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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 07/07/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 24/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Giuliano Berardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 14 febbraio 2025
Da
(C.F. - P. IVA: ) nato a Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
Francavilla Fontana, il 02.06.1971 e residente a [...]5, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Dal Poz del Foro di Treviso (C.F.: C.F._2 indirizzo di posta elettronica certificata ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Strada di Cà Zenobio n. 28/A, come da mandato rilasciato su foglio separato allegato in calce al presente atto (
appellante
Contro (cod. fisc. e P.IVA , con sede legale in PA P.IVA_2
Udine, via Cividina, 41/A (c.a.p. 33100), in persona del Consigliere di Amministrazione e legale rappresentante, dott. rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Stefano Controparte_2
Pavan (cod. fisc.: , fax: 02.780736, indirizzo posta elettronica certificata: C.F._3
del Foro di Milano, la quale dichiara di eleggere domicilio Email_2 digitale presso il suddetto indirizzo di posta elettronica ( Email_2 risultante dal registro INI-PEC, in forza di procura prodotta nel primo grado di giudizio,
appellata appello avverso la sentenza n. 243/2024 (N. 579/2023 R.G.), pronunciata dal Tribunale di Udine in data 16.07.2024 e pubblicata in pari data, non notificata
In punto: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Nel merito, in via principale:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
Per quanto dedotto ed argomentato, accertarsi e dichiararsi la violazione da parte della
[...]
(P. IVA: PEC: in persona PA P.IVA_2 Email_3 del legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Udine (UD), Via Cividina n. 41/A, degli obblighi di correttezza e buona fede ex art. 1176 e 1375 c.c. nell'esecuzione del contratto professionale di lavoro autonomo sottoscritto in data 16.03.2021 e prorogato con lettera di data
06.12.2021 con il Dott. e che tale comportamento ha comportato tra l'altro per il Parte_1 ricorrente un deterioramento delle capacità professionali non esercitate nel periodo dal 16.05.2022 al
30.06.2022; accertarsi e dichiararsi, altresì, la violazione da parte della medesima resistente della promessa di assunzione sottoscritta in data 12.05.2022 e per l'effetto condannarsi la resistente al risarcimento in favore del ricorrente dei danni quantificati in via equitativa nel complessivo importo di Euro 46.000,00 ovvero nella diversa somma maggiore o minore che fosse ritenuta di giustizia o di equità all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi professionali del primo e secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Conclusioni assunte all'udienza del 12 giugno 2025: rinuncia al ricorso in appello a spese compensate.
Per parte appellata: voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e reietta ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso, così giudicare: rigettare il ricorso in appello avversario, con ogni miglior statuizione circa la sua infondatezza sia in punto di fatto sia in punto di diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di cui all'epigrafe resa tra le parti e ex adverso impugnata [sent. n. 243/2024 del 16.07.2024, pubblicata in pari data, del
Tribunale di Udine (dott.ssa Ilaria Chiarelli) a definizione del giudizio tra le parti iscritto al numero di ruolo 579/2023], mandando comunque assolta da ogni PA pretesa avversaria;
accogliere le conclusioni di cui alla memoria difensiva in primo grado di PA
, qui espressamente richiamate;
[...] condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento a favore di Parte_1 PA
delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, oltre a 15% rimborso
[...] forfettario spese, IVA e CPA, oltre al risarcimento dei danni liquidati ex art. 96, I comma, c.p.c..
Conclusioni assunte all'udienza del 12 giugno 2025: si accetta la rinuncia del ricorso in appello a spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine rigettava le domande azionate da Parte_1 nei confronti della di risarcimento del danno da inadempimento
[...] PA contrattuale, condannandolo alla rifusione delle spese di lite.
Il lavoratore allegava di aver operato come infermiere in regime di libera professione presso la casa di riposo Stella Marina di Jesolo, Viale Martin Luter King n. 11 per conto della cooperativa CP_1 che gestiva in appalto la struttura, nel periodo dal 16 marzo 2021 al 31.12.2021 con proroga del termine iniziale fino al 30.06.22. Lamentava di essere stato oggetto di accuse ingiustificate da parte dei colleghi e di aver subito una riduzione progressiva dei turni di lavoro tanto che nel mese di aprile
2022- a fronte dell'assunzione anche di nuovo personale- non prestava più alcuna ora di servizio.
