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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/12/2025, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4676/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4676/2022 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Boscoreale alla via Gesuiti n.117, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Arianna Ungaro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante, p.t., via Grotta Parrella n. 36, Boscoreale.
CONVENUTA - CONTUMACE
NONCHÈ
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55 presso la sede , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Elberti in virtù di procura CP_3 generale alle liti del 23-1-2023, redatta in Roma dal notaio dott. di Roma, Persona_1 rep. 37590, racc. 7131.
INTERVENTORE VOLONTARIO
Oggetto: azione di risarcimento danni ex art. 2051 c.c..
pag. 1 CONCLUSIONI:
Attore: condannare il in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al risarcimento dei danni subiti quantificati in euro 17.436,70, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ovvero la diversa somma che il giudice dovesse ritenere di giustizia, con) vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario del
15% ed oneri fiscali con attribuzione al procuratore antistatario.
Interventore volontario: rinuncia agli atti del giudizio.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 8-9-2022 ai sensi dell'art. 145 c.p.c., Pt_1
evocava in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il
[...] Controparte_1
per sentir dichiarare la sua responsabilità esclusiva e sentirlo
[...] condannare al risarcimento dei danni, nella misura di euro 18.197,11, o quella maggiore o minore determinata in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 19-9-2019 alle ore 22:20 circa, in
Boscoreale presso il alla via Grotta Controparte_1
Parrella n. 36.
A tal fine, premetteva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, nel corso di una partita di calcio amatoriale, nell'uscire dal campetto, cadeva a causa di un dislivello del manto erboso, sul lato in corrispondenza degli spogliatoi;
il centro sportivo era costituito da un manto erboso artificiale e presentava un dislivello in prossimità dell'area di gioco dove era avvenuta la caduta;
a seguito di essa, l'attore, caduto al suolo, lamentava forti dolori alla gamba sinistra, per cui veniva soccorso con un'autoambulanza del 118 ed accompagnato presso il Presidio Ospedaliero di Boscotrecase, dove i medici gli diagnosticavano: “Frattura scomposta 3° prossimale peroneale”, con prognosi di giorni 30
s.c.; successivamente veniva ricoverato presso la Divisione di Ortopedia di Traumatologia del P.O. di Boscotrecase e veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della pinza tibio peroneale e sua sintesi con vite cannulata. D.d.d.: Lussazione tibio- peroneoastragalica con frattura diafisi peroneale 1/3 prossimale e diastasi della pinza caviglia sinistra operata con vite intersindesmosica in data 25-9-2019; in data 31-10-2019 veniva sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione della vite intersindesmosica presso la Divisione di Ortopedia di Traumatologia del P.O. di Boscotrecase;
praticava di Con seguito presso la Casa di Pompei dal 11-11-2019 al 7-12-2019 e Controparte_5
pag. 2 dal 10-12-2019 al 13-1-2020; ricorrevano i presupposti dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043
c.c..
Il , ritualmente evocato in giudizio, Controparte_1 non si costituiva, restando contumace.
Interveniva volontariamente l' (di seguito Controparte_2
) deducendo che, a causa dell'infortunio, non aveva potuto svolgere CP_3 Parte_1
l'attività lavorativa per 58 giorni - dal 20-9-2019 al 16-11-2019 - rendendo necessario il pagamento da parte dell' della indennità di malattia (per il tramite del datore di CP_3 lavoro) per un importo di euro 2.073,40.
Pertanto, chiedeva condannare il responsabile civile e dell'eventuale compagnia di assicurazione al pagamento in favore dell' delle somme già corrisposte, con vittoria di CP_3 spese di lite.
Assegnato termine ai sensi dell'art. 292 c.p.c. al terzo interventore, la notifica della domanda, da questi tentata nei confronti del convenuto contumace (il 16-12-2024 e il 16-
5-2025), non aveva buon fine.
2. Nel merito, l'attore ha proposto la domanda, in via principale, ai sensi dell'art. 2051
c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve pag. 3 ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf.,
Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n.
5814, in Mass. Giur. It., 1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni:
a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948);
b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.).
Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n.
16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato
“con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo pag. 4 contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it).
Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Nella specie il danneggiato ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione del manto del campo di calcio, in cui vi era presente un dissesto) e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res, derivante da fattori esterni (assenza di segnalazioni, tale da renderla non visibile).
Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003).
Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicchè, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento”
Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte
Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto pag. 5 probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma
1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794; Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-
2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°-2-2018; Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-
12-2017).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c
Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
pag. 6 3. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e dal riscontro emergente dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (verbale di pronto soccorso del 19-9-
2019, ore 23:36, del P.O. di Boscotrecase;
lettera di costituzione in mora spedita in data
27-9-2021; documentazione fotografica e ulteriore medica) può dirsi provato che l'evento si sia verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo.
Invero, i testimoni escussi , fratello dell'attore, e - Testimone_1 Testimone_2 della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare, per la concordanza delle dichiarazioni e per la dovizia di particolari da essi forniti – hanno riferito che il 19-9-2019 avevano partecipato con l'attore ad una partita di calcetto in Boscoreale.
Verso la fine della partita, attorno alle 10:00 di sera, avevano visto l'attore cadere;
il teste , ha riferito che l'attore era inciampato sul manto erboso che non era in Pt_1 perfette condizioni, aveva delle piccole pendenze e dei dislivelli, mentre il teste Tes_2 ha dichiarato che il era scivolato su una asperità del campo che in quel punto Pt_1
(come poi appurato) era convessa.
Può quindi ritenersi provato che le lesioni riportate siano state causate (nesso eziologico) dalle condizioni anomale del fondo del campo di calcetto, risultando evidente che la caduta sia diretta conseguenza di ciò; la circostanza che i testi abbiano descritto la dinamica della caduta in modo differente (per essere l'attore inciampato sull'irregolare manto erboso secondo il primo e invece scivolato per la presenza di una asperità sul campo di gioco secondo il secondo) non mina la loro attendibilità in quanto la discordanza evidenzia la diversa percezione dell'evento verificatosi in un frangente di brevissima durata nel corso della partita di calcetto in cui erano impegnati insieme al danneggiato.
Da ciò ne deriva la responsabilità del custode, non incombendo in capo all'attore alcun altro onere probatorio.
Non avendo provato la parte convenuta il caso fortuito, fra cui anche il fatto colposo del danneggiato, non può configurarsi alcun concorso di colpa dell'attore.
Per le descritte ragioni, la richiesta di risarcimento del danno deve essere accolta.
4.1. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema
Corte (cfr. Cass. civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. civ. sentenza n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la pag. 7 giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. civ., sez. un., novembre 2008 nn. 26972 – 26973 –
26974 -26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno pag. 8 biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria".
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art.
pag. 9 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.”).
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le
Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2024.
4.2. Dalla espletata consulenza medico-legale di cui all'elaborato depositato dal dott.
– depositata in data 19-7-2024), effettuata oltre che mediante la visita Persona_2 diretta del danneggiato, anche utilizzando la documentazione medica prodotta, ivi analiticamente descritta, è risultato che , che all'epoca dei fatti (19-9- Parte_1
2019) aveva 49 anni, ha riportato in conseguenza del sinistro lesioni personali consistenti in “ frattura del perone al III prossimale e lussazione dell'articolazione tibio tarsica con mds rimossi e danno estetico lieve”.
Il c.t.u. ha, poi, precisato che sussiste nesso causale tra le lesioni riportate dalla danneggiata e la dinamica del sinistro e che in conseguenza di esso:
A) la incapacità temporanea assoluta è stata di giorni 42;
B) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 20 al valore medio del 50%;
C) residuano postumi permanenti valutabili nella misura complessiva del 7% della totale invalidità.
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
pag. 10 Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024, riconoscendo al danneggiato:
1) euro 5.980,00 a titolo di invalidità temporanea, di cui euro 4.830,00 per I.T.T (giorni
42 per euro 115,00), euro 1.150,00 per I.T.P al 50 % (giorni 20 per euro 57,50 pari al
50% di euro 115,00);
2) euro 11.118,00 a titolo di invalidità permanente riconosciuta nella misura del 7%.
4.3. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema
Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa,
e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-
2023).
pag. 11 Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023).
Ciò evidenziato, in assenza di specifiche e analitiche allegazioni di sofferenze interiori ulteriori e diverse rispetto a quelle connaturate al tipo di lesioni subite dal danneggiato, alcuna somma a titolo di danno morale può essere accordata.
pag. 12 4.4. Quanto alla personalizzazione del danno biologico, giova osservare che la Suprema
Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-
2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del
4-3-2021).
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del
18-11-2014).
Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo l'attore allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
4.5. In ordine al danno patrimoniale, a titolo di danno emergente, spetta invece a favore dell'attore la somma di euro 222,00 a titolo di spese mediche documentate dalla parte attrice rivalutata in attuali euro 262,85.
