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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/04/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10780/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
, residente in [...]
Di Sangiuliano n. 30/C, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori e , elett. domiciliata in Catania, Piazza Cavour n. 14 Persona_1 Persona_2 presso lo studio dall'avv. Andrea Nicolosi, (C.F.: - PEC: C.F._2
, che la rappresenta e difende, per procura Email_1 in atti. opponente
CONTRO
Controparte_1
[...]
, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F.: 80027950825 - PEC:
, presso i cui uffici, siti in Catania, Via Vecchia Email_2
Ognina, 149, è domiciliata;
opposta
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
A seguito dell'udienza di discussione svoltasi in data 12.02.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinnovazione notificato telematicamente in data 22.05.2024,
, in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto opposizione Parte_1 avverso le intimazioni di pagamento (aventi prot. Anbsc nn. 42877 e 42950) emesse dall' dei beni sequestrati e Controparte_1 confiscati alla mafia (d'ora in avanti, ), notificate a mezzo della Stazione dei CP_2
Carabinieri di S. Agata Li Battiati il 29.06.2023. Le intimazioni opposte hanno ad oggetto il pagamento delle indennità di occupazione sine titulo degli immobili così descritti:
a) immobile sito nel comune di Sant'Agata Li Battiati, Via A. Sangiuliano n. 30/C identificato al NCEU, Fg. 3, Part. 1762, Sub. 3 e 4;
b) immobile sito nel comune di Sant'Agata Li Battiati, Via A. Sangiuliano n. 30/C identificato al NCEU, Fg. 3, Part. 1762, Sub. 6.
Gli importi richiesti ammontano, rispettivamente, ad euro 63.296,13 e ad euro
21.675.89.
Le intimazioni sono state notificate – previa ordinanza di sgombero del 24.12.2021 - in virtù del decreto n. 32 del 04.06.2014 del Tribunale di Caltanissetta, divenuto definitivo in data 26.10.2016, che ha disposto la confisca di prevenzione - ex art. 28 D. Lgs.
159/2011 - ai danni di con riferimento, tra gli altri, agli immobili Controparte_3 sopra indicati.
L'opponente ha chiesto, in via preliminare, la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e dell'esecuzione - nelle more della definizione del giudizio penale di revocazione della confisca promosso dal , del giudizio ex art.702 bis Controparte_3
c.p.c. e della decisione del Presidente della Repubblica sul ricorso straordinario promossi da - lamentando (in sintesi) l'illegittimità delle intimazioni di Parte_2 pagamento discendente dall'illegittimità originaria del provvedimento di confisca in questione;
in via subordinata, ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'erroneità degli importi intimati. Con vittoria di spese e compensi.
Si è costituita l' convenuta, quale ente gestore dei beni immobili acquisiti CP_1 definitivamente al patrimonio indisponibile dello Stato, contestando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 12.02.2025 l'opponente ha precisato le conclusioni, ribadendo quelle precedentemente formulate nell'atto introduttivo e nelle memorie ex art. 171-ter, laddove è stata dedotta l'intervenuta revoca del titolo posto a base dell'esecuzione; indi la causa è stata posta in decisione.
^^^^^^^^^^^^^
1) Le intimazioni opposte con il presente giudizio hanno quale presupposto il decreto di confisca dei cespiti del in cui rientrano gli immobili per i quali l' ha CP_3 CP_2 formalizzato la prima richiesta di pagamento a titolo di indennità di occupazione abusiva a far data dal 26.10.2016 nei confronti dell'odierna opponente, che ivi risiede.
2) Osserva il decidente che assume valenza assorbente per la decisione la circostanza
(documentata in atti dall'opponente) che, medio tempore, è intervenuto il decreto della Corte d'Appello di Catania (nell'ambito del procedimento n. 4/23 I.E.M.P) con cui è stata disposta la revoca del decreto n. 32 del 04.06.2014 del Tribunale di Caltanissetta ed, al contempo, è stata ordinata la restituzione al di tutti i cespiti di sua CP_3 proprietà o a lui riconducibili, oggetto di confisca, tra cui gli immobili oggetto della pretesa creditoria, qui controversa.
