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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 8302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8302 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, VI sezione civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio civile in grado d'appello iscritto al n. 3666/2023 R.G. vertente
TRA
AVV. Parte_1
Procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Umberto I 106, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Orlando.
APPELLANTE
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla piazza Medaglie d'Oro 27, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Di Vaio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 29592/2022 del giudice di pace di Napoli
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n.29592/2022 emessa dal giudice di pace di Napoli, che aveva rigettato la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6886/2019, con il quale era stato ingiunto all'appellante il pagamento, in favore del
[...]
[...] della somma di € 518,24 a titolo di oneri condominiali. Parte_2
In particolare, l'appellante censurava la gravata pronuncia deducendo che il giudice di primo grado lo avrebbe erroneamente ritenuto proprietario dell'immobile sito nello stabile condominiale, nonostante avesse accettato con beneficio di Parte_1 inventario l'eredità di , deceduto in data 25-6-2015, proprietario Persona_1
dell'immobile de quo, e nonostante fosse ancora pendente dinanzi al Tribunale di Napoli il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria.
Il si costituiva in giudizio eccependo Parte_2
l'infondatezza del gravame.
La causa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23-9-2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta.
2. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Il appellato ha agito in primo grado in via monitoria per ottenere il CP_1 pagamento, da parte dell'appellante, della sua quota di spettanza, pari ad 1/3, degli oneri condominiali ordinari maturati da giugno 2017 a marzo 2019, della quota per assicurazione fabbricato e di oneri straordinari, con riferimento al cespite sito al terzo piano del fabbricato condominiale.
ha contestato di essere proprietario dell'appartamento, avendo Parte_1 accettato l'eredità dell'originario proprietario, , con beneficio di Persona_1
inventario.
Il primo giudice ha ritenuto ininfluente tale circostanza, evidenziando che l' Pt_1 aveva comunque acquisito la qualità di erede del de cuius, sia pure con beneficio di inventario, divenendo titolare delle obbligazioni che a questi facevano capo.
Tale motivazione deve ritenersi pienamente condivisibile.
Deve infatti osservarsi che, una volta intervenuta l'accettazione della eredità con beneficio di inventario, il chiamato è senz'altro erede, nel senso che continua la persona del de cuius, acquistando pertanto tutti i diritti caduti nella successione e divenendo soggetto passivo delle relative obbligazioni, pur non essendo egli tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni pervenutigli. Egli, quale soggetto passivo di tali obbligazioni è tenuto a soddisfarle nei modi prescritti dalla legge e nei limiti suddetti, onde nel relativo giudizio per il pagamento dei loro crediti instaurato dai creditori è
2 legittimato passivo in proprio e non quale rappresentante dell'eredità, a differenza del chiamato alla rendita che non abbia ancora accettato.
Sotto un diverso profilo, la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni a lui pervenuti va fatta valere nel giudizio di cognizione promosso dal creditore che abbia azionato per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale;
ciò perché, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione (né tale fatto sia stato rilevato d'ufficio dal giudice: Cass. Sez. Unite, 07/05/2013, n. 10531), la qualità di erede con beneficio d'inventario e la correlata limitazione della responsabilità non sono deducibili per la prima volta in sede esecutiva (da ultimo, Cass. Sez. 2, 29/09/2020,
n. 20531; Cass. Sez. 2, 26/03/2018, n. 7477).
Dunque, il ha correttamente agito per ottenere un titolo nei confronti del CP_1
debitore, atteso che il beneficio di inventario consente all'erede unicamente di limitare la condanna al valore dei beni ereditari. Nel caso di specie, l'appellante non ha dedotto alcunché in merito al valore dei beni ereditari, con la conseguenza che egli deve ritenersi tenuto per l'intero importo oggetto di ingiunzione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. per la fase di studio e per la fase introduttiva e quelli minimi per le restanti fasi, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e della natura documentale del giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione VI Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese così provvede:
• Rigetta l'appello.
