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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 7119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7119 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 8.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 22178/2024 R.G. Lav. Prev.
TRA Cf. , rappresentato e difeso dall' avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Palomba, con il quale è elettivamente domiciliato come in atti ricorrente
E in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con il quale elettivamente domicilia presso la sede di Napoli, v. De Gasperi n. 55 resistente
FATTO E DIRITTO Il ricorrente, premesso di essere titolare di assegno di invalidità civile dal 2018, ha dedotto che in data 30/12/2020 riceveva nota dell' con la quale si evidenziava la mancata CP_1 comunicazione dei redditi per l'anno 2018; che egli provvedeva ad inoltrare domanda di ricostituzione reddituale con comunicazione dei redditi per l'annualità richiesta;
che con nota in data 30/09/2022 la richiesta era respinta con la seguente motivazione: “A seguito della mancata presentazione dei redditi dall'anno 2017 in poi..”; che il ricorso amministrativo inoltrato avverso tale provvedimento rimaneva senza esito;
che la prestazione rimaneva pertanto revocata. Tanto premesso, ribadito di avere provveduto alla comunicazione di tutti i dati reddituali (peraltro rimasti immutati non avendo egli percepito alcun reddito dal 2017 all'attualità) con la domanda di ricostituzione, ha concluso per sentire accertare il proprio diritto al ripristino della prestazione e la condanna dell'Ente al pagamento delle somme maturate dalla sospensione, oltre interessi, con vittoria di spese ed attribuzione Si è costituito l che ha dedotto l'infondatezza della domanda per essere il ricorrente CP_1 incorso nella decadenza di cui all'art. 13 c. 6 DL 78/2010, non avendo mai dato riscontro alle richieste, a più riprese inoltrategli dall' , di comunicazione dei dati reddituali. Ha CP_1 evidenziato che con comunicazione di riliquidazione in data 5.10.2022 era stato reso noto al ricorrente il recupero delle somme indebitamente erogate da gennaio 2018 a ottobre 2021 in seguito alla revoca della prestazione (per un importo lordo complessivo di euro 10.648,10). Ha concluso per il rigetto del ricorso, spese vinte. Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata alla odierna udienza e quindi decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** ** Occorre richiamare la normativa in materia di accertamenti sulle condizioni reddituali dalle quali dipende la fruizione di alcune prestazioni, tra le quali appunto l'assegno di invalidità civile. L'art. 35, comma 8, del D.L. 30.12.2008, n. 207, conv. in L. 14/2009, secondo il testo attualmente vigente, dispone: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni”. Per gli anni successivi a quello di prima liquidazione, per il quale è sufficiente una dichiarazione presuntiva relativa all'anno in corso (art. 35, comma 9, d.l. n. 207/2008), è necessario quindi che si verifichi quale sia la situazione reddituale dell'anno precedente. L'art. 13, comma 6, lett. c), del D.L. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, ha inserito, nell'art. 35, del d.l. n. 207/2008, il comma 10-bis che così recita: “10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Il richiamato art. 13 della legge 30.12.1991, n. 412, dispone, al comma 2: “L' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. La nuova disciplina di cui all'art. 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008 (introdotto, come detto, dal D.L. n. 78/2010) dunque, rimette agli enti previdenziali la scelta dei tempi e delle modalità di comunicazione dei dati reddituali da parte di chi non effettui la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, e stabilisce una misura sanzionatoria più stringente rispetto al passato a carico di coloro che, pur preavvertiti, omettano di comunicare la situazione reddituale. Laddove, invece, i percettori delle prestazioni presentino la dichiarazione dei redditi, non è necessaria alcuna specifica comunicazione all' , il CP_1 quale ha piena facoltà di accedere ai dati raccolti dall'Agenzia delle Entrate ed è quindi in grado di compiere le verifiche non appena le dichiarazioni siano state presentate. Le citate previsioni, vanno, tuttavia, coordinate con i principi consolidatisi in giurisprudenza in materia di ripetibilità dell'indebito assistenziale secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l' erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". In applicazione degli esposti principi, reputa