CASS
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2025, n. 18160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18160 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AC PI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza in data 16/08/2024 del Tribunale di Crotone;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Eugenia Oggero;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cinzia Parasporo, ha chiesto che il ricorso sia rigettato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in epigrafe il Tribunale di Crotone, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, avanzata da PI AC ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., al fine del riconoscimento dell'istituto della continuazione in relazione alle seguenti sentenze: a) Tribunale Crotone del 30 gennaio 2018, irrevocabile il 9 novembre 2019, di condanna alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, 223 I. fall., relativa a condotte di sottr zione, distruzione, soppressione, con finalità 2i Penale Sent. Sez. 1 Num. 18160 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 26/03/2025 pregiudizio verso creditori, di libri, scritture, in qualità di amministratore unico della Seven Group s.r.I., impresa avente oggetto la vendita di abbigliamento esercitata presso varie sedi operative, situate a Bologna, Orzinuovi, Catanzaro, Castelfranco Veneto, Ferrara, Vibo Valentia, Lamezia Terme. Fatti commessi in Crotone, il 22 aprile 2014, data della sentenza dichiarativa di fallimento. b) Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Crotone del 2 dicembre 2020, irrevocabile il 30 marzo 2021, di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., di un anno, quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 216 I. fall., relativa a condotte di sottrazione, distruzione, con finalità di arrecare a sé o ad altri ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, di registri IVA, registri vendite ed acquisti e comunque le scritture contabili obbligatorie dall'anno 2012, tenendo la contabilità in modo non corretto, così da renderla inattendibile, in qualità di legale rappresentante della P&R Company, impresa avente oggetto produzione, assemblaggio, acquisto di articoli di abbigliamento. Fatti commessi in Crotone, il 9 novembre 2016, data della sentenza dichiarativa di fallimento. Il Giudice dell'esecuzione, pur prendendo atto dell'omogeneità delle violazioni, afferenti a fatti di bancarotta fraudolenta, ha rigettato l'istanza, alla luce del diverso «contesto logico e cronologico» di realizzazione delle condotte, precisando che le condotte riguardavano differenti società, operanti in momenti diversi, i cui rispettivi fallimenti si collocavano a distanza di due anni l'uno dall'altro, dovendo così escludersi che il condannato avesse, fin da principio, in animo di disattendere le previsioni di legge volte alla corretta gestione societaria, preordinando le inosservanze penalmente rilevanti. Più specificamente, il Giudice, esaminati i periodi di attività del condannato nell'ambito dell'attività di gestione delle società e, di conseguenza, di commissione dei reati, ha osservato che la sentenza sub a) aveva ad oggetto condotte dispiegatesi dal 2010 al 2014, mentre la sentenza di applicazione della pena sub b) riguardava condotte comprese nel periodo dal 2012 al 2016: in difetto di allegazioni a sostegno, non vi era elemento alcuno per ritenere che AC avesse concepito un unico, pur embrionale, disegno criminoso, attuatosi nella realizzazione delle bancarotte, ma avesse invece mostrato una sistematicità e proclività al crimine, non suscettibili di essere ricondotte alla continuazione. Di conseguenza, ha rigettato l'istanza di cui all'art. 671 cod. proc. pen. e quella, ad essa collegata, di applicazione della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2 2.1. Con un primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione art 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., alla luce della considerazione che il Giudice dell'esecuzione, pur avendo preso atto dell'omogeneità dei reati commessi, entrambi relativi alla gestione di due società, la Seven Group s.r.l. e la P&R COMPANY, ha evidenziato che AC aveva agito a distanza di tempo, osservando invece il ricorrente che, a ben vedere, la sentenza del 2020 riguarda condotte a decorrere dal 2012, ambito cronologico che si inserisce nel triennio comprensivo dei fatti giudicati con la sentenza del 2018, durante il quale AC aveva rivestito entrambe le cariche sociali, relative ad imprese aventi ad oggetto il confezionamento e la vendita di abbigliamento, ciò che non lascerebbe dubbi circa lo scopo unitario. 