3 • Condanna alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 462,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
• Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Napoli, 24-9-2025
Il giudice monocratico
Dott.ssa Silvia Blasi
4
Sezione VI Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, VI sezione civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio civile in grado d'appello iscritto al n. 3666/2023 R.G. vertente
TRA
AVV. Parte_1
Procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Umberto I 106, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Orlando.
APPELLANTE
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla piazza Medaglie d'Oro 27, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Di Vaio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 29592/2022 del giudice di pace di Napoli
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n.29592/2022 emessa dal giudice di pace di Napoli, che aveva rigettato la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6886/2019, con il quale era stato ingiunto all'appellante il pagamento, in favore del
[...]
[...] della somma di € 518,24 a titolo di oneri condominiali. Parte_2
In particolare, l'appellante censurava la gravata pronuncia deducendo che il giudice di primo grado lo avrebbe erroneamente ritenuto proprietario dell'immobile sito nello stabile condominiale, nonostante avesse accettato con beneficio di Parte_1 inventario l'eredità di , deceduto in data 25-6-2015, proprietario Persona_1
dell'immobile de quo, e nonostante fosse ancora pendente dinanzi al Tribunale di Napoli il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria.
Il si costituiva in giudizio eccependo Parte_2
l'infondatezza del gravame.
La causa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23-9-2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta.
2. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Il appellato ha agito in primo grado in via monitoria per ottenere il CP_1 pagamento, da parte dell'appellante, della sua quota di spettanza, pari ad 1/3, degli oneri condominiali ordinari maturati da giugno 2017 a marzo 2019, della quota per assicurazione fabbricato e di oneri straordinari, con riferimento al cespite sito al terzo piano del fabbricato condominiale.
ha contestato di essere proprietario dell'appartamento, avendo Parte_1 accettato l'eredità dell'originario proprietario, , con beneficio di Persona_1
inventario.
Il primo giudice ha ritenuto ininfluente tale circostanza, evidenziando che l' Pt_1 aveva comunque acquisito la qualità di erede del de cuius, sia pure con beneficio di inventario, divenendo titolare delle obbligazioni che a questi facevano capo.
Tale motivazione deve ritenersi pienamente condivisibile.
Deve infatti osservarsi che, una volta intervenuta l'accettazione della eredità con beneficio di inventario, il chiamato è senz'altro erede, nel senso che continua la persona del de cuius, acquistando pertanto tutti i diritti caduti nella successione e divenendo soggetto passivo delle relative obbligazioni, pur non essendo egli tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni pervenutigli. Egli, quale soggetto passivo di tali obbligazioni è tenuto a soddisfarle nei modi prescritti dalla legge e nei limiti suddetti, onde nel relativo giudizio per il pagamento dei loro crediti instaurato dai creditori è
2 legittimato passivo in proprio e non quale rappresentante dell'eredità, a differenza del chiamato alla rendita che non abbia ancora accettato.
Sotto un diverso profilo, la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni a lui pervenuti va fatta valere nel giudizio di cognizione promosso dal creditore che abbia azionato per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale;
ciò perché, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione (né tale fatto sia stato rilevato d'ufficio dal giudice: Cass. Sez. Unite, 07/05/2013, n. 10531), la qualità di erede con beneficio d'inventario e la correlata limitazione della responsabilità non sono deducibili per la prima volta in sede esecutiva (da ultimo, Cass. Sez. 2, 29/09/2020,
n. 20531; Cass. Sez. 2, 26/03/2018, n. 7477).
Dunque, il ha correttamente agito per ottenere un titolo nei confronti del CP_1
debitore, atteso che il beneficio di inventario consente all'erede unicamente di limitare la condanna al valore dei beni ereditari. Nel caso di specie, l'appellante non ha dedotto alcunché in merito al valore dei beni ereditari, con la conseguenza che egli deve ritenersi tenuto per l'intero importo oggetto di ingiunzione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. per la fase di studio e per la fase introduttiva e quelli minimi per le restanti fasi, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e della natura documentale del giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione VI Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese così provvede:
• Rigetta l'appello.
3 • Condanna alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 462,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
• Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Napoli, 24-9-2025
Il giudice monocratico
Dott.ssa Silvia Blasi
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