In presenza della rassicurazione che sarebbe stato utilizzato dal mese di maggio accettava di prestare servizio in Cadore presso altra struttura di cui la cooperativa aveva l'appalto. CP_1
Tuttavia la situazione si protraeva anche nel mese di maggio 2022; gli era proposta l'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza 6 giugno 2022, ma non avendo ricevuto la predisposizione del turno, accettava il contratto a chiamata con altro soggetto per il periodo dal 17 maggio 2022 al
31.12.2022. Indi, su pressione del responsabile della cooperativa, recedeva dal contratto a chiamata, tuttavia la sua richiesta di operare presso la struttura di Jesolo non aveva seguito e pertanto non avendo più operato per la cooperativa aveva agito giudizialmente per ottenere il risarcimento del danno.
Il tribunale rigettava le domande ritenendo che, trattandosi di lavoro autonomo, il ricorrente non potesse invocare le norme di protezione tipiche del rapporto di lavoro subordinato ( in particolare
2087 c.c.); né riteneva rilevante il richiamo alle condotte ostili dei colleghi poiché parte attrice lamentava un danno derivante dalla scorrettezza nell'esecuzione del contratto e quindi il diritto al risarcimento di un interesse positivo, ma non lamentava la lesione di diritti della personalità o della salute che avrebbero giustificato, in qualche modo, l'eventuale risarcimento azionato.
Osservava il giudice che il contratto non prevedeva un obbligo minimo di prestazioni né di turnistica poiché il libero professionista era tenuto a rispettare le esigenze della committente e quindi la turnistica assegnata da questa senza alcun vincolo;
comunque escludeva che l'assoluta inattività lamentata dal 16 maggio 2022 al 30.06.22 potesse aver creato un pregiudizio risarcibile.
Secondo il tribunale il contratto prevedeva libertà di recesso per entrambe le parti e la società aveva potestà di modificare i turni in quanto nel 2022 erano diminuite le esigenze emerse in periodo Covid ed il contratto di collaborazione non conteneva l'indicazione di un orario minimo di lavoro.
Quanto poi al trasferimento in Pieve di Cadore rilevava che il era un libero professionista e Pt_1 quindi avrebbe potuto rifiutare lo spostamento non essendo obbligato a recarsi in diversa struttura;
riteneva che il mutamento di sede fosse stato disposto per consentirgli di lavorare poiché in Jesolo la società non aveva bisogno di lui;
contestava la sussistenza di un danno da perdita di professionalità in quanto non provato e rigettava la domanda di danno collegata alla proposta di assunzione del
12.05.22 sottoscritta tra le parti in ragione della quale il dal 6.6.22 avrebbe operato in Jesolo Pt_1 come dipendente a tempo indeterminato per 36 ore, considerato che era stato il a porre in Pt_1 essere condotte incompatibili con la volontà di eseguire il contratto. In particolare il in data Pt_1
17.5.22 aveva sottoscritto altro contratto di lavoro a chiamata con altra struttura;
rapporto di durata fino al 31.12.22, risolto in data 30 maggio per motivi urgenti familiari.
Quanto poi alla proposta sottoscritta il 12 maggio 2022 con la il lavoratore in data 26 CP_1 maggio 2022 dichiarava di non voler più collaborare con la società e in data 6.6.22 ( giorno in cui avrebbe dovuto prendere servizio per a tempo indeterminato), comunicava ai propri CP_1 responsabili di aver sgomberato l'armadietto.
2. Avverso la sentenza proponeva appello il che insisteva per la riforma e l'accoglimento Pt_1 delle domande azionate in primo grado.
Si costituiva la società resistente insistendo per il rigetto dell'impugnazione in quanto del tutto infondata.
3. La Corte D'appello di Trieste all'udienza del 12 giugno 2025 rilevava d'ufficio l'esistenza di un problema di procedibilità dell'appello; indi all'esito della discussione e delle modificate conclusioni delle parti in ragione del rilievo processuale, decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appellante, ripercorsa la fase processuale precedente con il richiamo delle proprie doglianze e della pronuncia del giudice di primo grado, con il primo motivo contestava la decisione nel punto in cui il giudice aveva ritenuto superflue le prove orali .
