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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 398/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 398/2024 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
21.5.2025 e promossa d a
(C.F. e P. IVA in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, dott. arch. con sede in Brescia, Parte_2
via Nicolò Tartaglia n. 51 quivi rappresentata e difesa, giusta delega a margine del presente atto, dall'avvocato Davide Artioli (C.F. ) presso il CodiceFiscale_1
cui studio in Brescia, via Nicolò Tartaglia n. 51 ha eletto speciale domicilio e potranno pervenire le comunicazioni di Cancelleria, (autorizzate le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento a mezzo telefax al numero 030 3751235
oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC . Email_1
APPELLANTE
contro con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3 (CF: Controparte_1
, nella sua qualità di cessionaria di beni e rapporti giuridici pro soluto ex P.IVA_2
art.
7.1. Legge 130/1999 e successive modifiche in forza di contratto di cessione di beni e rapporti giuridici concluso con UB EA SP (CF. in data P.IVA_3
30.09.2019, come da Avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB
in data 10.10.2019, in persona dell'Amministratore Unico dott. Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Gorio ( - CodiceFiscale_2
e Federica Gorio (C.F. - Email_2 C.F._3
del Foro di Brescia, suoi procuratori Email_3
domiciliatari, in via disgiunta fra loro, in forza di procura allegata al presente atto ex art. 83 c.p.c. (all. A), con domicilio eletto presso gli stessi con studio in Brescia - Via
Moretto n. 67 (i quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni agli indirizzi di P.E.C. sopra indicati).
APPELLATA
e contro
(C.F. - società che ha incorporato UB Controparte_3 P.IVA_4
EA SP in forza di atto di fusione 19.4.2022 nn.13415 Rep.7222 Racc. Notaio
- con sede in Torino - P.zza San Carlo n.156, Iscritta all'Albo delle Persona_1
Banche al n. 5361 e Capogruppo del gruppo bancario " ", iscritto all'Albo Controparte_3
dei Gruppi Bancari, Rappresentante del Gruppo IVA “ ”, in persona del Controparte_3 procuratore Dott. rappresentata e difesa Avv.ti Roberto Gorio (C.F. CP_4 [...]
– pec e Federica Gorio (C.F. C.F._4 Email_2
– pec del Foro di CodiceFiscale_5 Email_3
Brescia, in via tra loro disgiunta, in forza di procura allegata al presente atto ex art. 83
c.p.c. (all. B), con domicilio eletto presso gli stessi A v v. R o b e r t o G o r i o A v v. F
e d e r i c a G o r i o Via Moretto n. 67 - 25121 Brescia Tel. 030 3750380 - Fax 030
296571 Email_4 Email_5
con studio in Brescia (BS) - Via Moretto n. 67 (si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni e notificazioni agli indirizzi PEC sopra indicati).
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia Seconda Sezione Civile,
pubblicata in data 28.2.2024 con il n.° 670/2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Contrariis reiectis, previa ogni necessaria declaratoria e statuizione, voglia, l'adita
Corte d'Appello di Brescia
nel merito: in totale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 670/2024,
Repert. n. 1521/2024 del 28.02.2024, pubblicata il 28.02.2024, notificata a mezzo
PEC da entrambe le parti appellate in data 01.03.2024 emessa nel procedimento
civile di primo grado n. 5907/2020 R.G. per le ragioni esposte in narrativa, accertata
la natura apparente e simulata dell'atto di vendita tra le odierne convenute di cui
all'atto notarile del Notaio n. 6569 rep. e n. 3852 racc., Persona_2
dichiarata quindi la simulazione assoluta del citato atto ai sensi degli artt. 1414 e ss. c.c., dichiarare nullo e di nessun effetto l'atto di vendita concluso tra le attuali
convenute e prima indicato a favore di parte attrice in quanto creditrice della Ubi
EA S.p.A.; ovvero, in alternativa, accertato l'obbligo di contrarre con l'attuale
attrice in capo a Ubi EA S.p.A. e a accertati i diritti di credito Controparte_1
vantati da parte attrice nei confronti di Ubi EA S.p.A. nell'importo di € 147.470,14
per le ragioni indicate al punto 4 del presente atto, oppure di € 93.809,05 per le ragioni
indicate al punto 8 del presente atto o di altra maggior o minore somma individuata e
liquidata in corso di giudizio, trasferire, con sentenza immediatamente esecutiva, il
diritto di piena proprietà dell'immobile sito in Soiano del Lago. Piazza don Vantini n.
