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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 193/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 193/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 5.3.2025 alle ore 10.43, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Amelia Vetrone anche in sostituzione dell'Avv. Simoni;
- per parte convenuta nessuno compare dalle ore 10.30 (orario fissato per l'udienza) alle ore 10.43
(orario di inizio dell'udienza), né compare successivamente.
Il giudice invita la procuratrice a discutere in ordine alla questione sollevata all'esito della camera di consiglio del 20.12.2024.
L'avv. Vetrone insiste con riferimento a tutte le annualità, contestando la percezione dell'importo d cui al bonus per le annualità oggetto di richiesta.
Il giudice, autorizzata le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 12.50
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 5.2.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 193 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Sara Simoni e dell'Avv. Amelia Vetrone;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. ; Persona_1
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati in narrativa (o il diverso periodo ritenuto di giustizia per i motivi esposti;
per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accredito in
2 suo favore di € 500,00 per ciascuna delle annualità di servizio indicate in narrativa (o il diverso periodo ritenuto di giustizia) per un importo complessivo di euro 3.000 la diversa somma che risulterà dovuta di giustizia;
conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall' istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicati in narrativa, sul costituendo/costituito borsellino elettronico della parte ricorrente e/o, in alternativa/subordine, al pagamento in suo favore della relativa somma e cioè euro 3.000 o la diversa somma e decorrenza di giustizia. Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi.
Resistente: voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
Cpc; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ricorrente intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici 2013/2014 e dal 2018/2019 al 2022/2023 (per un totale di €.
3.000,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, eccependo, CP_1 preliminarmente, la prescrizione del diritto alla corresponsione del bonus con riferimento all'A.S.
2018/2019 e precedenti. Nel merito, contesta la fondatezza della domanda attrice, rilevando la spettanza del beneficio economico di cui alla Legge n. 107 del 2015 esclusivamente ai docenti di ruolo, stante la sua funzione di formazione continua e che l'assenza di una rendicontazione delle spese di formazione che deriverebbe dall'accoglimento delle ragioni della ricorrente concretizzerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei docenti a tempo indeterminato. Sostiene, inoltre,
l'esistenza di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario, nonché la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del , adempiuto l'obbligo CP_1 formativo anche nei confronti dei docenti non di ruolo. Eccepisce altresì l'infondatezza della domanda relativa alla corresponsione del bonus relativamente all'a.s. 2023/2024, in quanto
3 introdotto successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 69/2023. Infine, prende posizione in ordine all'intervenuta pronuncia della Cassazione, e chiede, in via subordinata, di valutare, in ragioni della novità della questione giuridica, la compensazione delle spese del giudizio.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento con riferimento agli anni scolastici dal
2019/2020 al 2022/2023, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni del ricorrente, tenuto conto anche dell'intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a
4 poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la recente sentenza della fine di ottobre, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1)
La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui CP_1 al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che il ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun
5 modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni del docente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dal ricorrente attengono all'espletamento di servizi su organico di diritto (ossia fino al 31 agosto dell'anno successivo) con orario di lavoro completo di 18 ore settimanali e presso il medesimo istituto scolastico “T. Buzzi” di Prato.
Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di diritto volta alla copertura di un posto vacante e disponibile, connotandosi per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente.
11. La domanda non risulta suscettibile di accoglimento con riferimento alle supplenze individuate nel ricorso ed antecedenti all'entrata in vigore della Legge istitutiva del Bonus, non avente, come noto, natura retroattiva.
12. Con riferimento all'A.S. 2022/2023, occorre rilevare che il docente risulta aver avuto incarico fino al 31.8.2023 non quale docente supplente, ma in formazione e prova, tanto è che lo stesso risulta essere poi immesso in ruolo con decorrenza giuridica dal 1.9.2022. Come noto, il d.p.c.m. allegato dalla stessa parte ricorrente, individua quale destinatari, come sopra accennato, i docenti in periodo di formazione e prova.
La questione deve essere risolta conseguentemente sulla scorta dei principi di ripartizione dell'onere della prova ricavabile dalla norma generale di cui all'art. 1218 c.c. (per cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile), nonché dalla c.d. vicinanza della prova.