Assumeva il che l'istruzione della causa avrebbe consentito al tribunale di comprendere Pt_1
l'oggetto della domanda giudiziale che era fondata sul contratto di collaborazione in essere tra le parti;
contratto che poteva essere classificato come un “contratto sociale qualificato” con cui si ingenerava un rapporto di reciproca fiducia tra le parti circa il mutuo rispetto delle regole di lealtà correttezza e buona fede.
Secondo l'appellante la cooperativa era a conoscenza dei comportamenti vessatori dei colleghi e in violazione dei doveri di correttezza e buona fede non era intervenuta. Evidenziava di essere stato trasferito ingiustamente a Belluno e di aver accettato lo spostamento soltanto per poter percepire qualche guadagno.
Precisava che gli era stato fatto firmare il contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza
6.06.22, ma che dopo il 16 maggio 2022 non aveva più lavorato né percepito compenso.
Pertanto, esasperato dalla condotta della cooperativa, alla data del 6 giugno aveva interrotto ogni rapporto tanto da vuotare l'armadietto di lavoro.
Instava quindi per il risarcimento dell'interesse positivo avendo diritto, quanto meno dal mese di aprile, a quanto avrebbe guadagnato in caso di esecuzione del contratto.
Con secondo motivo contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva ritenuto non pertinente l'invocazione della norma di cui all'art. 2103 cc trattandosi di rapporto di lavoro autonomo.
Assumeva il diritto al risarcimento della perdita di chance trattandosi di condotta assunta dalla cooperativa in violazione del contratto di collaborazione e del suo diritto di operare come collaboratore quanto meno fino alla scadenza pattuita.
Con terzo motivo di appello contestava la mancata ammissione delle prove orali che avrebbero consentito all'interessato di provare che il rapporto era cessato non a causa del ma a causa Pt_1 della condotta della società che lo aveva indotto a rinunciare anche al lavoro a chiamata nella speranza di poter lavorare come dipendente in Jesolo.
5. Si è costituita la società che ha contrastato integralmente le pretese attoree alla luce della corretta interpretazione del primo giudice che aveva valorizzato la natura dell'accordo di collaborazione professionale tra le parti, non prevedente alcun obbligo di impiego minimo da parte della cooperativa che poteva ricorrere al in caso di necessità. Pt_1
Assumeva che dal 2021 le esigenze organizzative indotte dal periodo Covid si erano modificate e quindi al solo fine di poter continuare una collaborazione la società aveva proposto al di Pt_1 operare in altra struttura in Pieve di Cadore;
spostamento accettato dal lavoratore il quale, in ragione della autonomia del rapporto, non poteva invocare la norma di cui all'art. 2103 cc.
Assumeva che il contratto stipulato in data 12 maggio 2022 si era perfezionato con la sottoscrizione delle parti;
la circostanza che in data 6 giugno 2022 il non avesse lavorato era dipeso Pt_1 esclusivamente dalla volontà del lavoratore che non si era presentato al lavoro ed anzi aveva portato via i propri effetti personali dall'armadietto.
6. All'udienza del 12 giugno 2025 il Collegio evidenziava alle parti che l'impugnazione risultava tardiva poiché a fronte della sentenza del tribunale di Udine pronunciata con motivazione contestuale all'udienza del 16 luglio 2024- sentenza non notificata- il ricorso in appello era stato depositato dal soltanto in data 14.2.2025 e quindi tardivamente rispetto al termine di sei mesi di cui all'art. Pt_1
327 primo comma c.p.c.
Circostanza di cui l'appellante prendeva atto tanto da dichiarare in udienza di rinunciare al ricorso in appello con compensazione delle spese di lite.
Rinuncia accettata dalla controparte che aderiva anche alla compensazione delle spese di lite.
7. Il Collegio preso atto della volontà della parte appellante formalizzata dal difensore munito di apposita procura, in applicazione dell'art. 306 c.p.c. comma quarto, dichiara estinto il giudizio.
Le spese di lite sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto in merito dalle parti.
Al Laviola non viene applicata la previsione di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 trattandosi di misura eccezionale “lato sensu" sanzionatoria, di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ( cfr. in tema Cass. 34025/2023), al di fuori dei casi ivi previsti.
PER QUESTI MOTIVI
- Ai sensi dell'art. 306 c.p.c. dichiara estinto il giudizio;
- Spese di lite compensate come da accordo delle parti.
