TRIB
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/05/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 21 maggio2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5106/2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Catania, via G. Verga, n. 4, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Salvatore M.A Spataro, che lo rappresenta e difende, giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del , Controparte_1 Controparte_3
;
[...] Controparte_4
Resistente
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica, n. 26, presso l'Avvocatura Distrettuale, presso l'avv.to Alessandra Vetri, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del 22.3.2024; Per_1
Resistente
Oggetto: ricostruzione della carriera personale ATA;
riconoscimento fascia stipendiale;
differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 27 maggio 2024 , dipendente del Parte_1
in virtù di rapporto di lavoro a tempo indeterminato Controparte_1
e inquadrato nel ruolo del personale ATA quale Assistente Tecnico, con ultima ed attuale sede di servizio presso il liceo scientifico “G. Galilei” di Catania, ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di aver svolto, prima di accedere al profilo di Assistente Tecnico, in virtù di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, diversi anni di servizio, tutti riconoscibili ai fini della ricostruzione di carriera, nella qualifica inferiore di Collaboratore scolastico (già Ausiliario secondo la vecchia declaratoria); che, segnatamente, alla data del 25.10.1996, gli era stata riconosciuta, giusta Decreto n. 4753 del 27.10.2004 di ricostruzione di carriera, quale Collaboratore, un'anzianità di 2 anni, 7 mesi e 10 giorni;
che proseguendo ininterrottamente il ruolo di Collaboratore scolastico fino al passaggio al ruolo di Assistente tecnico, avvenuto in data 1.9.2010, aveva maturato, altresì, un'anzianità di servizio pari ad ulteriori 13 anni e 10 mesi, vantando così un'anzianità complessiva non inferiore a 16 anni;
che, tuttavia, in seguito al passaggio al ruolo superiore, il convenuto aveva ricostruito la sua carriera decurtando CP_1
l'anzianità di servizio svolta nel profilo di collaboratore scolastico;
che, infatti, con
Decreto di ricostruzione carriera n. 535 del 14.01.2012 gli era stata riconosciuta, attraverso il metodo della cd. temporizzazione, un'anzianità di servizio rivista in pejus e pari a
11anni, 10 mesi e 6 giorni ai fini giuridici ed economici, ciò comportando una retrocessione nella posizione stipendiale dello stesso e pregiudicando, inoltre, anche le successive progressioni stipendiali con incidenza sugli aspetti economici e pensionistici del rapporto di lavoro;
che, invece, il riconoscimento integrale dell'intero servizio pregresso avrebbe comportato la corresponsione delle differenze retributive oggetto della domanda di condanna formulata in ricorso.
Ha addotto di aver diritto all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel pre-ruolo e nel ruolo inferiore, lamentando che, invece, il Controparte_1
, nelle ipotesi di passaggio tra aree e profili del personale amministrativo,
[...] tecnico e ausiliario (A.T.A) elabora la ricostruzione di carriera partendo dall'anzianità determinata applicando il farraginoso principio della cosiddetta “temporizzazione” e non dall'anzianità determinata valutando effettivamente il servizio pregresso.
Ha, quindi, evidenziato che la temporizzazione, se, da un canto, assicura temporaneamente un'equivalenza di retribuzione, dall'altro, comporta la decurtazione dell'intera anzianità di servizio ai fini giuridici, concretizzando di fatto una illegittima riduzione degli anni di servizio validi ai fini della determinazione della retribuzione futura.
2 Ha richiamato la deliberazione assunta dalla Corte dei Conti nell'Adunanza Generale del
15 luglio 2019, n. SCCLEG/4/2019/SUCC, che, censurando la prassi osservata dal
, ha affermato il diritto del personale ATA, in caso di passaggio Controparte_1 nel ruolo superiore, al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo inferiore in misura integrale e non nei limiti della cd. temporizzazione.