2 catastalmente individuato al punto 1 del presente atto in capo alla Parte_1
senza corresponsione di alcun corrispettivo ovvero verso il corrispettivo
[...]
della somma di € 52.220,81 o di altra maggior o minore somma individuata e liquidata
in corso di giudizio con ogni conseguente statuizione e declaratoria del caso;
in via istruttoria: si chiede venga disposta CTU sull'immobile per cui è causa
meglio descritto in narrativa ai fini dell'accertamento del suo valore di mercato
attuale;
in ogni caso: compensi professionali e anticipazioni integralmente rifusi oltre spese
generali nella misura del 15% e oneri previdenziali e fiscali come per Legge sia del
giudizio di primo grado sia del presente giudizio.”
Per parti appellate:
“dichiararsi l'inammissibilità ovvero comunque respingersi l'avverso appello ed ogni
avversa domanda (anche istruttoria), con condanna altresì per responsabilità
aggravata ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese e compenso professionale di causa per entrambi i gradi di giudizio,
ivi comprese le spese generali forfettarie”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio, avanti al Tribunale di Brescia Ubi Parte_1
EA s.p.a. che in corso di causa si era fusa per incorporazione in Controparte_3
e chiedendo la dichiarazione di simulazione assoluta dell'atto
[...] Controparte_1
di vendita tra le odierne convenute di cui all'atto notarile del Notaio Persona_2
n.° 6569 rep. E n.° 3852 racc. ovvero, in alternativa sempre in via principale,
[...]
previo accertamento dell'obbligo a contrarre in capo a Ubi EA s.p.a. e a
[...]
e dei diritti di credito vantati dall'attrice nei confronti di Ubi EA s.p.a. CP_1
come esposti in citazione, il trasferimento dell'immobile sito in Soiano Del Lago senza previsione di alcun corrispettivo o, comunque, dietro corrispettivo come determinato in giudizio, alla luce dei controcrediti esposti dall'attrice.
Si costituivano entrambe le società, e chiedendo il rigetto delle domande.
Con la sentenza n.° 670/2024, il Tribunale di Brescia, rigettava le domande attoree;
ordinava la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presso la Agenzia
delle Entrate Ufficio Provinciale di Brescia, Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare eseguita in data 19.06.2020 ai nn.° 19702 RG e 12484 RP a favore
[...]
e
contro
UB EA SP e condannava la Parte_1 Controparte_1
società attrice a rimborsare alle convenute, le spese di lite,
Secondo il Tribunale, quanto alla domanda di accertamento della simulazione assoluta andava precisato che l'atto negoziale impugnato non costituiva una mera compravendita dell'immobile in Soiano del Lago, quanto piuttosto, come si evince dall'atto notarile prodotto dalla stessa attrice (doc. 9 att.), di un “contratto di cessione di beni e rapporti
giuridici ex art. 7.1, commi 4 e 5, l. 130/99 e art. 58, commi 2- 6, tub”
Trattavasi, quindi, di una complessa e articolata operazione di cartolarizzazione che ha riguardato un numero cospicuo di beni e rapporti, come proprio di queste operazioni.
Secondo la società attrice, Ubi EA s.p.a. e in realtà si sarebbero Controparte_1
accordate affinchè il trasferimento del singolo bene in oggetto non producesse alcun effetto ex art. 1414 primo comma c.c.., al fine di sottrarre l'immobile al patrimonio di
Ubi EA s.p.a., pregiudicando così le pretese creditorie dell'attrice nei confronti di quest'ultima.