Trieste, 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Giuliano Berardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 14 febbraio 2025
Da
(C.F. - P. IVA: ) nato a Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
Francavilla Fontana, il 02.06.1971 e residente a [...]5, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Dal Poz del Foro di Treviso (C.F.: C.F._2 indirizzo di posta elettronica certificata ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Strada di Cà Zenobio n. 28/A, come da mandato rilasciato su foglio separato allegato in calce al presente atto (
appellante
Contro (cod. fisc. e P.IVA , con sede legale in PA P.IVA_2
Udine, via Cividina, 41/A (c.a.p. 33100), in persona del Consigliere di Amministrazione e legale rappresentante, dott. rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Stefano Controparte_2
Pavan (cod. fisc.: , fax: 02.780736, indirizzo posta elettronica certificata: C.F._3
del Foro di Milano, la quale dichiara di eleggere domicilio Email_2 digitale presso il suddetto indirizzo di posta elettronica ( Email_2 risultante dal registro INI-PEC, in forza di procura prodotta nel primo grado di giudizio,
appellata appello avverso la sentenza n. 243/2024 (N. 579/2023 R.G.), pronunciata dal Tribunale di Udine in data 16.07.2024 e pubblicata in pari data, non notificata
In punto: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Nel merito, in via principale:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
Per quanto dedotto ed argomentato, accertarsi e dichiararsi la violazione da parte della
[...]
(P. IVA: PEC: in persona PA P.IVA_2 Email_3 del legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Udine (UD), Via Cividina n. 41/A, degli obblighi di correttezza e buona fede ex art. 1176 e 1375 c.c. nell'esecuzione del contratto professionale di lavoro autonomo sottoscritto in data 16.03.2021 e prorogato con lettera di data
06.12.2021 con il Dott. e che tale comportamento ha comportato tra l'altro per il Parte_1 ricorrente un deterioramento delle capacità professionali non esercitate nel periodo dal 16.05.2022 al
30.06.2022; accertarsi e dichiararsi, altresì, la violazione da parte della medesima resistente della promessa di assunzione sottoscritta in data 12.05.2022 e per l'effetto condannarsi la resistente al risarcimento in favore del ricorrente dei danni quantificati in via equitativa nel complessivo importo di Euro 46.000,00 ovvero nella diversa somma maggiore o minore che fosse ritenuta di giustizia o di equità all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi professionali del primo e secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Conclusioni assunte all'udienza del 12 giugno 2025: rinuncia al ricorso in appello a spese compensate.
Per parte appellata: voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e reietta ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso, così giudicare: rigettare il ricorso in appello avversario, con ogni miglior statuizione circa la sua infondatezza sia in punto di fatto sia in punto di diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di cui all'epigrafe resa tra le parti e ex adverso impugnata [sent. n. 243/2024 del 16.07.2024, pubblicata in pari data, del
Tribunale di Udine (dott.ssa Ilaria Chiarelli) a definizione del giudizio tra le parti iscritto al numero di ruolo 579/2023], mandando comunque assolta da ogni PA pretesa avversaria;
accogliere le conclusioni di cui alla memoria difensiva in primo grado di PA
, qui espressamente richiamate;
[...] condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento a favore di Parte_1 PA
delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, oltre a 15% rimborso
[...] forfettario spese, IVA e CPA, oltre al risarcimento dei danni liquidati ex art. 96, I comma, c.p.c..
Conclusioni assunte all'udienza del 12 giugno 2025: si accetta la rinuncia del ricorso in appello a spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine rigettava le domande azionate da Parte_1 nei confronti della di risarcimento del danno da inadempimento
[...] PA contrattuale, condannandolo alla rifusione delle spese di lite.
Il lavoratore allegava di aver operato come infermiere in regime di libera professione presso la casa di riposo Stella Marina di Jesolo, Viale Martin Luter King n. 11 per conto della cooperativa CP_1 che gestiva in appalto la struttura, nel periodo dal 16 marzo 2021 al 31.12.2021 con proroga del termine iniziale fino al 30.06.22. Lamentava di essere stato oggetto di accuse ingiustificate da parte dei colleghi e di aver subito una riduzione progressiva dei turni di lavoro tanto che nel mese di aprile
2022- a fronte dell'assunzione anche di nuovo personale- non prestava più alcuna ora di servizio.