2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione art 606 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà ed illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. L'ordinanza sarebbe viziata, nell'affermare che AC avrebbe agito a distanza di tempo, nell'uno e nell'altro caso, risultando non logico e non adeguatamente sviluppato il percorso motivazionale, atteso che, considerando i rispettivi periodi relativi alla tenuta delle scritture e dei libri sociali, il dato cronologico ritenuto ostativo alla riconoscibilità della continuazione, deporrebbe, in realtà, in favore della sua sussistenza. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato. 2.1. Resta fondamentale, in tema di continuazione e di riconoscimento in sede esecutiva, l'insegnamento impartito dal SI consesso di legittimità, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01, secondo il quale «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinp 3 2-•• comunque frutto di determinazione estemporanea.», dovendosi tenere conto che al giudice dell'esecuzione è demandato un giudizio, proprio della sede di cognizione, in ordine alla riconducibilità dei reati oggetto della istanza ad un comune disegno criminoso. Con il sintagma medesimo disegno criminoso, si intende la rappresentazione, in capo al soggetto agente, della futura commissione dei reati, trattandosi dunque di elemento attinente alla sfera psicologica del soggetto e risalente a un momento precedente la commissione del primo fra i reati della serie considerata, alla luce della ratio dell'istituto, ravvisabile nella considerazione che l'esistenza di un unitario momento deliberativo di più reati giustifica un trattamento sanzionatorio più favorevole. La rappresentazione delle future condotte criminose non può tuttavia riguardare una scelta di vita, atta a tradursi nella reiterazione di determinate condotte criminose, né una generale tendenza a porre in essere determinate violazioni criminose, atteso che la dedizione al delitto, il ricorso abituale ai proventi dell'attività delittuosa e la soggettiva inclinazione a commettere gravi delitti dolosi sono connotazioni soggettive del reo suscettibili di essere valutate, per la sintomatica gravità soggettiva, ai sensi degli artt. 102-108 cod. pen. e sono incompatibili con l'istituto della continuazione fra reati. Va rammentato, d'altro canto, che la nozione di continuazione non può ridursi all'ipotesi in cui tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, occorrendo soltanto che l'agente sviluppi una programmazione e deliberazione iniziale circa una pluralità di condotte delineate in vista di un unico fine, alla luce di un programma anche generale, purché sia chiara la strumentalità dei delitti rispetto alla realizzazione di un unico e fissato scopo. Alla luce dei principi esposti, deve escludersi, nel caso di specie, la sussistenza delle censurate violazione di legge e vizio motivazionale, lamentate dal ricorrente, avendo invero il giudice proceduto alla esclusione dell'identità di disegno criminoso in ossequio alle riportate coordinate ermeneutiche. Il provvedimento risulta avere preso in considerazione tutti i profili - di cui il ricorrente lamenta l'omessa valutazione - ovvero la sostanziale omogeneità dei reati commessi e la parziale sovrapposizione dei periodi nei quali sono state tenute le condotte di reato, ma, con motivazione logica, priva di contraddizioni e quindi non censurabile in questa sede, ha escluso, in difetto di allegazioni in tale senso, di potere affermare che AC, quando aveva commesso i fatti di bancarotta documentale relativi alla Seven Group s.r.I., nell'anno 2010, avesse già maturato e si fosse così determinato di tenere analoghe condotte a distanza di due anni, con riguardo alla P&R Company. 3. Alla luce dei principi esposti, il provvedimento impugnato risulta immune de\lle censure mosse dal ricorrente. 