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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22830 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MATERAZZO MARIANO presso il quale elettivamente domicilia
E nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RICCIO ANGELO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/12/2024 da e , Parte_1 CP_1
premettendo: di aver contratto matrimonio in Napoli il 26/05/2007; che dal matrimonio erano nate due figlie: il 31.01.2002 e il 16.10.2003, Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni.
1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) l'abitazione coniugale intestata alla sig.ra sarà lasciata in uso al marito che la Parte_1 vivrà unitamente alle figlie;
3) la sig.ra avrà la possibilità di accedere all'abitazione, anche quotidianamente, durante Pt_1 le ore diurne e comunque fin al rientro del marito per far visita alle figlie;
4) i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale ad eccezione degli effetti personali che la sig.ra provvederà ad asportare;
Pt_1
5) i coniugi dichiarano che ciascuno provvederà al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente a qualunque pretesa economica;
6) il sig. ad ogni buon conto, ha già versato alla sig.ra la somma di € CP_1 Parte_1
4000,00 (quattromila/00), in unica soluzione come aiuto economico per la moglie;
7) il sig. provvederà al mantenimento delle figlie, accollandosi, inoltre, tutte le spese CP_1 ordinarie e straordinarie che si dovessero rendere necessarie per le figlie, unitamente alle utenze relative all'uso dell'abitazione; così come lo stesso provvederà al pagamento del condominio ed altri CP_1 tributi e spese occorrenti per la tenuta e manutenzione del cespite immobiliare;
La sig.ra Pt_1 contribuirà al mantenimento delle figlie mediante il concesso uso della casa di sua proprietà.
8) le parti, concordemente, si impegnano a trasferire l'abitazione familiare intestata alla sig.ra
, alle figlie e con atto notarile di donazione, impegnandosi a tale Parte_1 Per_1 Per_2 adempimento entro il 31.7.2025, tale cessione è intesa quale funzione risolutiva delle condizioni di separazione”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
La parte ha proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n. 44, parte II, S.C, sez. A, reg. Atti Matrimonio anno 2007); CP_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfari Valeria Rosetti
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