5. Pertanto, sommando le varie voci di danno sopra specificate, si ottiene la complessiva somma di euro 17.360,85.
Oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 1.824,36 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.
pag. 13 I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995,
n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Per tutto quanto sopra, il convenuta deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 19.185,21, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo.
6. , intervenuta volontariamente in giudizio, con comparsa depositata il 13-2-2023, CP_3 ha chiesto la condanna del convenuto Controparte_1 al pagamento, in suo favore, della somma di euro 2.073,40, quale somma già corrisposta all'attore, a titolo di indennità di malattia, per i danni riportati dallo stesso a seguito dell'infortunio verificatosi in data 19-9-2019, deve essere accolta.
A fondamento della richiesta, l' ha allegato la sussistenza del diritto a surrogarsi ed CP_3
a rivalersi nei confronti del convenuto, ai sensi dell'art. 1916 c.c. e art. 142 d.lgs.
n.209/2005, per le somme erogate in favore del lavoratore – attore.
Con note di trattazione depositate il 10-7-2025, il difensore dell' – munito dei CP_3 relativi poteri – atteso l'esito negativo del tentativo di notifica della domanda al convenuto, ha dichiarato di rinunziare agli atti e – con note del 17-11-2025 – il difensore dell'attore ha dichiarato di rinunziare a tale domanda.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione parziale del giudizio, ex art. 306 c.p.c., limitatamente a tale domanda.
7. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi nei confronti del convenuto, di cui al d.m. n.
147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Nulla sulle spese per quanto riguarda la domanda proposta dal terzo interventore, attesa la contumacia del convenuto.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico del convenuto.
pag. 14
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di in persona del
[...] Controparte_1 legale rappresentante p.t., e del terzo interventore Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione
[...] disattese, così provvede:
A) accoglie la domanda e, per effetto, condanna il Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di
[...]
, della somma di euro 19.185,21, oltre interessi legali ai sensi dell'art. Parte_1
1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo;
B) dichiara l'estinzione parziale del giudizio relativamente alla domanda proposta dall' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., nei confronti del in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.;
C) condanna il in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di , Parte_1 che liquida in euro 237,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Arianna Ungaro, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D) nulla sulle spese in ordine alla domanda proposta dall Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti del
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
E) pone le spese di c.t.u a carico del in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t..
Torre Annunziata, 1° dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 15
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4676/2022 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Boscoreale alla via Gesuiti n.117, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Arianna Ungaro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante, p.t., via Grotta Parrella n. 36, Boscoreale.
CONVENUTA - CONTUMACE
NONCHÈ
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55 presso la sede , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Elberti in virtù di procura CP_3 generale alle liti del 23-1-2023, redatta in Roma dal notaio dott. di Roma, Persona_1 rep. 37590, racc. 7131.
INTERVENTORE VOLONTARIO
Oggetto: azione di risarcimento danni ex art. 2051 c.c..
pag. 1 CONCLUSIONI:
Attore: condannare il in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al risarcimento dei danni subiti quantificati in euro 17.436,70, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ovvero la diversa somma che il giudice dovesse ritenere di giustizia, con) vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario del
15% ed oneri fiscali con attribuzione al procuratore antistatario.
Interventore volontario: rinuncia agli atti del giudizio.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 8-9-2022 ai sensi dell'art. 145 c.p.c., Pt_1
evocava in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il
[...] Controparte_1
per sentir dichiarare la sua responsabilità esclusiva e sentirlo
[...] condannare al risarcimento dei danni, nella misura di euro 18.197,11, o quella maggiore o minore determinata in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 19-9-2019 alle ore 22:20 circa, in
Boscoreale presso il alla via Grotta Controparte_1
Parrella n. 36.
A tal fine, premetteva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, nel corso di una partita di calcio amatoriale, nell'uscire dal campetto, cadeva a causa di un dislivello del manto erboso, sul lato in corrispondenza degli spogliatoi;
il centro sportivo era costituito da un manto erboso artificiale e presentava un dislivello in prossimità dell'area di gioco dove era avvenuta la caduta;
a seguito di essa, l'attore, caduto al suolo, lamentava forti dolori alla gamba sinistra, per cui veniva soccorso con un'autoambulanza del 118 ed accompagnato presso il Presidio Ospedaliero di Boscotrecase, dove i medici gli diagnosticavano: “Frattura scomposta 3° prossimale peroneale”, con prognosi di giorni 30
s.c.; successivamente veniva ricoverato presso la Divisione di Ortopedia di Traumatologia del P.O. di Boscotrecase e veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della pinza tibio peroneale e sua sintesi con vite cannulata. D.d.d.: Lussazione tibio- peroneoastragalica con frattura diafisi peroneale 1/3 prossimale e diastasi della pinza caviglia sinistra operata con vite intersindesmosica in data 25-9-2019; in data 31-10-2019 veniva sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione della vite intersindesmosica presso la Divisione di Ortopedia di Traumatologia del P.O. di Boscotrecase;
praticava di Con seguito presso la Casa di Pompei dal 11-11-2019 al 7-12-2019 e Controparte_5
pag. 2 dal 10-12-2019 al 13-1-2020; ricorrevano i presupposti dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043
c.c..