5-1 4 2-1 _4 3.1. Non sussiste la violazione di legge lamentata con il primo motivo di ricorso, atteso che il provvedimento ha dato applicazione al dettato normativo richiamato e ai principi elaborati, cui si è fatta menzione, dalla giurisprudenza di legittimità. Preso atto che tutte le condotte afferiscono a fatti di bancarotta fraudolenta, il giudice ha osservato che la realizzazione delle medesime era avvenuta in un diverso contesto logico e cronologico, in quanto la prima decisione aveva riguardato le condotte commesse in qualità di amministratore unico della Seven Group s.r.I., società operante tra il nord e il sud Italia, come emerge dalle diverse sedi operative, situate a Bologna, Orzinuovi, Catanzaro, Castelfranco Veneto, Ferrara, Vibo Valentia, Lamezia Terme, tenute a partire dall'anno 2010, mentre la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. ha riguardato le condotte di bancarotta commesse altrove, in Crotone, ove è stato dichiarato il fallimento nell'anno 2016, in relazione ad un'altra società P&R COMPANY, di cui AC è stato legale rappresentante. è stato pertanto escluso, sulla base del dato cronologico, trattandosi di condotte in un caso dispiegatesi a partire dal 2010, nell'altro, a partire dall'anno 2012, e di quello spaziale, posto che la prima società possedeva sedi operative su tutto il territorio nazionale, la seconda, invece, in Crotone soltanto, che, fin dal momento anteriore alla commissione del primo segmento di condotte, il condannato abbia concepito una unitaria deliberazione tesa ad un unitario, pur se embrionale, progetto criminale. In tale prospettiva, non è fondato il rilievo difensivo teso ad evidenziare la parziale sovrapposizione temporale tra i periodi interessati alle violazioni, posto che tale dato non risulta indicativo della esistenza di una decisione unitaria a monte delle trasgressioni, in assenza di indicazioni che corroborino l'esistenza di una deliberazione, pur embrionale, dalla quale siano scaturite le successive condotte. 3.2. Sotto il profilo motivazionale, in relazione al quale si appunta la censura di cui al secondo motivo di ricorso, l'ordinanza è stata correttamente ed esaustivamente motivata, per cui, anche sotto tale aspetto, il ricorso è infondato. A fronte dell'assenza di elementi dai quali trarre la sussistenza della prova che, fin dal momento iniziale delle condotte di bancarotta, AC avesse maturato un progetto criminoso, successivamente sviluppatosi nell'assunzione della carica di legale rappresentante della P&R COMPANY e nella irregolare tenuta delle scritture contabili, in modo da renderla inattendibile ed al fine di arrecare pregiudizio ai creditori o comunque un ingiusto vantaggio per sé o per altri, il giudice, con motivazione incensurabile, ha escluso la sussistenza della continuazione, coerentemente ravvisando, in tale contesto, «una sistematicità e proclività al crimine di AC, valorizzabile in termini negativi e non certo premiali». 5 3.3. Resta pertanto assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo al riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/03/2025
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Eugenia Oggero;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cinzia Parasporo, ha chiesto che il ricorso sia rigettato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in epigrafe il Tribunale di Crotone, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, avanzata da PI AC ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., al fine del riconoscimento dell'istituto della continuazione in relazione alle seguenti sentenze: a) Tribunale Crotone del 30 gennaio 2018, irrevocabile il 9 novembre 2019, di condanna alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, 223 I. fall., relativa a condotte di sottr zione, distruzione, soppressione, con finalità 2i Penale Sent. Sez. 1 Num. 18160 Anno 2025 Presidente: BONI MONICA Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 26/03/2025 pregiudizio verso creditori, di libri, scritture, in qualità di amministratore unico della Seven Group s.r.I., impresa avente oggetto la vendita di abbigliamento esercitata presso varie sedi operative, situate a Bologna, Orzinuovi, Catanzaro, Castelfranco Veneto, Ferrara, Vibo Valentia, Lamezia Terme. Fatti commessi in Crotone, il 22 aprile 2014, data della sentenza dichiarativa di fallimento. b) Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Crotone del 2 dicembre 2020, irrevocabile il 30 marzo 2021, di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., di un anno, quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 216 I. fall., relativa a condotte di sottrazione, distruzione, con finalità di arrecare a sé o ad altri ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, di registri IVA, registri vendite ed acquisti e comunque le scritture contabili obbligatorie dall'anno 2012, tenendo la contabilità in modo non corretto, così da renderla inattendibile, in qualità di legale rappresentante della P&R Company, impresa avente oggetto produzione, assemblaggio, acquisto di articoli di abbigliamento. Fatti commessi in Crotone, il 9 novembre 2016, data della sentenza dichiarativa di fallimento. Il Giudice dell'esecuzione, pur prendendo atto dell'omogeneità delle violazioni, afferenti a fatti