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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 02/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3976/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3976/2020 degli Affari Contenziosi Civili, avente a oggetto: “Factoring”
Vertente tra
(GIA (P.I. Parte_1 Parte_1
) rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Fazio e Ivano Fazio, P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Milano, Via S. Barnaba, n. 30, come da procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICE
e
(C.F./P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca
Fontirossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lucca, Viale Giuseppe
Giusti, n. 273, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
(C.F./P.I. ), in persona Controparte_2 P.IVA_3 del procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Fornai ed elettivamente domiciliata in San Miniato (PI), Via L. Da Vinci, n. 43, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di condannare il Parte_1 Controparte_1
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di
[...] P.IVA_2 delle seguenti somme: Parte_1 −€ 248,79 per residua sorte capitale, alla data del 18/09/23, di cui alle fatture prodotte e riepilogate nell'elenco sub doc. A o di quella maggiore o minore somma che è risultata dovuta in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e/o maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 18/09/23, ad € 140,91 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
−€ 6.974,34 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 6 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 7, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
−€ 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato, ritardato e/o parziale pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale (n. 2 fatture) che alle fatture (n. 8 fatture) il cui ritardato pagamento ha determinato l'emissione delle NDI azionate nel presente giudizio e così per un totale di n. 10 fatture, sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 400,00); IN VIA ISTRUTTORIA: per cautela difensiva si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Convenuto:
“In Via Preliminare e Nel Merito Voglia Ill.mo Tribunale di Pisa, respingere tutte le domande attrici per inefficacia delle cessioni di credito pro soluto stante la acclarata e/o accertata mancanza di accettazione da parte della Pubblica Amministrazione. Con vittoria di spese, e compensi professionali di causa.
Sempre in Via Preliminare e Nel Merito Voglia Ill.mo Tribunale di Pisa, respingere tutte le domande attrici per inefficacia e/o invalidità delle cessioni di credito pro soluto stante
l'acclarato e/o accertato difetto e/o vizio e/o nullità e/o inesistenza di notifica dei medesimi atti di cessione perché notificati da soggetti non legittimati. Con vittoria di spese, e compensi professionali di causa.
In Tesi e Nel Merito Voglia Ill.mo Tribunale di Pisa, respingere, per i motivi esposti, tutte le domande attrici perché infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, e compensi professionali di causa.
Sempre in Tesi e nel Merito Voglia Il Tribunale di Pisa, per le ragioni tutte esposte, nel caso in cui ritenesse che la Amministrazione Comunale di Casciana Terme Lari, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, deve essere tenuta a corrispondere, a favore della cessionaria del credito , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in tutto o in parte la somma di € 808,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di fatto percepita dal creditore cedente terzo chiamato CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, quest'ultimo CP_2 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, dovrà essere condannato a
[...] restituire a favore del debitore ceduto in persona del Controparte_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, in ragione dei rispettivi importi di fatto percepiti, tutte dette somme e/o tutte le somme che quest'ultima Amministrazione Comunale sarà tenuta a corrispondere a favore del creditore cessionario , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, comprensive di eventuali interessi e rivalutazione monetaria ove richiesti. Sempre con vittoria di spese e competenze professionali.
Sempre In Tesi e Nel Merito Voglia Ill.mo Tribunale di Pisa, respingere, per i motivi esposti, la domanda attrice di pagamento della somma di € 6.974,34 per mancato pagamento delle note di debito interessi perché del tutto illegittima e/o infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Sempre In Tesi e Nel Merito Voglia Ill.mo Tribunale di Pisa, respingere, per i motivi esposti, la domanda attrice di pagamento della somma di € 400,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, II comma D. Lgs.231/02 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera
f) D. Lgs.192/2012, perché del tutto illegittima e/o infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
Terza chiamata:
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, respingere le domande proposte dal
[...] nei confronti di in quanto integralmente Controparte_1 Controparte_2 infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, onorari e competenze di causa.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 23.10.2020 in qualità di Parte_1 cessionaria di crediti vantati da ha convenuto in giudizio dinanzi Controparte_2 al Tribunale di Pisa il per ivi sentirlo condannare al Controparte_1 pagamento di somme relative a fatture per le forniture erogate in favore dello stesso.