Secondo il Tribunale, tuttavia, la tesi dell'attrice risultava vaga e generica, non solo in punto di prova, anche indiziaria, ma già in punto di allegazioni.
La mera richiesta di una C.T.U. estimativa era, poi assolutamente inconferente.
Pertanto la domanda di simulazione era stata rigettata e conseguentemente, era stata ordinata la cancellazione della domanda giudiziale trascritta dall'attrice.
Anche la domanda di trasferimento dell'immobile di Soiano del Lago, era totalmente infondata.
Secondo il primo giudice, non sussisteva alcun obbligo a contrarre, né in capo a
[...]
(già , né in capo a il titolo di Controparte_3 Controparte_5 Controparte_1
detto obbligo non era stato neppure allegato dall'attrice.
Unico richiamo contenuto in citazione era al contratto di leasing del 12.12.2001
all'epoca intercorso tra Ubi Lesaing s.p.a. e la società attrice avente ad oggetto l'immobile de quo, poi ricompreso nella cessione in blocco;
ma in ogni caso, tale contratto si era pacificamente risolto sin dal 2014, quando la società concedente, con lettera raccomandata del 31.3.2014 (doc.5 conv.), si era avvalsa della clausola risolutiva espressa per mancato pagamento dei canoni.
La sentenza veniva gravata da a cui resistevano Parte_1 [...]
ed quale incorporante di Ubi EA s.p.a.. CP_1 Controparte_3
All'udienza del 21.5.2025 e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo l'appellante censura la sentenza, laddove, il Tribunale non ha ritenuto, in alcun modo, provata la natura simulata del contratto concluso tra le appellate,
ritenendo la tesi dell'attrice “vaga e generica, non solo in punto di prova, anche
indiziaria, ma già in punto di allegazioni” ed ha sostenuto che la simulazione sarebbe stata provata sulla base di elementi presuntivi da individuarsi nella sussistenza di un diritto di credito della ex utilizzatrice nei confronti di Ubi EA s.p.a e nella volontà
della cessionaria di vendere l'immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato.
Tali elementi, a parere dell'appellante, dimostrerebbero l'intento di ridurre il credito vantato dalla ex utilizzatrice e di sottrarre il bene dal proprio patrimonio a danno dell'odierna appellante e, conseguentemente, la natura simulata della cessione del bene.
A ciò, si aggiunga la censura secondo cui successivamente alla Controparte_1
cessione in blocco contestata, si sarebbe determinata a vendere l'immobile a terzi ad un valore inferiore a quello di mercato.
…
Per completezza espositiva, va rilevato che parte appellante non ha precisato le proprie conclusioni, né ha depositato scritti difensivi nel rispetto dei i termini assegnati ex art. Il motivo è infondato.
Sul punto, questa Corte osserva che, come correttamente evidenziato dal Tribunale,
nella fattispecie concreta, è stata esattamente riconosciuta che gli elementi che parte appellante pretende di porre a fondamento della propria domanda di simulazione assoluta, sono generici, contestati ed indimostrati ed, in ogni caso, irrilevanti ai fini della domanda proposta.
E' appena il caso di evidenziare che l'ipotesi di simulazione assoluta ricorre nel caso in cui le parti abbiano voluto creare solo l'apparenza del contratto senza volere il prodursi dei suoi effetti, mentre nel caso di specie, gli elementi evidenziati anche nell'ipotesi in cui fossero ritenuti provati, non dimostrerebbero in alcun modo, neppure in via indiziaria, la volontà delle parti contraenti di porre in essere una simulazione assoluta.
Infatti, né la possibile sussistenza di un diritto di credito dell'ex utilizzatrice nei confronti della cedente, né il fatto che la cessionaria un anno dopo la cessione in esame,
si fosse determinata a vendere l'immobile a terzi ad un prezzo ritenuto da controparte inferiore a quello di mercato, possono essere considerate circostanze indicative di un possibile accordo simulatorio tra Ubi EA s.p.a. e Controparte_1
Quanto, poi, alla censura secondo cui successivamente alla cessione Controparte_1
in blocco contestata, si sarebbe determinata a vendere l'immobile a terzi ad un valore inferiore a quello di mercato, si osserva che nel giudizio di primo grado sono state specificamente contestate dalle società appellate, le risultanze della perizia prodotta a fondamento della tesi avversaria.
