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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/05/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6541/2023
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 22.05.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pagina 1 di 5 Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6541/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa in virtù di procura il calce Parte_1
all'atto di appello dall'avv. Cardone Roberto presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 45/A
APPELLANTE
E
n persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in virtù CP_1
di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado dall'avv. Bianconcini Gennaro presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Napoli alla Piazzetta Matilde Serao n. 34
APPELLATA
NONCHE'
nella qualità di amministratore e socio unico della società Controparte_2 [...]
residente in [...], Controparte_3
scala I, interno 65
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
, residente in [...], scala Controparte_2
I, interno 65
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di NO, la in persona del legale rappresentante pt, CP_1
la in persona dell'amministratore e socio unico Controparte_3 CP_2
, nonché, in proprio, chiedendo di accertare e dichiarare
[...] Controparte_2
l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Fiat Automobiles mod. Alfa
Giulietta tg. EG482YS nella causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti. Lamentava l'attore che il giorno
03.07.2019 alle ore 20,00 circa, in Monte di Procida (Na) alla Via Inferno il motociclo
PI VE tg. EJ96095 di sua proprietà veniva urtato dal veicolo Fiat Automobiles mod. Alfa Giulietta tg. EG482YS di proprietà di Per l'effetto Controparte_3
dell'urto il motociclo PI VE rovinava al suolo unitamente al suo conducente e al passeggero SC di Deduceva ancora che al momento del sinistro in Persona_1
veicolo Fiat Automobiles mod. Alfa Giulietta tg. EG482YS. risultava assicurato con
CP_1
Si costituiva in giudizio dichiarando, preliminarmente, l'improcedibilità e CP_1
l'inammissibilità della domanda e contestando la dinamica del sinistro, così come descritta in citazione, in quanto sintetica e generica. Deduceva ancora che i veicoli risultavano coinvolti in altri sinistri, come da documentazione in atti. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
Conclusasi la fase istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice di Pace di NO emetteva sentenza n. 542/2023 con la quale rigettava la domanda, compensava le spese processuali e dichiarava inammissibile la domanda nei confronti di
. Controparte_2
Avverso la pronuncia proponeva appello eccependo l'errata Parte_1
valutazione del Giudice di primo grado relativamente alla messa a disposizione del motociclo attoreo e alla proprietà dello stesso nonché alla quantificazione del danno.
Contestava ancora la dichiarazione di inammissibilità della domanda nei confronti di
. Controparte_2
pagina 3 di 5 Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva di accogliere la domanda proposta in primo grado e per l'effetto condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dal motociclo PI
VE tg EJ96095 di sua proprietà.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_4
quale contestava l'appello proposto destituito di ogni fondamento e ne chiedeva il rigetto.
Con note di trattazione scritta depositate in data 08.05.2024 parte appellante chiedeva termine per rinotificare l'atto di appello a in proprio e nella qualità di Controparte_2
amministratore e socio unico della Controparte_3
Il Giudice, rilevata la mancata corretta instaurazione del contraddittorio, autorizzava la parte appellante a rinotificare l'atto di appello nei confronti della predetta appellata nel rispetto dei termini di legge, rinviando all'uopo all'udienza del 20.03.2025 alla quale, tuttavia, la parte appellante non compariva.
Pertanto, il Giudice, considerato che parte appellante non aveva depositato note e non aveva fornito la richiesta prova della notifica nei confronti dell'appellato , CP_2
rinviava all'udienza odierna per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 c.p.c. con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.
Alla luce di quanto precede, il presente gravame va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art 331 c.p.c. a mente del quale, come noto “Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione.
L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”.
Nel caso di specie, come detto, parte appellante non ha dato prova di avere notificato l'atto di citazione anche nei confronti della parte appellata, presunto responsabile civile pagina 4 di 5 e litisconsorte necessario, non ottemperando all'ordine d'integrazione del contraddittorio. Il presente gravame va , pertanto, dichiarato inammissibile.
L'esito del giudizio costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 542/2023 del 24.05.2023 del Giudice di Pace di Nola, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) compensa le spese di lite.