Richiamata, altresì, la giurisprudenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della anzianità di servizio computando interamente anche l'anzianità maturata nel ruolo inferiore, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'integrale riconoscimento del servizio prestato nel profilo inferiore di collaboratore scolastico, ad ogni effetto giuridico ed economico;
2) previa disapplicazione del Decreto di ricostruzione di carriera di parte ricorrente, ordinare al convenuto di porre in essere ogni provvedimento ed CP_1
adempimento necessario per effettuare una nuova ricostruzione della carriera con il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo di collaboratore scolastico;
3) condannare il convenuto al CP_1
pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per effetto del predetto riconoscimento di superiore anzianità di servizio, fino alla data di effettivo soddisfo, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo o
l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94 ed oltre la discendente regolarizzazione contributiva;
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Con espressa istanza di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (Cass., Ord. 23088 del
18/08/2021).».
Con memoria tempestivamente depositata l'11.10.2024, si è costituito in giudizio il spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso e Controparte_1
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: «-Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414
c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché perché carente di prova;
-
Dichiarare la prescrizione quinquennale ex. art. 2948 c.c. di ogni spettanza retributiva per salari e/progressioni economiche;
-Dichiarare prescritta l'azione; -Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art.
152 bis disp. att. c.p.c.;»
Con memoria tempestivamente depositata in data 8.10.2024, si è altresì tempestivamente CP_ costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Sig.
3 Giudice adito, accertare quanto di diritto e, in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente di condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive, condannare il datore di lavoro al versamento all'Istituto degli eventuali maggiori contributi dovuti, oltre eventuali oneri accessori ed interessi legali fino al soddisfo, nei limiti della prescrizione, ove applicabile. Con il favore delle spese di lite.».
Sostituita l'udienza del 21 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza depositate da parte ricorrente, la causa, di natura documentale, è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di parte ricorrente, dipendente del , quale appartenente ai ruoli del personale ATA, Controparte_1
profilo professionale assistente tecnico, ad ottenere in sede di ricostruzione carriera il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo di collaboratore scolastico, con la condanna del convenuto al CP_1
pagamento delle relative differenze retributive e regolarizzazione contributiva presso l'Istituto previdenziale.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che al ricorrente, per il servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del convenuto è stata riconosciuta, alla data del CP_1
25.10.1996, data di immissione nel ruolo del personale ATA con la qualifica di collaboratore scolastico, un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici pari a anni 2 mesi
7 e giorni 10 (cfr. decreto n. 4753 del 27.10.2004, all.2 al ricorso); che successivamente, in data 1 settembre 2010, è stato assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario area B, profilo assistente tecnico, con decorrenza giuridica ed economica dall' 1 settembre
2010.
Il , al momento del passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente Parte_1
tecnico amministrativo, aveva maturato, nel ruolo inferiore, un'anzianità effettiva di servizio, calcolata con il criterio dell'integrale computo della ricostruzione della carriera, pari a 13 anni, 10 mesi e 14 giorni (oltre i 2 anni, 7 mesi e 4 giorni di servizio pre-ruolo).
Con decreto prot. n. 535 del 14.01.2012 del Dirigente Scolastico del liceo scientifico
“G.Galilei” di Catania, il ricorrente, al momento del passaggio di ruolo ha avuta riconosciuta, invece, un'anzianità di servizio, come collaboratore scolastico, calcolata con
4 il meccanismo della cd. temporizzazione, pari ad anni 11 mesi 10 e giorni 6, e, pertanto, inferiore a quella corrispondente ai servizi effettivamente resi come collaboratore scolastico (compreso il periodo di precariato) di 16 anni, 5 mesi e 24 giorni.
3. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e meriti di essere accolto per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse dall'Ufficio nella sentenza n. 3177/
2023 del 12.7.2023(est. Dott.ssa Patrizia Mirenda) che ha richiamato le motivazioni esposte nella sentenza del 7 giugno 2022 del Tribunale di Biella ove è richiamata altra pronuncia del Tribunale di Vercelli, e da ultimo nella sentenza n. 3268/2024 del 13.6.2024
(est. Dott.ssa Patrizia Mirenda), che di seguito si riportano ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.
5. Con riguardo al riconoscimento dell'anzianità pregressa nell'ipotesi di cambio profilo, appare opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento in tema di passaggi di qualifica funzionale disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. n. 399/1988.