A sostegno della domanda, ha dedotto:
- che il contratto di cessione ha ad oggetto la somma di € 808,37, a titolo di sorte capitale, e relativi interessi moratori maturati e maturandi;
- che, nella misura prevista dall'art. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, sono dovuti gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori;
- che parte attrice è creditrice dell'ulteriore somma di € 6.974,34 per mancato pagamento di note di debito interessi;
- che ai sensi dell'art. 6, comma II, D. Lgs. n. 231/02, parte attrice ha diritto a vedersi riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 400,00 per il mancato pagamento di n. 10 fatture.
Si è costituito in giudizio il che ha chiesto, in via Controparte_1 preliminare, l'autorizzazione a chiamare in giudizio la società per Controparte_2 la restituzione delle somme indebitamente percepite e, nel merito contestato integralmente la domanda attorea. In particolare, ha eccepito:
- che la cessione pro soluto è inefficace stante la mancata accettazione da parte della Pubblica Amministrazione;
- che altresì è inefficace in quanto gli atti di cessione sono stati notificati da soggetti non legittimati per difetto di rappresentanza e/o inesistenza della procura;
- che, in data anteriore alla notifica della cessione pro soluto, il credito di € 808,37 relativo a fattura n. 1425326587 e n. G176002856 è stato corrisposto direttamente a favore della cedente , con compensazione con note di credito;
CP_2
- che l'importo eventualmente dovuto è pari a € 29,40;
- che è illegittima e infondata la richiesta di pagamento di note di debito interessi e di risarcimento del danno ex art. 6, comma II, D. Lgs n. 231/02.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio Controparte_3 respingendo le domande proposte dal
[...] Controparte_1 in quanto infondate in fatto e diritto. Nello specifico, ha sostenuto:
- che il Comune di è stato intestatario di numerosi contratti on Controparte_1
; CP_2
- che le fatture cedute sono la n. 1425326587, insoluta per € 559,58, e la n. G176002856 per € 248,79;
- che il erroneamente, pretende di considerare le predette fatture pagate CP_1 utilizzando in compensazione fatture/note di credito emesse per contratti diversi da quello che ha originato le fatture oggetto di cessione.
Con ordinanza a seguito di disposizione della trattazione scritta sono stati concessi i termini per le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
All'udienza del 27.04.2022 il Giudice ha invitato le parti a trovare una soluzione conciliativa senza alcun esito.
Con ordinanza del 09.05.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.10.2023. All'udienza del 12.12.2024, dopo rinvii dovuti al carico del ruolo, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
****
1. La legittimazione attiva di Parte_1
Eccepisce il la carenza di legittimazione dell'attrice, Controparte_1 data la mancanza di accettazione da parte della pubblica amministrazione ai sensi dell'art.
9. All. E. L. 2248/1865.
Il richiamo alla citata normativa, di carattere speciale, non è pertinente. Le cessioni di credito cadono sotto la disciplina dell'art. 106 comma 13 d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), ratione temporis applicabile, il quale prevede che “si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico
o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione…[omissis]. Orbene, a fronte dell'eccezione di mancata prova della comunicazione dell'opposizione alla cessione del credito, il non ha allegato di essersi opposta alla cessione, prima ancora di CP_1 dimostrarlo.
2. I contestati vizi relativi alle notifiche degli atti di cessione del credito.
Incontestata e documentata la circostanza che la cessione del credito rivesta in sé le caratteristiche formali di legge (scrittura privata autenticata o atto pubblico), è posta in discussione la validità della notifica della cessione, siccome in prospettiva attorea avvenuta tramite la pec dell'avv. Dolcini in difetto di valida procura da parte dell'ente cessionario.
