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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 588/2025
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, Dott. Dario Albergo,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da in persona del l.r.p.t., con Sede legale in Via V. Alfieri n.
1 - Conegliano Parte_1
(TV), iscrizione al Registro delle imprese di Treviso - Belluno e numero di codice fiscale
, e per essa, quale mandataria, in persona del l.r.p.t., con sede legale P.IVA_1 Parte_2 in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale
, p. IVA P.IVA_2 P.IVA_3
ritenuta la propria competenza;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; rilevato che invece appare non sufficientemente argomentata la ragione di pericolo nel ritardo per cui si chiede la provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c.;
ritenuto che, seppur in relazione alla cognizione necessariamente sommaria del presente procedimento, appare che entrambi i debitori potrebbero assumere la qualità di “consumatore”; considerato che in base alla documentazione contrattuale prodotta, e sempre in relazione alla cognizione necessariamente sommaria del presente procedimento, si ritiene che non sussistano clausole vessatorie rilevanti in considerazione all'oggetto della domanda;
INGIUNGE A
1) , nata a [...] il [...], C.F. Parte_3
, residente in [...], Corso Umberto I n. 319; C.F._1
2) , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], Corso Umberto I n. 319; C.F._2
di pagare in solido, alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la prima come debitrice principale, ed il secondo come fideiussore (CON IL LIMITE MASSIMO, PER QUEST'ULTIMO, dell'importo complessivo di € 52.500,00) entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 62.101,37;
2. interessi come da domanda (“oltre interessi successivi dal 23/11/2019 sino al soddisfo, dovuta per le causali sopra specificate, oltre interessi successivi al tasso legale dovuti sino al soddisfo”);
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per esborsi ed in € 2.242,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge;
AVVERTE
1 la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto a norma di legge nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, con l'assistenza di un difensore, e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo, e dunque in tal caso il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere vessatorio delle clausole del contratto.
Caltanissetta, 17.04.2025
Il Giudice Dario Albergo
2
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, Dott. Dario Albergo,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da in persona del l.r.p.t., con Sede legale in Via V. Alfieri n.
1 - Conegliano Parte_1
(TV), iscrizione al Registro delle imprese di Treviso - Belluno e numero di codice fiscale
, e per essa, quale mandataria, in persona del l.r.p.t., con sede legale P.IVA_1 Parte_2 in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale
, p. IVA P.IVA_2 P.IVA_3
ritenuta la propria competenza;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; rilevato che invece appare non sufficientemente argomentata la ragione di pericolo nel ritardo per cui si chiede la provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c.;
ritenuto che, seppur in relazione alla cognizione necessariamente sommaria del presente procedimento, appare che entrambi i debitori potrebbero assumere la qualità di “consumatore”; considerato che in base alla documentazione contrattuale prodotta, e sempre in relazione alla cognizione necessariamente sommaria del presente procedimento, si ritiene che non sussistano clausole vessatorie rilevanti in considerazione all'oggetto della domanda;
INGIUNGE A
1) , nata a [...] il [...], C.F. Parte_3
, residente in [...], Corso Umberto I n. 319; C.F._1
2) , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], Corso Umberto I n. 319; C.F._2
di pagare in solido, alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la prima come debitrice principale, ed il secondo come fideiussore (CON IL LIMITE MASSIMO, PER QUEST'ULTIMO, dell'importo complessivo di € 52.500,00) entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 62.101,37;
2. interessi come da domanda (“oltre interessi successivi dal 23/11/2019 sino al soddisfo, dovuta per le causali sopra specificate, oltre interessi successivi al tasso legale dovuti sino al soddisfo”);
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per esborsi ed in € 2.242,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge;
AVVERTE
1 la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto a norma di legge nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, con l'assistenza di un difensore, e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo, e dunque in tal caso il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere vessatorio delle clausole del contratto.
Caltanissetta, 17.04.2025
Il Giudice Dario Albergo
2