Ad ogni modo, il giudice di prime cure ha correttamente non ammesso la C.T.U.
estimativa del bene, dato che una valutazione sulla congruità del possibile valore cui la cessionaria (un anno dopo la cessione in blocco contestata) avrebbe voluto vendere il bene a terzi, è irrilevante al fine della domanda di simulazione assoluta in esame.
Alla luce di quanto dedotto, è evidente che l'appellante non ha provato la simulazione assoluta, mentre nel corso del giudizio di primo grado le appellate hanno dedotto una serie di circostanze da cui emerge chiaramente che la cessione del bene si è verificato sulla scorta di una effettiva volontà contrattuale espressa dalle parti, che corrisponde alla realtà dei fatti.
Alla luce di quanto dedotto, è evidente che il motivo di appello non è in alcun modo in grado di scalfire l'iter argomentativo contenuto nella sentenza appellata, che si ritiene assolutamente condivisibile e fondata su una corretta analisi delle allegazioni e della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado.
In conclusione, l'appello di è rigettato così confermando Parte_1
la sentenza appellata.
Atteso l'esito del giudizio. parte appellante soccombente Parte_1
va condannata, a rifondere in favore solidale di e di Controparte_1 Controparte_3
le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 9.029,00 (di cui € 2.058,00
[...]
per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva e € 3.470,00 per la fase decisionale aumentato del 30% ex art. 4 secondo comma D.M. n.° 55/20214 e successive modifiche = € 2.083,80), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Brescia pubblicata in data 28.2.2024 con il n.° 670/2024, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna, la parte soccombente a rifondere in favore Parte_1
solidale di e di le spese del grado liquidate, Controparte_1 Controparte_3
come in parte motiva;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante,
[...]
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato Parte_1
versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
352 c.p.c..
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 398/2024 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
21.5.2025 e promossa d a
(C.F. e P. IVA in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, dott. arch. con sede in Brescia, Parte_2
via Nicolò Tartaglia n. 51 quivi rappresentata e difesa, giusta delega a margine del presente atto, dall'avvocato Davide Artioli (C.F. ) presso il CodiceFiscale_1
cui studio in Brescia, via Nicolò Tartaglia n. 51 ha eletto speciale domicilio e potranno pervenire le comunicazioni di Cancelleria, (autorizzate le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento a mezzo telefax al numero 030 3751235
oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC . Email_1
APPELLANTE
contro con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3 (CF: Controparte_1
, nella sua qualità di cessionaria di beni e rapporti giuridici pro soluto ex P.IVA_2
art.
7.1. Legge 130/1999 e successive modifiche in forza di contratto di cessione di beni e rapporti giuridici concluso con UB EA SP (CF. in data P.IVA_3
30.09.2019, come da Avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB
in data 10.10.2019, in persona dell'Amministratore Unico dott. Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Gorio ( - CodiceFiscale_2
e Federica Gorio (C.F. - Email_2 C.F._3
del Foro di Brescia, suoi procuratori Email_3
domiciliatari, in via disgiunta fra loro, in forza di procura allegata al presente atto ex art. 83 c.p.c. (all. A), con domicilio eletto presso gli stessi con studio in Brescia - Via
Moretto n. 67 (i quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni agli indirizzi di P.E.C. sopra indicati).
APPELLATA
e contro
(C.F. - società che ha incorporato UB Controparte_3 P.IVA_4
EA SP in forza di atto di fusione 19.4.2022 nn.13415 Rep.7222 Racc. Notaio
- con sede in Torino - P.zza San Carlo n.156, Iscritta all'Albo delle Persona_1
Banche al n. 5361 e Capogruppo del gruppo bancario " ", iscritto all'Albo Controparte_3
dei Gruppi Bancari, Rappresentante del Gruppo IVA “ ”, in persona del Controparte_3 procuratore Dott. rappresentata e difesa Avv.ti Roberto Gorio (C.F. CP_4 [...]