In presenza della rassicurazione che sarebbe stato utilizzato dal mese di maggio accettava di prestare servizio in Cadore presso altra struttura di cui la cooperativa aveva l'appalto. CP_1
Tuttavia la situazione si protraeva anche nel mese di maggio 2022; gli era proposta l'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza 6 giugno 2022, ma non avendo ricevuto la predisposizione del turno, accettava il contratto a chiamata con altro soggetto per il periodo dal 17 maggio 2022 al
31.12.2022. Indi, su pressione del responsabile della cooperativa, recedeva dal contratto a chiamata, tuttavia la sua richiesta di operare presso la struttura di Jesolo non aveva seguito e pertanto non avendo più operato per la cooperativa aveva agito giudizialmente per ottenere il risarcimento del danno.
Il tribunale rigettava le domande ritenendo che, trattandosi di lavoro autonomo, il ricorrente non potesse invocare le norme di protezione tipiche del rapporto di lavoro subordinato ( in particolare
2087 c.c.); né riteneva rilevante il richiamo alle condotte ostili dei colleghi poiché parte attrice lamentava un danno derivante dalla scorrettezza nell'esecuzione del contratto e quindi il diritto al risarcimento di un interesse positivo, ma non lamentava la lesione di diritti della personalità o della salute che avrebbero giustificato, in qualche modo, l'eventuale risarcimento azionato.
Osservava il giudice che il contratto non prevedeva un obbligo minimo di prestazioni né di turnistica poiché il libero professionista era tenuto a rispettare le esigenze della committente e quindi la turnistica assegnata da questa senza alcun vincolo;
comunque escludeva che l'assoluta inattività lamentata dal 16 maggio 2022 al 30.06.22 potesse aver creato un pregiudizio risarcibile.
Secondo il tribunale il contratto prevedeva libertà di recesso per entrambe le parti e la società aveva potestà di modificare i turni in quanto nel 2022 erano diminuite le esigenze emerse in periodo Covid ed il contratto di collaborazione non conteneva l'indicazione di un orario minimo di lavoro.
Quanto poi al trasferimento in Pieve di Cadore rilevava che il era un libero professionista e Pt_1 quindi avrebbe potuto rifiutare lo spostamento non essendo obbligato a recarsi in diversa struttura;
riteneva che il mutamento di sede fosse stato disposto per consentirgli di lavorare poiché in Jesolo la società non aveva bisogno di lui;
contestava la sussistenza di un danno da perdita di professionalità in quanto non provato e rigettava la domanda di danno collegata alla proposta di assunzione del
12.05.22 sottoscritta tra le parti in ragione della quale il dal 6.6.22 avrebbe operato in Jesolo Pt_1 come dipendente a tempo indeterminato per 36 ore, considerato che era stato il a porre in Pt_1 essere condotte incompatibili con la volontà di eseguire il contratto. In particolare il in data Pt_1
17.5.22 aveva sottoscritto altro contratto di lavoro a chiamata con altra struttura;
rapporto di durata fino al 31.12.22, risolto in data 30 maggio per motivi urgenti familiari.
Quanto poi alla proposta sottoscritta il 12 maggio 2022 con la il lavoratore in data 26 CP_1 maggio 2022 dichiarava di non voler più collaborare con la società e in data 6.6.22 ( giorno in cui avrebbe dovuto prendere servizio per a tempo indeterminato), comunicava ai propri CP_1 responsabili di aver sgomberato l'armadietto.
2. Avverso la sentenza proponeva appello il che insisteva per la riforma e l'accoglimento Pt_1 delle domande azionate in primo grado.
Si costituiva la società resistente insistendo per il rigetto dell'impugnazione in quanto del tutto infondata.
3. La Corte D'appello di Trieste all'udienza del 12 giugno 2025 rilevava d'ufficio l'esistenza di un problema di procedibilità dell'appello; indi all'esito della discussione e delle modificate conclusioni delle parti in ragione del rilievo processuale, decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appellante, ripercorsa la fase processuale precedente con il richiamo delle proprie doglianze e della pronuncia del giudice di primo grado, con il primo motivo contestava la decisione nel punto in cui il giudice aveva ritenuto superflue le prove orali .
