalla attrice presso l'albergo , e per l'effetto, condannare la CP_4 stessa società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice per la somma di € 6.500,00 pari al valore del gioiello sottratto. Ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Condannare la società convenuta al risarcimento
1 del danno morale da liquidarsi secondo equità. Con vittoria di spese, competenze e onorari”
- per parte convenuta: in mancanza di precisazione delle conclusioni, si richiamano quelle formulate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e quindi:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, 1) In via preliminare sospendere ex articolo 295 cpc il presente procedimento sino alla definizione dell'azione penale avviata a seguito della denuncia querela formulata da parte attrice;
2) nel merito, rigettare l'avversa domanda in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondata per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto e/o per ogni altra ragione in diritto e/o in fatto che verrà in luce a seguito del presente procedimento e comunque non provata;
3) per le causali di cui in atti, e dunque anche eventualmente ai sensi dell'art. 1227 comma II c.c., rigettare le domande svolte dell'attore nei propri confronti in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum;
4) In via subordinata: nella denegatissima ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse domande, comunque ridurre il risarcimento in considerazione del preponderante concorso colposo dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227 I comma c.c. e comunque nei limiti di cui di cui all'articolo 1783 c.c. ultimo comma;
5) Con vittoria di spese IVA e CPA da distrarsi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domande, eccezioni e altri elementi rilevanti ai fini della decisione.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.10.2020,
[...] ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2 formulando le conclusioni sopra richiamate.
La attrice, in sintesi, ha allegato e dedotto:
- che, nei giorni 19 e 20 giugno 2020 ed unitamente al proprio coniuge, aveva soggiornato presso l'albergo ”, sito in San Felice Circeo (LT), di CP_4 proprietà della società convenuta;
- che, giunta presso la struttura alberghiera e dopo aver consumato la cena presso la stessa struttura, aveva riposto, nella cassaforte della camera assegnatale, un sacchetto di velluto contenente i propri monili, tra cui una fedina marca in oro bianco e CP_3 brillanti;
2 - che il mattino seguente, tornando nella propria camera dopo avere consumato la colazione, aveva trovato all'interno di essa una cameriera;
e ciò nonostante sulla porta di ingresso fosse presente l'apposito cartello “non disturbare” e nonostante la camera non fosse stata ancora rilasciata dagli ospiti;
- che, a fronte delle immediate rimostranze della stessa attrice, la cameriera aveva risposto di non avere rubato nulla;
- che, solo una volta eseguito il check-out e risalita a bordo della propria autovettura parcheggiata all'interno della struttura alberghiera e, più precisamente, mentre si accingeva a restituire al proprio coniuge l'orologio e la fede nuziale, anch'essi custoditi insieme con gli altri monili, si era avveduta del furto della propria fedina;
- che era quindi immediatamente rientrata all'interno dell'albergo, rappresentando la circostanza alla direzione e recandosi presso la camera dove aveva alloggiato, nelle cui vicinanze era ancora presente la cameriera in precedenza vista all'interno della stessa camera;
- che l'ispezione dei luoghi, effettuata su indicazione della direttrice dell'albergo, aveva dato esito negativo;
- che, il 23.6.2020 e verificato che nel frattempo l'albergo non aveva rinvenuto l'anello, aveva quindi presentato denuncia-querela per il furto subito;
- che, con missiva del 25.6.2020, aveva poi anche richiesto alla società convenuta il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, per un totale di euro 6.500,00, pari al valore dell'anello sottratto, oltre al danno morale;
richiesta questa alla quale la convenuta aveva replicato negando ogni propria responsabilità e rappresentando trattarsi di un mero smarrimento involontario;
- che la convenuta doveva essere invece considerata responsabile ai sensi dell'art. 1783, comma 1, c.c., nonché ai sensi dell'art. 1785 bis c.c..
1.2. Parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del giudice adìto, chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e concludendo comunque, nel merito, per il rigetto della avversa domanda o, in subordine, per il suo accoglimento solo parziale.
