Articolo 1 della Legge 31 luglio 1956, n. 1003
Articolo 2
Versione
10 settembre 1956
Art. 1.
Gli autisti che prestano la propria opera alle dipendenze di titolari di impresa ovvero di titolari di attivita' comunque soggette alle norme sugli assegni familiari o del loro nucleo familiare, anche se addetti a servizi personali del titolare medesimo o dei componenti del suo nucleo familiare, sono soggetti alle stesse forme di previdenza e di assistenza sociale alle quali i titolari medesimi sono tenuti per i propri dipendenti addetti all'impresa o all'attivita' esercitata.
Entrata in vigore il 10 settembre 1956
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