Tale norma dispone ai commi 8, 9 e 10: “
8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione
ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.”
Il successivo comma 13, disciplinante il diverso criterio dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa, prevede: “Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno
1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e
5 successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.
6. La questione del riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di lavoro nei ruoli inferiori è stata affrontata nella sentenza n. 9144/2016 dalle S.U. della
Corte di Cassazione, che hanno affermato che per effetto del combinato disposto degli artt.
77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, al personale che passi ad un ruolo superiore l'anzianità maturata nel ruolo inferiore deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione.
Ancora va osservato che la disciplina dei “passaggi di ruolo” è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417, “Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato”.
In particolare, l'art. 77 di tale d.p.r. 417/74, sotto la rubrica, “Passaggi di ruolo”, prevede che: “in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria e artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera” (art. 83).
Successivamente, l'art. 57 della legge n. 312 del 1980 ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni dell'art. 77 del DPR n. 417 del 1974, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l'alto (passaggio da un ruolo inferiore ad un altro ruolo superiore -è il caso in questione), sia la mobilita verticale verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore).
Dunque, in tema di personale scolastico, se in passato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370/1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo inferiore a quello superiore, attualmente gli art. 57 della L. 312 del 1980 e l'art. 83 del
D.P.R. n. 417 del 1974 generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzando un'osmosi tra i distinti ruoli del personale della scuola avente specifici requisiti.
Le S.U. della Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 9144/2016 hanno statuito che:
“Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore
6 viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera. L'art. 57 ha dilatato la previsione dell'art. 77 d.p.r. 407 del 1974, statuendo che "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art.
77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417".
In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.
Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base
(art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni”.
[…]
La Corte dei Conti – Sezione Centrale, nell'adunanza generale del 15 luglio 2019, con la deliberazione n. SCCLEG/4/2019, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 9144/16, ha censurato la prassi osservata dal e Controparte_1
ha affermato il diritto del personale ATA, in caso di passaggio nel ruolo superiore, al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo inferiore in misura integrale e non nei limiti della c.d. temporizzazione.
In particolare, la Corte dei Conti ha ritenuto che “…debba riconoscersi alle due dipendenti il diritto all'integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo e, conseguentemente, dichiararsi la conformità a legge dei provvedimenti adottati in data 15 novembre 2016 dall' . Come può rilevarsi dai prospetti allegati alla memoria fatta pervenire in CP_6
vista della adunanza di questa Sezione dalla competente , gli stessi Controparte_7
integrano, invero, un trattamento più favorevole per le dipendenti, laddove si abbia
7 riguardo non solo all'inquadramento economico all'atto del passaggio in ruolo, ma anche al complessivo sviluppo della carriera e delle progressioni stipendiali. In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il
Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi. In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva.” (v. la sentenza n. 3177/2023; cfr., altresì, in senso favorevole alle prospettazioni attoree, la sentenza n. 1954 del 9 aprile 2024, est. dr. M Pennisi, in atti, ove
è stato evidenziato che “Alla luce della disciplina sopra delineata emerge che la temporizzazione, disciplinata dai commi 8, 9 e 10 del citato art. 4, rappresenta un criterio di calcolo in virtù del quale la differenza tra lo stipendio nel ruolo di provenienza in godimento nel momento di passaggio e lo stipendio iniziale maturato nello stesso ruolo viene trasformato in anzianità nel nuovo profilo, laddove l'erogazione dell'assegno ad personam garantisce la stessa retribuzione in godimento prima del passaggio nel nuovo profilo.
Diversamente, il criterio della ricostruzione di carriera, disciplinato dal comma 13 del medesimo art. 4, consente il riconoscimento di tutti i servizi pre-ruolo e di ruolo prestati prima del suddetto passaggio nel nuovo profilo”).