il giudicante che nel caso concreto l'omessa comunicazione dei redditi da parte del ricorrente non può valere quale condotta dolosa rilevante ai fini della ripetibilità delle somme: il ricorrente ha dedotto, invero, che alcuna variazione nella propria situazione economica si determinava, risultando egli sprovvisto di reddito, dal 2017 e sino all'attualità. Tale fatto, non contestato dall' , può ritenersi CP_1 accertato. In tali termini, appare meritevole di tutela l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione, in assenza di variazione dei dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione. Del resto, il comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della CP_1 propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. La Suprema Corte ha d'altronde precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del CP_1 diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849/1986; Cass. n. 11498/1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919/2018 cit.). Secondo le ragioni fin qui precisate, non può dirsi applicabile nei confronti del ricorrente la decadenza invocata dall' ai sensi dell'art. 13 co. 6 citato, non sussistendo nessuna CP_1 allegazione in relazione al dolo comprovato nella omissione della comunicazione dei dati reddituali, quanto meno fino alla comunicazione effettuata dall in data 30.12.2020. CP_1
Ne deriva che in accoglimento parziale del ricorso, comprovata la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il godimento della prestazione, va, in definitiva, dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento delle somme spettanti a titolo di assegno di invalidità per le annualità 2018, 2019 e 2020, da ritenersi non ripetibili dall' (v. comunicaz. Di CP_1 riliquidaz. e relativo conguaglio in data 5.10.2022). Le spese vengono compensate per un terzo in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso;
nel residuo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle somme spettanti a titolo di assegno di invalidità per le annualità 2018,2019 e 2020, e condanna l alla restituzione delle CP_1 somme a tale titolo trattenute;
CP_
2) condanna l alla rifusione di due terzi delle spese di lite, due terzi che si liquidano in
€ 1300,00 oltre spese forfettarie e Iva e Cpa, con attribuzione;
compensa tra le parti il residuo terzo delle spese. Napoli, 8.10.2025 IL GIUDICE Dott. Gabriella Gagliardi
Il TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 8.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 22178/2024 R.G. Lav. Prev.
TRA Cf. , rappresentato e difeso dall' avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Palomba, con il quale è elettivamente domiciliato come in atti ricorrente
E in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con il quale elettivamente domicilia presso la sede di Napoli, v. De Gasperi n. 55 resistente
FATTO E DIRITTO Il ricorrente, premesso di essere titolare di assegno di invalidità civile dal 2018, ha dedotto che in data 30/12/2020 riceveva nota dell' con la quale si evidenziava la mancata CP_1 comunicazione dei redditi per l'anno 2018; che egli provvedeva ad inoltrare domanda di ricostituzione reddituale con comunicazione dei redditi per l'annualità richiesta;
che con nota in data 30/09/2022 la richiesta era respinta con la seguente motivazione: “A seguito della mancata presentazione dei redditi dall'anno 2017 in poi..”; che il ricorso amministrativo inoltrato avverso tale provvedimento rimaneva senza esito;
che la prestazione rimaneva pertanto revocata. Tanto premesso, ribadito di avere provveduto alla comunicazione di tutti i dati reddituali (peraltro rimasti immutati non avendo egli percepito alcun reddito dal 2017 all'attualità) con la domanda di ricostituzione, ha concluso per sentire accertare il proprio diritto al ripristino della prestazione e la condanna dell'Ente al pagamento delle somme maturate dalla sospensione, oltre interessi, con vittoria di spese ed attribuzione Si è costituito l che ha dedotto l'infondatezza della domanda per essere il ricorrente CP_1 incorso nella decadenza di cui all'art. 13 c. 6 DL 78/2010, non avendo mai dato riscontro alle richieste, a più riprese inoltrategli dall' , di comunicazione dei dati reddituali. Ha CP_1 evidenziato che con comunicazione di riliquidazione in data 5.10.2022 era stato reso noto al ricorrente il recupero delle somme indebitamente erogate da gennaio 2018 a ottobre 2021 in seguito alla revoca della prestazione (per un importo lordo complessivo di euro 10.648,10). Ha concluso per il rigetto del ricorso, spese vinte. Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata alla odierna udienza e quindi decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** ** Occorre richiamare la normativa in materia di accertamenti sulle condizioni reddituali dalle quali dipende la fruizione di alcune prestazioni, tra le quali appunto l'assegno di invalidità civile. L'art. 35, comma 8, del D.L. 30.12.2008, n. 207, conv. in L. 14/2009, secondo il testo attualmente vigente, dispone: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni”. Per gli anni successivi a quello di prima liquidazione, per il quale è sufficiente una dichiarazione presuntiva relativa all'anno in corso (art. 35, comma 9, d.l. n. 207/2008), è necessario quindi che si verifichi quale sia la situazione reddituale dell'anno precedente. L'art. 13, comma 6, lett. c), del D.L. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, ha inserito, nell'art. 35, del d.l. n. 207/2008, il comma 10-bis che così recita: “10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Il richiamato art. 13 della legge 30.12.1991, n. 412, dispone, al comma 2: “L' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. La nuova disciplina di cui all'art. 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008 (introdotto, come detto, dal D.L. n. 78/2010) dunque, rimette agli enti previdenziali la scelta dei tempi e delle modalità di comunicazione dei dati reddituali da parte di chi non effettui la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, e stabilisce una misura sanzionatoria più stringente rispetto al passato a carico di coloro che, pur preavvertiti, omettano di comunicare la situazione reddituale. Laddove, invece, i percettori delle prestazioni presentino la dichiarazione dei redditi, non è necessaria alcuna specifica comunicazione all' , il CP_1 quale ha piena facoltà di accedere ai dati raccolti dall'Agenzia delle Entrate ed è quindi in grado di compiere le verifiche non appena le dichiarazioni siano state presentate. Le citate previsioni, vanno, tuttavia, coordinate con i principi consolidatisi in giurisprudenza in materia di ripetibilità dell'indebito assistenziale secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l' erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". In applicazione degli esposti principi, reputa il giudicante che nel caso concreto l'omessa comunicazione dei redditi da parte del ricorrente non può valere quale condotta dolosa rilevante ai fini della ripetibilità delle somme: il ricorrente ha dedotto, invero, che alcuna variazione nella propria situazione economica si determinava, risultando egli sprovvisto di reddito, dal 2017 e sino all'attualità. Tale fatto, non contestato dall' , può ritenersi CP_1 accertato. In tali termini, appare meritevole di tutela l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione, in assenza di variazione dei dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione. Del resto, il comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della CP_1 propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. La Suprema Corte ha d'altronde precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del CP_1 diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849/1986; Cass. n. 11498/1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919/2018 cit.). Secondo le ragioni fin qui precisate, non può dirsi applicabile nei confronti del ricorrente la decadenza invocata dall' ai sensi dell'art. 13 co. 6 citato, non sussistendo nessuna CP_1 allegazione in relazione al dolo comprovato nella omissione della comunicazione dei dati reddituali, quanto meno fino alla comunicazione effettuata dall in data 30.12.2020. CP_1
Ne deriva che in accoglimento parziale del ricorso, comprovata la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il godimento della prestazione, va, in definitiva, dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento delle somme spettanti a titolo di assegno di invalidità per le annualità 2018, 2019 e 2020, da ritenersi non ripetibili dall' (v. comunicaz. Di CP_1 riliquidaz. e relativo conguaglio in data 5.10.2022). Le spese vengono compensate per un terzo in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso;
nel residuo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle somme spettanti a titolo di assegno di invalidità per le annualità 2018,2019 e 2020, e condanna l alla restituzione delle CP_1 somme a tale titolo trattenute;
CP_
2) condanna l alla rifusione di due terzi delle spese di lite, due terzi che si liquidano in
€ 1300,00 oltre spese forfettarie e Iva e Cpa, con attribuzione;
compensa tra le parti il residuo terzo delle spese. Napoli, 8.10.2025 IL GIUDICE Dott. Gabriella Gagliardi