di bancarotta fraudolenta, ha rigettato l'istanza, alla luce del diverso «contesto logico e cronologico» di realizzazione delle condotte, precisando che le condotte riguardavano differenti società, operanti in momenti diversi, i cui rispettivi fallimenti si collocavano a distanza di due anni l'uno dall'altro, dovendo così escludersi che il condannato avesse, fin da principio, in animo di disattendere le previsioni di legge volte alla corretta gestione societaria, preordinando le inosservanze penalmente rilevanti. Più specificamente, il Giudice, esaminati i periodi di attività del condannato nell'ambito dell'attività di gestione delle società e, di conseguenza, di commissione dei reati, ha osservato che la sentenza sub a) aveva ad oggetto condotte dispiegatesi dal 2010 al 2014, mentre la sentenza di applicazione della pena sub b) riguardava condotte comprese nel periodo dal 2012 al 2016: in difetto di allegazioni a sostegno, non vi era elemento alcuno per ritenere che AC avesse concepito un unico, pur embrionale, disegno criminoso, attuatosi nella realizzazione delle bancarotte, ma avesse invece mostrato una sistematicità e proclività al crimine, non suscettibili di essere ricondotte alla continuazione. Di conseguenza, ha rigettato l'istanza di cui all'art. 671 cod. proc. pen. e quella, ad essa collegata, di applicazione della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2 2.1. Con un primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione art 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., alla luce della considerazione che il Giudice dell'esecuzione, pur avendo preso atto dell'omogeneità dei reati commessi, entrambi relativi alla gestione di due società, la Seven Group s.r.l. e la P&R COMPANY, ha evidenziato che AC aveva agito a distanza di tempo, osservando invece il ricorrente che, a ben vedere, la sentenza del 2020 riguarda condotte a decorrere dal 2012, ambito cronologico che si inserisce nel triennio comprensivo dei fatti giudicati con la sentenza del 2018, durante il quale AC aveva rivestito entrambe le cariche sociali, relative ad imprese aventi ad oggetto il confezionamento e la vendita di abbigliamento, ciò che non lascerebbe dubbi circa lo scopo unitario. 2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione art 606 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà ed illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. L'ordinanza sarebbe viziata, nell'affermare che AC avrebbe agito a distanza di tempo, nell'uno e nell'altro caso, risultando non logico e non adeguatamente sviluppato il percorso motivazionale, atteso che, considerando i rispettivi periodi relativi alla tenuta delle scritture e dei libri sociali, il dato cronologico ritenuto ostativo alla riconoscibilità della continuazione, deporrebbe, in realtà, in favore della sua sussistenza. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato. 2.1. Resta fondamentale, in tema di continuazione e di riconoscimento in sede esecutiva, l'insegnamento impartito dal SI consesso di legittimità, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01, secondo il quale «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinp 3 2-•• comunque frutto di determinazione estemporanea.», dovendosi tenere conto che al giudice dell'esecuzione è demandato un giudizio, proprio della sede di cognizione, in ordine alla riconducibilità dei reati oggetto della istanza ad un comune disegno criminoso. Con il sintagma medesimo disegno criminoso, si intende la rappresentazione, in capo al soggetto agente, della futura commissione dei reati, trattandosi dunque di elemento attinente alla sfera psicologica del soggetto e risalente a un momento precedente la commissione del primo fra i reati della serie considerata, alla luce della ratio dell'istituto, ravvisabile nella considerazione che l'esistenza di un unitario momento deliberativo di più reati giustifica un trattamento sanzionatorio più favorevole. La rappresentazione delle future condotte criminose non può tuttavia riguardare una scelta di vita, atta a tradursi nella reiterazione di determinate condotte criminose, né una generale tendenza a porre in essere determinate violazioni criminose, atteso che la dedizione al delitto, il ricorso abituale ai proventi dell'attività delittuosa e la soggettiva inclinazione a commettere gravi delitti dolosi sono connotazioni soggettive del reo suscettibili di essere valutate, per la sintomatica gravità soggettiva, ai sensi degli artt. 102-108 cod. pen. e sono incompatibili con l'istituto della continuazione fra reati. Va rammentato, d'altro canto, che la nozione di