Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 1
L'errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della Sentenza ai sensi dell'art.395 n.4 cod.proc.civ., richiamato dall'art.391 bis cod.proc.civ., consiste nella erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastatamente esclusa, oppure nella supposizione della inesistenza di un fatto la cui verità' è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserto errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. Siffatto genere di errore presuppone, quindi, il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, una delle quali emergente dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti. Tale errore deve avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive, e, tanto meno, di particolari indagini ermeneutiche, e non è ravvisabile nella diversa ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/06/1999, n. 6388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6388 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente
Dott. Raffaele CORONA - rel. Consigliere
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI LA, LI ZI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTEZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato MARINA MESSINA, difesi dall'avvocato NICOLA SIRACUSANO, giusta delega in atti;
-ricorrenti-
IA CO, IA IN, elettivamente domiciliati in ROMA L.TEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che li difende, giusta delega in atti;
-controricorrenti-
avverso la sentenza n. 4780/96 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 24/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/11/98 dal Consigliere Dott. Raffaele CORONA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO SCHIRÒ con le quali si chiede che la CORTE DI CASSAZIONE, in Camera di Consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 8 giugno 1990, OC MI convenne, davanti al Tribunale di Messina, GE e IO SI per conseguire l'esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 cod. civ., dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita di un immobile in Messina, nel fabbricato detto "Belvedere Poggio Cappuccini". Espose di aver stipulato con i convenuti un contratto preliminare di vendita in data 5 novembre 1988 (per il prezzo di lire 670.000.000, di cui lire 330.000.000 anticipati e lire 340.000.000 da pagare al definitivo), con il quale gli era stato promesso il trasferimento di un appartamento. di un posto macchina e di vari accessori e, successivamente, in data 23 ottobre 1989, di aver stipulato un altro preliminare, con il quale gli era stata promessa la vendita di un garage (per il prezzo di lire 34.000.000, di cui lire 16.000.000 in acconto e lire 18.000.000 al definitivo). Nonostante il completamento dell'edificio ed il rilascio del certificato di abitabilità da parte del Sindaco di Messina, i SI non erano addivenuti alla stipula del contratto definitivo e la Cassa Centrale di Risparmio, in data 3 maggio 1990, aveva sottoposto a pignoramento il complesso edilizio.
A scioglimento della riserva formulata nel preliminare, indicò come acquirente della nuda proprietà il figlio NT e chiese l'assegnazione a sè medesimo dell'usufrutto.
Precisò di essersi accollato il mutuo fondiario e di essere pronto a pagare il prezzo residuo.
GE e IO SI risposero che OC MI non aveva integralmente adempiuto agli obblighi nascenti dal preliminare e proposero domanda riconvenzionale per il pagamento di alcuni lavori commissionati dal convenuto.
Intervenuto nel giudizio NT MI, il Tribunale di Messina accolse la domanda e trasferì ad NT MI la nuda proprietà ed a OC MI l'usufrutto dell'appartamento e del posto auto, subordinatamente alla condizione del pagamento del residuo prezzo pari a lire 243.000.000 (di cui lire 111.000.000 mediante l'accollo della quota di mutuo fondiario e l'adempimento degli altri obblighi), nonché al pagamento del residuo prezzo di lire 18.000.000. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza 19 maggio - 28 giugno 1994, sostanzialmente confermò la decisione del Tribunale.
La Corte Suprema, con sentenza 24 maggio 1996, n. 4780, rigettò il ricorso proposto da GE e IO SI, che condannò alla rifusione delle spese.
Con ricorso ex art. 391 bis cod. proc. civ., GE e IO SI chiedono la revocazione della ricordata sentenza n. 4780 del 1996, pronunziata dalla Corte Suprema.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Insegna la giurisprudenza che l'errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. richiamato dall'art. 391 bis dello stesso codice, consiste nell'erronea percezione degli atti di causa, che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita: sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto contro verso, sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunziato. Tale genere di errore presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, e dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia contestata dalle parti (Cass., Sez. Un., 12 giugno 1997, n. 5303). In altre parole, l'errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa sussiste non quando sia viziata la valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, ma quando sia frutto di una falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti e non soltanto era incontroverso, ma non era neanche controvertibile, e non poteva dar luogo ad apprezzamenti di alcun genere. Tale errore, quindi, deve avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indagini ermeneutiche e non è ravvisabile nella diversa ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali (Cass., Sez. Lav., 28 agosto 1997, n. 8118).
2.1 Con nessuno del motivi di ricorso si denunciano errori, che presentino i caratteri descritti sopra.
Non la prima censura del primo motivo, con il quale si deduce la svista, in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, ritenendo giustificato il mancato pagamento delle rate di mutuo da parte del MI in ragione del pignoramento dell'immobile, perché le rate di mutuo accollatesi dal promittente risalivano al 1988, mentre il pignoramento era stato eseguito nel 1990.
In realtà la sentenza della Suprema Corte non è incorsa nella svista addebitata ma ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte d'Appello - che aveva giustificato il mancato pagamento delle rate di mutuo scadute al 31 dicembre 1988 - in quanto il giudice del merito aveva considerato fondato l'impiego dei rimedi previsti dall'art.1460 cod. civ. sulla base della "valutazione complessiva dell'intera vicenda" (pagg. 14-15).
2.2 Non la seconda censura del primo motivo, secondo cui la Corte Suprema avrebbe deciso la questione dei soggetti obbligati a pagare il tributo (IVA), mentre con. il ricorso si era fatta questione non dei soggetti, ma del tempo dell'adempimento. Per la verità la Suprema Corte - ricollegando la vicenda degli oneri fiscali al pagamento delle rate del mutuo - implicitamente ha risolto non solo la questione dei soggetti, ma anche quella del tempo dell'adempimento (pag. 16).
3. Neppure il secondo motivo di ricorso, con il quale si addebita al giudice di legittimità di aver risolto (correttamente) una fattispecie diversa da quella esaminata dalla Corte d'Appello, che aveva interpretato il contratto sulla base non delle espressioni letterali e dell'intenzione delle parti, ma di ciò che plerumque accidit.
In effetti, sul procedimento ermeneutico svolto dalla Corte d'Appello, la Suprema Corte ha espresso una valutazione (ed ha giudicato corretto il procedimento seguito per ricostruire la volontà contrattuale) e tale valutazione, per le ragioni esposte sopra, si sottrae al giudizio revocatorio.
3.- Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese, che liquida quanto alle spese vive in lire 267.400, oltre lire 7.000.000 per gli onorari.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 1999