Pertanto, a fronte della mancata allegazione dell'effettivo accreditamento del bonus, deve darsi corso alla condanna anche con riferimento a tale anno scolastico, stante la posizione della difesa del ricorrente nel corso della discussione odierna.
13. Con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal CP_1 costituitosi in data 25 novembre 2024, questa deve trovare accoglimento. La Corte di cassazione, difatti, sul punto ha rilevato che: L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
6 Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Il ricorrente ha allegato il doc. 3, ovvero la lettera di diffida stragiudiziale indirizzata al e CP_1 trasmessa a mezzo pec in data 16 gennaio 2024. Tale atto può essere legittimamente considerato interruttivo della prescrizione, essendo intervenuto entro lo spirare del termine quinquennale, per cui considerando il dies a quo dal quale far decorrere la prescrizione la data di nomina della supplenza
(10.9.2018) il diritto del ricorrente per le annualità compresa ed antecedenti all'A.S. 2018/2019 non può che considerarsi consumato.
14. Di converso, non risulta essere pertinente l'eccezione sollevata dal circa l'A.S. CP_1
2023/2024, tenuto conto che tale annualità non risulta essere oggetto della domanda.
15. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto, presso cui il ricorrente, come CP_1 sopra affermato, risulta assunto in forza di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2022 (cfr. stato matricolare prodotto).
16. Ne deriva che la domanda risulta suscettibile di accoglimento con riferimento agli AA.SS. dal
2019/2020 al 2022/2023, con accertamento del diritto del Sig. ad ottenere la carta Parte_1 docente per tali anni scolastici per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire al ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
7 17. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
18. Attesa la soccombenza di parte ricorrente per le annualità 2013/2014 e 2018/2019 sussistono giusti motivi per la compensazione di un terzo delle spese di lite. Le ulteriori spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria meramente documentale (per cui non risulta autonomamente liquidabile la fase di trattazione). Le spese vanno liquidate in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta CP_1 docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di €. 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento di due terzi delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, da distrarsi a favore delle procuratrici, dichiaratesi antistatarie, che liquida per l'intero in €.
1030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge (quota parte, pertanto, €.
686,67). Compensa l'ulteriore terzo tra le parti.
Così deciso in Prato, il 5.3.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 193/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 5.3.2025 alle ore 10.43, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Amelia Vetrone anche in sostituzione dell'Avv. Simoni;
- per parte convenuta nessuno compare dalle ore 10.30 (orario fissato per l'udienza) alle ore 10.43
(orario di inizio dell'udienza), né compare successivamente.
Il giudice invita la procuratrice a discutere in ordine alla questione sollevata all'esito della camera di consiglio del 20.12.2024.
L'avv. Vetrone insiste con riferimento a tutte le annualità, contestando la percezione dell'importo d cui al bonus per le annualità oggetto di richiesta.
Il giudice, autorizzata le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 12.50
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 5.2.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 193 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Sara Simoni e dell'Avv. Amelia Vetrone;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. ; Persona_1
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati in narrativa (o il diverso periodo ritenuto di giustizia per i motivi esposti;
per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accredito in
2 suo favore di € 500,00 per ciascuna delle annualità di servizio indicate in narrativa (o il diverso periodo ritenuto di giustizia) per un importo complessivo di euro 3.000 la diversa somma che risulterà dovuta di giustizia;
conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall' istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicati in narrativa, sul costituendo/costituito borsellino elettronico della parte ricorrente e/o, in alternativa/subordine, al pagamento in suo favore della relativa somma e cioè euro 3.000 o la diversa somma e decorrenza di giustizia. Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi.
Resistente: voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
Cpc; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ricorrente intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici 2013/2014 e dal 2018/2019 al 2022/2023 (per un totale di €.
3.000,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, eccependo, CP_1 preliminarmente, la prescrizione del diritto alla corresponsione del bonus con riferimento all'A.S.