Premesso che è errata l'equiparazione tra notifica degli atti processuali e notifica della cessione del credito ex art. 1264 c.c., non soggiacendo quest'ultima a particolari formalità (cfr. tra le altre Cass. n. 16566/2018), osserva il Tribunale che il potere rappresentativo del procuratore emerge ex actis, dovendo intendersi ricompreso nella procura generale depositata, irrilevante essendo il tempo decorso dal rilascio della stessa e la trasformazione della società delegante. In ogni caso, anche volendo seguire l'infondata tesi del il comportamento stragiudiziale e giudiziale di CP_1 [...] costituirebbe ratifica dell'operato del supposto falsus procurator. Parte_1
3. Il titolo della pretesa e gli importi in linea capitale.
A fondamento della domanda di pagamento sono poste due fatture relative al contratto di fornitura di gas naturale attivato da in data Controparte_3
22.09.1998 con codice cliente n. 430030118706 ed associato al punto di prelievo (PDR)
n. 15104203526396 con indirizzo di fornitura in Via di Ceppato n. 55 Controparte_1
e segnatamente le fatture n. n. 1425326587 emessa per €. 620,83 e rimasta insoluta
[...] per €. 559,58 e la n. G176002856 per €. 248,79. Eccepisce il di aver corrisposto gli importi indicati mercé l'utilizzo di altre CP_1 fatture e note di credito emesse da e così di aver Controparte_3 estinto il debito antecedentemente all'intervenuta cessione del credito.
La prospettazione attorea non è persuasiva, atteso che a fronte della chiamata in causa a cura della convenuta, la società cedente ha chiarito: che intercorrevano con il Comune di numerosi contratti di fornitura;
che le note di credito che il Controparte_1 pretende di utilizzare a compensazione del proprio debito relativo alla fornitura CP_1
n. 430030118706 ineriscono ad altri rapporti contrattuali, all'interno dei quali la società Contr a già operato le relative compensazioni. Orbene, a fronte delle precise allegazioni della terza chiamata, supportate dall'elenco delle forniture e delle relative contabilizzazioni delle poste attive e passive (docc. 3-13), il lungi dal CP_1 contestare le predette circostanze, si è limitato a ribadire la propria posizione. In particolare, ha omesso finanche di allegare che al momento della cessione del credito di cui è causa la società cedente non vantava, complessivamente, crediti nei suoi confronti.
Da ciò deriva che non può essere accolta l'eccezione estintiva nei termini articolati dal debitore ceduto: diversamente opinando, infatti, si perverrebbe ad una irragionevole duplicazione delle compensazioni.
In definitiva, il credito oggetto di cessione era sussistente all'epoca della notifica ex art. 1264 c.c. Visto il pagamento avvenuto nelle more del giudizio, l'importo complessivo dovuto dal Comune ammonta ad € 248,79 per residua sorte capitale, alla data del
18/09/23.
4. Gli interessi egli ulteriori accessori del credito.
Chiede la cessionaria del credito la liquidazione degli interessi al tasso ex art. 2 e 5, D.
Lgs. n. 231/02, nonché il riconoscimento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora maturati sulla sorte capitale e, infine, i costi forfettizzati di recupero del credito ex art. 6, d. lgs. n. 231/02 per ciascuna fattura.
Spettano, innanzitutto, gli interessi moratori sulla somma di € 248,79 in linea capitale, a decorrere dal 19/09/23.
Spettano, altresì, gli interessi moratori e gli interessi anatocistici sulle somme come da
NDI in atti, pari ad € 6.974,34 non oggetto di contestazione da parte del oltre CP_1 interessi al tasso legale a far data dalla domanda.