Per quanto qui più rileva (atteso che la già richiamata eccezione pregiudiziale è stata poi fatta oggetto di rinuncia in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), la convenuta ha infatti eccepito:
3 - che il giudizio doveva essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in ragione della denuncia-querela presentata dalla attrice;
- che parte delle circostanze allegate dalla attrice erano contestate, in quanto non era vero che la stessa attrice, in occasione del soggiorno, indossasse il gioiello di cui aveva denunciato la sottrazione, avesse utilizzato la cassaforte per riporvelo, avesse appeso fuori dalla porta della stanza il cartello invitante a non disturbare ed avesse comunque subito, all'interno della struttura alberghiera, il furto del gioiello;
- che il contratto di soggiorno prevedeva che la colazione fosse servita dalle ore 7.30 alle ore 10.30, che il check-out con la riconsegna della camera vuota fosse effettuato alle ore 11.00, che l'albergatore non fosse responsabile per i beni lasciati in stanza non custoditi e che lo stesso albergatore offrisse il servizio di custodia gratuita dei preziosi degli ospiti presso la propria cassaforte centrale;
- che non vi era pertanto alcuna responsabilità della stessa convenuta o che comunque il risarcimento del danno doveva essere limitato, ai sensi dell'art. 1783, ultimo comma,
c.c., al minore importo di euro 4.409,00 (in quanto l'attrice ed il coniuge avevano sopportato per il pernottamento, una spesa di euro 44,09 ciascuno, al netto della colazione, della cena e di una bevanda in camera) e in ogni caso ulteriormente ridotto, se non del tutto escluso, in ragione del concorso di colpa della danneggiata.
1.3. Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale della attrice e prova testimoniale, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
2. Sulla istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c..
A fronte delle conclusioni formulate da parte convenuta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., va ribadita l'insussistenza dei presupposti per disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
Parte convenuta, nel proporre l'istanza in questione, si è infatti limitata ad evidenziare la circostanza dell'avvenuta proposizione della denuncia-querela versata in atti dalla attrice.
A prescindere da ogni ulteriore considerazione, va allora rilevato (cfr. Cass.
11688/2018) che la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., è subordinata alla condizione della contemporanea
4 pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari.
3. Sulla domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
La domanda va accolta nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
3.1. In diritto, occorre brevemente premettere che quello (pacificamente) concluso tra le parti in causa è un c.d. contratto alberghiero, ossia un “contratto atipico o, al più misto, con cui l'albergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno dalla locazione dell'alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione dell'alloggio possa valer, sotto il profilo causale, a fare assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio” (così
Cass. 10158/1994 e Cass. 19769/2003).
La disciplina codicistica, nel regolamentare la responsabilità dell'albergatore per le ipotesi di deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose del cliente, distingue a seconda che le res siano state meramente introdotte nella struttura (art. 1783 c.c.) oppure siano state effettivamente affidate all'albergatore (art. 1784 c.c.).
Nel primo caso, l'art. 1783 c.c. stabilisce che sono considerate “cose portate in albergo”, tra le altre, quelle che si trovano all'interno della struttura “durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio” (comma 2) e, in relazione a queste, limita la responsabilità dell'albergatore al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto,
“sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata”
(comma 4). Limite questo che viene tuttavia meno, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c., nell'ipotesi in cui il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti a colpa dell'albergatore o dei suoi familiari o ausiliari.
Nel secondo caso, invece, ossia quando l'albergatore abbia ricevuto in custodia le cose o abbia rifiutato di riceverle pur avendo l'obbligo di accettarle, l'art. 1784 c.c. prevede invece la responsabilità illimitata dell'albergatore.
3.2. In entrambi i casi, l'albergatore è poi esonerato da ogni responsabilità qualora deterioramento, distruzione o sottrazione delle res siano dovuti al cliente, a forza maggiore ovvero alla natura della cosa (art. 1785 c.c.).
5 Non ricorre peraltro la causa di esonero della responsabilità dell'albergatore di cui al n. 1) dell'art. 1785 c.c. (ossia quella prevista per l'ipotesi in cui il fatto sia dovuto
“al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita”), nel caso in cui il cliente non gli abbia affidato, non sussistendo alcun un obbligo normativo in tal senso, gli oggetti di valore di sua proprietà, posto che, per le cose portate in albergo di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell'albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo collegata al solo fatto dell'introduzione degli effetti personali del cliente nei locali, per il tempo in cui si dispone dell'alloggio (così Cass. 4132/2024).
Sul punto, si è infatti osservato (v. la appena citata Cass. 4132/2024, in motivazione) che “proprio il rilievo che l'albergatore non può rifiutare di ricevere in custodia gli oggetti di valore (tranne i casi espressamente previsti dall'art. 1784 cod.civ.) dimostra che non vi è l'obbligo per il cliente di affidarli in custodia, mancando una specifica previsione normativa in tal senso;
il cliente che non si avvale della possibilità di consegnare detti oggetti in custodia corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno (art. 1783 cod.civ.), a meno che non provi la colpa dell'albergatore ai sensi dell'art. 1785-bis cod.civ. (Cass. 05/12/2008, n. 28812)”; di modo che “la responsabilità limitata costituisce, dunque, il punto di equilibrio tra l'esigenza del cliente di non portare con sé le cose introdotte in albergo e l'esigenza di non gravare eccessivamente sull'albergatore con una responsabilità illimitata”.