Nola, 22.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 22.05.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pagina 1 di 5 Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6541/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa in virtù di procura il calce Parte_1
all'atto di appello dall'avv. Cardone Roberto presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 45/A
APPELLANTE
E
n persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in virtù CP_1
di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado dall'avv. Bianconcini Gennaro presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Napoli alla Piazzetta Matilde Serao n. 34
APPELLATA
NONCHE'
nella qualità di amministratore e socio unico della società Controparte_2 [...]
residente in [...], Controparte_3
scala I, interno 65
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
, residente in [...], scala Controparte_2
I, interno 65
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di NO, la in persona del legale rappresentante pt, CP_1
la in persona dell'amministratore e socio unico Controparte_3 CP_2
, nonché, in proprio, chiedendo di accertare e dichiarare
[...] Controparte_2
l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Fiat Automobiles mod. Alfa
Giulietta tg. EG482YS nella causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti. Lamentava l'attore che il giorno
03.07.2019 alle ore 20,00 circa, in Monte di Procida (Na) alla Via Inferno il motociclo
PI VE tg. EJ96095 di sua proprietà veniva urtato dal veicolo Fiat Automobiles mod. Alfa Giulietta tg. EG482YS di proprietà di Per l'effetto Controparte_3
dell'urto il motociclo PI VE rovinava al suolo unitamente al suo conducente e al passeggero SC di Deduceva ancora che al momento del sinistro in Persona_1
veicolo Fiat Automobiles mod. Alfa Giulietta tg. EG482YS. risultava assicurato con
CP_1
Si costituiva in giudizio dichiarando, preliminarmente, l'improcedibilità e CP_1
l'inammissibilità della domanda e contestando la dinamica del sinistro, così come descritta in citazione, in quanto sintetica e generica. Deduceva ancora che i veicoli risultavano coinvolti in altri sinistri, come da documentazione in atti. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
Conclusasi la fase istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice di Pace di NO emetteva sentenza n. 542/2023 con la quale rigettava la domanda, compensava le spese processuali e dichiarava inammissibile la domanda nei confronti di
. Controparte_2
Avverso la pronuncia proponeva appello eccependo l'errata Parte_1
valutazione del Giudice di primo grado relativamente alla messa a disposizione del motociclo attoreo e alla proprietà dello stesso nonché alla quantificazione del danno.
Contestava ancora la dichiarazione di inammissibilità della domanda nei confronti di
. Controparte_2
pagina 3 di 5 Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva di accogliere la domanda proposta in primo grado e per l'effetto condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dal motociclo PI
VE tg EJ96095 di sua proprietà.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_4
quale contestava l'appello proposto destituito di ogni fondamento e ne chiedeva il rigetto.
Con note di trattazione scritta depositate in data 08.05.2024 parte appellante chiedeva termine per rinotificare l'atto di appello a in proprio e nella qualità di Controparte_2
amministratore e socio unico della Controparte_3
Il Giudice, rilevata la mancata corretta instaurazione del contraddittorio, autorizzava la parte appellante a rinotificare l'atto di appello nei confronti della predetta appellata nel rispetto dei termini di legge, rinviando all'uopo all'udienza del 20.03.2025 alla quale, tuttavia, la parte appellante non compariva.
Pertanto, il Giudice, considerato che parte appellante non aveva depositato note e non aveva fornito la richiesta prova della notifica nei confronti dell'appellato , CP_2
rinviava all'udienza odierna per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 c.p.c. con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.
Alla luce di quanto precede, il presente gravame va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art 331 c.p.c. a mente del quale, come noto “Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione.
L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”.
Nel caso di specie, come detto, parte appellante non ha dato prova di avere notificato l'atto di citazione anche nei confronti della parte appellata, presunto responsabile civile pagina 4 di 5 e litisconsorte necessario, non ottemperando all'ordine d'integrazione del contraddittorio. Il presente gravame va , pertanto, dichiarato inammissibile.
L'esito del giudizio costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 542/2023 del 24.05.2023 del Giudice di Pace di Nola, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) compensa le spese di lite.
Nola, 22.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 5 di 5