È riconosciuto altresì, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, l'importo forfettario di € 80,00 a titolo di risarcimento del danno per le fatture insolute, ridotte a due in ragione delle originarie facenti capo alla cedente, non potendo invece trovare accoglimento la domanda per il diverso importo derivante dalla fatturazione ad opera di Parte_1
5. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche parametri medi per la fase studio e istruttoria, ridotti per le successive, e differenziate in ragione dell'attività concretamente espletata tra attrice e terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore di di € 6.974,34 oltre interessi Parte_1 come in parte motiva e oltre ulteriori interessi di mora fino al saldo effettivo, ed oltre ad € 80,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02;
- condanna il in persona del sindaco pro tempore a Controparte_1 rimborsare a le spese di lite, liquidate in € 4.000,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- condanna il in persona del sindaco pro tempore a Controparte_1 rimborsare a le spese di lite, liquidate in € Controparte_3
3.200,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Il Giudice
Luca Pruneti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3976/2020 degli Affari Contenziosi Civili, avente a oggetto: “Factoring”
Vertente tra
(GIA (P.I. Parte_1 Parte_1
) rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Fazio e Ivano Fazio, P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Milano, Via S. Barnaba, n. 30, come da procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICE
e
(C.F./P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca
Fontirossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lucca, Viale Giuseppe
Giusti, n. 273, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
(C.F./P.I. ), in persona Controparte_2 P.IVA_3 del procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Fornai ed elettivamente domiciliata in San Miniato (PI), Via L. Da Vinci, n. 43, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di condannare il Parte_1 Controparte_1
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di
[...] P.IVA_2 delle seguenti somme: Parte_1 −€ 248,79 per residua sorte capitale, alla data del 18/09/23, di cui alle fatture prodotte e riepilogate nell'elenco sub doc. A o di quella maggiore o minore somma che è risultata dovuta in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e/o maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 18/09/23, ad € 140,91 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
−€ 6.974,34 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 6 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 7, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
−€ 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato, ritardato e/o parziale pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale (n. 2 fatture) che alle fatture (n. 8 fatture) il cui ritardato pagamento ha determinato l'emissione delle NDI azionate nel presente giudizio e così per un totale di n. 10 fatture, sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 400,00); IN VIA ISTRUTTORIA: per cautela difensiva si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Convenuto:
“In Via Preliminare e Nel Merito Voglia Ill.mo Tribunale di Pisa, respingere tutte le domande attrici per inefficacia delle cessioni di credito pro soluto stante la acclarata e/o accertata mancanza di accettazione da parte della Pubblica Amministrazione. Con vittoria di spese, e compensi professionali di causa.
Sempre in Via Preliminare e Nel Merito Voglia Ill.mo Tribunale di Pisa, respingere tutte le domande attrici per inefficacia e/o invalidità delle cessioni di credito pro soluto stante
l'acclarato e/o accertato difetto e/o vizio e/o nullità e/o inesistenza di notifica dei medesimi atti di cessione perché notificati da soggetti non legittimati. Con vittoria di spese, e compensi professionali di causa.
In Tesi e Nel Merito Voglia Ill.mo Tribunale di Pisa, respingere, per i motivi esposti, tutte le domande attrici perché infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, e compensi professionali di causa.
Sempre in Tesi e nel Merito Voglia Il Tribunale di Pisa, per le ragioni tutte esposte, nel caso in cui ritenesse che la Amministrazione Comunale di Casciana Terme Lari, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, deve essere tenuta a corrispondere, a favore della cessionaria del credito , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in tutto o in parte la somma di € 808,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di fatto percepita dal creditore cedente terzo chiamato CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, quest'ultimo CP_2 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, dovrà essere condannato a
[...] restituire a favore del debitore ceduto in persona del Controparte_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, in ragione dei rispettivi importi di fatto percepiti, tutte dette somme e/o tutte le somme che quest'ultima Amministrazione Comunale sarà tenuta a corrispondere a favore del creditore cessionario , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, comprensive di eventuali interessi e rivalutazione monetaria ove richiesti. Sempre con vittoria di spese e competenze professionali.
Sempre In Tesi e Nel Merito Voglia Ill.mo Tribunale di Pisa, respingere, per i motivi esposti, la domanda attrice di pagamento della somma di € 6.974,34 per mancato pagamento delle note di debito interessi perché del tutto illegittima e/o infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Sempre In Tesi e Nel Merito Voglia Ill.mo Tribunale di Pisa, respingere, per i motivi esposti, la domanda attrice di pagamento della somma di € 400,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, II comma D. Lgs.231/02 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera
f) D. Lgs.192/2012, perché del tutto illegittima e/o infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
Terza chiamata:
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, respingere le domande proposte dal
[...] nei confronti di in quanto integralmente Controparte_1 Controparte_2 infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, onorari e competenze di causa.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 23.10.2020 in qualità di Parte_1 cessionaria di crediti vantati da ha convenuto in giudizio dinanzi Controparte_2 al Tribunale di Pisa il per ivi sentirlo condannare al Controparte_1 pagamento di somme relative a fatture per le forniture erogate in favore dello stesso.