7. Alla luce dei richiamati principi, risultando dimostrato che il riconoscimento della anzianità di servizio maturata dal Collaboratore scolastico con il calcolo della
“ricostruzione della carriera” è più favorevole rispetto al riconoscimento di quel servizio
8 con il calcolo della temporizzazione giacché questo, benché consenta di mantenere lo stipendio in godimento al momento del passaggio da un profilo inferiore, comporta però
l'attribuzione di una anzianità di servizio peggiorativa rispetto a quella a cui il dipendente avrebbe avuto diritto procedendosi all'integrale ricostruzione di carriera, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della integrale anzianità di servizio maturata nel profilo di collaboratore scolastico (anche nel periodo pre-ruolo, in ossequio al principio eurounitario di non discriminazione così come interpretato da Cass. n.
31150/2019).
Ne discende che alla data del passaggio di ruolo, ovvero dall'1.9.2010, il ricorrente aveva diritto ad avere riconosciuta una anzianità di servizio maturata quale collaboratore scolastico, calcolata secondo il meccanismo della effettiva ricostruzione di carriera, con collocazione nella fascia retributiva 15-20 invece che 9-14.
8. Il ricorrente ha, quindi, diritto oltre che al corretto inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente alla effettiva anzianità di servizio, anche all'integrale pagamento delle differenze retributive dovute per effetto di detto riconoscimento con gli accessori di legge, entro i limiti della prescrizione quinquennale, ritenendosi fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte resistente, atteso che le doglianze attoree sono connesse al non corretto inquadramento nella fascia stipendiale di riferimento operato dopo il passaggio (rectius l'accesso) dal ruolo di Collaboratore scolastico a quello di Assistente amministrativo avvenuto il 1° settembre 2010.
9. Il convenuto deve, dunque, essere condannato al pagamento delle differenze CP_1
retributive dovute per effetto di detto riconoscimento con gli accessori di legge, entro i limiti della prescrizione quinquennale.
10. Va, infine dichiarato il diritto del ricorrente alla relativa contribuzione, con condanna dell'Amministrazione resistente al versamento nei limiti della maturata prescrizione per il periodo anteriore a cinque anni prima della data di notifica del ricorso introduttivo all' avvenuta il 29.5.2024. CP_5
11. Le spese di lite, nei rapporti tra il ricorrente e il Controparte_1
vanno compensate per metà in ragione della parziale soccombenza. La restante metà segue la soccombenza ed è liquidata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, precisandosi che non ricorrono i presupposti per disporsi l'aumento previsto dall'articolo 4, comma 1-bis del citato d.m., non risultando che il ricorso sia stato
9 redatto con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione che, in concreto, non è risultata possibile.
11.1. Le spese devono, invece, essere compensate nei rapporti con l' , tenuto conto CP_5 della posizione processuale dell' . CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto di al riconoscimento, nell'accesso al Parte_1
ruolo di Assistente Tecnico provenendo dal ruolo di Collaboratore scolastico, della integrale anzianità di servizio maturata quale Collaboratore scolastico e all'attribuzione della posizione stipendiale corrispondente e, per l'effetto, condanna il a effettuare la ricostruzione Controparte_1
di carriera del ricorrente, considerando integralmente, ai fini giuridici ed economici, il periodo di servizio prestato dallo stesso alle proprie dipendenze con contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato nel ruolo del personale ATA anteriormente all'accesso al profilo di Assistente Tecnico, a collocare il ricorrente nella corretta posizione stipendiale e a corrispondergli le relative differenze retributive, entro i limiti della prescrizione maturata nel periodo anteriore al 29.5.2019, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n.
724/1994 dal dovuto al soddisfo;
- dichiara il diritto del ricorrente alla relativa regolarizzazione contributiva e, per
Cont l'effetto, condanna il al versamento all' in favore di CP_5 Parte_1
dei contributi previdenziali non coperti dalla prescrizione maturata
[...]
nel periodo anteriore al 29.5.2019;
- condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, alla refusione in favore di parte ricorrente di metà delle spese di lite, che liquida nell'intero nella complessiva somma di euro 3.688,50, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
compensa la restante metà delle spese di lite;
- compensa le spese nei riguardi dell' . CP_5
Così deciso in Catania il 24 maggio.2025.
La giudice
10 Federica Porcelli
11