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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/12/2025, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2586/2025 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.ta Tarantino Angela Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2025, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pretesa dell'indennità di accompagnamento. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico da cui risulta affetta la ricorrente, allegando nuova documentazione medica.
pagina 1 di 3 Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. , ha accertato che “le patologie sofferte e Per_1 documentate dalla ricorrente sono: - gli esiti della quadrandectomia sinistra in soggetto operato da oltre 10 anni senza conseguenze e/o lesioni ripetitive – la compromissione dell'apparato osteoarticolare caratterizzata dalla spondilodiscoartrosi lombare con associate ernie discali multiple.
La signora in base alla documentazione in atti e all'accertamento medico- Parte_1 legale eseguito in data 05-11-2024 è risultata affetta da: esiti quadrandectomia mammella sinistra in soggetto normopeso affetto da spondilodiscoartrosi lombare con ernie discali multiple. Si tratta di patologie già presenti all'atto della visita medico-legale effettuata dalla commissione invalidi civili e ritengo, per tutto quanto sopra riportato, che non possa essere concesso il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/80 e successive modificazioni”.
Dopo aver chiesto, in questa fase di giudizio, al C.T.U. dott. di scrutinare la documentazione Per_1 medica di formazione successiva (referto del 17.02.2025) e aver sottoposto la perizianda a nuova visita, lo stesso ha così esposto: “dalla valutazione dei referti medici in atti, nonché dall'esame obiettivo e dalla visita medico-legale eseguita in data 31-07-2025 si formula la seguente diagnosi:
Esiti di quadrandectomia mammella sinistra in soggetto normopeso affetto da lombalgia ricorrente da malattia degenerativa cronica del rachide lombare in portatrice di ernie discali multiple.
Trattasi di patologie già documentate all'atto della visita eseguita dalla commissione invalidi civili che la riconosceva invalida al 50% e dallo scrivente ctu con il non riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Le patologie sofferte e documentate dalla ricorrente sono: - gli esiti della quadrandectomia sinistra in soggetto operato oltre 10 anni fa e che il controllo della visita senologica, dell'esame eco e della mammografia eseguiti in data 10-10-2011 presso Casa Sollievo riportano un referto di sostanziale normalità e il consiglio di controllo a dodici mesi.
Al riguardo non sono presenti altre documentazioni mediche/strumentali. - la compromissione dell'apparato osteoarticolare caratterizzato dalla spondilo-disco-artrosi lombare in presenza di ernie discali multiple in terapia antalgica in soggetto che all'esame obiettivo presenta gli arti superiori ed inferiori discretamente trofici, tonici e con massa muscolare abbastanza conservata e reattiva in assenza di edemi declivi.
La signora in base alla documentazione in atti e all'accertamento medico- Parte_1 legale eseguito in data 31-07-2025 è risultata affetta da:Esiti di quadrandectomia mammella sinistra in soggetto normopeso affetto da lombalgia recidivante da malattia degenerativa cronica del rachide in portatrice di ernie discali multiple.
pagina 2 di 3 Si tratta di patologie già in parte presenti all'atto della visita medico-legale effettuata dalla commissione invalidi civili e successivamente dallo scrivente ctu e ritengo, per tutto quanto sopra riportato ed evidenziato, che alla ricorrente non possa essere concesso il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Orbene, essendo i motivi di dissenso fondamentalmente riproduttivi delle osservazioni rese nella precedente fase di giudizio, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez.
II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006;
Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, avendo il ricorrente rilasciato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreti emessi in data odierna, vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2586/2025 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.ta Tarantino Angela Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2025, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pretesa dell'indennità di accompagnamento. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico da cui risulta affetta la ricorrente, allegando nuova documentazione medica.
pagina 1 di 3 Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. , ha accertato che “le patologie sofferte e Per_1 documentate dalla ricorrente sono: - gli esiti della quadrandectomia sinistra in soggetto operato da oltre 10 anni senza conseguenze e/o lesioni ripetitive – la compromissione dell'apparato osteoarticolare caratterizzata dalla spondilodiscoartrosi lombare con associate ernie discali multiple.
La signora in base alla documentazione in atti e all'accertamento medico- Parte_1 legale eseguito in data 05-11-2024 è risultata affetta da: esiti quadrandectomia mammella sinistra in soggetto normopeso affetto da spondilodiscoartrosi lombare con ernie discali multiple. Si tratta di patologie già presenti all'atto della visita medico-legale effettuata dalla commissione invalidi civili e ritengo, per tutto quanto sopra riportato, che non possa essere concesso il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/80 e successive modificazioni”.
Dopo aver chiesto, in questa fase di giudizio, al C.T.U. dott. di scrutinare la documentazione Per_1 medica di formazione successiva (referto del 17.02.2025) e aver sottoposto la perizianda a nuova visita, lo stesso ha così esposto: “dalla valutazione dei referti medici in atti, nonché dall'esame obiettivo e dalla visita medico-legale eseguita in data 31-07-2025 si formula la seguente diagnosi:
Esiti di quadrandectomia mammella sinistra in soggetto normopeso affetto da lombalgia ricorrente da malattia degenerativa cronica del rachide lombare in portatrice di ernie discali multiple.
Trattasi di patologie già documentate all'atto della visita eseguita dalla commissione invalidi civili che la riconosceva invalida al 50% e dallo scrivente ctu con il non riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Le patologie sofferte e documentate dalla ricorrente sono: - gli esiti della quadrandectomia sinistra in soggetto operato oltre 10 anni fa e che il controllo della visita senologica, dell'esame eco e della mammografia eseguiti in data 10-10-2011 presso Casa Sollievo riportano un referto di sostanziale normalità e il consiglio di controllo a dodici mesi.
Al riguardo non sono presenti altre documentazioni mediche/strumentali. - la compromissione dell'apparato osteoarticolare caratterizzato dalla spondilo-disco-artrosi lombare in presenza di ernie discali multiple in terapia antalgica in soggetto che all'esame obiettivo presenta gli arti superiori ed inferiori discretamente trofici, tonici e con massa muscolare abbastanza conservata e reattiva in assenza di edemi declivi.
La signora in base alla documentazione in atti e all'accertamento medico- Parte_1 legale eseguito in data 31-07-2025 è risultata affetta da:Esiti di quadrandectomia mammella sinistra in soggetto normopeso affetto da lombalgia recidivante da malattia degenerativa cronica del rachide in portatrice di ernie discali multiple.
pagina 2 di 3 Si tratta di patologie già in parte presenti all'atto della visita medico-legale effettuata dalla commissione invalidi civili e successivamente dallo scrivente ctu e ritengo, per tutto quanto sopra riportato ed evidenziato, che alla ricorrente non possa essere concesso il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Orbene, essendo i motivi di dissenso fondamentalmente riproduttivi delle osservazioni rese nella precedente fase di giudizio, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez.
II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006;
Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, avendo il ricorrente rilasciato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreti emessi in data odierna, vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3