Assumeva il che l'istruzione della causa avrebbe consentito al tribunale di comprendere Pt_1
l'oggetto della domanda giudiziale che era fondata sul contratto di collaborazione in essere tra le parti;
contratto che poteva essere classificato come un “contratto sociale qualificato” con cui si ingenerava un rapporto di reciproca fiducia tra le parti circa il mutuo rispetto delle regole di lealtà correttezza e buona fede.
Secondo l'appellante la cooperativa era a conoscenza dei comportamenti vessatori dei colleghi e in violazione dei doveri di correttezza e buona fede non era intervenuta. Evidenziava di essere stato trasferito ingiustamente a Belluno e di aver accettato lo spostamento soltanto per poter percepire qualche guadagno.
Precisava che gli era stato fatto firmare il contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza
6.06.22, ma che dopo il 16 maggio 2022 non aveva più lavorato né percepito compenso.
Pertanto, esasperato dalla condotta della cooperativa, alla data del 6 giugno aveva interrotto ogni rapporto tanto da vuotare l'armadietto di lavoro.
Instava quindi per il risarcimento dell'interesse positivo avendo diritto, quanto meno dal mese di aprile, a quanto avrebbe guadagnato in caso di esecuzione del contratto.
Con secondo motivo contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva ritenuto non pertinente l'invocazione della norma di cui all'art. 2103 cc trattandosi di rapporto di lavoro autonomo.
Assumeva il diritto al risarcimento della perdita di chance trattandosi di condotta assunta dalla cooperativa in violazione del contratto di collaborazione e del suo diritto di operare come collaboratore quanto meno fino alla scadenza pattuita.
Con terzo motivo di appello contestava la mancata ammissione delle prove orali che avrebbero consentito all'interessato di provare che il rapporto era cessato non a causa del ma a causa Pt_1 della condotta della società che lo aveva indotto a rinunciare anche al lavoro a chiamata nella speranza di poter lavorare come dipendente in Jesolo.
5. Si è costituita la società che ha contrastato integralmente le pretese attoree alla luce della corretta interpretazione del primo giudice che aveva valorizzato la natura dell'accordo di collaborazione professionale tra le parti, non prevedente alcun obbligo di impiego minimo da parte della cooperativa che poteva ricorrere al in caso di necessità. Pt_1
Assumeva che dal 2021 le esigenze organizzative indotte dal periodo Covid si erano modificate e quindi al solo fine di poter continuare una collaborazione la società aveva proposto al di Pt_1 operare in altra struttura in Pieve di Cadore;
spostamento accettato dal lavoratore il quale, in ragione della autonomia del rapporto, non poteva invocare la norma di cui all'art. 2103 cc.
Assumeva che il contratto stipulato in data 12 maggio 2022 si era perfezionato con la sottoscrizione delle parti;
la circostanza che in data 6 giugno 2022 il non avesse lavorato era dipeso Pt_1 esclusivamente dalla volontà del lavoratore che non si era presentato al lavoro ed anzi aveva portato via i propri effetti personali dall'armadietto.
6. All'udienza del 12 giugno 2025 il Collegio evidenziava alle parti che l'impugnazione risultava tardiva poiché a fronte della sentenza del tribunale di Udine pronunciata con motivazione contestuale all'udienza del 16 luglio 2024- sentenza non notificata- il ricorso in appello era stato depositato dal soltanto in data 14.2.2025 e quindi tardivamente rispetto al termine di sei mesi di cui all'art. Pt_1
327 primo comma c.p.c.
Circostanza di cui l'appellante prendeva atto tanto da dichiarare in udienza di rinunciare al ricorso in appello con compensazione delle spese di lite.
Rinuncia accettata dalla controparte che aderiva anche alla compensazione delle spese di lite.
7. Il Collegio preso atto della volontà della parte appellante formalizzata dal difensore munito di apposita procura, in applicazione dell'art. 306 c.p.c. comma quarto, dichiara estinto il giudizio.
Le spese di lite sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto in merito dalle parti.
Al Laviola non viene applicata la previsione di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 trattandosi di misura eccezionale “lato sensu" sanzionatoria, di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ( cfr. in tema Cass. 34025/2023), al di fuori dei casi ivi previsti.
PER QUESTI MOTIVI
- Ai sensi dell'art. 306 c.p.c. dichiara estinto il giudizio;
- Spese di lite compensate come da accordo delle parti.
Trieste, 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù