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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/07/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. 2446/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 2446/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 2.07.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 2 LUGLIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2446/2025 promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti dall'Avv. Carmelo Guidotto, presso il quale elegge domicilio
-Ricorrente-
CONTRO
,(CF: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Maria Rosaria Battiato, ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica,
26 95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
E
Controparte_2
-resistente contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
293802025000016599000, nonché avverso gli avvisi di addebito sottesi, indicati dai nn.
59320180009293081000, 59320220002292032000 e 59320220006671928000. Precisava che in data 20.2.2025 l'Agente della Riscossione con la notifica dell'atto su indicato gli intimava il pagamento entro 30 giorni della somma complessiva di € 18.150,16, di € 9.194,28 portati dagli avvisi di addebito, oggi impugnati, pena l'iscrizione del fermo amministrativo sul motociclo TG. EP49538, di sua proprietà.
Ciò premesso, dichiarava di proporre oppone alla esecuzione, ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. al fine di vedere dichiarare l'annullamento degli atti opposti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e della relativa procedura di riscossione.
Eccepiva, pertanto: Invalidità della comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo per inesistenza della notificazione degli atti prodromici;
Difetto di motivazione – Illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per violazione dell'art. 7, commi 1, 1-bis e 1 – ter e dell'art. 2 dello Statuto del contribuente (L.
212/2000), così come modificato dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219; Illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione fermo amministrativo per la giuridica inesistenza della notifica degli avvisi di addebito impugnati, in violazione in violazione dell'art. 30 del D.L. n.
78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e 137 e seguenti c.p.c.;
Prescrizione della pretesa contributiva. Concludeva chiedendo: - IN VIA PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto opposto;
condannare l'Agente della
Riscossione a restituire quanto eventualmente pagato dalla ricorrente al mero fine di evitare l'espropriazione o comunque coattivamente riscosso nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento a favore del sottoscritto professionista che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: . Accertata
l'ammissibilità dell'odierno giudizio in subordine nel merito rigettare integralmente il ricorso proposto da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare la piena legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata e degli atti presupposti come parzialmente pagati. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Nessuno si costituiva per l' della quale, Controparte_3 pertanto, attesa la regolare convocazione in giudizio, va dichiarata la contumacia
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione, con successivo provvedimento del
13/05/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 2 luglio 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 2.07.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Or bene, l'odierno ricorrente eccepisce preliminarmente di essere venuto a conoscenza della pretesa creditoria vantata dall'Ente impositore solo a seguito della notifica dell'atto impugnato, ovvero della comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo, non essendogli stati notificati gli atti presupposti.
Occorre dunque dare conto della documentazione depositata in atti dalle parti.
L' , costituendosi, ha prodotto: CP_1
-l'avviso di addebito 593 2018 00092930 81 000, Formato il 07 dicembre 2018, indirizzato al ricorrente in VIA PLEBISCITO 887- 95124 CATANIA CT con racc.ta e a.r. n. 68954379503-
2. Tuttavia l'Istituto produce un avviso di ricevimento riferito al superiore avviso di addebito, come riportato nel CAD, notificato il 7/09/2023 per compiuta giacenza in via VIA CESARE
LOMBROSO 13 - 95123 CATANIA CT
-l'avviso di addebito 593 2022 00022920 32 000, Formato il 23 luglio 2022, indirizzato al ricorrente in via VIA CESARE LOMBROSO 13 - 95123 CATANIA CT e notificato per compiuta giacenza, il 4/10/2022 con racc.ta e a.r. n. 68499403661-4
Ebbene, a tal riguardo occorre precisare che, trattandosi di notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione si considera perfezionata alla data in cui è rilasciato l'avviso di giacenza presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e non essendo prevista - giacchè la finalità di avvertire il destinatario della possibilità di ritirare il plico presso l'ufficio postale è soddisfatta attraverso l'avviso lasciato contestualmente al tentativo di consegna- la spedizione di una seconda raccomandata (a differenza di quanto avviene nella diversa ipotesi della notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890/1982, articolo 8 comma 2).
In definitiva, avvisato il destinatario momentaneamente assente, rispettivamente il 7/09/2023 per l'avviso di addebito 593 2018 00092930 81 000 ed il 4/10/2022 per l'avviso di addebito
593 2022 00022920 32 000, del deposito del plico presso l'ufficio postale -attività il cui compimento, attestato dall'ufficiale postale, fa fede fino a querela di falso- è stato restituito al mittente per compiuta giacenza.
Reputa, pertanto, il Tribunale che la notificazione dei detti avvisi di addebito è regolare, dovendo trovare nella specie applicazione i principi già espressi dalla Suprema Corte in relazione alla notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento. (V. Cassazione Sezioni Unite n. 10012 del 15/04/2021 “ In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982
- esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”). Come affermato, infatti, anche in altri arresti giurisprudenziali, nel caso di notifica a mezzo posta per compiuta giacenza, solo con l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), è possibile verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.
(Cassazione Ordinanza n. 26957/2024)
Nei superiori avvisi di addebito, presupposti al preavviso di fermo, si legge nelle rispettive buste che doveva contenerli la dicitura “avviso” in data 7/11/2023 e 4/10/2022 e la successiva restituzione al mittente per compiuta giacenza;
CP_ L' ha, altresì, prodotto l'avviso di addebito n. 593 2022 00066719 28 000, formato il 24 dicembre 2022, indirizzato al ricorrente in via VIA CESARE LOMBROSO 13 - 95123
CATANIA CT e notificato con racc.ta e a.r. il 66480866306-9 il 30.01.2023 a mani del ricevente
Si precisa a tal riguardo che in particolare la Cassazione civile sez. trib. nella sentenza del 27 maggio 2011 n. 11708 ha avuto modo di osservare che “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.” (cfr. altresì, ex plurimis e di recente, Cass. ord. n. 946 del 17 gennaio 2020 secondo cui “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma”).
Alla luce della regolarità delle superiori notifiche degli avvisi di addebito posti a fondamento della comunicazione di fermo amministrativo, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva, ivi compresa l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 L. n.
335/1995, è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d. lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, deve ritenersi perentorio perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, e infondata risulta, pertanto, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnato.
Conseguenziale alle superiori conclusioni è, altresì, il rigetto anche dell'eccezione della richiamata prescrizione quinquennale della pretesa contributiva eventualmente maturata successivamente alla notifica dei superiori avvisi di addebito in quanto a fronte della notifica dei superiori avvisi di addebito avvenuta rispettivamente nelle indicate date, alla data della notifica dell'odierno atto impugnato non è maturata l'ulteriore prescrizione quinquennale.
Infine, in merito all'eccezione di illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per violazione dell'art. 7, commi 1, 1-bis e 1 – ter e dell'art. 2 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), così come modificato dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, tempestivamente proposta entro il termine di 20 giorni nel quale potevano essere fatti valere i vizi formali della comunicazione preventiva di fermo a amministrativo, atto impugnato,
l'eccezione è priva di pregio.
Si ricorda a tal riguardo che gli atti dell' hanno natura Controparte_2 vincolata e per tale motivo devono essere redatti in conformità al modello ministeriale e a quanto espressamente previsto dal Legislatore, senza alcun margine di discrezionalità. Inoltre la disciplina dettata in materia di motivazione degli atti dallo Statuto dei Contribuenti,
L.212/2000 richiamata in ricorso, riguarda precipuamente gli atti della Pubblica
Amministrazione e non quelli degli Agenti della Riscossione: in particolare l'articolo 7, comma 1, della Legge indicata secondo cui “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi” riferisce l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività degli Agenti della riscossione. Tanto è vero che gli atti dei concessionari, a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile, sono viceversa espressamente richiamati dal secondo comma del medesimo articolo 7 che prevede altri e diversi requisiti formali che l'atto deve tassativamente indicare ed in particolare: ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete;
organo o autorità presso cui si può promuovere riesame anche nel merito in autotutela;
modalità, termine ed organo giurisdizionale presso cui è possibile ricorrere. Tutte indicazioni, queste ultime, contenute nel preavviso di fermo opposto.
Per le medesime argomentazioni (l'atto qui impugnato non è atto dell'amministrazione finanziaria da cui l'erroneo richiamo al comma 1 dell'art.7 dello Statuto del Contribuente) deve essere rigettata anche l'eccezione afferente la mancata allegazione delle cartelle e degli altri atti impositivi cui il preavviso fa riferimento.
La domanda dev'essere quindi rigettata e, alla stregua delle considerazioni che precedono, deve essere confermata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
293802025000016599000 notificata in data 20 febbraio 2025.
Attesa la complessità delle questioni trattate appare equo compensare le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2446/2025 R.G. così statuisce:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 293802025000016599000 notificata in data 20.2.2025;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 3 LUGLIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 2446/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 2.07.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 2 LUGLIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2446/2025 promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in atti dall'Avv. Carmelo Guidotto, presso il quale elegge domicilio
-Ricorrente-
CONTRO
,(CF: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Maria Rosaria Battiato, ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica,
26 95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
E
Controparte_2
-resistente contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
293802025000016599000, nonché avverso gli avvisi di addebito sottesi, indicati dai nn.
59320180009293081000, 59320220002292032000 e 59320220006671928000. Precisava che in data 20.2.2025 l'Agente della Riscossione con la notifica dell'atto su indicato gli intimava il pagamento entro 30 giorni della somma complessiva di € 18.150,16, di € 9.194,28 portati dagli avvisi di addebito, oggi impugnati, pena l'iscrizione del fermo amministrativo sul motociclo TG. EP49538, di sua proprietà.
Ciò premesso, dichiarava di proporre oppone alla esecuzione, ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. al fine di vedere dichiarare l'annullamento degli atti opposti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e della relativa procedura di riscossione.
Eccepiva, pertanto: Invalidità della comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo per inesistenza della notificazione degli atti prodromici;
Difetto di motivazione – Illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per violazione dell'art. 7, commi 1, 1-bis e 1 – ter e dell'art. 2 dello Statuto del contribuente (L.
212/2000), così come modificato dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219; Illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione fermo amministrativo per la giuridica inesistenza della notifica degli avvisi di addebito impugnati, in violazione in violazione dell'art. 30 del D.L. n.
78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e 137 e seguenti c.p.c.;
Prescrizione della pretesa contributiva. Concludeva chiedendo: - IN VIA PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto opposto;
condannare l'Agente della
Riscossione a restituire quanto eventualmente pagato dalla ricorrente al mero fine di evitare l'espropriazione o comunque coattivamente riscosso nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento a favore del sottoscritto professionista che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: . Accertata
l'ammissibilità dell'odierno giudizio in subordine nel merito rigettare integralmente il ricorso proposto da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare la piena legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata e degli atti presupposti come parzialmente pagati. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Nessuno si costituiva per l' della quale, Controparte_3 pertanto, attesa la regolare convocazione in giudizio, va dichiarata la contumacia
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione, con successivo provvedimento del
13/05/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 2 luglio 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 2.07.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Or bene, l'odierno ricorrente eccepisce preliminarmente di essere venuto a conoscenza della pretesa creditoria vantata dall'Ente impositore solo a seguito della notifica dell'atto impugnato, ovvero della comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo, non essendogli stati notificati gli atti presupposti.
Occorre dunque dare conto della documentazione depositata in atti dalle parti.
L' , costituendosi, ha prodotto: CP_1
-l'avviso di addebito 593 2018 00092930 81 000, Formato il 07 dicembre 2018, indirizzato al ricorrente in VIA PLEBISCITO 887- 95124 CATANIA CT con racc.ta e a.r. n. 68954379503-
2. Tuttavia l'Istituto produce un avviso di ricevimento riferito al superiore avviso di addebito, come riportato nel CAD, notificato il 7/09/2023 per compiuta giacenza in via VIA CESARE
LOMBROSO 13 - 95123 CATANIA CT
-l'avviso di addebito 593 2022 00022920 32 000, Formato il 23 luglio 2022, indirizzato al ricorrente in via VIA CESARE LOMBROSO 13 - 95123 CATANIA CT e notificato per compiuta giacenza, il 4/10/2022 con racc.ta e a.r. n. 68499403661-4
Ebbene, a tal riguardo occorre precisare che, trattandosi di notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione si considera perfezionata alla data in cui è rilasciato l'avviso di giacenza presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e non essendo prevista - giacchè la finalità di avvertire il destinatario della possibilità di ritirare il plico presso l'ufficio postale è soddisfatta attraverso l'avviso lasciato contestualmente al tentativo di consegna- la spedizione di una seconda raccomandata (a differenza di quanto avviene nella diversa ipotesi della notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890/1982, articolo 8 comma 2).
In definitiva, avvisato il destinatario momentaneamente assente, rispettivamente il 7/09/2023 per l'avviso di addebito 593 2018 00092930 81 000 ed il 4/10/2022 per l'avviso di addebito
593 2022 00022920 32 000, del deposito del plico presso l'ufficio postale -attività il cui compimento, attestato dall'ufficiale postale, fa fede fino a querela di falso- è stato restituito al mittente per compiuta giacenza.
Reputa, pertanto, il Tribunale che la notificazione dei detti avvisi di addebito è regolare, dovendo trovare nella specie applicazione i principi già espressi dalla Suprema Corte in relazione alla notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento. (V. Cassazione Sezioni Unite n. 10012 del 15/04/2021 “ In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982
- esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”). Come affermato, infatti, anche in altri arresti giurisprudenziali, nel caso di notifica a mezzo posta per compiuta giacenza, solo con l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), è possibile verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.
(Cassazione Ordinanza n. 26957/2024)
Nei superiori avvisi di addebito, presupposti al preavviso di fermo, si legge nelle rispettive buste che doveva contenerli la dicitura “avviso” in data 7/11/2023 e 4/10/2022 e la successiva restituzione al mittente per compiuta giacenza;
CP_ L' ha, altresì, prodotto l'avviso di addebito n. 593 2022 00066719 28 000, formato il 24 dicembre 2022, indirizzato al ricorrente in via VIA CESARE LOMBROSO 13 - 95123
CATANIA CT e notificato con racc.ta e a.r. il 66480866306-9 il 30.01.2023 a mani del ricevente
Si precisa a tal riguardo che in particolare la Cassazione civile sez. trib. nella sentenza del 27 maggio 2011 n. 11708 ha avuto modo di osservare che “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.” (cfr. altresì, ex plurimis e di recente, Cass. ord. n. 946 del 17 gennaio 2020 secondo cui “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma”).
Alla luce della regolarità delle superiori notifiche degli avvisi di addebito posti a fondamento della comunicazione di fermo amministrativo, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva, ivi compresa l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 L. n.
335/1995, è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d. lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, deve ritenersi perentorio perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, e infondata risulta, pertanto, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnato.
Conseguenziale alle superiori conclusioni è, altresì, il rigetto anche dell'eccezione della richiamata prescrizione quinquennale della pretesa contributiva eventualmente maturata successivamente alla notifica dei superiori avvisi di addebito in quanto a fronte della notifica dei superiori avvisi di addebito avvenuta rispettivamente nelle indicate date, alla data della notifica dell'odierno atto impugnato non è maturata l'ulteriore prescrizione quinquennale.
Infine, in merito all'eccezione di illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per violazione dell'art. 7, commi 1, 1-bis e 1 – ter e dell'art. 2 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), così come modificato dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, tempestivamente proposta entro il termine di 20 giorni nel quale potevano essere fatti valere i vizi formali della comunicazione preventiva di fermo a amministrativo, atto impugnato,
l'eccezione è priva di pregio.
Si ricorda a tal riguardo che gli atti dell' hanno natura Controparte_2 vincolata e per tale motivo devono essere redatti in conformità al modello ministeriale e a quanto espressamente previsto dal Legislatore, senza alcun margine di discrezionalità. Inoltre la disciplina dettata in materia di motivazione degli atti dallo Statuto dei Contribuenti,
L.212/2000 richiamata in ricorso, riguarda precipuamente gli atti della Pubblica
Amministrazione e non quelli degli Agenti della Riscossione: in particolare l'articolo 7, comma 1, della Legge indicata secondo cui “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi” riferisce l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività degli Agenti della riscossione. Tanto è vero che gli atti dei concessionari, a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile, sono viceversa espressamente richiamati dal secondo comma del medesimo articolo 7 che prevede altri e diversi requisiti formali che l'atto deve tassativamente indicare ed in particolare: ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete;
organo o autorità presso cui si può promuovere riesame anche nel merito in autotutela;
modalità, termine ed organo giurisdizionale presso cui è possibile ricorrere. Tutte indicazioni, queste ultime, contenute nel preavviso di fermo opposto.
Per le medesime argomentazioni (l'atto qui impugnato non è atto dell'amministrazione finanziaria da cui l'erroneo richiamo al comma 1 dell'art.7 dello Statuto del Contribuente) deve essere rigettata anche l'eccezione afferente la mancata allegazione delle cartelle e degli altri atti impositivi cui il preavviso fa riferimento.
La domanda dev'essere quindi rigettata e, alla stregua delle considerazioni che precedono, deve essere confermata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
293802025000016599000 notificata in data 20 febbraio 2025.
Attesa la complessità delle questioni trattate appare equo compensare le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2446/2025 R.G. così statuisce:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 293802025000016599000 notificata in data 20.2.2025;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 3 LUGLIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011