– pec e Federica Gorio (C.F. C.F._4 Email_2
– pec del Foro di CodiceFiscale_5 Email_3
Brescia, in via tra loro disgiunta, in forza di procura allegata al presente atto ex art. 83
c.p.c. (all. B), con domicilio eletto presso gli stessi A v v. R o b e r t o G o r i o A v v. F
e d e r i c a G o r i o Via Moretto n. 67 - 25121 Brescia Tel. 030 3750380 - Fax 030
296571 Email_4 Email_5
con studio in Brescia (BS) - Via Moretto n. 67 (si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni e notificazioni agli indirizzi PEC sopra indicati).
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia Seconda Sezione Civile,
pubblicata in data 28.2.2024 con il n.° 670/2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Contrariis reiectis, previa ogni necessaria declaratoria e statuizione, voglia, l'adita
Corte d'Appello di Brescia
nel merito: in totale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 670/2024,
Repert. n. 1521/2024 del 28.02.2024, pubblicata il 28.02.2024, notificata a mezzo
PEC da entrambe le parti appellate in data 01.03.2024 emessa nel procedimento
civile di primo grado n. 5907/2020 R.G. per le ragioni esposte in narrativa, accertata
la natura apparente e simulata dell'atto di vendita tra le odierne convenute di cui
all'atto notarile del Notaio n. 6569 rep. e n. 3852 racc., Persona_2
dichiarata quindi la simulazione assoluta del citato atto ai sensi degli artt. 1414 e ss. c.c., dichiarare nullo e di nessun effetto l'atto di vendita concluso tra le attuali
convenute e prima indicato a favore di parte attrice in quanto creditrice della Ubi
EA S.p.A.; ovvero, in alternativa, accertato l'obbligo di contrarre con l'attuale
attrice in capo a Ubi EA S.p.A. e a accertati i diritti di credito Controparte_1
vantati da parte attrice nei confronti di Ubi EA S.p.A. nell'importo di € 147.470,14
per le ragioni indicate al punto 4 del presente atto, oppure di € 93.809,05 per le ragioni
indicate al punto 8 del presente atto o di altra maggior o minore somma individuata e
liquidata in corso di giudizio, trasferire, con sentenza immediatamente esecutiva, il
diritto di piena proprietà dell'immobile sito in Soiano del Lago. Piazza don Vantini n.
2 catastalmente individuato al punto 1 del presente atto in capo alla Parte_1
senza corresponsione di alcun corrispettivo ovvero verso il corrispettivo
[...]
della somma di € 52.220,81 o di altra maggior o minore somma individuata e liquidata
in corso di giudizio con ogni conseguente statuizione e declaratoria del caso;
in via istruttoria: si chiede venga disposta CTU sull'immobile per cui è causa
meglio descritto in narrativa ai fini dell'accertamento del suo valore di mercato
attuale;
in ogni caso: compensi professionali e anticipazioni integralmente rifusi oltre spese
generali nella misura del 15% e oneri previdenziali e fiscali come per Legge sia del
giudizio di primo grado sia del presente giudizio.”
Per parti appellate:
“dichiararsi l'inammissibilità ovvero comunque respingersi l'avverso appello ed ogni
avversa domanda (anche istruttoria), con condanna altresì per responsabilità
aggravata ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese e compenso professionale di causa per entrambi i gradi di giudizio,
ivi comprese le spese generali forfettarie”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio, avanti al Tribunale di Brescia Ubi Parte_1
EA s.p.a. che in corso di causa si era fusa per incorporazione in Controparte_3
e chiedendo la dichiarazione di simulazione assoluta dell'atto
[...] Controparte_1
di vendita tra le odierne convenute di cui all'atto notarile del Notaio Persona_2
n.° 6569 rep. E n.° 3852 racc. ovvero, in alternativa sempre in via principale,
[...]
previo accertamento dell'obbligo a contrarre in capo a Ubi EA s.p.a. e a
[...]
e dei diritti di credito vantati dall'attrice nei confronti di Ubi EA s.p.a. CP_1
come esposti in citazione, il trasferimento dell'immobile sito in Soiano Del Lago senza previsione di alcun corrispettivo o, comunque, dietro corrispettivo come determinato in giudizio, alla luce dei controcrediti esposti dall'attrice.