Pag. 2 di 3 Tale statuizione – ormai irrevocabile in data 17.09.2024, per non essere stata oggetto di impugnazione, come è pacifico tra le parti e documentato dall'opponente – ha determinato il venir meno del titolo giurisdizionale sul quale si fondano le intimazioni di pagamento oggi opposte.
Va ricordato che il giudice dell'opposizione all'esecuzione è sempre tenuto a compiere - in ogni stato e grado del giudizio - la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, circostanze che determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa (cfr. tra le tante Cass., sez. III, 13/07/2011, n. 15363).
3) La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto a fondamento delle due intimazioni opposte determina l'illegittimità delle stesse, non potendosi configurare il diritto dell' al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo degli CP_2 immobili sopra indicati.
La due intimazioni opposte vanno pertanto annullate, restando assorbita ogni altra questione.
4.) Venendo alla regolamentazione delle spese del giudizio sussistono – a giudizio del decidente – le gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione.
Deve, in particolare, tenersi conto della peculiarità della fattispecie e, segnatamente, della circostanza che il titolo esecutivo è stato oggetto di pronunzia di revocazione, intervenuta nelle more del presente giudizio, mentre le somme oggetto delle intimazioni opposte erano state iscritte a ruolo sulla base del decreto di confisca divenuto definitivo,
a seguito del rigetto dell'impugnazione in Cassazione con sentenza del 26.10.2016, pronunzia che aveva comportato la devoluzione degli immobili in questione al patrimonio dello Stato, il che lascia escludere la configurabilità di una condotta difforme dai criteri di normale diligenza da parte dell' opposta che ha avviato – CP_1 legittimamente e sulla base di un titolo consolidatosi da tempo - la procedura di recupero dell'indennità di occupazione sine titulo nei confronto dell'attrice.
PQM
Definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10780/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: annulla le intimazioni opposte, notificate il 29.06.2023 e compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, 18.4.2025
Il Presidente
Dott. Roberto Cordio
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10780/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
, residente in [...]
Di Sangiuliano n. 30/C, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori e , elett. domiciliata in Catania, Piazza Cavour n. 14 Persona_1 Persona_2 presso lo studio dall'avv. Andrea Nicolosi, (C.F.: - PEC: C.F._2
, che la rappresenta e difende, per procura Email_1 in atti. opponente
CONTRO
Controparte_1
[...]
, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F.: 80027950825 - PEC:
, presso i cui uffici, siti in Catania, Via Vecchia Email_2
Ognina, 149, è domiciliata;
opposta
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
A seguito dell'udienza di discussione svoltasi in data 12.02.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinnovazione notificato telematicamente in data 22.05.2024,
, in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto opposizione Parte_1 avverso le intimazioni di pagamento (aventi prot. Anbsc nn. 42877 e 42950) emesse dall' dei beni sequestrati e Controparte_1 confiscati alla mafia (d'ora in avanti, ), notificate a mezzo della Stazione dei CP_2
Carabinieri di S. Agata Li Battiati il 29.06.2023. Le intimazioni opposte hanno ad oggetto il pagamento delle indennità di occupazione sine titulo degli immobili così descritti:
a) immobile sito nel comune di Sant'Agata Li Battiati, Via A. Sangiuliano n. 30/C identificato al NCEU, Fg. 3, Part. 1762, Sub. 3 e 4;
b) immobile sito nel comune di Sant'Agata Li Battiati, Via A. Sangiuliano n. 30/C identificato al NCEU, Fg. 3, Part. 1762, Sub. 6.
Gli importi richiesti ammontano, rispettivamente, ad euro 63.296,13 e ad euro
21.675.89.
Le intimazioni sono state notificate – previa ordinanza di sgombero del 24.12.2021 - in virtù del decreto n. 32 del 04.06.2014 del Tribunale di Caltanissetta, divenuto definitivo in data 26.10.2016, che ha disposto la confisca di prevenzione - ex art. 28 D. Lgs.