3.3. Quanto poi al limite previsto dall'art. 1783, comma 4, c.c., la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il richiamo al “prezzo della locazione dell'alloggio per giornata” deve essere inteso come riferito al corrispettivo del godimento della camera occupata dal cliente e della somministrazione di quei servizi accessori, ma assolutamente indispensabili per usufruire della stessa in condizioni di normalità e che, tuttavia, ove l'albergatore pattuisca con il cliente sin dall'origine un prezzo giornaliero nel quale siano comprese indistintamente sia la prestazione della camera, sia quella di ulteriori servizi che, pur potendo essere semplicemente offerti, siano invece assunti negozialmente come imprescindibili condizioni dell'alloggio, venendo perciò ad assumere il carattere dell'obbligatorietà nei confronti del cliente, sì da connaturare il rapporto secondo uno schema concettualmente diverso, il parametro
6 legale deve corrispondere al prezzo globale (così Cass. 2475/1991, in relazione a fattispecie in cui il prezzo globalmente pattuito era comprensivo del corrispettivo dell'alloggio e dei pasti).
La stessa giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 5030/2014) ha inoltre chiarito che il predetto limite è da intendersi commisurato al corrispettivo complessivo dell'alloggio e non a quello "pro quota" dovuto dal singolo cliente.
3.4. Nel caso di specie, in cui è pacifico che la cosa sottratta non sia stata consegnata all'albergatore, il regime cui occorre fare riferimento è dunque quello previsto, dall'art. 1783 c.c., per le cose portate in albergo.
3.5. Le risultanze acquisite consentono poi di ritenere provati tanto l'avvenuta introduzione della cosa nella struttura alberghiera, quanto il fatto che la medesima cosa sia stata sottratta mentre si trovava all'interno della stessa struttura.
Depongono infatti in tal senso, in primo luogo, le dichiarazioni – puntuali, coerenti, non significativamente smentite da altre risultanze e della cui attendibilità non vi sono quindi ragioni di dubitare – rese dai testimoni marito Testimone_1 dell'attrice (“Siamo arrivati il 19.6.2020. Mia moglie a cena indossava la fedina d'oro cui si fa riferimento. Era l'anello di fidanzamento che le avevo regalato io. Era un anello in oro bianco di con sette brillanti”) e amico della CP_3 Persona_1 coppia, che ha confermato di aver ha incontrato, in data 19.6.2020, l'attrice ed il marito appena prima di cena (“Ricordo che la attrice indossava un anello particolarmente evidente. Lo avevo già visto in precedenza. Era una veretta di pietre preziose. Prendo visione del doc. 2 di parte attrice. È questo l'anello cui mi riferivo”).
Quanto sopra trova peraltro indiretto riscontro anche nelle dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi, ossia da e – entrambe Testimone_2 Testimone_3 all'epoca dei fatti dipendenti della società convenuta, la seconda con funzioni di direttrice della struttura alberghiera – le quali hanno confermato sia il fatto che la attrice abbia denunciato la sparizione dell'anello, al personale dell'albergo, subito dopo avere lasciato la stanza, sia il fatto che le ricerche compiute nell'immediatezza, dallo stesso personale, non abbiano consentito il ritrovamento dell'anello presso la stanza o comunque all'interno della struttura.
Il che rende credibile non solo che l'anello sia stato effettivamente portato all'interno della struttura, ma anche che esso sia stato sottratto e non semplicemente
7 smarrito (stante il vano esito delle ricerche effettuate nell'immediatezza e come ulteriormente confermato dalla circostanza che la convenuta non ha neanche allegato il successivo rinvenimento del bene), quando la attrice era ancora all'interno dell'albergo
(stante la tempistica della denuncia)
3.6. Parte convenuta, pur essendo di ciò onerata, non ha invece dato la prova liberatoria richiesta dall'art. 1785 c.c. e quindi la prova del fatto che la sottrazione sia stata determinata dalla condotta del cliente, dalla forza maggiore o dalla natura della cosa.
Per quanto già detto in premessa in ordine ai rapporti fra le due distinte fattispecie disciplinate dagli artt. 1783 e 1784 c.c., è infatti irrilevante, innanzitutto, la circostanza che la attrice non abbia affidato l'anello all'albergatore e non si sia quindi avvalsa del servizio di custodia gratuita dei preziosi degli ospiti, offerto dallo stesso albergatore tramite la propria cassaforte centrale.
Così come è irrilevante che attrice, nell'allontanarsi dalla camera per consumare la colazione, abbia o meno esposto sulla porta d'ingresso della camera il cartello “non disturbare”, non essendo tale accorgimento finalizzato ad evitare la sottrazione di beni presenti all'interno della camera.