Si costituivano entrambe le società, e chiedendo il rigetto delle domande.
Con la sentenza n.° 670/2024, il Tribunale di Brescia, rigettava le domande attoree;
ordinava la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presso la Agenzia
delle Entrate Ufficio Provinciale di Brescia, Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare eseguita in data 19.06.2020 ai nn.° 19702 RG e 12484 RP a favore
[...]
e
contro
UB EA SP e condannava la Parte_1 Controparte_1
società attrice a rimborsare alle convenute, le spese di lite,
Secondo il Tribunale, quanto alla domanda di accertamento della simulazione assoluta andava precisato che l'atto negoziale impugnato non costituiva una mera compravendita dell'immobile in Soiano del Lago, quanto piuttosto, come si evince dall'atto notarile prodotto dalla stessa attrice (doc. 9 att.), di un “contratto di cessione di beni e rapporti
giuridici ex art. 7.1, commi 4 e 5, l. 130/99 e art. 58, commi 2- 6, tub”
Trattavasi, quindi, di una complessa e articolata operazione di cartolarizzazione che ha riguardato un numero cospicuo di beni e rapporti, come proprio di queste operazioni.
Secondo la società attrice, Ubi EA s.p.a. e in realtà si sarebbero Controparte_1
accordate affinchè il trasferimento del singolo bene in oggetto non producesse alcun effetto ex art. 1414 primo comma c.c.., al fine di sottrarre l'immobile al patrimonio di
Ubi EA s.p.a., pregiudicando così le pretese creditorie dell'attrice nei confronti di quest'ultima.
Secondo il Tribunale, tuttavia, la tesi dell'attrice risultava vaga e generica, non solo in punto di prova, anche indiziaria, ma già in punto di allegazioni.
La mera richiesta di una C.T.U. estimativa era, poi assolutamente inconferente.
Pertanto la domanda di simulazione era stata rigettata e conseguentemente, era stata ordinata la cancellazione della domanda giudiziale trascritta dall'attrice.
Anche la domanda di trasferimento dell'immobile di Soiano del Lago, era totalmente infondata.
Secondo il primo giudice, non sussisteva alcun obbligo a contrarre, né in capo a
[...]
(già , né in capo a il titolo di Controparte_3 Controparte_5 Controparte_1
detto obbligo non era stato neppure allegato dall'attrice.
Unico richiamo contenuto in citazione era al contratto di leasing del 12.12.2001
all'epoca intercorso tra Ubi Lesaing s.p.a. e la società attrice avente ad oggetto l'immobile de quo, poi ricompreso nella cessione in blocco;
ma in ogni caso, tale contratto si era pacificamente risolto sin dal 2014, quando la società concedente, con lettera raccomandata del 31.3.2014 (doc.5 conv.), si era avvalsa della clausola risolutiva espressa per mancato pagamento dei canoni.
La sentenza veniva gravata da a cui resistevano Parte_1 [...]
ed quale incorporante di Ubi EA s.p.a.. CP_1 Controparte_3
All'udienza del 21.5.2025 e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo l'appellante censura la sentenza, laddove, il Tribunale non ha ritenuto, in alcun modo, provata la natura simulata del contratto concluso tra le appellate,
ritenendo la tesi dell'attrice “vaga e generica, non solo in punto di prova, anche
indiziaria, ma già in punto di allegazioni” ed ha sostenuto che la simulazione sarebbe stata provata sulla base di elementi presuntivi da individuarsi nella sussistenza di un diritto di credito della ex utilizzatrice nei confronti di Ubi EA s.p.a e nella volontà
della cessionaria di vendere l'immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato.
