Articolo 57 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 56Articolo 58
Versione
15 gennaio 1870
Art. 57.

Le disposizioni, che possono occorrere pel servizio dell'Esercito e dell'Armata sul piede di guerra, sono date con speciali Regolamenti.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1870