A sostegno della domanda, ha dedotto:
- che il contratto di cessione ha ad oggetto la somma di € 808,37, a titolo di sorte capitale, e relativi interessi moratori maturati e maturandi;
- che, nella misura prevista dall'art. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, sono dovuti gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori;
- che parte attrice è creditrice dell'ulteriore somma di € 6.974,34 per mancato pagamento di note di debito interessi;
- che ai sensi dell'art. 6, comma II, D. Lgs. n. 231/02, parte attrice ha diritto a vedersi riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 400,00 per il mancato pagamento di n. 10 fatture.
Si è costituito in giudizio il che ha chiesto, in via Controparte_1 preliminare, l'autorizzazione a chiamare in giudizio la società per Controparte_2 la restituzione delle somme indebitamente percepite e, nel merito contestato integralmente la domanda attorea. In particolare, ha eccepito:
- che la cessione pro soluto è inefficace stante la mancata accettazione da parte della Pubblica Amministrazione;
- che altresì è inefficace in quanto gli atti di cessione sono stati notificati da soggetti non legittimati per difetto di rappresentanza e/o inesistenza della procura;
- che, in data anteriore alla notifica della cessione pro soluto, il credito di € 808,37 relativo a fattura n. 1425326587 e n. G176002856 è stato corrisposto direttamente a favore della cedente , con compensazione con note di credito;
CP_2
- che l'importo eventualmente dovuto è pari a € 29,40;
- che è illegittima e infondata la richiesta di pagamento di note di debito interessi e di risarcimento del danno ex art. 6, comma II, D. Lgs n. 231/02.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio Controparte_3 respingendo le domande proposte dal
[...] Controparte_1 in quanto infondate in fatto e diritto. Nello specifico, ha sostenuto:
- che il Comune di è stato intestatario di numerosi contratti on Controparte_1
; CP_2
- che le fatture cedute sono la n. 1425326587, insoluta per € 559,58, e la n. G176002856 per € 248,79;
- che il erroneamente, pretende di considerare le predette fatture pagate CP_1 utilizzando in compensazione fatture/note di credito emesse per contratti diversi da quello che ha originato le fatture oggetto di cessione.
Con ordinanza a seguito di disposizione della trattazione scritta sono stati concessi i termini per le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
All'udienza del 27.04.2022 il Giudice ha invitato le parti a trovare una soluzione conciliativa senza alcun esito.
Con ordinanza del 09.05.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.10.2023. All'udienza del 12.12.2024, dopo rinvii dovuti al carico del ruolo, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
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1. La legittimazione attiva di Parte_1
Eccepisce il la carenza di legittimazione dell'attrice, Controparte_1 data la mancanza di accettazione da parte della pubblica amministrazione ai sensi dell'art.
9. All. E. L. 2248/1865.
Il richiamo alla citata normativa, di carattere speciale, non è pertinente. Le cessioni di credito cadono sotto la disciplina dell'art. 106 comma 13 d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), ratione temporis applicabile, il quale prevede che “si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico
o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione…[omissis]. Orbene, a fronte dell'eccezione di mancata prova della comunicazione dell'opposizione alla cessione del credito, il non ha allegato di essersi opposta alla cessione, prima ancora di CP_1 dimostrarlo.
2. I contestati vizi relativi alle notifiche degli atti di cessione del credito.
Incontestata e documentata la circostanza che la cessione del credito rivesta in sé le caratteristiche formali di legge (scrittura privata autenticata o atto pubblico), è posta in discussione la validità della notifica della cessione, siccome in prospettiva attorea avvenuta tramite la pec dell'avv. Dolcini in difetto di valida procura da parte dell'ente cessionario.