Tali elementi, a parere dell'appellante, dimostrerebbero l'intento di ridurre il credito vantato dalla ex utilizzatrice e di sottrarre il bene dal proprio patrimonio a danno dell'odierna appellante e, conseguentemente, la natura simulata della cessione del bene.
A ciò, si aggiunga la censura secondo cui successivamente alla Controparte_1
cessione in blocco contestata, si sarebbe determinata a vendere l'immobile a terzi ad un valore inferiore a quello di mercato.
…
Per completezza espositiva, va rilevato che parte appellante non ha precisato le proprie conclusioni, né ha depositato scritti difensivi nel rispetto dei i termini assegnati ex art. Il motivo è infondato.
Sul punto, questa Corte osserva che, come correttamente evidenziato dal Tribunale,
nella fattispecie concreta, è stata esattamente riconosciuta che gli elementi che parte appellante pretende di porre a fondamento della propria domanda di simulazione assoluta, sono generici, contestati ed indimostrati ed, in ogni caso, irrilevanti ai fini della domanda proposta.
E' appena il caso di evidenziare che l'ipotesi di simulazione assoluta ricorre nel caso in cui le parti abbiano voluto creare solo l'apparenza del contratto senza volere il prodursi dei suoi effetti, mentre nel caso di specie, gli elementi evidenziati anche nell'ipotesi in cui fossero ritenuti provati, non dimostrerebbero in alcun modo, neppure in via indiziaria, la volontà delle parti contraenti di porre in essere una simulazione assoluta.
Infatti, né la possibile sussistenza di un diritto di credito dell'ex utilizzatrice nei confronti della cedente, né il fatto che la cessionaria un anno dopo la cessione in esame,
si fosse determinata a vendere l'immobile a terzi ad un prezzo ritenuto da controparte inferiore a quello di mercato, possono essere considerate circostanze indicative di un possibile accordo simulatorio tra Ubi EA s.p.a. e Controparte_1
Quanto, poi, alla censura secondo cui successivamente alla cessione Controparte_1
in blocco contestata, si sarebbe determinata a vendere l'immobile a terzi ad un valore inferiore a quello di mercato, si osserva che nel giudizio di primo grado sono state specificamente contestate dalle società appellate, le risultanze della perizia prodotta a fondamento della tesi avversaria.
Ad ogni modo, il giudice di prime cure ha correttamente non ammesso la C.T.U.
estimativa del bene, dato che una valutazione sulla congruità del possibile valore cui la cessionaria (un anno dopo la cessione in blocco contestata) avrebbe voluto vendere il bene a terzi, è irrilevante al fine della domanda di simulazione assoluta in esame.
Alla luce di quanto dedotto, è evidente che l'appellante non ha provato la simulazione assoluta, mentre nel corso del giudizio di primo grado le appellate hanno dedotto una serie di circostanze da cui emerge chiaramente che la cessione del bene si è verificato sulla scorta di una effettiva volontà contrattuale espressa dalle parti, che corrisponde alla realtà dei fatti.
Alla luce di quanto dedotto, è evidente che il motivo di appello non è in alcun modo in grado di scalfire l'iter argomentativo contenuto nella sentenza appellata, che si ritiene assolutamente condivisibile e fondata su una corretta analisi delle allegazioni e della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado.
In conclusione, l'appello di è rigettato così confermando Parte_1
la sentenza appellata.
Atteso l'esito del giudizio. parte appellante soccombente Parte_1
va condannata, a rifondere in favore solidale di e di Controparte_1 Controparte_3
le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 9.029,00 (di cui € 2.058,00
[...]
per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva e € 3.470,00 per la fase decisionale aumentato del 30% ex art. 4 secondo comma D.M. n.° 55/20214 e successive modifiche = € 2.083,80), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Brescia pubblicata in data 28.2.2024 con il n.° 670/2024, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna, la parte soccombente a rifondere in favore Parte_1
solidale di e di le spese del grado liquidate, Controparte_1 Controparte_3
come in parte motiva;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante,
[...]
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato Parte_1
versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao
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