Il , ritualmente evocato in giudizio, Controparte_1 non si costituiva, restando contumace.
Interveniva volontariamente l' (di seguito Controparte_2
) deducendo che, a causa dell'infortunio, non aveva potuto svolgere CP_3 Parte_1
l'attività lavorativa per 58 giorni - dal 20-9-2019 al 16-11-2019 - rendendo necessario il pagamento da parte dell' della indennità di malattia (per il tramite del datore di CP_3 lavoro) per un importo di euro 2.073,40.
Pertanto, chiedeva condannare il responsabile civile e dell'eventuale compagnia di assicurazione al pagamento in favore dell' delle somme già corrisposte, con vittoria di CP_3 spese di lite.
Assegnato termine ai sensi dell'art. 292 c.p.c. al terzo interventore, la notifica della domanda, da questi tentata nei confronti del convenuto contumace (il 16-12-2024 e il 16-
5-2025), non aveva buon fine.
2. Nel merito, l'attore ha proposto la domanda, in via principale, ai sensi dell'art. 2051
c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve pag. 3 ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf.,
Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n.
5814, in Mass. Giur. It., 1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni:
a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948);
b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.).
Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n.
16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato
“con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo pag. 4 contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it).
Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Nella specie il danneggiato ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione del manto del campo di calcio, in cui vi era presente un dissesto) e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res, derivante da fattori esterni (assenza di segnalazioni, tale da renderla non visibile).
Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003).
Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicchè, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento”
Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte
Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto pag. 5 probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma
1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794; Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-
2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°-2-2018; Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-
12-2017).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c
Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
pag. 6 3. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e dal riscontro emergente dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (verbale di pronto soccorso del 19-9-
2019, ore 23:36, del P.O. di Boscotrecase;
lettera di costituzione in mora spedita in data
27-9-2021; documentazione fotografica e ulteriore medica) può dirsi provato che l'evento si sia verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo.
Invero, i testimoni escussi , fratello dell'attore, e - Testimone_1 Testimone_2 della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare, per la concordanza delle dichiarazioni e per la dovizia di particolari da essi forniti – hanno riferito che il 19-9-2019 avevano partecipato con l'attore ad una partita di calcetto in Boscoreale.
Verso la fine della partita, attorno alle 10:00 di sera, avevano visto l'attore cadere;
il teste , ha riferito che l'attore era inciampato sul manto erboso che non era in Pt_1 perfette condizioni, aveva delle piccole pendenze e dei dislivelli, mentre il teste Tes_2 ha dichiarato che il era scivolato su una asperità del campo che in quel punto Pt_1
(come poi appurato) era convessa.
Può quindi ritenersi provato che le lesioni riportate siano state causate (nesso eziologico) dalle condizioni anomale del fondo del campo di calcetto, risultando evidente che la caduta sia diretta conseguenza di ciò; la circostanza che i testi abbiano descritto la dinamica della caduta in modo differente (per essere l'attore inciampato sull'irregolare manto erboso secondo il primo e invece scivolato per la presenza di una asperità sul campo di gioco secondo il secondo) non mina la loro attendibilità in quanto la discordanza evidenzia la diversa percezione dell'evento verificatosi in un frangente di brevissima durata nel corso della partita di calcetto in cui erano impegnati insieme al danneggiato.
Da ciò ne deriva la responsabilità del custode, non incombendo in capo all'attore alcun altro onere probatorio.
Non avendo provato la parte convenuta il caso fortuito, fra cui anche il fatto colposo del danneggiato, non può configurarsi alcun concorso di colpa dell'attore.
Per le descritte ragioni, la richiesta di risarcimento del danno deve essere accolta.
4.1. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema
Corte (cfr. Cass. civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. civ. sentenza n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la pag. 7 giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. civ., sez. un., novembre 2008 nn. 26972 – 26973 –
26974 -26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno pag. 8 biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria".
