Art. 7. (Comitato amministrativo: composizione)
Il comitato amministrativo e' presieduto dal Ministro per la sanita' o, per delega, da un sottosegretario di Stato per la sanita';
ed e' composto:
a) dal direttore dell'Istituto;
b) da tre direttori di laboratorio designati dal consiglio dei direttori di laboratorio, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della presente legge;
c) da tre esperti, dei quali due designati dal Ministro per la sanita' ed uno dal Ministro per il tesoro;
d) da due esperti designati d'intesa tra i presidenti delle giunte regionali, o, in mancanza di tale designazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta, da due assessori regionali alla sanita' nominati dal Ministro per la sanita';
e) da un esperto designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
f) da un esperto designato dalla Unione delle province d'Italia (UPI);
g) dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto;
h) da tre rappresentanti del personale, designati mediante elezione per ogni triennio dai dipendenti di ruolo, con suffragio diretto, universale e segreto.
Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a primo dirigente.
I membri del comitato amministrativo sono nominati con decreto del Ministro per la sanita' e durano in carica tre anni.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Il comitato amministrativo e' presieduto dal Ministro per la sanita' o, per delega, da un sottosegretario di Stato per la sanita';
ed e' composto:
a) dal direttore dell'Istituto;
b) da tre direttori di laboratorio designati dal consiglio dei direttori di laboratorio, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della presente legge;
c) da tre esperti, dei quali due designati dal Ministro per la sanita' ed uno dal Ministro per il tesoro;
d) da due esperti designati d'intesa tra i presidenti delle giunte regionali, o, in mancanza di tale designazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta, da due assessori regionali alla sanita' nominati dal Ministro per la sanita';
e) da un esperto designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
f) da un esperto designato dalla Unione delle province d'Italia (UPI);
g) dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto;
h) da tre rappresentanti del personale, designati mediante elezione per ogni triennio dai dipendenti di ruolo, con suffragio diretto, universale e segreto.
Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a primo dirigente.
I membri del comitato amministrativo sono nominati con decreto del Ministro per la sanita' e durano in carica tre anni.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".