2018/2019 e precedenti. Nel merito, contesta la fondatezza della domanda attrice, rilevando la spettanza del beneficio economico di cui alla Legge n. 107 del 2015 esclusivamente ai docenti di ruolo, stante la sua funzione di formazione continua e che l'assenza di una rendicontazione delle spese di formazione che deriverebbe dall'accoglimento delle ragioni della ricorrente concretizzerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei docenti a tempo indeterminato. Sostiene, inoltre,
l'esistenza di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario, nonché la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del , adempiuto l'obbligo CP_1 formativo anche nei confronti dei docenti non di ruolo. Eccepisce altresì l'infondatezza della domanda relativa alla corresponsione del bonus relativamente all'a.s. 2023/2024, in quanto
3 introdotto successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 69/2023. Infine, prende posizione in ordine all'intervenuta pronuncia della Cassazione, e chiede, in via subordinata, di valutare, in ragioni della novità della questione giuridica, la compensazione delle spese del giudizio.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento con riferimento agli anni scolastici dal
2019/2020 al 2022/2023, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni del ricorrente, tenuto conto anche dell'intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a
4 poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la recente sentenza della fine di ottobre, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1)
La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui CP_1 al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che il ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun
5 modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni del docente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dal ricorrente attengono all'espletamento di servizi su organico di diritto (ossia fino al 31 agosto dell'anno successivo) con orario di lavoro completo di 18 ore settimanali e presso il medesimo istituto scolastico “T. Buzzi” di Prato.
Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di diritto volta alla copertura di un posto vacante e disponibile, connotandosi per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente.
11. La domanda non risulta suscettibile di accoglimento con riferimento alle supplenze individuate nel ricorso ed antecedenti all'entrata in vigore della Legge istitutiva del Bonus, non avente, come noto, natura retroattiva.
12. Con riferimento all'A.S. 2022/2023, occorre rilevare che il docente risulta aver avuto incarico fino al 31.8.2023 non quale docente supplente, ma in formazione e prova, tanto è che lo stesso risulta essere poi immesso in ruolo con decorrenza giuridica dal 1.9.2022. Come noto, il d.p.c.m. allegato dalla stessa parte ricorrente, individua quale destinatari, come sopra accennato, i docenti in periodo di formazione e prova.
La questione deve essere risolta conseguentemente sulla scorta dei principi di ripartizione dell'onere della prova ricavabile dalla norma generale di cui all'art. 1218 c.c. (per cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile), nonché dalla c.d. vicinanza della prova.
Pertanto, a fronte della mancata allegazione dell'effettivo accreditamento del bonus, deve darsi corso alla condanna anche con riferimento a tale anno scolastico, stante la posizione della difesa del ricorrente nel corso della discussione odierna.
13. Con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal CP_1 costituitosi in data 25 novembre 2024, questa deve trovare accoglimento. La Corte di cassazione, difatti, sul punto ha rilevato che: L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
6 Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Il ricorrente ha allegato il doc. 3, ovvero la lettera di diffida stragiudiziale indirizzata al e CP_1 trasmessa a mezzo pec in data 16 gennaio 2024. Tale atto può essere legittimamente considerato interruttivo della prescrizione, essendo intervenuto entro lo spirare del termine quinquennale, per cui considerando il dies a quo dal quale far decorrere la prescrizione la data di nomina della supplenza
(10.9.2018) il diritto del ricorrente per le annualità compresa ed antecedenti all'A.S. 2018/2019 non può che considerarsi consumato.
14. Di converso, non risulta essere pertinente l'eccezione sollevata dal circa l'A.S. CP_1
2023/2024, tenuto conto che tale annualità non risulta essere oggetto della domanda.
15. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto, presso cui il ricorrente, come CP_1 sopra affermato, risulta assunto in forza di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2022 (cfr. stato matricolare prodotto).
16. Ne deriva che la domanda risulta suscettibile di accoglimento con riferimento agli AA.SS. dal
2019/2020 al 2022/2023, con accertamento del diritto del Sig. ad ottenere la carta Parte_1 docente per tali anni scolastici per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire al ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
7 17. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
18. Attesa la soccombenza di parte ricorrente per le annualità 2013/2014 e 2018/2019 sussistono giusti motivi per la compensazione di un terzo delle spese di lite. Le ulteriori spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria meramente documentale (per cui non risulta autonomamente liquidabile la fase di trattazione). Le spese vanno liquidate in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta CP_1 docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di €. 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento di due terzi delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, da distrarsi a favore delle procuratrici, dichiaratesi antistatarie, che liquida per l'intero in €.
1030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge (quota parte, pertanto, €.
686,67). Compensa l'ulteriore terzo tra le parti.
Così deciso in Prato, il 5.3.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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