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art.
pag. 9 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.”).
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le
Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2024.
4.2. Dalla espletata consulenza medico-legale di cui all'elaborato depositato dal dott.
– depositata in data 19-7-2024), effettuata oltre che mediante la visita Persona_2 diretta del danneggiato, anche utilizzando la documentazione medica prodotta, ivi analiticamente descritta, è risultato che , che all'epoca dei fatti (19-9- Parte_1
2019) aveva 49 anni, ha riportato in conseguenza del sinistro lesioni personali consistenti in “ frattura del perone al III prossimale e lussazione dell'articolazione tibio tarsica con mds rimossi e danno estetico lieve”.
Il c.t.u. ha, poi, precisato che sussiste nesso causale tra le lesioni riportate dalla danneggiata e la dinamica del sinistro e che in conseguenza di esso:
A) la incapacità temporanea assoluta è stata di giorni 42;
B) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 20 al valore medio del 50%;
C) residuano postumi permanenti valutabili nella misura complessiva del 7% della totale invalidità.
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
pag. 10 Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024, riconoscendo al danneggiato:
1) euro 5.980,00 a titolo di invalidità temporanea, di cui euro 4.830,00 per I.T.T (giorni
42 per euro 115,00), euro 1.150,00 per I.T.P al 50 % (giorni 20 per euro 57,50 pari al
50% di euro 115,00);
2) euro 11.118,00 a titolo di invalidità permanente riconosciuta nella misura del 7%.
4.3. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema
Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa,
e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-
2023).
pag. 11 Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023).
Ciò evidenziato, in assenza di specifiche e analitiche allegazioni di sofferenze interiori ulteriori e diverse rispetto a quelle connaturate al tipo di lesioni subite dal danneggiato, alcuna somma a titolo di danno morale può essere accordata.
pag. 12 4.4. Quanto alla personalizzazione del danno biologico, giova osservare che la Suprema
Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-
2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del
4-3-2021).
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del
18-11-2014).
Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo l'attore allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
4.5. In ordine al danno patrimoniale, a titolo di danno emergente, spetta invece a favore dell'attore la somma di euro 222,00 a titolo di spese mediche documentate dalla parte attrice rivalutata in attuali euro 262,85.
5. Pertanto, sommando le varie voci di danno sopra specificate, si ottiene la complessiva somma di euro 17.360,85.
Oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 1.824,36 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.
pag. 13 I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995,
n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Per tutto quanto sopra, il convenuta deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 19.185,21, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo.
6. , intervenuta volontariamente in giudizio, con comparsa depositata il 13-2-2023, CP_3 ha chiesto la condanna del convenuto Controparte_1 al pagamento, in suo favore, della somma di euro 2.073,40, quale somma già corrisposta all'attore, a titolo di indennità di malattia, per i danni riportati dallo stesso a seguito dell'infortunio verificatosi in data 19-9-2019, deve essere accolta.
A fondamento della richiesta, l' ha allegato la sussistenza del diritto a surrogarsi ed CP_3
a rivalersi nei confronti del convenuto, ai sensi dell'art. 1916 c.c. e art. 142 d.lgs.
n.209/2005, per le somme erogate in favore del lavoratore – attore.
Con note di trattazione depositate il 10-7-2025, il difensore dell' – munito dei CP_3 relativi poteri – atteso l'esito negativo del tentativo di notifica della domanda al convenuto, ha dichiarato di rinunziare agli atti e – con note del 17-11-2025 – il difensore dell'attore ha dichiarato di rinunziare a tale domanda.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione parziale del giudizio, ex art. 306 c.p.c., limitatamente a tale domanda.
7. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi nei confronti del convenuto, di cui al d.m. n.
147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Nulla sulle spese per quanto riguarda la domanda proposta dal terzo interventore, attesa la contumacia del convenuto.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico del convenuto.
pag. 14
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di in persona del
[...] Controparte_1 legale rappresentante p.t., e del terzo interventore Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione
[...] disattese, così provvede:
A) accoglie la domanda e, per effetto, condanna il Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di
[...]
, della somma di euro 19.185,21, oltre interessi legali ai sensi dell'art. Parte_1
1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo;
B) dichiara l'estinzione parziale del giudizio relativamente alla domanda proposta dall' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., nei confronti del in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.;
C) condanna il in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di , Parte_1 che liquida in euro 237,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Arianna Ungaro, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D) nulla sulle spese in ordine alla domanda proposta dall Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti del
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
E) pone le spese di c.t.u a carico del in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t..
Torre Annunziata, 1° dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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