Premesso che è errata l'equiparazione tra notifica degli atti processuali e notifica della cessione del credito ex art. 1264 c.c., non soggiacendo quest'ultima a particolari formalità (cfr. tra le altre Cass. n. 16566/2018), osserva il Tribunale che il potere rappresentativo del procuratore emerge ex actis, dovendo intendersi ricompreso nella procura generale depositata, irrilevante essendo il tempo decorso dal rilascio della stessa e la trasformazione della società delegante. In ogni caso, anche volendo seguire l'infondata tesi del il comportamento stragiudiziale e giudiziale di CP_1 [...] costituirebbe ratifica dell'operato del supposto falsus procurator. Parte_1
3. Il titolo della pretesa e gli importi in linea capitale.
A fondamento della domanda di pagamento sono poste due fatture relative al contratto di fornitura di gas naturale attivato da in data Controparte_3
22.09.1998 con codice cliente n. 430030118706 ed associato al punto di prelievo (PDR)
n. 15104203526396 con indirizzo di fornitura in Via di Ceppato n. 55 Controparte_1
e segnatamente le fatture n. n. 1425326587 emessa per €. 620,83 e rimasta insoluta
[...] per €. 559,58 e la n. G176002856 per €. 248,79. Eccepisce il di aver corrisposto gli importi indicati mercé l'utilizzo di altre CP_1 fatture e note di credito emesse da e così di aver Controparte_3 estinto il debito antecedentemente all'intervenuta cessione del credito.
La prospettazione attorea non è persuasiva, atteso che a fronte della chiamata in causa a cura della convenuta, la società cedente ha chiarito: che intercorrevano con il Comune di numerosi contratti di fornitura;
che le note di credito che il Controparte_1 pretende di utilizzare a compensazione del proprio debito relativo alla fornitura CP_1
n. 430030118706 ineriscono ad altri rapporti contrattuali, all'interno dei quali la società Contr a già operato le relative compensazioni. Orbene, a fronte delle precise allegazioni della terza chiamata, supportate dall'elenco delle forniture e delle relative contabilizzazioni delle poste attive e passive (docc. 3-13), il lungi dal CP_1 contestare le predette circostanze, si è limitato a ribadire la propria posizione. In particolare, ha omesso finanche di allegare che al momento della cessione del credito di cui è causa la società cedente non vantava, complessivamente, crediti nei suoi confronti.
Da ciò deriva che non può essere accolta l'eccezione estintiva nei termini articolati dal debitore ceduto: diversamente opinando, infatti, si perverrebbe ad una irragionevole duplicazione delle compensazioni.
In definitiva, il credito oggetto di cessione era sussistente all'epoca della notifica ex art. 1264 c.c. Visto il pagamento avvenuto nelle more del giudizio, l'importo complessivo dovuto dal Comune ammonta ad € 248,79 per residua sorte capitale, alla data del
18/09/23.
4. Gli interessi egli ulteriori accessori del credito.
Chiede la cessionaria del credito la liquidazione degli interessi al tasso ex art. 2 e 5, D.
Lgs. n. 231/02, nonché il riconoscimento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora maturati sulla sorte capitale e, infine, i costi forfettizzati di recupero del credito ex art. 6, d. lgs. n. 231/02 per ciascuna fattura.
Spettano, innanzitutto, gli interessi moratori sulla somma di € 248,79 in linea capitale, a decorrere dal 19/09/23.
Spettano, altresì, gli interessi moratori e gli interessi anatocistici sulle somme come da
NDI in atti, pari ad € 6.974,34 non oggetto di contestazione da parte del oltre CP_1 interessi al tasso legale a far data dalla domanda.
È riconosciuto altresì, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, l'importo forfettario di € 80,00 a titolo di risarcimento del danno per le fatture insolute, ridotte a due in ragione delle originarie facenti capo alla cedente, non potendo invece trovare accoglimento la domanda per il diverso importo derivante dalla fatturazione ad opera di Parte_1
5. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche parametri medi per la fase studio e istruttoria, ridotti per le successive, e differenziate in ragione dell'attività concretamente espletata tra attrice e terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore di di € 6.974,34 oltre interessi Parte_1 come in parte motiva e oltre ulteriori interessi di mora fino al saldo effettivo, ed oltre ad € 80,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02;
- condanna il in persona del sindaco pro tempore a Controparte_1 rimborsare a le spese di lite, liquidate in € 4.000,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- condanna il in persona del sindaco pro tempore a Controparte_1 rimborsare a le spese di lite, liquidate in € Controparte_3
3.200,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Il Giudice
Luca Pruneti