159/2011 - ai danni di con riferimento, tra gli altri, agli immobili Controparte_3 sopra indicati.
L'opponente ha chiesto, in via preliminare, la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e dell'esecuzione - nelle more della definizione del giudizio penale di revocazione della confisca promosso dal , del giudizio ex art.702 bis Controparte_3
c.p.c. e della decisione del Presidente della Repubblica sul ricorso straordinario promossi da - lamentando (in sintesi) l'illegittimità delle intimazioni di Parte_2 pagamento discendente dall'illegittimità originaria del provvedimento di confisca in questione;
in via subordinata, ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'erroneità degli importi intimati. Con vittoria di spese e compensi.
Si è costituita l' convenuta, quale ente gestore dei beni immobili acquisiti CP_1 definitivamente al patrimonio indisponibile dello Stato, contestando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 12.02.2025 l'opponente ha precisato le conclusioni, ribadendo quelle precedentemente formulate nell'atto introduttivo e nelle memorie ex art. 171-ter, laddove è stata dedotta l'intervenuta revoca del titolo posto a base dell'esecuzione; indi la causa è stata posta in decisione.
^^^^^^^^^^^^^
1) Le intimazioni opposte con il presente giudizio hanno quale presupposto il decreto di confisca dei cespiti del in cui rientrano gli immobili per i quali l' ha CP_3 CP_2 formalizzato la prima richiesta di pagamento a titolo di indennità di occupazione abusiva a far data dal 26.10.2016 nei confronti dell'odierna opponente, che ivi risiede.
2) Osserva il decidente che assume valenza assorbente per la decisione la circostanza
(documentata in atti dall'opponente) che, medio tempore, è intervenuto il decreto della Corte d'Appello di Catania (nell'ambito del procedimento n. 4/23 I.E.M.P) con cui è stata disposta la revoca del decreto n. 32 del 04.06.2014 del Tribunale di Caltanissetta ed, al contempo, è stata ordinata la restituzione al di tutti i cespiti di sua CP_3 proprietà o a lui riconducibili, oggetto di confisca, tra cui gli immobili oggetto della pretesa creditoria, qui controversa.
Pag. 2 di 3 Tale statuizione – ormai irrevocabile in data 17.09.2024, per non essere stata oggetto di impugnazione, come è pacifico tra le parti e documentato dall'opponente – ha determinato il venir meno del titolo giurisdizionale sul quale si fondano le intimazioni di pagamento oggi opposte.
Va ricordato che il giudice dell'opposizione all'esecuzione è sempre tenuto a compiere - in ogni stato e grado del giudizio - la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, circostanze che determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa (cfr. tra le tante Cass., sez. III, 13/07/2011, n. 15363).
3) La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto a fondamento delle due intimazioni opposte determina l'illegittimità delle stesse, non potendosi configurare il diritto dell' al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo degli CP_2 immobili sopra indicati.
La due intimazioni opposte vanno pertanto annullate, restando assorbita ogni altra questione.
4.) Venendo alla regolamentazione delle spese del giudizio sussistono – a giudizio del decidente – le gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione.
Deve, in particolare, tenersi conto della peculiarità della fattispecie e, segnatamente, della circostanza che il titolo esecutivo è stato oggetto di pronunzia di revocazione, intervenuta nelle more del presente giudizio, mentre le somme oggetto delle intimazioni opposte erano state iscritte a ruolo sulla base del decreto di confisca divenuto definitivo,
a seguito del rigetto dell'impugnazione in Cassazione con sentenza del 26.10.2016, pronunzia che aveva comportato la devoluzione degli immobili in questione al patrimonio dello Stato, il che lascia escludere la configurabilità di una condotta difforme dai criteri di normale diligenza da parte dell' opposta che ha avviato – CP_1 legittimamente e sulla base di un titolo consolidatosi da tempo - la procedura di recupero dell'indennità di occupazione sine titulo nei confronto dell'attrice.
PQM
Definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10780/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: annulla le intimazioni opposte, notificate il 29.06.2023 e compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, 18.4.2025
Il Presidente
Dott. Roberto Cordio
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