continuazione non può ridursi all'ipotesi in cui tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, occorrendo soltanto che l'agente sviluppi una programmazione e deliberazione iniziale circa una pluralità di condotte delineate in vista di un unico fine, alla luce di un programma anche generale, purché sia chiara la strumentalità dei delitti rispetto alla realizzazione di un unico e fissato scopo. Alla luce dei principi esposti, deve escludersi, nel caso di specie, la sussistenza delle censurate violazione di legge e vizio motivazionale, lamentate dal ricorrente, avendo invero il giudice proceduto alla esclusione dell'identità di disegno criminoso in ossequio alle riportate coordinate ermeneutiche. Il provvedimento risulta avere preso in considerazione tutti i profili - di cui il ricorrente lamenta l'omessa valutazione - ovvero la sostanziale omogeneità dei reati commessi e la parziale sovrapposizione dei periodi nei quali sono state tenute le condotte di reato, ma, con motivazione logica, priva di contraddizioni e quindi non censurabile in questa sede, ha escluso, in difetto di allegazioni in tale senso, di potere affermare che AC, quando aveva commesso i fatti di bancarotta documentale relativi alla Seven Group s.r.I., nell'anno 2010, avesse già maturato e si fosse così determinato di tenere analoghe condotte a distanza di due anni, con riguardo alla P&R Company. 3. Alla luce dei principi esposti, il provvedimento impugnato risulta immune de\lle censure mosse dal ricorrente. 5-1 4 2-1 _4 3.1. Non sussiste la violazione di legge lamentata con il primo motivo di ricorso, atteso che il provvedimento ha dato applicazione al dettato normativo richiamato e ai principi elaborati, cui si è fatta menzione, dalla giurisprudenza di legittimità. Preso atto che tutte le condotte afferiscono a fatti di bancarotta fraudolenta, il giudice ha osservato che la realizzazione delle medesime era avvenuta in un diverso contesto logico e cronologico, in quanto la prima decisione aveva riguardato le condotte commesse in qualità di amministratore unico della Seven Group s.r.I., società operante tra il nord e il sud Italia, come emerge dalle diverse sedi operative, situate a Bologna, Orzinuovi, Catanzaro, Castelfranco Veneto, Ferrara, Vibo Valentia, Lamezia Terme, tenute a partire dall'anno 2010, mentre la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. ha riguardato le condotte di bancarotta commesse altrove, in Crotone, ove è stato dichiarato il fallimento nell'anno 2016, in relazione ad un'altra società P&R COMPANY, di cui AC è stato legale rappresentante. è stato pertanto escluso, sulla base del dato cronologico, trattandosi di condotte in un caso dispiegatesi a partire dal 2010, nell'altro, a partire dall'anno 2012, e di quello spaziale, posto che la prima società possedeva sedi operative su tutto il territorio nazionale, la seconda, invece, in Crotone soltanto, che, fin dal momento anteriore alla commissione del primo segmento di condotte, il condannato abbia concepito una unitaria deliberazione tesa ad un unitario, pur se embrionale, progetto criminale. In tale prospettiva, non è fondato il rilievo difensivo teso ad evidenziare la parziale sovrapposizione temporale tra i periodi interessati alle violazioni, posto che tale dato non risulta indicativo della esistenza di una decisione unitaria a monte delle trasgressioni, in assenza di indicazioni che corroborino l'esistenza di una deliberazione, pur embrionale, dalla quale siano scaturite le successive condotte. 3.2. Sotto il profilo motivazionale, in relazione al quale si appunta la censura di cui al secondo motivo di ricorso, l'ordinanza è stata correttamente ed esaustivamente motivata, per cui, anche sotto tale aspetto, il ricorso è infondato. A fronte dell'assenza di elementi dai quali trarre la sussistenza della prova che, fin dal momento iniziale delle condotte di bancarotta, AC avesse maturato un progetto criminoso, successivamente sviluppatosi nell'assunzione della carica di legale rappresentante della P&R COMPANY e nella irregolare tenuta delle scritture contabili, in modo da renderla inattendibile ed al fine di arrecare pregiudizio ai creditori o comunque un ingiusto vantaggio per sé o per altri, il giudice, con motivazione incensurabile, ha escluso la sussistenza della continuazione, coerentemente ravvisando, in tale contesto, «una sistematicità e proclività al crimine di AC, valorizzabile in termini negativi e non certo premiali». 5 3.3. Resta pertanto assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo al riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/03/2025