Non risulta poi che le modalità con cui la attrice ha conservato l'anello all'interno della camera, durante la propria assenza, integrino gli estremi di una condotta caratterizzata da colpa.
E' infatti pur vero che, dal tenore della denuncia-querela presentata dalla attrice (v. doc. 4 del fascicolo di parte), si evince come la stessa, prima di lasciare la camera per recarsi a consumare la colazione, abbia riposto i propri monili (fra cui l'anello) all'interno della propria borsa e lasciato quindi la borsa con l'anello all'interno della camera.
Tale condotta non può tuttavia essere considerata colposa, tenuto conto che la attrice poteva ragionevolmente confidare sul fatto che nessun addetto della struttura alberghiera sarebbe entrato nella stanza prima della effettuazione del check-out
(essendo noto come il riordino della camera, al termine del soggiorno, avvenga di norma solo dopo tale momento) e che comunque il personale dell'albergo, ove vi avesse fatto ingresso, avrebbe tenuto un comportamento conforme agli standard di professionalità richiesti agli operatori del settore.
8 Va quindi escluso che la convenuta abbia dato non solo la prova liberatoria richiesta dall'art. 1785, n. 1) c.c., ma neanche la prova (di cui era parimenti onerata;
v.
Cass. 25712/2023) di un fatto idoneo ad integrare gli estremi di cui all'art. 1227, comma 1, c.c..
3.7. Il danno patrimoniale subito dalla attrice va liquidato in euro 6.500,00 e dunque, applicata la rivalutazione monetaria (secondo i noti indici ISTAT FOI) dal fatto (20.6.2020) all'attualità, in complessivi euro 7.722,00.
Induce infatti a questa conclusione la documentazione prodotta da parte attrice (v. doc. 2 e 3 del fascicolo di parte attrice), idonea ad attestare la natura ed il valore del monile (anello in oro 18 kt, di marca del peso di 4,6 grammi, con sette CP_3 diamanti del peso di 1,61 carati, di grado G) ed il fatto che parte convenuta non abbia sollevato alcuna contestazione in ordine alla corrispondenza fra il prezzo di acquisto dichiarato dalla attrice ed il valore di mercato del bene.
3.8. Deve poi essere liquidato un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Pur non ricorrendo i presupposti per il riconoscimento del danno morale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185, comma 2, c.p. (non è infatti emersa una prova adeguata del fatto che la sottrazione sia riconducibile ad un illecito penale posto in essere da dipendenti o comunque collaboratori della società convenuta;
e ciò in quanto, sulla base delle risultanze acquisite, non si può neanche escludere che la sottrazione stessa sia avvenuta ad opera di soggetti terzi), la natura del bene sottratto
(anello di fidanzamento regalato dal coniuge poi sposato nel 2017, come confermato dalla prova testimoniale) ed il valore affettivo e simbolico ad esso di norma ancora attribuito nell'attuale contesto sociale, consentono infatti di ritenere integrati i presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale (cfr. Cass. S.U.
26972/2008), ricorrendo sia il presupposto della lesione di un diritto inviolabile della persona di rilevanza costituzionale (ex art. 2 Cost.), sia gli ulteriori presupposti della gravità della lesione e della serietà del danno (in ragione del già evidenziato valore simbolico del bene e del carattere definitivo della perdita).
In mancanza di ulteriori elementi di valutazione, il danno in questione può essere liquidato, in via equitativa, nell'importo di euro 1.000,00.
3.9. Il danno così complessivamente liquidato non eccede quindi il limite
9 quantitativo previsto dall'art. 1783, comma 4, c.c..
Facendo applicazione dei principi già richiamati (v. precedente par. 3.3), va infatti considerato che il corrispettivo complessivo dell'alloggio (ossia quello per il soggiorno della coppia nella camera matrimoniale e non a quello "pro quota" dovuto dal singolo cliente) ammonta ad euro 118,99, IVA compresa (v. fattura prodotta come doc. 1 del fascicolo di parte attrice, voce “Camera & Colazione – tariffa web” per la notte tra il
19 e il 20 giugno 2020). Motivo per cui il limite quantitativo posto dalla predetta disposizione (cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata) è pari ad euro 11.899,80.
3.10. La convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento, in favore della attrice, del complessivo importo di euro 8.722,00.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
valore della controversia ricompreso fra 5.200,00 e 26.000,00 euro;
valori minimi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione, in considerazione del valore della controversia prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, dell'importo di euro 8.722,00; Parte_1
2) condanna al rimborso, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per Parte_1 compenso professionale ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot dott. Lorenzo Del Castello
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