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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14459/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da: nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Francesca GRANDI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via dei Mille, n. 24, RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 19 settembre 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso depositato il 25 novembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 19 settembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 20 settembre 1998. Dall'unione sono nati , il 4 luglio 2001, e , il 18 luglio 2006. Per_1 Per_2
Dopo che le parti hanno depositato le note in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025, il 21 gennaio 2025 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del pagina 1 di 4 giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19 settembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note in sostituzione dell'udienza di comparizione del 16 gennaio 2025. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che e sono maggiorenni. Per_1 Per_2
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento del primogenito, avendo dichiarato le parti essere economicamente autosufficiente. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 dicembre 2024 e il 3 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nata a Parte_1
Bologna il 21 ottobre 1973) e (nato a [...] il [...]), Parte_2 unitisi in matrimonio a Bologna il 20 settembre 1998, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 622 P. 2 S. A Uff. 01 anno 1998; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 2 di 4 C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) prende atto che i coniugi concordano che il signor resti nell'immobile sito Pt_2
a Bologna in via Zanardi n. 382, di cui è esclusivo proprietario, mentre la signora Pt_1 si trasferisca nell'immobile di sua esclusiva proprietà, sito a Bologna in via Zanardi n. 397/23, nonché che ogni cambio di residenza/abitazione verrà comunicato l'uno all'altro; 2) dispone che ciascun genitore provveda in forma diretta al mantenimento ordinario di
, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente;
Per_2
3) a far data dal deposito del ricorso pone a carico del signor e dalla signora Pt_2
l'obbligo di contribuire in misura rispettivamente del 60% e del 40% alle spese Pt_1 straordinarie sostenute nell'interesse di , previamente concordate e debitamente Per_2 documentate, individuate come da Protocollo per il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) (OMISSIS); c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
pagina 3 di 4 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
4) prende atto che le parti dichiarano:
- di essere entrambe autosufficienti e, pertanto, reciprocamente nulla è dovuto a titolo di contributo per il mantenimento o altro;
- di avere definito ogni reciproco rapporto economico e di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra, ad eccezione delle previsioni di cui alla presente sentenza;
5) prende atto che prende atto che i ricorrenti concordano che il veicolo Citroen, di proprietà del signor , verrà utilizzato dalla signora Pt_2 Pt_1
6) prende atto che con l'adempimento di quanto previsto nella presente sentenza, per la cui realizzazione si impegnano a prestarsi a tutti gli eventuali atti che si rendessero necessari, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che di avere previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 24 settembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da: nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Francesca GRANDI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via dei Mille, n. 24, RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 19 settembre 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso depositato il 25 novembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 19 settembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 20 settembre 1998. Dall'unione sono nati , il 4 luglio 2001, e , il 18 luglio 2006. Per_1 Per_2
Dopo che le parti hanno depositato le note in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025, il 21 gennaio 2025 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del pagina 1 di 4 giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19 settembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note in sostituzione dell'udienza di comparizione del 16 gennaio 2025. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che e sono maggiorenni. Per_1 Per_2
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento del primogenito, avendo dichiarato le parti essere economicamente autosufficiente. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 dicembre 2024 e il 3 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nata a Parte_1
Bologna il 21 ottobre 1973) e (nato a [...] il [...]), Parte_2 unitisi in matrimonio a Bologna il 20 settembre 1998, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 622 P. 2 S. A Uff. 01 anno 1998; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 2 di 4 C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) prende atto che i coniugi concordano che il signor resti nell'immobile sito Pt_2
a Bologna in via Zanardi n. 382, di cui è esclusivo proprietario, mentre la signora Pt_1 si trasferisca nell'immobile di sua esclusiva proprietà, sito a Bologna in via Zanardi n. 397/23, nonché che ogni cambio di residenza/abitazione verrà comunicato l'uno all'altro; 2) dispone che ciascun genitore provveda in forma diretta al mantenimento ordinario di
, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente;
Per_2
3) a far data dal deposito del ricorso pone a carico del signor e dalla signora Pt_2
l'obbligo di contribuire in misura rispettivamente del 60% e del 40% alle spese Pt_1 straordinarie sostenute nell'interesse di , previamente concordate e debitamente Per_2 documentate, individuate come da Protocollo per il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) (OMISSIS); c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
pagina 3 di 4 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
4) prende atto che le parti dichiarano:
- di essere entrambe autosufficienti e, pertanto, reciprocamente nulla è dovuto a titolo di contributo per il mantenimento o altro;
- di avere definito ogni reciproco rapporto economico e di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra, ad eccezione delle previsioni di cui alla presente sentenza;
5) prende atto che prende atto che i ricorrenti concordano che il veicolo Citroen, di proprietà del signor , verrà utilizzato dalla signora Pt_2 Pt_1
6) prende atto che con l'adempimento di quanto previsto nella presente sentenza, per la cui realizzazione si impegnano a prestarsi a tutti gli eventuali atti che si rendessero necessari, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che di avere previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 24 settembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
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